Articolo 6 della Legge 4 ottobre 1986, n. 657
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16 ottobre 1986
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986