Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalita' della presente legge.
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25 gennaio 1994
25 gennaio 1994
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