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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4803/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4803/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 03/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, che di seguito si riproducono: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non avere alcuna pretesa l'uno dall'altro,
a qualsiasi titolo, causa o ragione.
c) I coniugi dichiarano di non avere alcun bene in comune;
i beni mobili e gli effetti personali rimarranno di proprietà esclusiva di ciascun coniuge.
d) I coniugi danno, altresì atto, di aver già regolato ogni ulteriore questione patrimoniale.
e) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e/o di altro documento valido per
l'espatrio.
f) Le spese del presente ricorso si intendono compensate tra le parti”.
Per il PM intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 14/10/2005 contratto matrimonio in EG (TV), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 03/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/10/2005 tra Parte_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di EG (TV), al n. 17, parte I, dell'anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4803/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4803/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 03/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, che di seguito si riproducono: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
b) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non avere alcuna pretesa l'uno dall'altro,
a qualsiasi titolo, causa o ragione.
c) I coniugi dichiarano di non avere alcun bene in comune;
i beni mobili e gli effetti personali rimarranno di proprietà esclusiva di ciascun coniuge.
d) I coniugi danno, altresì atto, di aver già regolato ogni ulteriore questione patrimoniale.
e) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e/o di altro documento valido per
l'espatrio.
f) Le spese del presente ricorso si intendono compensate tra le parti”.
Per il PM intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 14/10/2005 contratto matrimonio in EG (TV), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 03/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/10/2005 tra Parte_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di EG (TV), al n. 17, parte I, dell'anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca