Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalita' della presente legge.
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25 gennaio 1994
25 gennaio 1994
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 05/07/2010, n. 512Provvedimento: N. 00168/2009 REG.RIC. N. 00512/2010 REG.SEN. N. 00168/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA IU (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 168 del 2009, proposto da: ST Friulana di ER PE & C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Persello, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; contro Regione IU - IA IU, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cossina, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici dd. 22.12.2008, di diniego di autorizzazione alla coltivazione ed al recupero ambientale con …Leggi di più...
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