Articolo 20 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 23Articolo 21
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 20.

Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attivita' denunziare per iscritto all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:
a) la qualita' delle operazioni che intendono fare;
b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;
c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;
d) se intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6.
Alla stessa denunzia da farsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.
Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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