Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 8370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8370 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04994/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bro.Car S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vitulazio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 43 del 21.10.2022, notificata in data 24.10.2022; del provvedimento prot. n. 9052 datato 05.09.2022 e notificato – a mezzo PEC – in pari data; del verbale della Polizia Municipale prot. n. 10973 del 18.10.2022, mai notificato né in altro modo comunicato e di contenuto sconosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bro.Car S.r.l. il 27 dicembre 2022:
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 54 del 18.11.2022, notificata in pari data;
- del verbale della P.M. prot. n. 10973 del 18.10.2022, conosciuto nel suo esatto contenuto in data 25.11.2022;
- della relazione di sopralluogo prot. n. 12037 del 15.11.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vitulazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa ER RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente - Bro.car s.r.l. - ha impugnato i seguenti atti: - l’ordinanza dirigenziale contingibile e urgente n. 43 del 21 ottobre 2022, prot. n. 11124, notificata in data 24.10.2022, avente ad oggetto “ Rimozione materiali ed attrezzatture presso il cantiere sito in Via Piglialarmi n. 2/A ”; - il provvedimento prot. n. 9052 datato 05 settembre 2022 e notificato – a mezzo PEC – in pari data, con il quale è stata revocata la Segnalazione Certificata di Agibilità presentata in data 18 luglio 2022; - il verbale della P.M. prot. n. 10973 del 18 ottobre 2022, atti tutti emessi dal Comune di Vitulazio.
1.1. Ha riferito che - quale società che opera, sin dal 2002, nel campo della vendita di autoveicoli, nuovi e usati - è proprietaria di un’area, sita nel Comune di Vitulazio, in Località Piglialarmi (distinta in catasto al fg. 23, p.lla 5172, subb. 1 e 2). In data 29 giugno 2022 ha presentato all’Ufficio Tecnico del Comune in questione una richiesta di permesso di costruire in variante, ad integrazione del permesso di costruire n. 26 già rilasciato il 25 luglio 2019, successivamente completata con il deposito di ulteriore documentazione (prot. n. 8278 del 09 agosto 2022). Inoltre, in data 18 luglio 2022, la ricorrente ha presentato una Segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell’art. 24, D.P.R. n. 380/2001. Dopo la sua presentazione, il Comune ha comunicato motivi ostativi all’accettazione della suddetta segnalazione. Successivamente, l’amministrazione l’ha revocata, con provvedimento prot. n. 9052 del 5 settembre 2022, comunicato lo stesso giorno. Il 14 settembre 2022, il Comune ha comunicato che il giorno 17 settembre 2022 si sarebbe tenuto un sopralluogo presso il cantiere della ricorrente, a cura della Polizia Municipale. In seguito a detto sopralluogo, redatto un verbale non comunicato né trasmesso alla ricorrente, il Dirigente responsabile dell’Area IV ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 43 del 21 ottobre 2022 (notificata il 24 ottobre 2022) recante espresso richiamo al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con la quale si ordinava, senza indicare il termine entro il quale darvi esecuzione, di rimuovere “ materiali e attrezzature presenti all’interno del manufatto in Vitulazio in Loc. Piglialarmi, 2/A contraddistinta in catasto al Foglio 23 Particella 5172 sub 1 e 2 ”.
1.2. La ricorrente, ritenendo illegittima la decisione dell’amministrazione, ha proposto impugnazione avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
“ I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, d.lgs. n. 267/2000; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria; incompetenza .”, con cui ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente, non essendovi la necessità ovviare con urgenza ad alcuna situazione di pericolo non fronteggiabile con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento, in violazione anche del principio di tipicità degli atti amministrativi. Ha dedotto, poi, la carenza di motivazione e di istruttoria, l’assenza di un termine di efficacia dell’atto e l’incompetenza del Dirigente dell’Area IV alla sua adozione, trattandosi di atto di competenza del solo Sindaco, nella sua funzione di ufficiale di governo.
“ II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2 bis, legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990 .”, nella misura in cui non è stata consentita la partecipazione al procedimento che ha condotto all’emissione dell’ordinanza, non avendo reso disponibile il contenuto del verbale in base al quale è stata adottata, posto che l’edificio di cui si è ordinato lo sgombero non era impiegato per lo svolgimento di alcuna attività.
“ III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 2 e 6, dPR n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, commi 5, 6 e 8, d.P.R. n. 380/2001 .”, con cui ha contestato anche la legittimità della revoca della segnalazione, intervenuta due mesi dopo la sua trasmissione al Comune, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, non essendo sussistenti gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 19, l. n. 241/90. Ha osservato che la motivazione addotta, con cui il Comune evidenziava che il procedimento per la concessione alla variante al permesso di costruire era ancora in corso, fosse ininfluente, posto che la ricorrente era titolare, in ogni caso, di un permesso di costruire e che non si trattava di una variante sostanziale ai sensi dell’art. 32, co. 1, D.P.R. n. 380/01.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati.
1.3. Il Comune si è costituito il 25 novembre 2022, ricostruendo la propria versione dei fatti causa e riferendo che, all’esito del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale il 17 ottobre 2022 è emerso che “ non vi erano al momento attività commerciali in corso e non vi erano operai presenti. Vi era, altresì, la presenza di numerosi capi di abbigliamento posizionati sia all’interno di grossi sacchi bianchi sia su grandi ceste metalliche, nonché la presenza di diversi macchinari deputati alla compressione di materiale di vario tipo (presse). Si precisa altresì che i suddetti capi di abbigliamento erano delimitati da nastro rosso e bianco con cartellonistica avente la seguente dicitura: Merce momentaneamente a deposito – capi di abbigliamento”. All’esterno del suddetto capannone vi era la presenza di n. 4 container. Per quanto attiene la parte tecnica-urbanistica si è in attesa della relazione tecnica (…) ”. Ha poi osservato che l’ordinanza impugnata, in realtà, a prescindere dal nomen impiegato, rientrava nei poteri dirigenziali di controllo dell’attività urbanistica – edilizia ed era volta a “ liberare l’immobile e l’area da tutto ciò che non fosse compatibile con un cantiere edile e che potesse mettere in pericolo terzi soggetti impiegati nel cantiere ”. (cfr. memoria del Comune e doc. 6 allegato alla memoria).
1.4. La camera di consiglio del 29 novembre 2022 è stata rinviata su istanza della parte ricorrente per consentirle di proporre motivi aggiunti.
1.5. Con ricorso per motivi aggiunti, quindi, la società ricorrente ha impugnato la sopravvenuta ordinanza n. 54 del 18 novembre 2022, con cui il Comune ha ingiunto la riduzione in pristino di alcune opere realizzate in difformità ai titoli edilizi già rilasciati, consistenti in “ a) una «tettoia per protezione generatore di corrente», b) una «tettoia chiusa in cui è alloggiato il gruppo antincendio», nonché di c) un «muro di recinzione/contenimento» ”.
Nello specifico ha dedotto i seguenti vizi:
“ I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 878, comma 1, codice civile; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà .”, in cui ha rappresentato che le tettoie erano già state rimosse nel momento in cui l’ordinanza è stata emanata e che il muretto ha un altezza inferiore al metro e, pertanto, non può modificare l’assetto urbanistico dell’area, non essendo né un muro di cinta né di contenimento e non essendo, quindi, necessario ottenere il rilascio di alcun titolo edilizio, ma solo una SCIA, peraltro, presentata dalla ricorrente.
Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso originario e dei successivi motivi aggiunti, previa sospensione cautelare.
1.6. Il Comune ha depositato una memoria per contrastare il ricorso per motivi aggiunti il 5 gennaio 2023, evidenziando come le due vicende trattino di diversi procedimenti che, pertanto, occorre trattare separatamente. In particolare ha riferito che, successivamente al ricorso per motivi aggiunti, in data 2 gennaio 2023, la Bro.Car srl ha presentato una Scia in sanatoria (prot. N. 68), in cui, dichiarando di non avere la proprietà esclusiva dell’area interessata (contrariamente alla prima Scia) ma di essere in possesso del consenso degli altri soggetti coinvolti (tuttavia senza indicazione dei soggetti coinvolti e senza allegazione del consenso scritto), ha segnalato la realizzazione del muro in data 1° settembre 2022 in difformità rispetto alla scia prot. N. 10444 del 5 ottobre 2021. Da tale circostanza si evincerebbe l’abusività dell’opera.
1.7. All’esito della camera di consiglio, con ordinanza Tar OL, sez. V, 11 gennaio 2023, n. 43, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
1.8. Successivamente l’Avv. Nicola Spina, con procura speciale del 13 gennaio 2025, ha sostituito nella difesa della parte ricorrente l’originario difensore, Avv. Sebastiano Aurilio, che ha rimesso il mandato.
1.9. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato, tenutasi mediante collegamento da remoto l’11 novembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
3. È infondato, in primo luogo, il ricorso originario, volto a contestare principalmente l’ordinanza del Comune di Vitulazio n. 43 del 21 ottobre 2022, prot. n. 11124.
4. Dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava, infatti, che contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, si tratta di atto emesso in forza dell'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001 che riconosce all'Amministrazione Comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico - edilizie del territorio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo storico – artistico, e impone l'obbligo, per il dirigente, di adottare immediatamente provvedimenti definitivi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio realizzato, mediante l'esercizio di un potere - dovere del tutto vincolato dell'organo comunale, senza margini di discrezionalità, in ragione delle accertate violazioni edilizie.
Non possono trovare, quindi, accoglimento le doglianze articolate dalla parte ricorrente che sostiene, da un lato, l’assenza dei presupposti di urgenza per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente e, dall’altro, l’incompetenza del dirigente ad adottarla, trattandosi di un atto emesso in materia edilizia, di natura vincolata, all’esisto dell’accertamento di un’attività contrastante con la legge.
5. Per altro verso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’ordinanza è congruamente motivata, tenuto conto delle risultanze del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale, all’esito del quale era stata riscontrata nell’immobile oggetto della contestata attività edilizia la presenza di attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto del procedimento di variante essenziale al permesso di costruire, presentato il 29 giugno 2022 ed ancora in itinere all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato.
5.1. Sotto questo profilo vale la pena di evidenziare che il verbale del sopralluogo eseguito il 17 ottobre 2022, pur essendo stato inserito dalla parte ricorrente fra i provvedimenti impugnati, non è stato contestato nei suoi contenuti, con riferimento a quanto accertato in tale sede dalla Polizia municipale.
6. Neppure può dubitarsi della legittimità dell’ordine impartito, di sgombero dei “ materiali e attrezzature presenti all’interno del manufatto ”. È noto, infatti, che ogni attività commerciale o produttiva deve essere esercitata in locali conformi e compatibili alla legge dal punto di vista urbanistico ed edilizio; pertanto, l’ordine di rimuovere le attrezzature ed i materiali ivi rinvenuti destinati all’esercizio dell’indicata attività è senz’altro legittimo se fondato su rappresentate ed accertate ragioni di abusività dei locali; del resto, la conformità dei manufatti alle norme urbanistiche ed edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24, co. 3, d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 35, comma 20, l. n. 47/1985. In proposito, è stato osservato che, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico - edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata (cfr. Tar Campania, OL, sez. III, 4 settembre 2019 n. 4453; Cons. St., sez. V, 21 aprile 2021 n. 3209 e giurisprudenza ivi richiamata).
7. Per quanto attiene alla doglianza con cui si lamenta che la revoca della segnalazione del 18 luglio 2022 sarebbe intervenuta successivamente al termine di trenta giorni, previsto dalla legge, è sufficiente osservare che già con la nota dell’8 agosto 2022 il Comune aveva comunicato alla ricorrente i motivi posti a fondamento della sua non accettazione, evidenziando come, al momento della presentazione della segnalazione, il procedimento per la concessione del permesso di costruire in variante non fosse ancora concluso, il che impediva alla ricorrente di poter legittimamente procedere alla presentazione della segnalazione che presuppone, come noto, lo stato legittimo dell’opera su cui si intendono eseguire gli interventi.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il potere di revoca non sia stato esercitato nel termine di trenta giorni (art. 19, commi 3 – 6-bis, l. n. 241/1990), secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini del decorso di tale termine di controllo ordinario - con conseguente operatività delle condizioni di cui al comma 4, ovvero quelle dell'autotutela - è necessario che sussistano nella loro interezza i presupposti di efficacia della stessa, ossia che risulti debitamente comprovato, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso delle certificazioni e dei requisiti richiesti, c.d. “stato legittimo” dell’opera (cfr. Tar Venezia, sez. II, 13 novembre 2020, n. 1060; Tar Milano, sez. II, 09 luglio 2020, n. 1303), circostanza che, all’evidenza, non ricorre nel caso di specie.
È pertanto infondato anche il terzo motivo del ricorso introduttivo che, pertanto, non può trovare accoglimento.
8. Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è del pari infondato.
8.1. Dall’esame della documentazione versata in atti, infatti, come può evincersi dalla relazione redatta all’esito dell’espletato sopralluogo, si ricava che l’ordinanza dirigenziale n. 54 del 18 novembre 2022 ha ad oggetto la realizzazione non di un muro finalizzato alla mera recinzione dei fondi, ma un muro di contenimento in assenza del necessario permesso a costruire.
8.2. Ciò posto, è noto che l'intervento edilizio può essere qualificato come nuova costruzione tutte le volte che abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie: sulla base di tale approccio, la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività; diversamente, il muro di contenimento che crei, come nella specie, un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di nuova costruzione. Quest'ultimo concetto è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma che sia comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi (cfr. Tar Campania, OL, sez. II, 25 luglio 2016, n. 3869, Consiglio di Stato sez. I, 07 agosto 2024, n. 1005).
8.3. Ebbene, nel caso di specie, dalla relazione del tecnico, del 15 novembre 2022, si ricava che “ L’area ha una dimensione di circa 39,10 ml per circa 61,50, delimitata da muro di recinzione dell’attività esistente e da muro in cls di recente costruzione come di seguito specificato: - sul lato area di cui al punto a), è costituito da cls facciavista di altezza 40 cm con sovrastanti aste metalliche di recinzione aventi stessa tipologia, caratteristiche e dimensioni di quelle del piazzale dell’attività esistente della BRO.CAR. srl; - sul lato area di cui al punto b), è costituito da cls facciavista di altezza 40 cm per i primi circa 21,40 m (a partire dal muro di cui sopra), altro tratto con muro in cls di altezza 70 cm per uno sviluppo di circa 5,60 m. con sovrastante ringhiera a pannelli grigliati metallici prefabbricati, di H max 1,40 m.; - ancora sul lato di cui al b), per un tratto di circa 21,50 m in prossimità dell’accesso all’area del capannone industriale, è costituto da un muro con finitura ad intonaco di altezza di circa 1,70 m .”, non corrispondendo quindi al vero che si tratti di un muro di modeste dimensioni ed impatto, con altezza inferiore al metro.
8.3. Le stesse argomentazioni a sostegno dell’infondatezza della doglianza possono essere spese con riferimento alle tettoie.
In proposito, si concorda comunque con quanto sostenuto dal Comune, che evidenzia come non vi sia evidenza del fatto che le tettoie siano state effettivamente rimosse.
9. In definitiva il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune resistente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GU AS Di OL, Presidente
Rita Luce, Consigliere
ER RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RO | GU AS Di OL |
IL SEGRETARIO