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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott. Giovanni Magro, ha pronunziato all'udienza del 7.10.2025,
celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1029 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Durante Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Gelso n. 51;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: domanda di intervento del fondo di garanzia . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.02.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva proposto domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR da lui maturato durante il suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Cooperativa San NI S.c.a.r.l.,
cessato in data 31.05.2010;
- che, quale prova della cessazione dell'impiego e dell'insolvenza della parte datoriale, egli aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 167/2016, emesso il
18.05.2016 da parte del Tribunale di Torre Annunziata e passato in giudicato,
verbale di pignoramento mobiliare negativo del 26.10.2023 e CUD rilasciati dalla prefata cooperativa, in qualità di datore di lavoro, in relazione al periodo dal 2003 al 2011,
- che, con provvedimento del 6.02.2024, l aveva rigettato la sua richiesta, CP_2
adducendo come motivazione che il suo rapporto di impiego era inesistente, in quanto “fittiziamente registrato” presso la Cooperativa San NI S.c.a.r.l.,
a seguito di ispezione (verbale n. 24195, matricola 7200744086) e CP_2 individuando quale suo reale datore di lavoro la ditta MA TO & C., fallita in data 19.07.2011;
- che, quindi, in data 4.05.2024, egli aveva proposto ricorso amministrativo presso il Comitato Provinciale di Salerno;
CP_2
- che, ciò nonostante, il Comitato Provinciale INPS, con delibera N. 2451593
del 23.09.2024, notificata l'1.10.2024, aveva confermato il rigetto della domanda de qua sulla base degli stessi presupposti fondanti il provvedimento del 6.02.2024;
- che la condotta serbata dall doveva ritenersi abnorme, illegittima e/o CP_2
comunque ingiusta e il relativo provvedimento di diniego adottato dall' CP_1
doveva considerarsi nullo;
- che, nello specifico, il decreto ingiuntivo da lui ottenuto, con cui il giudice adito aveva riconosciuto e accertato l'ammontare del credito di € 7.724,40 a titolo di
TFR, da lui maturato in relazione all'arco temporale dal 17.12.2001 al
31.05.2010, era divenuto incontrovertibile e costituiva piena prova dell'intercorso rapporto di impiego alle dipendenze della cooperativa San
NI, per cui tale titolo obbligava l ad attivare Controparte_3
l'intervento del fondo di garanzia;
- che, inoltre, egli non aveva ricevuto alcuna notifica del verbale di accertamento e ispezione con cui l aveva disconosciuto il suo rapporto di CP_2
lavoro alle dipendenze della suddetta cooperativa, riconducendolo all' Pt_2 di talché era stato violato il suo diritto di difesa e il principio del
[...]
contraddittorio;
- che, quindi, il diniego opposto dall era stato manifestamente illegittimo e CP_2
si era posto in contrasto con i principi di buona amministrazione e di correttezza di cui agli artt. 97 e 111 Cost.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale Parte_1
di Salerno, affinché accertasse e dichiarasse il suo diritto di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, in forza della domanda presentata all – Protocollo n. 7200.60.12.2023.0682230 del CP_2
6.12.2023, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la
Cooperativa San NI S.c.a.r.l., cessato in data 31.05.2010 e, per l'effetto, condannasse l , in qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex CP_2
art. 2 della L. n. 297/1982, al pagamento, in suo favore, della somma di €
7.724,40 a tale titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
31.05.2010 fino all'integrale soddisfo.
Chiedeva, altresì, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di rigetto emesso dal Comitato Provinciale
di Salerno con delibera n. 2451593 del 23/09/2024, nonché degli atti ad CP_2
esso presupposti e prodromici.
Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione. Il giudice, con provvedimento del 20.02.2025, disponeva la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio, CP_2
deducendo l'integrale infondatezza del ricorso, del quale invocava il rigetto,
vinte le spese.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, questo
Giudicante - subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Romano Gibboni, in forza del Decreto n. 183/2025
emesso dal Presidente del Tribunale - ricevute le note a firma dei procuratori delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, della cui motivazione dava comunicazione alle parti per via telematica nel termine codicistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e deve essere rigettato Parte_1
per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Preliminarmente e ai fini di una compiuta disamina delle ragioni poste a base della statuizione, appare opportuno ripercorrere un breve iter dei fatti di causa,
richiamando, altresì, la normativa applicabile al caso di specie, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, occorre porre in risalto che il ricorrente ha agito in giudizio,
chiedendo l'intervento del fondo di garanzia , per poter ottenere CP_2
l'attribuzione del TFR da lui maturato e non corrisposto al momento della cessazione del rapporto di impiego svoltosi - a suo dire - alle dipendenze della soc. coop. San NI.
Egli ha rimarcato di aver ottenuto, nei confronti della prefata società
cooperativa, decreto ingiuntivo n. 167, adottato il 19.08.2016 dal Tribunale di
Torre Annunziata, dichiarato esecutivo e divenuto incontrovertibile e di aver esperito, in base ad esso, un tentativo di esecuzione forzata (pignoramento mobiliare) rimasto infruttuoso.
Dal canto suo, l ha eccepito che la domanda del ricorrente era infondata CP_2
e non poteva essere accolta così come formulata, dal momento che l'attività di lavoro subordinato del si era svolta solo fittiziamente alle dipendenze Pt_1
della predetta società cooperativa, ma in concreto era stata resa, ad origine e per l'intero periodo di lavoro (ossia, dal 17.12.2001 al 31.05.2010), in favore della – così come accertato in sede di accertamento ispettivo, con Parte_2
verbale del 23.05.2011.
Dunque, secondo la prospettazione dell' , la richiesta di Controparte_3
intervento del fondo di garanzia era stata mal posta, perché presentata con riguardo allo stato di insolvenza di un soggetto che non poteva essere considerato effettiva parte datoriale del richiedente e, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 167/2016 non poteva spiegare alcun effetto nei confronti dell' , in quanto titolo esecutivo reso inter alios. CP_1
Orbene, questo giudice, sulla scorta della normativa regolante la fattispecie oggetto di disamina e dell'esame della documentazione versata in atti, ritiene che le eccezioni sollevate dall' con la comparsa di costituzione e risposta CP_2
siano fondate e vadano pienamente condivise.
In questi termini, va rimarcato il fatto che Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo
di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva (così, ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 27.01.2025 n. 1860).
Le condizioni di operatività del Fondo sono fissate dal predetto art. 2, il quale,
testualmente, prescrive che: “è istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con
lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo
nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ.,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16
marzo 1942 n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui
all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della
sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi
aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo,
del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte…Qualora il datore di
lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267,
non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione
del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi
aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine
rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista
contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva
siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge”.
Quanto al pagamento del TFR o, meglio, all'erogazione della prestazione previdenziale modulata su di esso, il fatto costitutivo del diritto non deriva dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dipende dal verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, legge n. 297 del 1982, che sono, come visto, rispettivamente,
da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato,
qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 50).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha posto in risalto che, nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario,
giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'Ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (in questi termini
Cass. Civ., Sez. Lav., 25.01.2023, n. 2231).
Inoltre, così come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità e per quel che specificamente viene in rilievo nella fattispecie in esame, mentre è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di CP_2
lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive dedotte dal lavoratore e dal datore di lavoro, non altrettanto agevole è far derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al anche l'effetto totale di CP_4
inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonomia della fattispecie previdenziale (in questi termini, Cass.
Civ., Sez. Lav., 19.07.2018, n. 19277).
Per la Cassazione, quindi, una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione alla domanda di insinuazione al passivo, l , quale gestore del Fondo di CP_2
garanzia, deve sempre poter contestare la concreta operatività della regola di intervento dell'istituto, verificando il ricorrere degli elementi previsti dall'art. 2
della L. 29 maggio 1982 e dall'art. 2 del D. Lgs n. 82 del 1990.
Orbene, alla luce dei principi richiamati, è possibile affermare che il principale presupposto applicativo dell'istituto è quello soggettivo, ovvero che vi sia una effettiva parte datoriale insolvente - cui l' si sostituisce nell'attivare la CP_2
misura previdenziale.
In senso contrario, cioè se venisse consentito l'intervento del fondo anche nell'ipotesi in cui il rapporto di impiego alle dipendenze di un determinato ente fosse solo fittizio, verrebbe meno la ratio della misura. Nel caso de quo, è stato accertato in via ispettiva – con accertamento iniziato il 9.05.2011 e concluso in data 30.12.2011 - che la San NI soc. coop.
era stata costituita nel 2001 allo scopo esclusivo di fornire manodopera alla che gli unici contratti di appalto stipulati dalla cooperativa erano Parte_2
stati quelli con la suddetta s.p.a., che tutte le attrezzature erano sempre state fornite dalla la quale ultima aveva esercitato il potere Parte_2
organizzativo e direttivo su tutti i dipendenti e che, quindi, il contratto di appalto intercorso tra i due enti non era genuino (si cfr., sul punto, i documenti denominati “verbale TO MA” e “verbale soc. coop. San NI”,
allegati alla produzione dell ). CP_2
Nel corso del predetto accertamento, inoltre, gli Ispettori incaricati hanno disconosciuto trenta rapporti di lavoro subordinato intercorsi alle dipendenze della cooperativa agricola San NI, tra cui quello del , Pt_1
individuando quale loro esclusiva ed effettiva parte datoriale la Parte_2
Va da sé, quindi, che la domanda di intervento del fondo di garanzia spiegata dal ricorrente con riguardo al Tfr a lui non corrisposto andava correlata alla posizione di insolvenza della quale reale parte datoriale - fallita Parte_2
in data 19.07.2011 - e non a quella della cooperativa San NI.
Giova rimarcarsi in questa sede che il verbale ispettivo ha valenza di atto pubblico e, in quanto tale, è dotato di fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti attestati dal funzionario verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti (cfr., sul punto, ex
multis, Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2016, n. 9974; Sez. Lav., 7 novembre
2014, n. 23800).
Nel caso di specie, non essendo intercorsa alcuna impugnazione, quanto accertato con il verbale di accertamento e notificazione n. 000180644/DDL del
30.12.2011 è divenuto incontrovertibile, ragion per cui non può più essere oggetto di censura in questa sede. Si aggiunga inoltre che ancora oggi parte ricorrente neppure precisa per quale ragione il predetto verbale non sarebbe corretto.
In via consequenziale, il va ritenuto dipendente, sin dal momento di Pt_1
instaurazione del suo rapporto di impiego, della e non della Parte_2
Cooperativa Agricola San NI e, conseguentemente, la sua domanda di intervento del fondo deve ritenersi proposta erroneamente.
Dunque, avendo parte ricorrente proposto domanda di intervento del fondo di garanzia in assenza del presupposto soggettivo di operatività dello stesso, CP_2
la sua richiesta è destituita di fondamento.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da nei confronti dell . Parte_1 CP_2 Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda in esame e, in particolare, tenuto conto del fatto che non vi è prova agli atti della notifica del verbale di accertamento ispettivo con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro del alle dipendenze della cooperativa San NI, vanno Pt_1
interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1029 del ruolo generale lavoro dell'anno
2025 promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero le spese del presente giudizio.
Salerno, il 7.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott. Giovanni Magro, ha pronunziato all'udienza del 7.10.2025,
celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1029 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Durante Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Gelso n. 51;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: domanda di intervento del fondo di garanzia . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.02.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva proposto domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR da lui maturato durante il suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Cooperativa San NI S.c.a.r.l.,
cessato in data 31.05.2010;
- che, quale prova della cessazione dell'impiego e dell'insolvenza della parte datoriale, egli aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 167/2016, emesso il
18.05.2016 da parte del Tribunale di Torre Annunziata e passato in giudicato,
verbale di pignoramento mobiliare negativo del 26.10.2023 e CUD rilasciati dalla prefata cooperativa, in qualità di datore di lavoro, in relazione al periodo dal 2003 al 2011,
- che, con provvedimento del 6.02.2024, l aveva rigettato la sua richiesta, CP_2
adducendo come motivazione che il suo rapporto di impiego era inesistente, in quanto “fittiziamente registrato” presso la Cooperativa San NI S.c.a.r.l.,
a seguito di ispezione (verbale n. 24195, matricola 7200744086) e CP_2 individuando quale suo reale datore di lavoro la ditta MA TO & C., fallita in data 19.07.2011;
- che, quindi, in data 4.05.2024, egli aveva proposto ricorso amministrativo presso il Comitato Provinciale di Salerno;
CP_2
- che, ciò nonostante, il Comitato Provinciale INPS, con delibera N. 2451593
del 23.09.2024, notificata l'1.10.2024, aveva confermato il rigetto della domanda de qua sulla base degli stessi presupposti fondanti il provvedimento del 6.02.2024;
- che la condotta serbata dall doveva ritenersi abnorme, illegittima e/o CP_2
comunque ingiusta e il relativo provvedimento di diniego adottato dall' CP_1
doveva considerarsi nullo;
- che, nello specifico, il decreto ingiuntivo da lui ottenuto, con cui il giudice adito aveva riconosciuto e accertato l'ammontare del credito di € 7.724,40 a titolo di
TFR, da lui maturato in relazione all'arco temporale dal 17.12.2001 al
31.05.2010, era divenuto incontrovertibile e costituiva piena prova dell'intercorso rapporto di impiego alle dipendenze della cooperativa San
NI, per cui tale titolo obbligava l ad attivare Controparte_3
l'intervento del fondo di garanzia;
- che, inoltre, egli non aveva ricevuto alcuna notifica del verbale di accertamento e ispezione con cui l aveva disconosciuto il suo rapporto di CP_2
lavoro alle dipendenze della suddetta cooperativa, riconducendolo all' Pt_2 di talché era stato violato il suo diritto di difesa e il principio del
[...]
contraddittorio;
- che, quindi, il diniego opposto dall era stato manifestamente illegittimo e CP_2
si era posto in contrasto con i principi di buona amministrazione e di correttezza di cui agli artt. 97 e 111 Cost.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale Parte_1
di Salerno, affinché accertasse e dichiarasse il suo diritto di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, in forza della domanda presentata all – Protocollo n. 7200.60.12.2023.0682230 del CP_2
6.12.2023, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la
Cooperativa San NI S.c.a.r.l., cessato in data 31.05.2010 e, per l'effetto, condannasse l , in qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex CP_2
art. 2 della L. n. 297/1982, al pagamento, in suo favore, della somma di €
7.724,40 a tale titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
31.05.2010 fino all'integrale soddisfo.
Chiedeva, altresì, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di rigetto emesso dal Comitato Provinciale
di Salerno con delibera n. 2451593 del 23/09/2024, nonché degli atti ad CP_2
esso presupposti e prodromici.
Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione. Il giudice, con provvedimento del 20.02.2025, disponeva la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio, CP_2
deducendo l'integrale infondatezza del ricorso, del quale invocava il rigetto,
vinte le spese.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, questo
Giudicante - subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott. Romano Gibboni, in forza del Decreto n. 183/2025
emesso dal Presidente del Tribunale - ricevute le note a firma dei procuratori delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, della cui motivazione dava comunicazione alle parti per via telematica nel termine codicistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e deve essere rigettato Parte_1
per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Preliminarmente e ai fini di una compiuta disamina delle ragioni poste a base della statuizione, appare opportuno ripercorrere un breve iter dei fatti di causa,
richiamando, altresì, la normativa applicabile al caso di specie, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, occorre porre in risalto che il ricorrente ha agito in giudizio,
chiedendo l'intervento del fondo di garanzia , per poter ottenere CP_2
l'attribuzione del TFR da lui maturato e non corrisposto al momento della cessazione del rapporto di impiego svoltosi - a suo dire - alle dipendenze della soc. coop. San NI.
Egli ha rimarcato di aver ottenuto, nei confronti della prefata società
cooperativa, decreto ingiuntivo n. 167, adottato il 19.08.2016 dal Tribunale di
Torre Annunziata, dichiarato esecutivo e divenuto incontrovertibile e di aver esperito, in base ad esso, un tentativo di esecuzione forzata (pignoramento mobiliare) rimasto infruttuoso.
Dal canto suo, l ha eccepito che la domanda del ricorrente era infondata CP_2
e non poteva essere accolta così come formulata, dal momento che l'attività di lavoro subordinato del si era svolta solo fittiziamente alle dipendenze Pt_1
della predetta società cooperativa, ma in concreto era stata resa, ad origine e per l'intero periodo di lavoro (ossia, dal 17.12.2001 al 31.05.2010), in favore della – così come accertato in sede di accertamento ispettivo, con Parte_2
verbale del 23.05.2011.
Dunque, secondo la prospettazione dell' , la richiesta di Controparte_3
intervento del fondo di garanzia era stata mal posta, perché presentata con riguardo allo stato di insolvenza di un soggetto che non poteva essere considerato effettiva parte datoriale del richiedente e, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 167/2016 non poteva spiegare alcun effetto nei confronti dell' , in quanto titolo esecutivo reso inter alios. CP_1
Orbene, questo giudice, sulla scorta della normativa regolante la fattispecie oggetto di disamina e dell'esame della documentazione versata in atti, ritiene che le eccezioni sollevate dall' con la comparsa di costituzione e risposta CP_2
siano fondate e vadano pienamente condivise.
In questi termini, va rimarcato il fatto che Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo
di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva (così, ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 27.01.2025 n. 1860).
Le condizioni di operatività del Fondo sono fissate dal predetto art. 2, il quale,
testualmente, prescrive che: “è istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con
lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo
nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ.,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16
marzo 1942 n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui
all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della
sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi
aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo,
del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte…Qualora il datore di
lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267,
non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione
del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi
aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine
rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista
contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva
siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge”.
Quanto al pagamento del TFR o, meglio, all'erogazione della prestazione previdenziale modulata su di esso, il fatto costitutivo del diritto non deriva dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dipende dal verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, legge n. 297 del 1982, che sono, come visto, rispettivamente,
da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato,
qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 50).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha posto in risalto che, nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario,
giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'Ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (in questi termini
Cass. Civ., Sez. Lav., 25.01.2023, n. 2231).
Inoltre, così come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità e per quel che specificamente viene in rilievo nella fattispecie in esame, mentre è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di CP_2
lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive dedotte dal lavoratore e dal datore di lavoro, non altrettanto agevole è far derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al anche l'effetto totale di CP_4
inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonomia della fattispecie previdenziale (in questi termini, Cass.
Civ., Sez. Lav., 19.07.2018, n. 19277).
Per la Cassazione, quindi, una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione alla domanda di insinuazione al passivo, l , quale gestore del Fondo di CP_2
garanzia, deve sempre poter contestare la concreta operatività della regola di intervento dell'istituto, verificando il ricorrere degli elementi previsti dall'art. 2
della L. 29 maggio 1982 e dall'art. 2 del D. Lgs n. 82 del 1990.
Orbene, alla luce dei principi richiamati, è possibile affermare che il principale presupposto applicativo dell'istituto è quello soggettivo, ovvero che vi sia una effettiva parte datoriale insolvente - cui l' si sostituisce nell'attivare la CP_2
misura previdenziale.
In senso contrario, cioè se venisse consentito l'intervento del fondo anche nell'ipotesi in cui il rapporto di impiego alle dipendenze di un determinato ente fosse solo fittizio, verrebbe meno la ratio della misura. Nel caso de quo, è stato accertato in via ispettiva – con accertamento iniziato il 9.05.2011 e concluso in data 30.12.2011 - che la San NI soc. coop.
era stata costituita nel 2001 allo scopo esclusivo di fornire manodopera alla che gli unici contratti di appalto stipulati dalla cooperativa erano Parte_2
stati quelli con la suddetta s.p.a., che tutte le attrezzature erano sempre state fornite dalla la quale ultima aveva esercitato il potere Parte_2
organizzativo e direttivo su tutti i dipendenti e che, quindi, il contratto di appalto intercorso tra i due enti non era genuino (si cfr., sul punto, i documenti denominati “verbale TO MA” e “verbale soc. coop. San NI”,
allegati alla produzione dell ). CP_2
Nel corso del predetto accertamento, inoltre, gli Ispettori incaricati hanno disconosciuto trenta rapporti di lavoro subordinato intercorsi alle dipendenze della cooperativa agricola San NI, tra cui quello del , Pt_1
individuando quale loro esclusiva ed effettiva parte datoriale la Parte_2
Va da sé, quindi, che la domanda di intervento del fondo di garanzia spiegata dal ricorrente con riguardo al Tfr a lui non corrisposto andava correlata alla posizione di insolvenza della quale reale parte datoriale - fallita Parte_2
in data 19.07.2011 - e non a quella della cooperativa San NI.
Giova rimarcarsi in questa sede che il verbale ispettivo ha valenza di atto pubblico e, in quanto tale, è dotato di fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti attestati dal funzionario verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti (cfr., sul punto, ex
multis, Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2016, n. 9974; Sez. Lav., 7 novembre
2014, n. 23800).
Nel caso di specie, non essendo intercorsa alcuna impugnazione, quanto accertato con il verbale di accertamento e notificazione n. 000180644/DDL del
30.12.2011 è divenuto incontrovertibile, ragion per cui non può più essere oggetto di censura in questa sede. Si aggiunga inoltre che ancora oggi parte ricorrente neppure precisa per quale ragione il predetto verbale non sarebbe corretto.
In via consequenziale, il va ritenuto dipendente, sin dal momento di Pt_1
instaurazione del suo rapporto di impiego, della e non della Parte_2
Cooperativa Agricola San NI e, conseguentemente, la sua domanda di intervento del fondo deve ritenersi proposta erroneamente.
Dunque, avendo parte ricorrente proposto domanda di intervento del fondo di garanzia in assenza del presupposto soggettivo di operatività dello stesso, CP_2
la sua richiesta è destituita di fondamento.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da nei confronti dell . Parte_1 CP_2 Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda in esame e, in particolare, tenuto conto del fatto che non vi è prova agli atti della notifica del verbale di accertamento ispettivo con cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro del alle dipendenze della cooperativa San NI, vanno Pt_1
interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1029 del ruolo generale lavoro dell'anno
2025 promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero le spese del presente giudizio.
Salerno, il 7.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro