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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. EF GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 507/2025 tra in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante sig.ra , con Parte_1 Parte_2 sede in Savona, Via L. Corsi 7/4, P.IVA (cfr. doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Giuseppe Farrauto (cod. fisc. unitamente e disgiuntamente all'avv. Patrizia CodiceFiscale_1 Saracco (cod. fisc. ) presso e nello studio dei quali ha eletto domicilio in Savona, CodiceFiscale_2 C.so XX Settembre 13/1, giusta procura alle liti in atti. PARTE ATTRICE OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore , corrente in Busalla Via CP_1 CP_2 Guido Rossa 32- C.F. rappresentata ed assistita anche disgiuntamente dagli avv.ti P.IVA_2 MariaLina Repetto (C.F. – tel - fax 0109641430 – C.F._3
e IO IM (C.F. – tel- fax 010 Email_1 CodiceFiscale_4 587708- e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Email_2 Genova Via XX Settembre 2/27 per mandato in atti
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
***** Oggetto: Opposizione a precetto
*****
ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, previa sospensione inaudita altera parte o in subordine previa comparizione delle parti, della esecutorietà del titolo esecutivo, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune,
1. accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della a procedere all'esecuzione CP_1 forzata, per tutte le ragioni di cui al presente atto;
2. accertare e dichiarare, in via pregiudiziale e/o incidentale, la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo n. 4243/2024 emesso dal Giudice di Pace di Genova per incompetenza di valore del giudice emittente e, conseguentemente ed in ogni caso, dichiarare inefficace e/o annullare l'atto di precetto notificato in data 24.2.2025; 3. nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto credito vantato da per tutte le motivazioni esposte e CP_1 conseguentemente mandare assolta da qualsivoglia pretesa;
Pt_1
4. accertare e dichiarare il grave inadempimento di e per l'effetto dichiarare tenuta CP_1 CP_1
[... al pagamento degli indennizzi e dei risarcimenti meglio evidenziati nella parte espositiva del presente atto e di conseguenza condannarla al pagamento della somma di € 50.000,00= ovvero di quella diversa maggiore o minore emergente all'esito del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, anche ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c.”
1 CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, rigettare siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto tutte le domande avversarie, con reiezione della proposta opposizione e delle domande tutte proposte. Vinte le spese”.
*****
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data successiva al 24.2.2025, in persona del legale Parte_1 rappresentante sig.ra , ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il Parte_2 precetto notificato a mezzo PEC in pari data da deducendo di avere avuto tardiva CP_1 conoscenza del decreto ingiuntivo n. 4243/2024 emesso dal Giudice di Pace di Genova in data 17.9.2024 per l'importo di € 9.413,52, oltre interessi moratori, relativo a prestazioni rese negli anni 2021-2023 presso l'Hotel Riviera di Celle Ligure.
L'opponente ha sostenuto:
• che la notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo non era stata correttamente portata all'attenzione del Consiglio di amministrazione della società, che ne aveva avuto conoscenza soltanto in data 27.12.2024, a seguito di comunicazione del legale di , con CP_1 conseguente impossibilità di proporre tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c.;
• che il decreto ingiuntivo sarebbe nullo o invalido per incompetenza per valore del Giudice di Pace, in quanto l'importo ingiunto, comprensivo di interessi moratori, eccedeva il limite di € 10.000 fissato per la competenza di detto ufficio;
• che il credito azionato da sarebbe comunque insussistente o già onorato, poiché parte CP_1 delle somme (circa € 30.703,07) era stata già corrisposta a titolo di anticipi in occasione di precedenti lavori legati al bando “Energia Liguria” e residuava unicamente come posta da scomputare;
• che le fatture elettroniche e le ricevute PEC prodotte da non sarebbero idonee a CP_1 costituire prova dell'esistenza del credito in sede di giudizio ordinario di cognizione;
• che, al contrario, vanta rilevanti controcrediti per circa € 50.000 derivanti da gravi Pt_1 inadempimenti di nell'esecuzione di lavori sull'impianto elettrico e di sicurezza presso CP_1
l'Hotel Riviera, accertati da perizia tecnica (perito , che avevano imposto successivi Per_1 interventi di adeguamento e comportato potenziali rischi per la sicurezza;
• che, per tutte tali ragioni, sussistono i “gravi motivi” di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. per disporre la sospensione della provvisoria esecutività del titolo.
Si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo CP_1 l'infondatezza dell'opposizione ed osservando che:
• il decreto ingiuntivo n. 4243/2024 è stato regolarmente notificato a mezzo PEC ed è divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge, acquistando efficacia di giudicato non solo sull'esistenza del credito ma anche sul rapporto obbligatorio che lo fonda;
• l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace è tardiva ed inammissibile, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., dovendo essere proposta con la prima difesa utile nel procedimento monitorio e non potendo essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione;
2 • le contestazioni di merito circa la fondatezza del credito e le allegazioni di controcrediti o di difettosa esecuzione delle prestazioni costituiscono un inammissibile riesame del merito della pretesa già consacrata nel titolo esecutivo;
• non ricorrono, pertanto, i presupposti per la sospensione dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia è necessario ricostruire, ai fini della decisione, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Dalla documentazione acquisita emerge incaricava di eseguite alcuni interventi presso Pt_1 CP_1
l'Hotel Riviera sulla base del preventivo datato 9 novembre 2020, con il quale la stessa CP_1 proponeva la riqualificazione degli impianti meccanici ed elettrici dell'edificio per l'importo complessivo di euro 210.000,00 oltre IVA.
Tale documento, che reca la firma di accettazione di “ , attesta la Parte_1 Parte_3 conclusione di un accordo negoziale ampio e strutturato, comprendente interventi su climatizzazione, opere edili, impianti sanitari ed elettrici, destinati a essere realizzati in più fasi e con modalità di pagamento suddivise per stati di avanzamento.
Detti interventi venivano da inseriti nell'ambito del Bando Energia Liguria – FILSE, cui la Pt_1 stessa aveva aderito per ottenere il relativo finanziamento pubblico. Ciò emerge dall'e-mail Pt_1 del 12 marzo 2021 trasmessa da soggetto incaricato della gestione amministrativa CP_3 della pratica, nella quale vengono riepilogati i preventivi rendicontati per l'Hotel Riviera, tra cui quello di , e viene indicato l'importo residuo di euro 30.703,07 destinato ad essere imputato a CP_1 tale fornitore. non assume alcun ruolo contrattuale diretto, limitandosi a curare gli CP_3 adempimenti amministrativi del bando, mentre risulta il soggetto richiedente e beneficiario Pt_1 nell'ambito della procedura di finanziamento.
La citata comunicazione del 12 marzo 2021 conferma che l'offerta coincidesse con quella del CP_1 preventivo del 2020 e specifica altresì che, a seguito delle verifiche compiute in sede amministrativa, residuava un importo di euro 30.703,07, definito “tesoretto”, destinato ad essere fatturato a in relazione alle lavorazioni programmate. CP_1
Ciò significa che ai fini della pratica FILSE l'importo residuo doveva essere imputato a , la CP_1 quale avrebbe successivamente dovuto emettere una fattura per una somma coerente con quel residuo rendicontabile.
Tale documento colloca con certezza nell'anno 2021 sia la fase di rendicontazione dei lavori CP_1 sia l'individuazione dell'importo residuo da imputare alla stessa impresa in base alla gestione del bando.
La documentazione successiva sembra mostrare che, negli anni seguenti, ha continuato a CP_1 operare presso l'Hotel Riviera.
Il consuntivo allegato alla fattura n. 2400017 del 17 gennaio 2024 (azionata col decreto ingiuntivo qui opposto) elenca infatti una serie di interventi svolti tra il 3 dicembre 2021 e il 26 ottobre 2023, consistenti in attività eterogenee di manutenzione, sostituzione componenti, interventi elettrici e operazioni su impianti VRV. Il totale di tali prestazioni viene quantificato in euro 7.716,00 oltre IVA, per complessivi euro 9.413,52. La fattura e il suo allegato attestano quindi che, anche dopo la
3 fase iniziale del 2020–2021, i rapporti tra le parti sono proseguiti con ulteriori interventi tecnici ricondotti da a incarichi svolti presso l'Hotel. CP_1
È tuttavia documentato che, nel corso del 2023 e del 2024, la posizione di nei confronti delle Pt_1 fatturazioni e della documentazione SIEIR diventa progressivamente critica.
Con comunicazione del 22 febbraio 2024 (doc. 7 dell'opponente), la direzione dell'Hotel Riviera chiede a l'emissione di una nota di credito per la fattura del 17 gennaio 2024 e domanda la CP_1 rifatturazione dei soli interventi riferiti al 2023, precisando che per le annualità 2021 e 2022 erano in corso verifiche “non essendoci documentazione scritta degli incarichi e dei SAL”.
Una successiva lettera del 18 aprile 2024 (doc. 8 dell'opponente) a firma legale di ribadisce Pt_1 che, in merito alle fatture relative agli anni 2021–2023, non risultano reperibili rapporti di intervento o altra documentazione tecnica, chiedendo pertanto l'emissione delle note di credito per le annualità pregresse e la sola fatturazione degli interventi dell'anno 2023.
Nel dicembre 2024, come si evince dall'e-mail del 28 inviata ancora a mezzo del proprio legale (doc. 4 dell'opponente), rappresenta di non aver ricevuto alcuna notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo nel frattempo emesso e comunica di aver avviato ulteriori verifiche interne sugli impianti, rilevando come le opere eseguite da – pur indicate come “certificate dall'ing. CP_1
” – presentassero criticità che sarebbero state approfondite a breve. Per_2
Tale posizione sfocia nella diffida del 16 gennaio 2025 (doc. 12 dell'opponente), con la quale elenca una serie di presunte irregolarità dell'impianto elettrico riscontrate durante le attività Pt_1 necessarie al conseguimento del certificato di prevenzione incendi, riguardanti, tra l'altro, l'assenza del conduttore di protezione in numerose prese, giunzioni nastrate, scatole di derivazione prive di coperchio, materiali ritenuti non conformi e livelli di illuminazione di sicurezza inferiori a quelli richiesti dalla normativa.
Parallelamente a tale evoluzione dei rapporti, aveva già intrapreso il procedimento monitorio, CP_1 ottenendo il decreto ingiuntivo n. 4243/2024, fondato sulla fattura del 17 gennaio 2024. L'atto di precetto del 24 febbraio 2025 attesta che il decreto era stato notificato il 25 settembre 2024, non era stato opposto, ed era stato dichiarato esecutivo il 23 dicembre 2024, ponendo così nella Pt_1 condizione di destinataria dell'intimazione di pagamento per l'intero importo portato dal titolo.
*****
L'opponente ha sostenuto che la mancata tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4243/2024 sarebbe dipesa da causa a sé non imputabile, consistita nel fatto che la notifica a mezzo PEC del decreto non era stata portata tempestivamente a conoscenza del Consiglio di amministrazione, così che la società ne avrebbe avuto contezza solo in data 27.12.2024, oltre i termini di legge (cfr. atto di citazione: “In data 25.9.2024 risulta essere stato notificato alla società esponente a mezzo PEC il decreto ingiuntivo n. 4243/2024 richiesto ed ottenuto da al fine di ottenere il pagamento CP_1 dell'importo di € 9.413,52=, per ritenute prestazioni rese e di cui alla fattura n. V2400017/2024, oltre interessi moratori (cfr. doc. n. 2). Purtroppo l'avvenuta ricezione della PEC di notifica non è stata correttamente portata all'attenzione del CdA della che ne è venuta a conoscenza solo Pt_1 in data 27.12.2024, quando il legale della ne ha dato comunicazione telefonica al CP_1 difensore della (cfr. doc. n. 3 e 4) e conseguentemente non è stato possibile proporre Pt_1 tempestiva opposizione”).
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge diviene definitivo e produce effetti di cosa giudicata sostanziale, salvo che
4 l'ingiunto dimostri di essere stato nella concreta impossibilità di proporre opposizione per causa di forza maggiore o per un vizio della notificazione che abbia determinato un'oggettiva incolpevole ignoranza del provvedimento.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al rapporto obbligatorio che ne costituisce il fondamento, precludendo che l'ingiunto possa riproporre, in sede di opposizione all'esecuzione o in altro giudizio, questioni che avrebbe potuto sollevare nel termine per l'opposizione (Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11211 del 24 aprile 2019)
Nel caso in esame, non ha fornito prova di una causa di forza maggiore o di un vizio di Pt_1 notificazione tale da impedire la conoscenza legale del provvedimento. L'asserita disattenzione interna nella gestione della PEC non integra causa non imputabile, gravando sul destinatario l'onere di assicurare il corretto funzionamento e il tempestivo controllo del proprio indirizzo telematico.
Ne consegue che la mancata opposizione è imputabile all'ingiunto, con formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo.
Accertata la regolare notificazione e l'imputabilità della mancata opposizione, il decreto ingiuntivo ha acquistato autorità di giudicato sostanziale.
Ne deriva che non è consentito, in sede di opposizione all'esecuzione, rimettere in discussione:
• la fondatezza originaria del credito azionato,
• la validità delle fatture e dei documenti prodotti,
• eventuali eccezioni di compensazione o di controcredito per pretesi inadempimenti dell'opposto.
L'ultimo aspetto, peraltro riguarda esclusivamente asseriti crediti pregressi, mentre nulla vieta all'ingiunto, ferma la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo non opposto, di chiedere l'accertamento di propri controcrediti sorti in epoca successiva, e ciò anche – per ragioni di economia processuale - nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in opposizione all'esecuzione forzata un debitore può invocare la compensazione solo con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. In particolare, la Cassazione n. 9912/2007 ha affermato che “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”, perché altrimenti si contesterebbe l'effetto del decreto stesso (conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17306 del 16/08/2011: “La compensazione estintiva di un'obbligazione accertata con decisione passata in giudicato non può essere opposta dal debitore se il credito opposto in compensazione sia sorto anteriormente alla formazione del giudicato, che preclude l'efficacia dei fatti estintivi od impeditivi ad esso contrari, ma può esserlo soltanto se il credito sia sorto successivamente. (Nella fattispecie, il debito del ricorrente era stato accertato con sentenza passata in giudicato, con cui era stata anche respinta l'eccezione di compensazione, mentre i fatti costitutivi del credito erano anteriori al fallimento in cui il ricorrente si era insinuato, conseguendovi l'ammissione con sentenza resa in base a transazione con la curatela;
Cass. Sez. 3 -
5 , Sentenza n. 28318 del 28/11/2017: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato formatosi per mancata opposizione del decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di ratei di una polizza fideiussoria, la successiva domanda, proposta dal medesimo debitore, in ordine allo stesso titolo negoziale ma avente ad oggetto una diversa rata di premio non versata).)”.
In sintesi, solo eventi o diritti sorti dopo il decreto possono eventualmente essere fatti valere autonomamente (ad es. mediante azione di accertamento negativo sui fatti sopravvenuti); ogni credito “pregresso” al monitorio e riconducibile allo stesso rapporto è invece coperto dal giudicato.
Ciò posto, in questa sede oppone all'ingiungente sia crediti pacificamente pregressi, per i quali Pt_1 opera la menzionata preclusione, sia crediti che essa sostiene essere successivi al giudicato in quanto connessi a danni da errate lavorazioni scoperti successivamente: denuncia numerose difformità Pt_1 Il fatto generatore dell'impianto (assenza conduttore di materiale (lavori SIEIR) è terra, scatole prive di coperchio, Vizi e irregolarità del 2021, ma l'emersione, SUCCESSIVO giunzioni nastrate, materiali non dell'impianto l'accertamento e la al decreto conformi, illuminazione sicurezza elettrico contestazione sono ingiuntivo insufficiente). Tali contestazioni successivi al decreto (fine emergono dopo accertamenti svolti a 2024 – gennaio 2025) fine 2024 per il CPI. Costi stimati di indica che, a seguito degli Pt_1 adeguamento e accertamenti tecnici effettuati “a fine La spesa nasce da
Parte_4 ripristino 2024”, i costi necessari per riportare accertamenti tecnici al decreto impianto elettrico l'impianto a norma ammonterebbero a avvenuti dopo il 17.9.2024 ingiuntivo (circa € circa € 50.000,00. 50.000,00)
A tale riguardo si rileva anzitutto che le opere eseguite da erano state tutte accettate da CP_1 Pt_1 ben prima dell'emissione del decreto ingiuntivo poi non opposto, come emerge dalla stessa documentazione di parte attrice, la quale colloca l'intervento dell'ing. (che certificava la Per_2 regolare esecuzione dell'impianto) nel marzo 2022 e non riporta alcuna contestazione sino alle comunicazioni del 2024.
A fronte di tale accettazione, – pur deducendo nel presente giudizio una serie di difformità e Pt_1 irregolarità dell'impianto elettrico – non allega in alcun modo che tali vizi, oggi denunciati, fossero non riconoscibili o occulti al momento dell'accettazione dell'opera, né indica elementi dai quali desumere che all'epoca non fossero conoscibili con l'ordinaria diligenza.
In tal modo, la parte committente omette di soddisfare l'onere, posto dall'art. 1667 c.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimità, di dimostrare la non riconoscibilità dei difetti al momento dell'accettazione, requisito necessario per superare l'effetto liberatorio derivante proprio dall'avvenuta accettazione dell'opera antecedente al decreto ingiuntivo non opposto.
6 In conclusione, l'opposizione va rigettata con conseguente condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 507/2025 così decide:
1. Respinge l'opposizione di nei confronti dell'atto di precetto ad essa notificato da Pt_1
in data 24.2.2025. CP_1
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta ch liquida in € 5.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.
Savona, 01.12.2025
Il Giudice
EF GI
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