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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL SA NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 547/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Comune di Olbia - Via Dante 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305643 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello
- l'accoglimento dell'appello incidentale in punto annullamento dell'atto per violazione dell'articolo 1 comma
162 della legge numero 296/2006 (avviso di accertamento non sottoscritto da funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo)
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il Comune di Olbia ha impugnato la sentenza numero 138/2025 - pronunciata in data 27 maggio 2024 e depositata in segreteria in data 2 aprile 2025 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero 305643 per tari anno d'imposta 2018, emesso nei confronti della Resistente_1 spa, la quale gestisce in concessione il terminale marittimo Nominativo_1 del porto di Olbia per effetto della convenzione stipulata con l'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per tari anno d'imposta 2017,accoglieva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifudione delle spese di lite.
Il Comune proponeva, quindi, appello, ritenendo la sentenza viziata, al fine di chiederne la ricorma con conseguente conferma della pretesa tributaria.
La società si è costituita ritualmente in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello e proporre appello incidentale per la riforma della parte di sentenza in cui ha dichiarato soccombente il contribuente e nella parte in cui non si è pronunciata su alcuni punti della materia del contendere.
All'udienza in data 9 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia l'appello principale sia l'appello incidentale sono da rigettare con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
La concessione dell'area portuale accordata dall'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (istituita con dpr in data 29 dicembre 2000) alla società Resistente_1 ha tecnicamente trasferito gli obblighi gravanti sulla prima (Autorità) alla seconda (società appellata).
La legge numero 84/1994 elenca i compiti che l'Autorità portuale deve svolgere e conferma che il servizio di smaltimento non è limitato ai soli rifiuti sulle imbarcazioni ma attiene a tutte le aree portuali con riferimento sia ai rifiuti prodotti dal concessionario sia ai rifiuti prodotti da terzi.
In pratica le attività a carico del concessionario dell'Autorità portuale altro non sono che le medesime di quelle rese dall'ente locale.
L'articolo 62 comma 5 del decreto legislativo numero 507/1993, recita "esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Satati esteri".
La gestione dei rifiuti di dette aree, quindi, stante la presenza di una Autorità portuale e in considerazione del fatto che esse sono escluse dalla privativa, è di competenza esclusiva del concessionario.
E' da respingere l'appello incidentale in quanto il totale rigetto dell'appello principale e, quindi, l'annullamento della pretesa tributaria, rende inutile l'esame di ulteriori eccezioni volte all'annullamento della pretesa anche per ulteriori diversi motivi.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna RIGETTA sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 9 febbraio 2026 Il AT dr.
SA AN LI Il Presidente dr. Gianluigi Dettori
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL SA NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 547/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Comune di Olbia - Via Dante 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305643 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello
- l'accoglimento dell'appello incidentale in punto annullamento dell'atto per violazione dell'articolo 1 comma
162 della legge numero 296/2006 (avviso di accertamento non sottoscritto da funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo)
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il Comune di Olbia ha impugnato la sentenza numero 138/2025 - pronunciata in data 27 maggio 2024 e depositata in segreteria in data 2 aprile 2025 - con la quale la terza sezione della Corte di giustizia tributria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero 305643 per tari anno d'imposta 2018, emesso nei confronti della Resistente_1 spa, la quale gestisce in concessione il terminale marittimo Nominativo_1 del porto di Olbia per effetto della convenzione stipulata con l'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per tari anno d'imposta 2017,accoglieva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifudione delle spese di lite.
Il Comune proponeva, quindi, appello, ritenendo la sentenza viziata, al fine di chiederne la ricorma con conseguente conferma della pretesa tributaria.
La società si è costituita ritualmente in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello e proporre appello incidentale per la riforma della parte di sentenza in cui ha dichiarato soccombente il contribuente e nella parte in cui non si è pronunciata su alcuni punti della materia del contendere.
All'udienza in data 9 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia l'appello principale sia l'appello incidentale sono da rigettare con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
La concessione dell'area portuale accordata dall'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (istituita con dpr in data 29 dicembre 2000) alla società Resistente_1 ha tecnicamente trasferito gli obblighi gravanti sulla prima (Autorità) alla seconda (società appellata).
La legge numero 84/1994 elenca i compiti che l'Autorità portuale deve svolgere e conferma che il servizio di smaltimento non è limitato ai soli rifiuti sulle imbarcazioni ma attiene a tutte le aree portuali con riferimento sia ai rifiuti prodotti dal concessionario sia ai rifiuti prodotti da terzi.
In pratica le attività a carico del concessionario dell'Autorità portuale altro non sono che le medesime di quelle rese dall'ente locale.
L'articolo 62 comma 5 del decreto legislativo numero 507/1993, recita "esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Satati esteri".
La gestione dei rifiuti di dette aree, quindi, stante la presenza di una Autorità portuale e in considerazione del fatto che esse sono escluse dalla privativa, è di competenza esclusiva del concessionario.
E' da respingere l'appello incidentale in quanto il totale rigetto dell'appello principale e, quindi, l'annullamento della pretesa tributaria, rende inutile l'esame di ulteriori eccezioni volte all'annullamento della pretesa anche per ulteriori diversi motivi.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna RIGETTA sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 9 febbraio 2026 Il AT dr.
SA AN LI Il Presidente dr. Gianluigi Dettori