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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1590/2022 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Nadia Perego con elezione di domicilio presso l'Ufficio Avvocatura Inps in Lecco,
Corso C. Alberto n. 39
ATTRICE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Discacciati Anita, con Controparte_1 P.IVA_2 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Piazza Manzoni n. 23;
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Besutti Parte_2 C.F._1
GI BI Attilio, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Porro Lambertenghi;
CONVENUTI
e contro
AVV. DANIELE LAMANNA, in qualità di curatore dell'eredità giacente di Persona_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
; Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte in sostituzione di udienza entro il termine del
12.5.2025 e di seguito riportate: pagina 1 di 11
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
-accertata e dichiarata la responsabilità nato a [...] il [...] nel Persona_1 sinistro per cui è causa del 25.9.2002 condannare le già Controparte_1 CP_3 già , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in
[...] CP_4 favore dell' per le causali di cui in narrativa, viste le prestazioni di invalidità ex legge 222/84 Pt_1 liquidate a favore di quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, della Parte_2 complessiva somma di euro 606.841,50 quantificata alla data del 18.6.2009 oltre le spese, competenze ed interessi maturati e maturandi o quell'altra somma ritenuta di giustizia
IN VIA SUBORDINATA, nella delegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità nato a [...] il [...] residente nel Persona_1
Comune di Cantù (CO) in via S. Giuseppe 12/A nel sinistro per cui è causa del 25.9.2002 nonché la responsabilità di , nato a [...] il [...] per il pregiudizio Parte_2 arrecato all' con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore Pt_1 nell'aver impedito l'esperibilità dell'azione di surrogazione nei confronti dell'impresa di Assicurazione quali gestori del Fondo Vittime della Strada, condannare lo stesso CP_1 Parte_2
al pagamento in favore dell' per le causali di cui in narrativa, viste le prestazioni
[...] Pt_1 di invalidità ex legge 222/84 liquidate a suo favore quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, della complessiva somma di euro 606.841,50 quantificata alla data del 18.6.2009 oltre le spese, competenze ed interessi maturati e maturandi o quell'altra somma ritenuta di giustizia.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA GENERALI.
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare la mancata integrazione del contradditorio nei confronti di Controparte_2 proprietario del veicolo e responsabile del sinistro occorso al danneggiato e/o Parte_2
l'illegittimità della chiamata in causa effettuata dall' nonché alla tardività della richiesta Pt_1 dell'apertura dell'eredità giacente con rispetto al presente giudizio, da parte dell secondo quanto Pt_1 indicato nella Sentenza n. 14980/2022 della Corte di Cassazione e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 II
pagina 2 di 11 comma c.p.c. declarare l'intervenuta nullità del giudizio odierno condannando l'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite.
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta risarcitoria per tutti i motivi evidenziati in narrativa e per l'effetto condannare l'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- Dato atto che la Sentenza n. 14980/2022 della Corte di Cassazione si pronunciava nei seguenti termini
“..dichiara la nullità della Sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecco, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità..”. - Dato atto che l' notificava comparsa di costituzione in riassunzione del precedente giudizio con richiesta di Pt_1 integrazione del contradditorio;
Condannare l' alla refusione delle spese di lite di per il giudizio di legittimità Pt_1 Controparte_1 avanti la Corte di Cassazione, così come statuito in Sentenza n. 14980/2022 con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese 15% come per legge. Rigettare le domande così come formulate dall per tutti i motivi esposti in narrativa nei confronti della Pt_1
Compagnia perché infondate in fatto e in diritto, con rifusione delle spese, diritti Controparte_1 ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese 15% come per legge.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- Dato atto che ha ricevuto dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada € Parte_2
774.685,35 importo corrispondente al massimale all'epoca del sinistro;
- Dato atto che lo stesso ha dichiarato di mantenere indenne e manlevare la compagnia di Assicurazione mandataria del Fondo Vittime della Strada, condannarlo a rifondere quanto dovesse CP_1 risultare in corso di causa dovuto per competenze, oneri ed interessi all' e/o a chiunque vanti diritti Pt_1 discendenti dalla fattispecie per cui è causa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire alla società convenuta la somma che Parte_2 Controparte_1 risulterà di giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone sin da ora alla prove dedotte da controparte e si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa che ci si riserva di meglio capitolare con apposita memoria ex art. 183 c.p.c.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER Parte_2
pagina 3 di 11 Voglia l'Ill.mo Tribunale di LECCO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice in riassunzione nei confronti di Parte_2
, in quanto infondate sia in fatto che in diritto e/o comunque tardive ed inammissibili per i Parte_2 motivi esposti in atti, anche in via alternativa fra loro;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale da parte attrice in riassunzione, accertare e dichiarare l'entità dei danni alla persona, “non altrimenti risarciti” a e, per tutti i motivi esposti in atti, escludere ogni Parte_2 obbligo di rifusione e/o ridurre in misura proporzionale gli importi eventualmente dovuti, contenendo al minimo l'eventuale condanna alla rifusione delle somme che dovesse essere Controparte_1 dichiarata tenuta a versare ad . Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
e il , esercitando azione di
[...] Parte_2 Controparte_5 surroga ai sensi dell'art. 14 L. n. 222/84 e chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale del 25.9.2002, la condanna di Persona_1 Controparte_1
(e in via subordinata di a rimborsare gli importi a quest'ultimo erogati a
[...] Parte_2 titolo di pensione di inabilità ex Legge n. 222/1984, quale conseguenza del sinistro di cui sopra, per complessivi € 606.841,50, quantificata alla data del 18.6.2009, oltre interessi.
Premetteva l'attrice che il presente giudizio veniva instaurato a seguito della cassazione con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 911/19, pubblicata il 28.2.2019, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile, indicato in (Ord. Cass. Civ. 14980/22, doc. 1 fascicolo parte attrice). Persona_1
In considerazione dell'intervenuto decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 3.1.2020, ha Pt_1 riassunto il giudizio nei confronti del , ritenendo che l'eredità Controparte_5 venisse devoluta allo Stato in mancanza di altri successibili.
Si costituiva tempestivamente , chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, la prescrizione del diritto di surroga dell'assicuratore sociale, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite del Pt_1 presente giudizio e di quello di fronte alla Corte di Cassazione, con richiesta di manleva nei confronti del signor e condanna ex art. 96 c.p.c. di quest'ultimo. Parte_2
pagina 4 di 11 Si costituiva in giudizio anche il con l'Avvocatura dello Stato, Controparte_5 eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
(foro erariale), nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver la parte attrice richiesto l'apertura dell'eredità giacente, non sussistendo allo stato i presupposti per la delazione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..
Si costituiva anche , sollevando preliminarmente eccezioni di incompetenza Parte_2
Contr territoriale, nonché di difetto di legittimazione passiva del e chiedendo in principalità il rigetto delle domande attoree, con esclusione di ogni obbligo di rifusione a carico del convenuto.
Con ordinanza emessa in data 13.4.2023, il Giudice, dando atto della necessità di estendere il contraddittorio nei confronti del signor proprietario del veicolo, quale responsabile Controparte_2 civile (in conformità alla giurisprudenza formatasi in merito all'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile, da individuarsi non già nel conducente bensì nel proprietario del veicolo (Cass. Civ. 5538/11, Cass. Civ. 23706/16, Cass. Civ. 7755/20) e della necessità di procedere alla nomina del curatore dell'eredità giacente di autorizzava la chiamata in causa Persona_1 dell'avv. Daniele Lamanna - quale curatore dell'eredità giacente di - e disponeva l'integrazione Per_1 del contraddittorio nei confronti di , entrambi rimasti contumaci nel presente giudizio. Controparte_2
Con sentenza parziale emessa in data 17.9.2024 a seguito discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva pronunciata la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_7
ritenendo conseguentemente assorbita l'eccezione di incompetenza territoriale.
[...]
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti, le quali infine precisavano le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice nei termini sopra riportati.
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di causa, risulta preliminarmente opportuno procedere alla ricostruzione della complessa vicenda processuale che occupa.
Il presente giudizio concerne, come detto, le prestazioni di invalidità ex legge n. 222/1984 ed il risarcimento per le voci di danno non patrimoniale corrisposti a quale Parte_2 danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data 25.9.2002 a Mariano Comense.
Incontestati sono i fatti e le responsabilità nella causazione di detto sinistro: è infatti pacifico che, a causa della velocità elevata, l'autovettura condotta da (priva di copertura Persona_1 assicurativa e di proprietà del signor tamponava l'autovettura condotta e di proprietà Controparte_2 di . È altrettanto pacifico che la responsabilità del sinistro veniva posta integralmente a Parte_2 carico di e che l' riconosceva a favore del danneggiato, che aveva riportato Persona_1 Pt_1 gravi danni fisici, la pensione di inabilità dallo stesso richiesta in data 3.2.2005 (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado parte attrice), ed erogata nell'importo mensile di € 1.550,16, con decorrenza dal marzo pagina 5 di 11 2005 (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado parte attrice). Parimenti incontestato è l'incasso avvenuto in data 28.4.2005 da parte di del risarcimento di € 771.585,35 dalla Compagnia di Parte_2 assicurazione , quale gestore del Fondo Vittime della Strada, ente civilmente obbligato al CP_1 risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo non assicurato.
Stante quanto sopra, con atto di citazione notificato in data 10.10.2014, promuoveva il giudizio Pt_1
R.G. n. 2924/2014 avanti il Tribunale di Lecco nei confronti di e di , CP_1 Parte_2 al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato in favore di a titolo di pensione di inabilità, Parte_2 in conseguenza dei danni occorsi al medesimo in seguito al sinistro. La Compagnia assicurativa si costituiva tardivamente in detto giudizio, decadendo così dalla possibilità di proporre domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio e, per questa ragione, l'eccezione di prescrizione del diritto di surrogazione sollevata dalla convenuta veniva ritenuta inammissibile dal Giudice di detto procedimento, che nel merito riteneva fondata la pretesa attorea e pertanto, con sentenza n. 111/2017, condannava a pagare all' la somma di € 606.841,50 oltre interessi legali a Controparte_1 Pt_1 decorrere dal 18/6/2009, nonché alla refusione in favore di delle spese di lite, dichiarando Pt_1 inammissibile in quanto tardiva la domanda di condanna del danneggiato alla refusione in favore di di quanto corrisposto, chiesta dalla stessa in via riconvenzionale. Detta sentenza veniva CP_1 integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 911/2019 già richiamata.
Avverso detta sentenza, proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione, la quale, Controparte_1 con sentenza n. 14980/2022, dichiarava la nullità della pronuncia impugnata, disponendo il rinvio al giudice di primo grado per difetto ab initio di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, demandando al giudice del rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ciò premesso, giova innanzitutto chiarire che, stante la contumacia dei chiamati pretermessi nel primo giudizio, il quadro probatorio nel presente giudizio di rinvio è il medesimo del primo giudizio. Né poteva essere altrimenti, atteso che deve escludersi la possibilità per le parti di introdurre nuove deduzioni difensive ed istruttorie. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte infatti, “ove la Corte di Cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati”.
pagina 6 di 11 Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata da ritiene questo Giudice che la CP_1 stessa possa essere decisa nel merito secondo il principio della ragione più liquida, senza approfondire la tematica relativa alla tempestività o meno dell'eccezione nel presente giudizio di rinvio della medesima eccezione già proposta nel primo giudizio ancorchè tardivamente.
L'eccezione nel merito risulta infondata.
Il termine di prescrizione del diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale nel diritto al risarcimento del danno sofferto a causa di un infortunio derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti è biennale ai sensi dell'art. 2947, secondo comma, c.c. (come confermato in giurisprudenza Cass., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4347, in Giust. civ. Mass., 2009, 2, 284; Cass.,
17 maggio 2007, n. 11457; Cass., 3 dicembre 2002, n. 1715795). Tuttavia, la medesima norma, al terzo comma, prevede che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Merita essere precisato, su tale aspetto, che la valutazione in ordine alla qualificazione del fatto come reato deve essere svolta in astratto, dunque, a prescindere dall'accertamento in concreto se il reato sia stato commesso o meno, ma unicamente sulla sussumibilità del fatto allegato come reato. Nel caso di specie, tale valutazione porta alla conclusione positiva, dato che ben possono prospettarsi sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della colpa in astratto, quale violazione delle norme di diligenza e perizia in capo a conducente dell'autovettura che ha provocato il Persona_1 sinistro. Nella specie, dunque, il danneggiato ha riportato nel sinistro occorsogli lesioni gravi alla spina dorsale e pertanto, il fatto configura il reato di lesioni colpose, sicché non trova applicazione il termine di prescrizione biennale stabilito dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. bensì il più lungo termine previsto per il reato di cui all'art. 590 c.p.
A sua volta, l'art. 157 c.p., nel testo vigente dopo la entrata in vigore della legge c.d. n. CP_8
251/2005 (in vigore all'epoca del sinistro e fino al 3 agosto 2017), rimanda, per il calcolo della prescrizione, direttamente alla pena massima edittale, con il limite della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni.
Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile al delitto di lesioni gravi, astrattamente configurabile nel caso in esame, è di 6 anni decorrente dalla commissione del reato, ossia dall'epoca del sinistro avvenuto il 25.9.2002.
Nel fascicolo attoreo si rinvengono tutti gli atti interruttivi della prescrizione. ha invero Pt_1 documentato di avere interrotto il termine prescrizionale di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., mediante diverse comunicazioni trasmesse ad quale gestore del Fondo Vittime Controparte_3 della Strada (nonché a e ad rispettivamente conducente e Persona_1 Controparte_2
pagina 7 di 11 proprietario dell'autovettura che ha provocato il sinistro): la prima datata 21.12.2005, con cui
Pt_1 diffidava la Compagnia di Assicurazioni dal corrispondere somme all'infortunato senza preventivamente accantonare gli importi da rimborsare a (Doc. 7 del fascicolo di primo grado); la
Pt_1 seconda del 26.1.2006, con cui comunicava l'importo delle prestazioni erogate a titolo di
Pt_1 pensione di inabilità, quantificando il danno in € 502.274,12, quale valore capitale della pensione di inabilità, informando di voler esercitare il diritto di surroga (Doc. 8 del fascicolo di primo CP_1 grado attrice). Seguiva uno scambio di ulteriori comunicazioni: in data 5.12.2008 inviava
Pt_1 all'assicurazione diffida stragiudiziale tramite il proprio legale (Doc. 9 del fascicolo di primo grado attrice) ricevuta dalla compagnia il 18/12/2008, che replicava il 12.3.2009, comunicando di rivolgere le richieste di rimborso direttamente all'assicurato, già integralmente risarcito di tutte le voci non patrimoniale del danno subito (Doc. 10 del fascicolo di primo grado attrice).
Ne consegue che, alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 2924/2014 del Tribunale di Lecco, avvenuta in data 10.10.2014, il termine prescrizionale non era ancora decorso.
Pertanto, nessuna prescrizione del diritto di surroga azionato da può dirsi validamente maturata, Pt_1 dal momento che il relativo termine è stato efficacemente interrotto.
Passando al merito, la domanda giudiziale attorea risulta fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai sensi dell'art. 28 l. 990/1969 (oggi art. 142 Codice Assicurazioni) la Compagnia di assicurazione, prima di provvedere alla liquidazione del danno, è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante se lo stesso abbia o meno diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Nel caso in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione all' , quale assicuratore sociale, che deve Pt_1 rispondere entro quarantacinque giorni, decorsi i quali, senza dichiarazione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.
Tale complesso meccanismo di accantonamento, il cui scopo è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali i quali, ove abbiano erogato somme, hanno facoltà di surrogarsi al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, appare nel caso di specie non essere stato rispettato dalla Compagnia assicurativa, che, prima di liquidare il sinistro, ha omesso di coinvolgere l' , precludendole così l'azione di surroga. Pt_1
Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge che il danneggiato avrebbe richiesto a il CP_1 risarcimento del danno (lo si evince dalla comunicazione datata 17.1.2005 ove CONSAP approva la richiesta di risarcimento in riscontro ad una precedente comunicazione di – non prodotta - CP_1
pagina 8 di 11 datata 22.11.2004. doc. 1 , che gli sarebbe stato corrisposto sulla scorta delle dichiarazioni CP_1 liberatorie e di manleva trasmesse dal legale del danneggiato, con cui quest'ultimo dichiarava di farsi carico di ogni spettanza nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali manlevando
[...] da ogni loro richiesta (dichiarazioni datate 12.1.2004 e 4.3.2004 sub doc. 6 fascicolo CP_3
. La Compagnia di assicurazione in data 14.12.2006 comunicava all' di avere liquidato il CP_1 Pt_1 danno (doc. 9 fascicolo . CP_1
Risulta tuttavia dagli atti che il signor abbia disconosciuto le sottoscrizioni apposte in Parte_2 calce alle suddette dichiarazioni e che tale disconoscimento sia stato reiterato nelle difese del danneggiato nel presente giudizio in modo chiaro, specifico e inequivocabile, e che, per converso, abbia omesso di formulare istanza di verificazione delle stesse ex artt. 214 e segg. c.p.c.; CP_1 pertanto tali dichiarazioni devono essere ritenute inutilizzabili ai fini del presente giudizio.
Ad ogni buon conto, si aggiunge che, quandanche le dichiarazioni del danneggiato fossero ritenute utilizzabili, il loro contenuto dimostrerebbe proprio l'inadempimento della Compagnia di assicurazione agli obblighi imposti dall'art. 28 L. 990/1969 nella procedura di liquidazione del danno, costituendo la prova che fosse a conoscenza del fatto che il danneggiato avesse diritto alle prestazioni CP_1 previdenziali e procedendo, ciononostante, alla definizione del sinistro omettendo la necessaria previa comunicazione all' , compromettendo in tal modo gli interessi pubblici dell'Ente previdenziale, Pt_1 che avrebbe potuto esercitare tempestivamente l'azione di surroga nei diritti del danneggiato, evitando così il rischio di duplicazione di pagamenti.
Pertanto, non può essere opposto a il pagamento da parte della Compagnia di assicurazioni del Pt_1 debito risarcitorio. L'accordo transattivo raggiunto inter alios non può invero vanificare il diritto dell'istituto previdenziale, tenuto inderogabilmente a versare all'assistito l'assegno d'invalidità (Cass.
N.1770/2000) e, di riflesso, legittimato a recuperare in surroga l'intero ammontare dal responsabile civile, senza subire limitazione alcuna (Cass. N. 605/1998; Cass. N. 352/1983).
Infine, va aggiunto che, per i medesimi motivi sopra esposti, la non utilizzabilità delle dichiarazioni sub doc. 6 fascicolo sopra menzionate porta, di conseguenza, al rigetto della domanda di manleva CP_1 proposta in via subordinata dalla Compagnia di assicurazione contro , fondata Parte_2 esclusivamente su tale documento.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda svolta in via principale dall' è fondata e va Pt_1 accolta secondo la quantificazione richiesta da parte attrice, posto che il quantum non è mai stato contestato nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della convenuta Controparte_1 nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle
[...]
pagina 9 di 11 tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dello scaglione corrispondente al valore della domanda.
Le domande svolte dall'attrice in via subordinata nei confronti dell'altro convenuto restano invece assorbite e, in considerazione delle particolari ragioni della decisione, le spese legali tra l' e Pt_1
possono essere compensate. Parte_2
Quanto alle spese processuali del giudizio di legittimità, cui la Corte di cassazione ha demandato di provvedere all'esito del giudizio di rinvio, va ricordato il principio secondo cui: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Sent. Sez. 3 Num.
31860/2024). Sulla scorta di tale principio, vanno pertanto compensate tra le parti le spese relative al giudizio svolto avanti la Corte di Cassazione, tenuto conto dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) condanna a pagare all la somma di € 606.841,50 oltre interessi Controparte_1 Pt_1 legali a decorrere dal 18.6.2009;
2) condanna alla rifusione delle spese legali in favore dell' , liquidate in Controparte_1 Pt_1
€ 1.713,00 per anticipazioni e € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% e accessori di legge;
3) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa integralmente le spese legali tra l' e;
Pt_1 Parte_2
4) compensa tra le parti le spese per il giudizio di legittimità.
Lecco, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1590/2022 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Nadia Perego con elezione di domicilio presso l'Ufficio Avvocatura Inps in Lecco,
Corso C. Alberto n. 39
ATTRICE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Discacciati Anita, con Controparte_1 P.IVA_2 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Piazza Manzoni n. 23;
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Besutti Parte_2 C.F._1
GI BI Attilio, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Porro Lambertenghi;
CONVENUTI
e contro
AVV. DANIELE LAMANNA, in qualità di curatore dell'eredità giacente di Persona_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
; Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte in sostituzione di udienza entro il termine del
12.5.2025 e di seguito riportate: pagina 1 di 11
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
-accertata e dichiarata la responsabilità nato a [...] il [...] nel Persona_1 sinistro per cui è causa del 25.9.2002 condannare le già Controparte_1 CP_3 già , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in
[...] CP_4 favore dell' per le causali di cui in narrativa, viste le prestazioni di invalidità ex legge 222/84 Pt_1 liquidate a favore di quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, della Parte_2 complessiva somma di euro 606.841,50 quantificata alla data del 18.6.2009 oltre le spese, competenze ed interessi maturati e maturandi o quell'altra somma ritenuta di giustizia
IN VIA SUBORDINATA, nella delegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità nato a [...] il [...] residente nel Persona_1
Comune di Cantù (CO) in via S. Giuseppe 12/A nel sinistro per cui è causa del 25.9.2002 nonché la responsabilità di , nato a [...] il [...] per il pregiudizio Parte_2 arrecato all' con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore Pt_1 nell'aver impedito l'esperibilità dell'azione di surrogazione nei confronti dell'impresa di Assicurazione quali gestori del Fondo Vittime della Strada, condannare lo stesso CP_1 Parte_2
al pagamento in favore dell' per le causali di cui in narrativa, viste le prestazioni
[...] Pt_1 di invalidità ex legge 222/84 liquidate a suo favore quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, della complessiva somma di euro 606.841,50 quantificata alla data del 18.6.2009 oltre le spese, competenze ed interessi maturati e maturandi o quell'altra somma ritenuta di giustizia.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA GENERALI.
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare la mancata integrazione del contradditorio nei confronti di Controparte_2 proprietario del veicolo e responsabile del sinistro occorso al danneggiato e/o Parte_2
l'illegittimità della chiamata in causa effettuata dall' nonché alla tardività della richiesta Pt_1 dell'apertura dell'eredità giacente con rispetto al presente giudizio, da parte dell secondo quanto Pt_1 indicato nella Sentenza n. 14980/2022 della Corte di Cassazione e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 II
pagina 2 di 11 comma c.p.c. declarare l'intervenuta nullità del giudizio odierno condannando l'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite.
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta risarcitoria per tutti i motivi evidenziati in narrativa e per l'effetto condannare l'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- Dato atto che la Sentenza n. 14980/2022 della Corte di Cassazione si pronunciava nei seguenti termini
“..dichiara la nullità della Sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecco, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità..”. - Dato atto che l' notificava comparsa di costituzione in riassunzione del precedente giudizio con richiesta di Pt_1 integrazione del contradditorio;
Condannare l' alla refusione delle spese di lite di per il giudizio di legittimità Pt_1 Controparte_1 avanti la Corte di Cassazione, così come statuito in Sentenza n. 14980/2022 con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese 15% come per legge. Rigettare le domande così come formulate dall per tutti i motivi esposti in narrativa nei confronti della Pt_1
Compagnia perché infondate in fatto e in diritto, con rifusione delle spese, diritti Controparte_1 ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese 15% come per legge.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- Dato atto che ha ricevuto dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada € Parte_2
774.685,35 importo corrispondente al massimale all'epoca del sinistro;
- Dato atto che lo stesso ha dichiarato di mantenere indenne e manlevare la compagnia di Assicurazione mandataria del Fondo Vittime della Strada, condannarlo a rifondere quanto dovesse CP_1 risultare in corso di causa dovuto per competenze, oneri ed interessi all' e/o a chiunque vanti diritti Pt_1 discendenti dalla fattispecie per cui è causa.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire alla società convenuta la somma che Parte_2 Controparte_1 risulterà di giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone sin da ora alla prove dedotte da controparte e si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa che ci si riserva di meglio capitolare con apposita memoria ex art. 183 c.p.c.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER Parte_2
pagina 3 di 11 Voglia l'Ill.mo Tribunale di LECCO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice in riassunzione nei confronti di Parte_2
, in quanto infondate sia in fatto che in diritto e/o comunque tardive ed inammissibili per i Parte_2 motivi esposti in atti, anche in via alternativa fra loro;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale da parte attrice in riassunzione, accertare e dichiarare l'entità dei danni alla persona, “non altrimenti risarciti” a e, per tutti i motivi esposti in atti, escludere ogni Parte_2 obbligo di rifusione e/o ridurre in misura proporzionale gli importi eventualmente dovuti, contenendo al minimo l'eventuale condanna alla rifusione delle somme che dovesse essere Controparte_1 dichiarata tenuta a versare ad . Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
e il , esercitando azione di
[...] Parte_2 Controparte_5 surroga ai sensi dell'art. 14 L. n. 222/84 e chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale del 25.9.2002, la condanna di Persona_1 Controparte_1
(e in via subordinata di a rimborsare gli importi a quest'ultimo erogati a
[...] Parte_2 titolo di pensione di inabilità ex Legge n. 222/1984, quale conseguenza del sinistro di cui sopra, per complessivi € 606.841,50, quantificata alla data del 18.6.2009, oltre interessi.
Premetteva l'attrice che il presente giudizio veniva instaurato a seguito della cassazione con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 911/19, pubblicata il 28.2.2019, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile, indicato in (Ord. Cass. Civ. 14980/22, doc. 1 fascicolo parte attrice). Persona_1
In considerazione dell'intervenuto decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 3.1.2020, ha Pt_1 riassunto il giudizio nei confronti del , ritenendo che l'eredità Controparte_5 venisse devoluta allo Stato in mancanza di altri successibili.
Si costituiva tempestivamente , chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, la prescrizione del diritto di surroga dell'assicuratore sociale, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite del Pt_1 presente giudizio e di quello di fronte alla Corte di Cassazione, con richiesta di manleva nei confronti del signor e condanna ex art. 96 c.p.c. di quest'ultimo. Parte_2
pagina 4 di 11 Si costituiva in giudizio anche il con l'Avvocatura dello Stato, Controparte_5 eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
(foro erariale), nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver la parte attrice richiesto l'apertura dell'eredità giacente, non sussistendo allo stato i presupposti per la delazione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..
Si costituiva anche , sollevando preliminarmente eccezioni di incompetenza Parte_2
Contr territoriale, nonché di difetto di legittimazione passiva del e chiedendo in principalità il rigetto delle domande attoree, con esclusione di ogni obbligo di rifusione a carico del convenuto.
Con ordinanza emessa in data 13.4.2023, il Giudice, dando atto della necessità di estendere il contraddittorio nei confronti del signor proprietario del veicolo, quale responsabile Controparte_2 civile (in conformità alla giurisprudenza formatasi in merito all'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile, da individuarsi non già nel conducente bensì nel proprietario del veicolo (Cass. Civ. 5538/11, Cass. Civ. 23706/16, Cass. Civ. 7755/20) e della necessità di procedere alla nomina del curatore dell'eredità giacente di autorizzava la chiamata in causa Persona_1 dell'avv. Daniele Lamanna - quale curatore dell'eredità giacente di - e disponeva l'integrazione Per_1 del contraddittorio nei confronti di , entrambi rimasti contumaci nel presente giudizio. Controparte_2
Con sentenza parziale emessa in data 17.9.2024 a seguito discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva pronunciata la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_7
ritenendo conseguentemente assorbita l'eccezione di incompetenza territoriale.
[...]
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti, le quali infine precisavano le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice nei termini sopra riportati.
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di causa, risulta preliminarmente opportuno procedere alla ricostruzione della complessa vicenda processuale che occupa.
Il presente giudizio concerne, come detto, le prestazioni di invalidità ex legge n. 222/1984 ed il risarcimento per le voci di danno non patrimoniale corrisposti a quale Parte_2 danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data 25.9.2002 a Mariano Comense.
Incontestati sono i fatti e le responsabilità nella causazione di detto sinistro: è infatti pacifico che, a causa della velocità elevata, l'autovettura condotta da (priva di copertura Persona_1 assicurativa e di proprietà del signor tamponava l'autovettura condotta e di proprietà Controparte_2 di . È altrettanto pacifico che la responsabilità del sinistro veniva posta integralmente a Parte_2 carico di e che l' riconosceva a favore del danneggiato, che aveva riportato Persona_1 Pt_1 gravi danni fisici, la pensione di inabilità dallo stesso richiesta in data 3.2.2005 (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado parte attrice), ed erogata nell'importo mensile di € 1.550,16, con decorrenza dal marzo pagina 5 di 11 2005 (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado parte attrice). Parimenti incontestato è l'incasso avvenuto in data 28.4.2005 da parte di del risarcimento di € 771.585,35 dalla Compagnia di Parte_2 assicurazione , quale gestore del Fondo Vittime della Strada, ente civilmente obbligato al CP_1 risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo non assicurato.
Stante quanto sopra, con atto di citazione notificato in data 10.10.2014, promuoveva il giudizio Pt_1
R.G. n. 2924/2014 avanti il Tribunale di Lecco nei confronti di e di , CP_1 Parte_2 al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato in favore di a titolo di pensione di inabilità, Parte_2 in conseguenza dei danni occorsi al medesimo in seguito al sinistro. La Compagnia assicurativa si costituiva tardivamente in detto giudizio, decadendo così dalla possibilità di proporre domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio e, per questa ragione, l'eccezione di prescrizione del diritto di surrogazione sollevata dalla convenuta veniva ritenuta inammissibile dal Giudice di detto procedimento, che nel merito riteneva fondata la pretesa attorea e pertanto, con sentenza n. 111/2017, condannava a pagare all' la somma di € 606.841,50 oltre interessi legali a Controparte_1 Pt_1 decorrere dal 18/6/2009, nonché alla refusione in favore di delle spese di lite, dichiarando Pt_1 inammissibile in quanto tardiva la domanda di condanna del danneggiato alla refusione in favore di di quanto corrisposto, chiesta dalla stessa in via riconvenzionale. Detta sentenza veniva CP_1 integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 911/2019 già richiamata.
Avverso detta sentenza, proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione, la quale, Controparte_1 con sentenza n. 14980/2022, dichiarava la nullità della pronuncia impugnata, disponendo il rinvio al giudice di primo grado per difetto ab initio di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, demandando al giudice del rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ciò premesso, giova innanzitutto chiarire che, stante la contumacia dei chiamati pretermessi nel primo giudizio, il quadro probatorio nel presente giudizio di rinvio è il medesimo del primo giudizio. Né poteva essere altrimenti, atteso che deve escludersi la possibilità per le parti di introdurre nuove deduzioni difensive ed istruttorie. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte infatti, “ove la Corte di Cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati”.
pagina 6 di 11 Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata da ritiene questo Giudice che la CP_1 stessa possa essere decisa nel merito secondo il principio della ragione più liquida, senza approfondire la tematica relativa alla tempestività o meno dell'eccezione nel presente giudizio di rinvio della medesima eccezione già proposta nel primo giudizio ancorchè tardivamente.
L'eccezione nel merito risulta infondata.
Il termine di prescrizione del diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale nel diritto al risarcimento del danno sofferto a causa di un infortunio derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti è biennale ai sensi dell'art. 2947, secondo comma, c.c. (come confermato in giurisprudenza Cass., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4347, in Giust. civ. Mass., 2009, 2, 284; Cass.,
17 maggio 2007, n. 11457; Cass., 3 dicembre 2002, n. 1715795). Tuttavia, la medesima norma, al terzo comma, prevede che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Merita essere precisato, su tale aspetto, che la valutazione in ordine alla qualificazione del fatto come reato deve essere svolta in astratto, dunque, a prescindere dall'accertamento in concreto se il reato sia stato commesso o meno, ma unicamente sulla sussumibilità del fatto allegato come reato. Nel caso di specie, tale valutazione porta alla conclusione positiva, dato che ben possono prospettarsi sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della colpa in astratto, quale violazione delle norme di diligenza e perizia in capo a conducente dell'autovettura che ha provocato il Persona_1 sinistro. Nella specie, dunque, il danneggiato ha riportato nel sinistro occorsogli lesioni gravi alla spina dorsale e pertanto, il fatto configura il reato di lesioni colpose, sicché non trova applicazione il termine di prescrizione biennale stabilito dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. bensì il più lungo termine previsto per il reato di cui all'art. 590 c.p.
A sua volta, l'art. 157 c.p., nel testo vigente dopo la entrata in vigore della legge c.d. n. CP_8
251/2005 (in vigore all'epoca del sinistro e fino al 3 agosto 2017), rimanda, per il calcolo della prescrizione, direttamente alla pena massima edittale, con il limite della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni.
Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile al delitto di lesioni gravi, astrattamente configurabile nel caso in esame, è di 6 anni decorrente dalla commissione del reato, ossia dall'epoca del sinistro avvenuto il 25.9.2002.
Nel fascicolo attoreo si rinvengono tutti gli atti interruttivi della prescrizione. ha invero Pt_1 documentato di avere interrotto il termine prescrizionale di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., mediante diverse comunicazioni trasmesse ad quale gestore del Fondo Vittime Controparte_3 della Strada (nonché a e ad rispettivamente conducente e Persona_1 Controparte_2
pagina 7 di 11 proprietario dell'autovettura che ha provocato il sinistro): la prima datata 21.12.2005, con cui
Pt_1 diffidava la Compagnia di Assicurazioni dal corrispondere somme all'infortunato senza preventivamente accantonare gli importi da rimborsare a (Doc. 7 del fascicolo di primo grado); la
Pt_1 seconda del 26.1.2006, con cui comunicava l'importo delle prestazioni erogate a titolo di
Pt_1 pensione di inabilità, quantificando il danno in € 502.274,12, quale valore capitale della pensione di inabilità, informando di voler esercitare il diritto di surroga (Doc. 8 del fascicolo di primo CP_1 grado attrice). Seguiva uno scambio di ulteriori comunicazioni: in data 5.12.2008 inviava
Pt_1 all'assicurazione diffida stragiudiziale tramite il proprio legale (Doc. 9 del fascicolo di primo grado attrice) ricevuta dalla compagnia il 18/12/2008, che replicava il 12.3.2009, comunicando di rivolgere le richieste di rimborso direttamente all'assicurato, già integralmente risarcito di tutte le voci non patrimoniale del danno subito (Doc. 10 del fascicolo di primo grado attrice).
Ne consegue che, alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 2924/2014 del Tribunale di Lecco, avvenuta in data 10.10.2014, il termine prescrizionale non era ancora decorso.
Pertanto, nessuna prescrizione del diritto di surroga azionato da può dirsi validamente maturata, Pt_1 dal momento che il relativo termine è stato efficacemente interrotto.
Passando al merito, la domanda giudiziale attorea risulta fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai sensi dell'art. 28 l. 990/1969 (oggi art. 142 Codice Assicurazioni) la Compagnia di assicurazione, prima di provvedere alla liquidazione del danno, è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante se lo stesso abbia o meno diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Nel caso in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione all' , quale assicuratore sociale, che deve Pt_1 rispondere entro quarantacinque giorni, decorsi i quali, senza dichiarazione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.
Tale complesso meccanismo di accantonamento, il cui scopo è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali i quali, ove abbiano erogato somme, hanno facoltà di surrogarsi al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, appare nel caso di specie non essere stato rispettato dalla Compagnia assicurativa, che, prima di liquidare il sinistro, ha omesso di coinvolgere l' , precludendole così l'azione di surroga. Pt_1
Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge che il danneggiato avrebbe richiesto a il CP_1 risarcimento del danno (lo si evince dalla comunicazione datata 17.1.2005 ove CONSAP approva la richiesta di risarcimento in riscontro ad una precedente comunicazione di – non prodotta - CP_1
pagina 8 di 11 datata 22.11.2004. doc. 1 , che gli sarebbe stato corrisposto sulla scorta delle dichiarazioni CP_1 liberatorie e di manleva trasmesse dal legale del danneggiato, con cui quest'ultimo dichiarava di farsi carico di ogni spettanza nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali manlevando
[...] da ogni loro richiesta (dichiarazioni datate 12.1.2004 e 4.3.2004 sub doc. 6 fascicolo CP_3
. La Compagnia di assicurazione in data 14.12.2006 comunicava all' di avere liquidato il CP_1 Pt_1 danno (doc. 9 fascicolo . CP_1
Risulta tuttavia dagli atti che il signor abbia disconosciuto le sottoscrizioni apposte in Parte_2 calce alle suddette dichiarazioni e che tale disconoscimento sia stato reiterato nelle difese del danneggiato nel presente giudizio in modo chiaro, specifico e inequivocabile, e che, per converso, abbia omesso di formulare istanza di verificazione delle stesse ex artt. 214 e segg. c.p.c.; CP_1 pertanto tali dichiarazioni devono essere ritenute inutilizzabili ai fini del presente giudizio.
Ad ogni buon conto, si aggiunge che, quandanche le dichiarazioni del danneggiato fossero ritenute utilizzabili, il loro contenuto dimostrerebbe proprio l'inadempimento della Compagnia di assicurazione agli obblighi imposti dall'art. 28 L. 990/1969 nella procedura di liquidazione del danno, costituendo la prova che fosse a conoscenza del fatto che il danneggiato avesse diritto alle prestazioni CP_1 previdenziali e procedendo, ciononostante, alla definizione del sinistro omettendo la necessaria previa comunicazione all' , compromettendo in tal modo gli interessi pubblici dell'Ente previdenziale, Pt_1 che avrebbe potuto esercitare tempestivamente l'azione di surroga nei diritti del danneggiato, evitando così il rischio di duplicazione di pagamenti.
Pertanto, non può essere opposto a il pagamento da parte della Compagnia di assicurazioni del Pt_1 debito risarcitorio. L'accordo transattivo raggiunto inter alios non può invero vanificare il diritto dell'istituto previdenziale, tenuto inderogabilmente a versare all'assistito l'assegno d'invalidità (Cass.
N.1770/2000) e, di riflesso, legittimato a recuperare in surroga l'intero ammontare dal responsabile civile, senza subire limitazione alcuna (Cass. N. 605/1998; Cass. N. 352/1983).
Infine, va aggiunto che, per i medesimi motivi sopra esposti, la non utilizzabilità delle dichiarazioni sub doc. 6 fascicolo sopra menzionate porta, di conseguenza, al rigetto della domanda di manleva CP_1 proposta in via subordinata dalla Compagnia di assicurazione contro , fondata Parte_2 esclusivamente su tale documento.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda svolta in via principale dall' è fondata e va Pt_1 accolta secondo la quantificazione richiesta da parte attrice, posto che il quantum non è mai stato contestato nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della convenuta Controparte_1 nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle
[...]
pagina 9 di 11 tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dello scaglione corrispondente al valore della domanda.
Le domande svolte dall'attrice in via subordinata nei confronti dell'altro convenuto restano invece assorbite e, in considerazione delle particolari ragioni della decisione, le spese legali tra l' e Pt_1
possono essere compensate. Parte_2
Quanto alle spese processuali del giudizio di legittimità, cui la Corte di cassazione ha demandato di provvedere all'esito del giudizio di rinvio, va ricordato il principio secondo cui: “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Sent. Sez. 3 Num.
31860/2024). Sulla scorta di tale principio, vanno pertanto compensate tra le parti le spese relative al giudizio svolto avanti la Corte di Cassazione, tenuto conto dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) condanna a pagare all la somma di € 606.841,50 oltre interessi Controparte_1 Pt_1 legali a decorrere dal 18.6.2009;
2) condanna alla rifusione delle spese legali in favore dell' , liquidate in Controparte_1 Pt_1
€ 1.713,00 per anticipazioni e € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% e accessori di legge;
3) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa integralmente le spese legali tra l' e;
Pt_1 Parte_2
4) compensa tra le parti le spese per il giudizio di legittimità.
Lecco, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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