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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
n. 879/23 RG
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
Via Segni n. 5, codice fiscale e , nato a C.F._1 Parte_2
EL (BI) il 10/03/1985 e residente a [...], codice fiscale
, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Di Benedetto ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._4 entrambi residenti in Cianciana, C.da Ciccione n.1, ed entrambi elettivamente domiciliati in Porto Empedocle, via Roma n.42, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Montana che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti. oggetto: azione di rivendica
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter c.p.c.
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 affermato di essere proprietari di un terreno ubicato nel Comune di Cianciana, contrada Ciccione, individuato al catasto CT foglio 12, particella 88. In particolare gli attori hanno precisato di essere proprietari, per la quota di 166/1000 ciascuno per successione legittima in morte della madre , per la quota di 84/1000 ciascuno in forza di atto di donazione Persona_1
a rogito notaio del 30.7.2020, da parte del padre e, per la quota di Per_2 Controparte_3
250/1000 ciascuno per attribuzione di quota a seguito dell'atto di divisione a rogito notaio dott. del 6.8.2021, divisione effettuata con i rimanenti contitolari e Persona_3 CP_4
, dal che derivava che gli attori fossero proprietari per l'intero della quota di CP_5
500/1000 ciascuno.
Detto terreno è contiguo alla proprietà di alla quale quest'ultimo accede Controparte_1 da una strada appartenente al compendio fondiario egli attori;
più precisamente il passaggio dal fondo era stato consentito dal precedente proprietario e nonno materno degli attori il quale aveva concesso ai l'accesso alla sua proprietà; il terreno, inoltre, presentava una CP_1 delimitazione con catena e paletti per impedire a terzi estranei di accedervi. In data 25.5.2022
, padre degli attori e precedente proprietario, che si era occupato della cura Controparte_3 dello stesso, si era recato sul fondo di proprietà dei figli al fine di costruirvi una piazzola con pietrisco ed aveva notato la presenza di un nuovo cancello, oltre aver notato che erano stati rimossi catena e paletti precedentemente collocati.
Per queste ragioni, nel corso del giudizio petitorio, era stato incardinato un giudizio cautelare ex art. 1170 c.c. conclusosi con ordinanza di accoglimento del 23.7.2024 con la quale era stato ordinato ai resistenti di consentire l'accesso al fondo sopra indicato, anche con mezzi meccanici per il tempo necessario ad effettuare le opere di manutenzione e scerbatura sul fondo, tenendo aperto il cancello o provvedendo a consegnare ai ricorrenti copia delle chiavi;
a detta ordinanza aveva fatto seguito un secondo provvedimento, emesso ex art. 669 duodecies c.p.c. con il quale si ribadiva quanto sopra disposto, con possibilità per i ricorrenti di effettuare l'accesso al fondo intercluso anche a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Per le ragioni di cui sopra gli attori, ribadendo che l'accesso al fondo predetto era sempre avvenuto sulla stradella sopra indicata e dal lato valle, chiedevano l'accertamento di una servitù di passaggio sulla strada medesima.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle pretese attoree ed eccependo l'intervenuta usucapione sulla stradella di accesso di cui sopra.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove orali e documentali e trattenuto in decisione all'udienza del 28.11.2025 a seguito di deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
La domanda formulata dagli attori, da qualificarsi come accertamento di una servitù di passaggio sulla strada che intercorre tra la proprietà degli attori di cui al catasto terreni foglio 12, particella 88 e la proprietà dei convenuti, merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
A fondamento della pretesa attorea vi è la produzione documentale di cui al doc. 9 allegato all'atto di citazione dal quale risulta chiaramente che l'accesso al fondo della proprietà Pt_1 avviene esclusivamente dal lato valle (ove era stato collocato il cancello oggetto dell'ordinanza conclusiva del giudizio cautelare); inoltre, nel predetto elaborato peritale a firma del Geom.
, si specifica che: “da una sovrapposizione effettuata…tra le cartografie Persona_4 disponibili, quali mappa catastale, ortofoto e aereofotogrammetria appare evidente che parte della stradella di servitù lato valle ricade sulla proprietà e Parte_2 [...]
”. CP_6
Non solo: anche le prove testimoniali assunte all'udienza del 10.12.2024 hanno consentito di ritenere fondata la pretesa attorea, mentre non è risultata provata la domanda di accertamento di intervenuta usucapione formulata, in via riconvenzionale, dai convenuti.
Infatti, il teste di parte attrice, , dopo aver premesso di essersi preso cura del Controparte_3 fondo in questione, ha affermato che l'accesso al fondo avveniva sempre percorrendo la strada che consentiva l'accesso sia al fondo che al fondo di proprietà degli attori;
Il teste di CP_1 parte attrice pure ha confermato che l'unica entrata al terreno dei CP_4 Pt_1 avveniva dal lato valle.
Andando ad esaminare, invece, le dichiarazioni dei testi di parte convenuta si osserva quanto segue. Il teste ha sì affermato di non aver mai visto i passare sulla Testimone_1 Pt_1 strada in questione, ma, dall'altro lato, ha pure dichiarato di aver avuto una frequentazione sporadica dei posti, almeno fino al momento in cui non ha acquistato il terreno adiacente a quello di proprietà degli attori. Parimenti il teste ha dichiarato di vivere in Testimone_2
Germania dal 1977 e di venire in Italia due o tre volte l'anno, aggiungendo che negli ultimi sei anni si è fermato per circa nove o dieci mesi ma in maniera discontinua.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta non hanno consentito di provare la domanda formulata in via riconvenzionale non essendo stato dimostrato un possesso pacifico, continuo ed ininterrotto per una durata ventennale da parte dei convenuti della stradella di accesso oggetto del presente giudizio.
Al contrario i testi di parte attrice, oltre a risultare come persone che hanno avuto sempre una assidua frequentazione dei luoghi, hanno confermato che l'accesso al fondo degli attori è sempre avvenuto lungo la stradella in questione e dal lato valle.
Stante l'accoglimento della domanda di parte attrice, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo alla luce del valore della causa (indeterminabile)-ivi compresi i due giudizi cautelari-, dei parametri di cui al DM 55/2014 e dell'attività svolta.
PQM
In accoglimento della domanda formulata dagli attori, dichiara che e Parte_1 [...]
sono titolari di una servitù di passaggio sulla stradella che consente dal lato valle Parte_2
l'accesso al fondo di loro proprietà, sito a Cianciana, contrada Ciccione e censito al catasto terreni particella 88 del foglio 12.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in complessivi € 9.000 per onorario, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 29.11.2025 Il Giudice dott. F. Ballesi
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
Via Segni n. 5, codice fiscale e , nato a C.F._1 Parte_2
EL (BI) il 10/03/1985 e residente a [...], codice fiscale
, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Di Benedetto ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._4 entrambi residenti in Cianciana, C.da Ciccione n.1, ed entrambi elettivamente domiciliati in Porto Empedocle, via Roma n.42, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Montana che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti. oggetto: azione di rivendica
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter c.p.c.
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 affermato di essere proprietari di un terreno ubicato nel Comune di Cianciana, contrada Ciccione, individuato al catasto CT foglio 12, particella 88. In particolare gli attori hanno precisato di essere proprietari, per la quota di 166/1000 ciascuno per successione legittima in morte della madre , per la quota di 84/1000 ciascuno in forza di atto di donazione Persona_1
a rogito notaio del 30.7.2020, da parte del padre e, per la quota di Per_2 Controparte_3
250/1000 ciascuno per attribuzione di quota a seguito dell'atto di divisione a rogito notaio dott. del 6.8.2021, divisione effettuata con i rimanenti contitolari e Persona_3 CP_4
, dal che derivava che gli attori fossero proprietari per l'intero della quota di CP_5
500/1000 ciascuno.
Detto terreno è contiguo alla proprietà di alla quale quest'ultimo accede Controparte_1 da una strada appartenente al compendio fondiario egli attori;
più precisamente il passaggio dal fondo era stato consentito dal precedente proprietario e nonno materno degli attori il quale aveva concesso ai l'accesso alla sua proprietà; il terreno, inoltre, presentava una CP_1 delimitazione con catena e paletti per impedire a terzi estranei di accedervi. In data 25.5.2022
, padre degli attori e precedente proprietario, che si era occupato della cura Controparte_3 dello stesso, si era recato sul fondo di proprietà dei figli al fine di costruirvi una piazzola con pietrisco ed aveva notato la presenza di un nuovo cancello, oltre aver notato che erano stati rimossi catena e paletti precedentemente collocati.
Per queste ragioni, nel corso del giudizio petitorio, era stato incardinato un giudizio cautelare ex art. 1170 c.c. conclusosi con ordinanza di accoglimento del 23.7.2024 con la quale era stato ordinato ai resistenti di consentire l'accesso al fondo sopra indicato, anche con mezzi meccanici per il tempo necessario ad effettuare le opere di manutenzione e scerbatura sul fondo, tenendo aperto il cancello o provvedendo a consegnare ai ricorrenti copia delle chiavi;
a detta ordinanza aveva fatto seguito un secondo provvedimento, emesso ex art. 669 duodecies c.p.c. con il quale si ribadiva quanto sopra disposto, con possibilità per i ricorrenti di effettuare l'accesso al fondo intercluso anche a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Per le ragioni di cui sopra gli attori, ribadendo che l'accesso al fondo predetto era sempre avvenuto sulla stradella sopra indicata e dal lato valle, chiedevano l'accertamento di una servitù di passaggio sulla strada medesima.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle pretese attoree ed eccependo l'intervenuta usucapione sulla stradella di accesso di cui sopra.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove orali e documentali e trattenuto in decisione all'udienza del 28.11.2025 a seguito di deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
La domanda formulata dagli attori, da qualificarsi come accertamento di una servitù di passaggio sulla strada che intercorre tra la proprietà degli attori di cui al catasto terreni foglio 12, particella 88 e la proprietà dei convenuti, merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
A fondamento della pretesa attorea vi è la produzione documentale di cui al doc. 9 allegato all'atto di citazione dal quale risulta chiaramente che l'accesso al fondo della proprietà Pt_1 avviene esclusivamente dal lato valle (ove era stato collocato il cancello oggetto dell'ordinanza conclusiva del giudizio cautelare); inoltre, nel predetto elaborato peritale a firma del Geom.
, si specifica che: “da una sovrapposizione effettuata…tra le cartografie Persona_4 disponibili, quali mappa catastale, ortofoto e aereofotogrammetria appare evidente che parte della stradella di servitù lato valle ricade sulla proprietà e Parte_2 [...]
”. CP_6
Non solo: anche le prove testimoniali assunte all'udienza del 10.12.2024 hanno consentito di ritenere fondata la pretesa attorea, mentre non è risultata provata la domanda di accertamento di intervenuta usucapione formulata, in via riconvenzionale, dai convenuti.
Infatti, il teste di parte attrice, , dopo aver premesso di essersi preso cura del Controparte_3 fondo in questione, ha affermato che l'accesso al fondo avveniva sempre percorrendo la strada che consentiva l'accesso sia al fondo che al fondo di proprietà degli attori;
Il teste di CP_1 parte attrice pure ha confermato che l'unica entrata al terreno dei CP_4 Pt_1 avveniva dal lato valle.
Andando ad esaminare, invece, le dichiarazioni dei testi di parte convenuta si osserva quanto segue. Il teste ha sì affermato di non aver mai visto i passare sulla Testimone_1 Pt_1 strada in questione, ma, dall'altro lato, ha pure dichiarato di aver avuto una frequentazione sporadica dei posti, almeno fino al momento in cui non ha acquistato il terreno adiacente a quello di proprietà degli attori. Parimenti il teste ha dichiarato di vivere in Testimone_2
Germania dal 1977 e di venire in Italia due o tre volte l'anno, aggiungendo che negli ultimi sei anni si è fermato per circa nove o dieci mesi ma in maniera discontinua.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta non hanno consentito di provare la domanda formulata in via riconvenzionale non essendo stato dimostrato un possesso pacifico, continuo ed ininterrotto per una durata ventennale da parte dei convenuti della stradella di accesso oggetto del presente giudizio.
Al contrario i testi di parte attrice, oltre a risultare come persone che hanno avuto sempre una assidua frequentazione dei luoghi, hanno confermato che l'accesso al fondo degli attori è sempre avvenuto lungo la stradella in questione e dal lato valle.
Stante l'accoglimento della domanda di parte attrice, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo alla luce del valore della causa (indeterminabile)-ivi compresi i due giudizi cautelari-, dei parametri di cui al DM 55/2014 e dell'attività svolta.
PQM
In accoglimento della domanda formulata dagli attori, dichiara che e Parte_1 [...]
sono titolari di una servitù di passaggio sulla stradella che consente dal lato valle Parte_2
l'accesso al fondo di loro proprietà, sito a Cianciana, contrada Ciccione e censito al catasto terreni particella 88 del foglio 12.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in complessivi € 9.000 per onorario, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 29.11.2025 Il Giudice dott. F. Ballesi