Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01946/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2024, proposto da
RI ZI, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Scarpa in Salerno, l.go Plebiscito n. 6;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 8 (privo di data) notificato in data 30.08.2024 con cui il Comune di Salerno (Settore Trasformazione Urbanistica Ed Edilizia – Ufficio Condono) ha espresso il parere contrario e respinto l’istanza di condono, ai sensi dell’art. 31 L. n. 47/85, presentata in data 31.03.1986 ed acquisita al protocollo con n. 31158;
nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 8 (privo di data), notificato in data 30 agosto 2024, con cui il Comune di Salerno ha espresso il parere contrario e respinto l’istanza di condono, ai sensi dell’art. 31 L. n. 47/1985, presentata in data 31 marzo 1986 e acquisita al protocollo con n. 31158.
Deduce il ricorrente di essere proprietario in ragione di 1/2 dell’appartamento per civile abitazione del piano rialzato, interno n. 1, facente parte dell’esistente fabbricato ubicato in Salerno alla Via Aurelio Nicolodi n. 16 (già Duca Guglielmo n. 16) e identificato nel catasto urbano al foglio n. 66, part. n. 144 – Sub. n. 8 (ex sub n. 1), di cui è comproprietaria per il restante 1/2 la coniuge ZZ RO IN NT, avendo i coniugi acquistato l’immobile da D’AM IA Immacolata, con atto del 18 giugno 1999.
Espone di aver appreso solo dall’atto impugnato che la precedente proprietaria aveva presentato in data 31 marzo 1986 istanza di condono edilizio, ai sensi dell’art. 31 l. n. 47/1985, relativa alla sanatoria di “ ampliamento di mq 6,40 in aderenza all’esistente sagoma dell’appartamento del piano rialzato del fabbricato e cambio di destinazione d’uso dello stesso appartamento ” e che rispetto ad esso in data 18 ottobre 2023 era stato comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, il preavviso di diniego, non avendo né lui né la moglie mai ricevuto alcuna comunicazione in precedenza.
Eccepisce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, nonché la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, in quanto mai alcuna comunicazione relativa allo stesso è stata ricevuta dal ricorrente nel suo luogo di residenza e domicilio in Omignano, alla Via Nazionale 18.
In via subordinata, evidenzia che, nella fattispecie in oggetto è maturato, in ogni caso, il silenzio assenso con consequenziale inefficacia del provvedimento di diniego.
Lamenta poi il vizio di motivazione atteso che il provvedimento impugnato è stato assunto senza minimamente considerare l’epoca di realizzazione, la natura e la portata degli interventi in esame.
Infine, deduce la disparità di trattamento in quanto gli stessi abusi contestati al ricorrente sono stati contestati ad altri condomini del palazzo e, le relative istanze presentate dagli stessi, hanno sortito effetto positivo.
Si è costituito il Comune deducendo di aver richiesto, con nota del 1° ottobre 2021 prot. 181907, notificata al ricorrente in data 14 ottobre 2021 mediante consegna alla madre, l’integrazione della pratica di condono con la cospicua documentazione necessaria alla valutazione della relativa domanda e che, non essendovi stato alcun risconto, ha emesso il preavviso di diniego ex art. 10-bis L. n. 241/90 prot. n. 0232663 del 18 ottobre 2023, notificata al ricorrente a mani proprie il 24 novembre 2023, con cui ha rappresentato che: “… la mancata presentazione dei documenti previsti ai sensi dell’art. 31 della Legge 47/85, così come modificato dall’art. 39, comma 4 della L. 724/94, nonché dall’art. 2, comma 37 della Legge 23/12/1996 n° 662, comporta l’improcedibilità dell’istanza stessa… ” e ha comunicato contestualmente l’avvio del procedimento per l’improcedibilità dell’istanza con conseguente adozione del provvedimento negativo.
Ha rilevato che, non essendo state presentate osservazioni o integrazioni, è stato adottato il diniego n. 8/2024 – prot. n. 203458 del 12 agosto 2024, di rigetto definitivo della domanda di condono prot. n. 31158 del 31 marzo 1986 per i motivi ostativi già opposti con la comunicazione ex art. 10-bis, cui ha fatto seguito la comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 prot. n. 238527/2024 del 3 ottobre 2024, notificata a entrambi i comproprietari dell’immobile (il 15 ottobre 2024 a ZI e il 14 novembre 2024 a ZZ), concernente la doverosità dell’adozione dell’ordine di demolizione, stante il carattere abusivo delle opere realizzate, in ragione del diniego della relativa domanda di sanatoria.
Ha contestato che il ricorrente possa aver appreso dell’esistenza del procedimento di condono edilizio solo a seguito della notifica del gravato atto in quanto:
l’integrazione documentale della pratica di sanatoria è stata inviata dal Settore Trasformazioni Urbanistiche in riscontro all’istanza prot. n. 119503 del 26 giugno 2021, da lui stesso presentata;
la suddetta comunicazione gli è stata notificata tramite consegna alla madre;
anche l’avviso ex art. 10-bis gli è stato notificato.
Ha rimarcato che l’Amministrazione non ha ancora emanato alcuna ordinanza di demolizione nei confronti del ricorrente, avendo soltanto adottato la comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 (neppure dovuta, in ragione della natura doverosa e vincolata dell’ordinanza demolitoria), sicché la partecipazione procedimentale del ricorrente è stata pienamente garantita.
Ha sottolineato che, nonostante l’avvenuta ricezione del preavviso di diniego prot. n. 0232663 del 18 ottobre 2023, contenente le specifiche ragioni ostative rilevate dall’Ente, l’odierno ricorrente non ha presentato alcuna osservazione o documentazione alla P.A. nel termine concesso, legittimando l’adozione del provvedimento definitivo di diniego n. 8/2024.
Contesta, poi, la dedotta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono in quanto l’autorizzazione tacita alla sanatoria non può consolidarsi nel caso in cui la relativa pratica non sia munita di tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione da parte della P.A.
Ha evidenziato inoltre che, con la nota prot. n. 181907/2021, il Comune di Salerno ha fatto avviso che, in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, avrebbe proceduto alla declaratoria di improcedibilità della pratica ai sensi della L. n. 662/96, avendo la suddetta norma introdotto una specifica causa d’improcedibilità della domanda di condono, correlata all’inerzia dell’interessato rispetto alla richiesta di integrazione documentale formulata dalla P.A.
Contesta pure l’asserito vizio di motivazione, affermando che dall’esame del diniego n. 8/2024 risulta evidente la motivazione che ha indotto la P.A. alla sua adozione, costituita dalla mancata integrazione documentale della istanza di condono; nonché l’invocato affidamento in relazione al mantenimento delle opere abusive, in quanto è a tal fine irrilevante il mero trascorso del tempo tra la presentazione dell’istanza di condono e l’adozione del provvedimento di diniego, stante la condizione di illegittimità delle opere realizzate.
Infine, ha sostenuto che la mera deduzione della presunta esistenza di provvedimenti favorevoli di sanatoria edilizia in relazione ad altri manufatti non può attribuire alcuna legittimità alla posizione del ricorrente dal momento che il rigetto opposto dall’Amministrazione è derivato dall’inerzia della parte e tenuto anche conto che la circostanza rappresentata nell’avverso motivo di ricorso non è provata, ma soltanto dedotta genericamente e in modo tale da non rendere identificabili né gli immobili in questione né i relativi titolari.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Innanzitutto, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che le garanzie procedimentali sono state pienamente rispettate.
In secondo luogo, non vi è alcuna prova della sussistenza delle condizioni a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso in materia di condono edilizio, risultando la relativa eccezione del tutto apodittica.
Del resto, risulta che il ricorrente, sebbene richiesto, non abbia proceduto alle integrazioni dovute.
Infine, non sussiste né il lamentato difetto di motivazione, essendo l’atto adeguatamente motivato, né la presunta disparità di trattamento, assolutamente indimostrata.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
LA ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO