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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 408/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO Parte_1 C.F._1
RI OR
e
(C.F. ,), con il patrocinio degli Avv.ti DEVID CP_1 C.F._2
ES e MO AR con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21/04/2018; matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del comune di Merate al n. 05, Anno 2018, Parte I, serie Ufficio 1;
- Ordinare al Comune di Merate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni 1) Affidare congiuntamente la figlia minorenne IC ad entrambi i genitori con collocamento abitativo primario presso la madre;
il padre, che svolge la propria attività lavorativa anche nel corso del fine settimana, fino a quando tale situazione persisterà, terrà con sè la bambina secondo la seguente modalità, a settimane alterne: la prima settimana, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino a giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola e pernotto presso l'abitazione della madre del NO (sita a Merate); nella seconda settimana, il giovedì pomeriggio, dall'uscita CP_1 da scuola sino alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso la residenza materna dopo cena;
oltre a ciò terrà la figlia, anche se del caso con l'aiuto della propria madre, per un giorno del fine settimana al mese, nelle giornate di sabato o domenica. In tale ultimo caso, la minore starà tutta la giornata presso l'abitazione della nonna materna. Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti. Nel momento in cui cesseranno i turni lavorativi del NO durante i fine settimana, il padre terrà CP_1 la figlia a fine settimana alternati.
2) Assegnare conseguentemente alla sig.ra la casa coniugale sita in Cernusco Parte_1
Lombardone (LC), via Vincenzo Monti, 2, con quanto l'arreda;
3) Quanto al regime di visita relativo a vacanze e ferie estive le parti concordano quanto di seguito. Vacanze Natalizie: il padre, che presta ininterrottamente la propria attività lavorativa durante tutto il periodo di vacanza, potrà tenere con sé IC, ad anni alterni, a Natale e S. NO un anno e il 1° gennaio e l'Epifania l'altro anno. Vacanze Pasquali: le parti concorderanno di volta in volta il calendario ferie, atteso il fatto che il NO lavora durante le festività Pasquali. Vacanze CP_1 estive: due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo 15 giugno – 30 agosto di ogni anno, secondo un calendario ferie che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo di villeggiatura ciascun genitore comunicherà all'altro la destinazione dell'eventuale meta turistica. Ponti e festività religiose/civili (25 aprile, 1° maggio, festività del Santo Patrono, ecc…) secondo accordi che verranno presi di volta in volta. Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti.
4) Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne IC, di € 350,00 mensili in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT costo–vita oltre al 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo del Tribunale di Lecco qui di seguito trascritto:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescrittedal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore ai
pagina 2 di 10 sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo di esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesto anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni e nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 10 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta”.
Le parti concordano che l'assegno Unico - e/o eventuali diverse e future misure equipollenti - relativo alla figlia IC continui ad esser percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
5) Ciascun genitore autorizza l'altro alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto della minore e documenti equipollenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore sugli stessi. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, espressamente dichiarando di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge o a titolo di assegno alimentare.
Il Tribunale prende altresì atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1) Il sig. si obbliga a cedere, senza alcun corrispettivo, alla sig.ra CP_1 Parte_2
che dichiara fin d'ora di accettare, 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito in Cernusco
[...]
Lombardone, via Vincenzo Monti, 2, identificato nel catasto dei seguenti fabbricati del comune stesso come segue:
-Foglio 5, mappale 849, subalterno 16, via Vincenzo Monti, 2, piano S1- 4, categoria A/2, classe 1, vani 5, rendita catastale €. 438,99.
Il trasferimento sopra detto rimane subordinato all'accollo da parte della sig.ra della Pt_1 quota di metà del debito residuo del mutuo attualmente in essere con (Rep. N. CP_2
166407, Racc. n. 72387- Notaio dott. e/o altra forma equipollente tesa a Persona_1 svincolare il sig. da qualsivoglia obbligo nei confronti dell'istituto di credito. Lo svincolo da CP_1 parte della banca in favore del sig. costituisce condizione essenziale per il trasferimento CP_1 immobiliare. L'atto notarile verrà effettuato, a spese della parte acquirente, avanti al notaio scelto dalla sig.ra entro 30 giorni dalla comunicazione di svincolo da parte della banca. Pt_1
L'ulteriore condizione posta in sede di separazione, vale a dire l'assunzione della sig.ra Pt_1
a tempo indeterminato, si è medio tempore avverata.
Nell'ambito della suddivisione immobiliare qui prevista i ricorrenti chiedono sin d'ora di usufruire dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, si richiede fin d'ora l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 come confermato con la circolare 2/E del 21/2/2014 dell'Agenzia delle Entrate e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
Gli arredi della casa, a seguito della cessione, resteranno di pertinenza della sig.ra , fatta Pt_1 eccezione per un televisore di marca LG, acquistato dal NO prima del matrimonio, ed un CP_1 tavolo porta Tv che potranno essere asportati direttamente dal sig. Fino alla cessione della CP_1 quota il sig. continuerà a corrispondere il 50% delle rate del mutuo. CP_1
pagina 4 di 10 2) In caso di mancato accollo del mutuo, l'immobile rimarrà di proprietà comune ed il sig. CP_1 continuerà pertanto a corrispondere il 50% del mutuo. L'immobile rimarrà assegnato alla sig.ra
. Pt_1
3) Le parti danno da ultimo atto di aver provveduto al trasferimento, a carico del sig. ed a CP_1 favore della sig.ra , dell'autovettura Toyota Yaris Hybrid targata FR495YZ.” Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile il 21/04/2018 a Merate e dalla loro unione è nata a [...] la figlia MO il 11/09/2018.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 13/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI
(relative alla separazione)
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151, 1° comma c.c.;
- Ordinare al Comune di Merate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2) Affidare congiuntamente la figlia minorenne IC ad entrambi i genitori con collocamento abitativo primario presso la madre;
il padre, che svolge la propria attività lavorativa anche nel corso del fine settimana, fino a quanto tale situazione persisterà, terrà con sè la bambina secondo la seguente modalità, a settimane alterne: la prima settimana, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino a giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola e pernotto presso l'abitazione della madre del NO (sita a Merate); nella seconda settimana, il giovedì pomeriggio, dall'uscita CP_1 da scuola sino alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso la residenza materna dopo cena;
oltre a ciò terrà la figlia, anche se del caso con l'aiuto della propria madre, per un giorno del fine settimana al mese, nelle giornate di sabato o domenica. In tale ultimo caso, la minore starà tutta la giornata presso l'abitazione della nonna materna.
Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti.
Nel momento in cui cesseranno i turni lavorativi del NO durante i fine settimana, il padre CP_1 terrà la figlia a fine settimana alternati.
3) Assegnare conseguentemente alla sig.ra la casa coniugale sita in Cernusco Parte_1
Lombardone (LC), via Vincenzo Monti, 2, con quanto l'arreda;
pagina 5 di 10 4) Quanto al regime di visita relativo a vacanze e ferie estive le parti concordano quanto di seguito. Vacanze Natalizie: il padre, che presta ininterrottamente la propria attività lavorativa durante tutto il periodo di vacanza, potrà tenere con sé IC, ad anni alterni, a Natale e S. NO un anno e il 1° gennaio e l'Epifania l'altro anno. Vacanze Pasquali: le parti concorderanno di volta in volta il calendario ferie, atteso il fatto che il NO lavora durante le festività Pasquali. Vacanze CP_1 estive: due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo 15 giugno – 30 agosto di ogni anno, secondo un calendario ferie che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo di villeggiatura ciascun genitore comunicherà all'altro la destinazione dell'eventuale meta turistica. Ponti e festività religiose/civili (25 aprile, 1° maggio, festività del Santo Patrono, ecc…) secondo accordi che verranno presi di volta in volta.
Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti
5) Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne IC, di € 350,00 mensili in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT costo
–vita oltre al 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo del Tribunale di Lecco qui di seguito trascritto:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore ai sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
pagina 6 di 10 -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo di esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesto anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni e nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta”.
Le parti concordano che l'assegno Unico - e/o eventuali diverse e future misure equipollenti - relativo alla figlia IC continui ad esser percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
6) ciascun genitore autorizza l'altro alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto della minore e documenti equipollenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore sugli stessi.
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, espressamente dichiarando di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge o a titolo di assegno alimentare.
Il Tribunale prende altresì atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
pagina 7 di 10 1) Il sig. si obbliga a cedere, senza alcun corrispettivo, alla sig.ra CP_1 Parte_1 che dichiara fin d'ora di accettare, l'autovettura – già alla stessa in uso - Toyota Yaris Hybrid, Targata FR495YZ (carta di circolazione AT 0658182 – telaio A091008BG21) entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le parti concordano fin d'ora che il passaggio di proprietà avverrà presso una sede ACI-PRA, oppure presso una delegazione dell'Automobile Club, un'agenzia di pratiche auto o gli uffici della motorizzazione civile, con spese a carico della NOa;
Pt_1
2) Il sig. si obbliga a cedere, senza alcun corrispettivo, alla sig.ra CP_1 Parte_2
che dichiara fin d'ora di accettare, 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito in Cernusco
[...]
Lombardone, via Vincenzo Monti, 2, identificato nel catasto dei seguenti fabbricati del comune stesso come segue:
-Foglio 5, mappale 849, subalterno 16, via Vincenzo Monti, 2, piano S1- 4, categoria A/2, classe 1, vani 5, rendita catastale €. 438,99.
Il trasferimento sopra detto rimane subordinato alla probabile trasformazione del rapporto di lavoro della sig.ra da tempo determinato a tempo indeterminato (circostanza che dovrebbe Pt_1 verificarsi entro il 30/07/2025).
Ciò in quanto, a fronte del trasferimento sopra descritto, la sig.ra dovrà accollarsi la Pt_1 quota di metà del debito residuo del mutuo attualmente in essere con (Rep. n. 166407, CP_2
Racc. n. 72387 – Notaio Dott. e/o altra forma equipollente tesa a svincolare il Persona_1 sig. da qualsivoglia obbligo nei confronti dell'istituto di credito. CP_1
Lo svincolo da parte della banca in favore del NO costituisce condizione essenziale per il CP_1 trasferimento immobiliare.
L'atto notarile verrà effettuato, a spese della parte acquirente, avanti al notaio scelto dalla sig.ra entro 30 giorni dalla comunicazione di svincolo da parte della banca. Pt_1
Nell'ambito della suddivisione immobiliare qui prevista i ricorrenti chiedono sin d'ora di usufruire dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, si richiede fin d'ora l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 come confermato con la circolare 2/E del 21/2/2014 dell'Agenzia delle Entrate e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
Gli arredi della casa, a seguito della cessione, resteranno di pertinenza della sig.ra , fatta Pt_1 eccezione per un televisore di marca LG, acquistato dal NO prima del matrimonio, ed un CP_1 tavolo porta Tv che potranno essere asportati direttamente dal sig. CP_1
Fino alla cessione della quota il sig. continuerà a corrispondere il 50% delle rate del mutuo. CP_1
3) In caso di mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e della conseguente impossibilità di accollo del mutuo, l'immobile rimarrà di proprietà comune ed il sig.
pagina 8 di 10 continuerà pertanto a corrispondere il 50% del mutuo. L'immobile rimarrà assegnato alla CP_1 sig.ra . Pt_1
Spese legali del giudizio di separazione integralmente compensate tra le parti.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 205/2025 pubblicata il 08/05/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 9 di 10 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Merate il 21/04/2018 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 CP_1
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte I, numero 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 408/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO Parte_1 C.F._1
RI OR
e
(C.F. ,), con il patrocinio degli Avv.ti DEVID CP_1 C.F._2
ES e MO AR con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21/04/2018; matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del comune di Merate al n. 05, Anno 2018, Parte I, serie Ufficio 1;
- Ordinare al Comune di Merate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni 1) Affidare congiuntamente la figlia minorenne IC ad entrambi i genitori con collocamento abitativo primario presso la madre;
il padre, che svolge la propria attività lavorativa anche nel corso del fine settimana, fino a quando tale situazione persisterà, terrà con sè la bambina secondo la seguente modalità, a settimane alterne: la prima settimana, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino a giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola e pernotto presso l'abitazione della madre del NO (sita a Merate); nella seconda settimana, il giovedì pomeriggio, dall'uscita CP_1 da scuola sino alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso la residenza materna dopo cena;
oltre a ciò terrà la figlia, anche se del caso con l'aiuto della propria madre, per un giorno del fine settimana al mese, nelle giornate di sabato o domenica. In tale ultimo caso, la minore starà tutta la giornata presso l'abitazione della nonna materna. Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti. Nel momento in cui cesseranno i turni lavorativi del NO durante i fine settimana, il padre terrà CP_1 la figlia a fine settimana alternati.
2) Assegnare conseguentemente alla sig.ra la casa coniugale sita in Cernusco Parte_1
Lombardone (LC), via Vincenzo Monti, 2, con quanto l'arreda;
3) Quanto al regime di visita relativo a vacanze e ferie estive le parti concordano quanto di seguito. Vacanze Natalizie: il padre, che presta ininterrottamente la propria attività lavorativa durante tutto il periodo di vacanza, potrà tenere con sé IC, ad anni alterni, a Natale e S. NO un anno e il 1° gennaio e l'Epifania l'altro anno. Vacanze Pasquali: le parti concorderanno di volta in volta il calendario ferie, atteso il fatto che il NO lavora durante le festività Pasquali. Vacanze CP_1 estive: due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo 15 giugno – 30 agosto di ogni anno, secondo un calendario ferie che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo di villeggiatura ciascun genitore comunicherà all'altro la destinazione dell'eventuale meta turistica. Ponti e festività religiose/civili (25 aprile, 1° maggio, festività del Santo Patrono, ecc…) secondo accordi che verranno presi di volta in volta. Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti.
4) Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne IC, di € 350,00 mensili in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT costo–vita oltre al 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo del Tribunale di Lecco qui di seguito trascritto:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescrittedal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore ai
pagina 2 di 10 sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo di esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesto anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni e nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 10 La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta”.
Le parti concordano che l'assegno Unico - e/o eventuali diverse e future misure equipollenti - relativo alla figlia IC continui ad esser percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
5) Ciascun genitore autorizza l'altro alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto della minore e documenti equipollenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore sugli stessi. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, espressamente dichiarando di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge o a titolo di assegno alimentare.
Il Tribunale prende altresì atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1) Il sig. si obbliga a cedere, senza alcun corrispettivo, alla sig.ra CP_1 Parte_2
che dichiara fin d'ora di accettare, 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito in Cernusco
[...]
Lombardone, via Vincenzo Monti, 2, identificato nel catasto dei seguenti fabbricati del comune stesso come segue:
-Foglio 5, mappale 849, subalterno 16, via Vincenzo Monti, 2, piano S1- 4, categoria A/2, classe 1, vani 5, rendita catastale €. 438,99.
Il trasferimento sopra detto rimane subordinato all'accollo da parte della sig.ra della Pt_1 quota di metà del debito residuo del mutuo attualmente in essere con (Rep. N. CP_2
166407, Racc. n. 72387- Notaio dott. e/o altra forma equipollente tesa a Persona_1 svincolare il sig. da qualsivoglia obbligo nei confronti dell'istituto di credito. Lo svincolo da CP_1 parte della banca in favore del sig. costituisce condizione essenziale per il trasferimento CP_1 immobiliare. L'atto notarile verrà effettuato, a spese della parte acquirente, avanti al notaio scelto dalla sig.ra entro 30 giorni dalla comunicazione di svincolo da parte della banca. Pt_1
L'ulteriore condizione posta in sede di separazione, vale a dire l'assunzione della sig.ra Pt_1
a tempo indeterminato, si è medio tempore avverata.
Nell'ambito della suddivisione immobiliare qui prevista i ricorrenti chiedono sin d'ora di usufruire dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, si richiede fin d'ora l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 come confermato con la circolare 2/E del 21/2/2014 dell'Agenzia delle Entrate e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
Gli arredi della casa, a seguito della cessione, resteranno di pertinenza della sig.ra , fatta Pt_1 eccezione per un televisore di marca LG, acquistato dal NO prima del matrimonio, ed un CP_1 tavolo porta Tv che potranno essere asportati direttamente dal sig. Fino alla cessione della CP_1 quota il sig. continuerà a corrispondere il 50% delle rate del mutuo. CP_1
pagina 4 di 10 2) In caso di mancato accollo del mutuo, l'immobile rimarrà di proprietà comune ed il sig. CP_1 continuerà pertanto a corrispondere il 50% del mutuo. L'immobile rimarrà assegnato alla sig.ra
. Pt_1
3) Le parti danno da ultimo atto di aver provveduto al trasferimento, a carico del sig. ed a CP_1 favore della sig.ra , dell'autovettura Toyota Yaris Hybrid targata FR495YZ.” Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile il 21/04/2018 a Merate e dalla loro unione è nata a [...] la figlia MO il 11/09/2018.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 13/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI
(relative alla separazione)
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151, 1° comma c.c.;
- Ordinare al Comune di Merate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2) Affidare congiuntamente la figlia minorenne IC ad entrambi i genitori con collocamento abitativo primario presso la madre;
il padre, che svolge la propria attività lavorativa anche nel corso del fine settimana, fino a quanto tale situazione persisterà, terrà con sè la bambina secondo la seguente modalità, a settimane alterne: la prima settimana, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino a giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola e pernotto presso l'abitazione della madre del NO (sita a Merate); nella seconda settimana, il giovedì pomeriggio, dall'uscita CP_1 da scuola sino alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso la residenza materna dopo cena;
oltre a ciò terrà la figlia, anche se del caso con l'aiuto della propria madre, per un giorno del fine settimana al mese, nelle giornate di sabato o domenica. In tale ultimo caso, la minore starà tutta la giornata presso l'abitazione della nonna materna.
Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti.
Nel momento in cui cesseranno i turni lavorativi del NO durante i fine settimana, il padre CP_1 terrà la figlia a fine settimana alternati.
3) Assegnare conseguentemente alla sig.ra la casa coniugale sita in Cernusco Parte_1
Lombardone (LC), via Vincenzo Monti, 2, con quanto l'arreda;
pagina 5 di 10 4) Quanto al regime di visita relativo a vacanze e ferie estive le parti concordano quanto di seguito. Vacanze Natalizie: il padre, che presta ininterrottamente la propria attività lavorativa durante tutto il periodo di vacanza, potrà tenere con sé IC, ad anni alterni, a Natale e S. NO un anno e il 1° gennaio e l'Epifania l'altro anno. Vacanze Pasquali: le parti concorderanno di volta in volta il calendario ferie, atteso il fatto che il NO lavora durante le festività Pasquali. Vacanze CP_1 estive: due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo 15 giugno – 30 agosto di ogni anno, secondo un calendario ferie che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo di villeggiatura ciascun genitore comunicherà all'altro la destinazione dell'eventuale meta turistica. Ponti e festività religiose/civili (25 aprile, 1° maggio, festività del Santo Patrono, ecc…) secondo accordi che verranno presi di volta in volta.
Il tutto fatti salvi migliori accordi tra le parti
5) Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne IC, di € 350,00 mensili in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese e da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT costo
–vita oltre al 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo del Tribunale di Lecco qui di seguito trascritto:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore ai sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
pagina 6 di 10 -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo di esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesto anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni e nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta”.
Le parti concordano che l'assegno Unico - e/o eventuali diverse e future misure equipollenti - relativo alla figlia IC continui ad esser percepito in via esclusiva dalla sig.ra . Pt_1
6) ciascun genitore autorizza l'altro alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto della minore e documenti equipollenti validi per l'espatrio con iscrizione della figlia minore sugli stessi.
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, espressamente dichiarando di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge o a titolo di assegno alimentare.
Il Tribunale prende altresì atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
pagina 7 di 10 1) Il sig. si obbliga a cedere, senza alcun corrispettivo, alla sig.ra CP_1 Parte_1 che dichiara fin d'ora di accettare, l'autovettura – già alla stessa in uso - Toyota Yaris Hybrid, Targata FR495YZ (carta di circolazione AT 0658182 – telaio A091008BG21) entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le parti concordano fin d'ora che il passaggio di proprietà avverrà presso una sede ACI-PRA, oppure presso una delegazione dell'Automobile Club, un'agenzia di pratiche auto o gli uffici della motorizzazione civile, con spese a carico della NOa;
Pt_1
2) Il sig. si obbliga a cedere, senza alcun corrispettivo, alla sig.ra CP_1 Parte_2
che dichiara fin d'ora di accettare, 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito in Cernusco
[...]
Lombardone, via Vincenzo Monti, 2, identificato nel catasto dei seguenti fabbricati del comune stesso come segue:
-Foglio 5, mappale 849, subalterno 16, via Vincenzo Monti, 2, piano S1- 4, categoria A/2, classe 1, vani 5, rendita catastale €. 438,99.
Il trasferimento sopra detto rimane subordinato alla probabile trasformazione del rapporto di lavoro della sig.ra da tempo determinato a tempo indeterminato (circostanza che dovrebbe Pt_1 verificarsi entro il 30/07/2025).
Ciò in quanto, a fronte del trasferimento sopra descritto, la sig.ra dovrà accollarsi la Pt_1 quota di metà del debito residuo del mutuo attualmente in essere con (Rep. n. 166407, CP_2
Racc. n. 72387 – Notaio Dott. e/o altra forma equipollente tesa a svincolare il Persona_1 sig. da qualsivoglia obbligo nei confronti dell'istituto di credito. CP_1
Lo svincolo da parte della banca in favore del NO costituisce condizione essenziale per il CP_1 trasferimento immobiliare.
L'atto notarile verrà effettuato, a spese della parte acquirente, avanti al notaio scelto dalla sig.ra entro 30 giorni dalla comunicazione di svincolo da parte della banca. Pt_1
Nell'ambito della suddivisione immobiliare qui prevista i ricorrenti chiedono sin d'ora di usufruire dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, si richiede fin d'ora l'applicazione dell'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154 come confermato con la circolare 2/E del 21/2/2014 dell'Agenzia delle Entrate e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
Gli arredi della casa, a seguito della cessione, resteranno di pertinenza della sig.ra , fatta Pt_1 eccezione per un televisore di marca LG, acquistato dal NO prima del matrimonio, ed un CP_1 tavolo porta Tv che potranno essere asportati direttamente dal sig. CP_1
Fino alla cessione della quota il sig. continuerà a corrispondere il 50% delle rate del mutuo. CP_1
3) In caso di mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e della conseguente impossibilità di accollo del mutuo, l'immobile rimarrà di proprietà comune ed il sig.
pagina 8 di 10 continuerà pertanto a corrispondere il 50% del mutuo. L'immobile rimarrà assegnato alla CP_1 sig.ra . Pt_1
Spese legali del giudizio di separazione integralmente compensate tra le parti.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 205/2025 pubblicata il 08/05/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 9 di 10 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Merate il 21/04/2018 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 CP_1
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte I, numero 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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