TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/01/2026, n. 495
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Ibridazione modello cooperazione orizzontale con in house providing

    Il Collegio ritiene che il modello organizzativo prescelto, basato su un accordo di cooperazione tra enti pubblici, sia conforme all'art. 15 della Legge n. 241/1990 e all'art. 13-bis del D.L. n. 148/2017. La composizione paritetica del Comitato di Indirizzo e Coordinamento (IC) tra Stato ed enti territoriali garantisce un equilibrio e i poteri dello Stato come concedente sono distinti da quelli del IC come organismo di coordinamento strategico. Le censure relative al contrasto con norme europee sono generiche e non supportate da prove, dato che la Commissione Europea ha espresso parere favorevole.

  • Improcedibile
    Profili di regolazione tariffaria e sostenibilità degli interventi infrastrutturali

    Il motivo è stato dichiarato improcedibile in parte qua per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la successiva Delibera CIPE n. 24/2019 ha modificato sostanzialmente l'art. 8 dello schema di accordo di cooperazione, accogliendo le obiezioni sollevate e introducendo un nuovo punto 8.3 che disciplina in modo più favorevole gli interventi in questione. Il nuovo parere NARS n. 2/2019, considerato dalla nuova delibera, è favorevole all'accordo rinnovato.

  • Accolto
    Erronea applicazione della nozione di valore di subentro e indeterminatezza dei benefici

    Il Collegio ritiene fondato questo motivo. La nozione di valore di subentro, basata sulla direttiva Costa-Ciampi e sull'art. 178, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede un indennizzo dal subentrante all'uscente per opere non ammortizzate. Non è configurabile un valore 'a debito' del concessionario uscente né un credito dello Stato in tale contesto. Le Delibere CIPE n. 68/2018 (punto 4) e n. 59/2019 (punti 2 e 3) sono illegittime perché adottate in assenza di una puntuale base normativa o convenzionale che autorizzi tale imposizione unilaterale.

  • Inammissibile
    Reiterazione censure su ibridazione governance e regolazione tariffaria

    Il Collegio dichiara inammissibile questo motivo per difetto originario di interesse, poiché le censure relative alla regolazione tariffaria sono state dichiarate improcedibili nel ricorso introduttivo a causa del sopravvenuto mutamento normativo. Le censure sulla governance sono state respinte nel merito. La parte ricorrente non ha considerato il mutamento dell'oggetto e il superamento del parere NARS n. 6/2018.

  • Inammissibile
    Impugnazione Delibera CIPE n. 38/2019

    Il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché alla concessionaria uscente AU DE NE si applicano le disposizioni della Delibera CIPE n. 59/2019, più specifica e recente, e non quelle della n. 38/2019.

  • Accolto
    Impugnazione Delibera CIPE n. 59/2019 (punti 2 e 3)

    Il Collegio ritiene fondato questo motivo. Le disposizioni impugnate della Delibera n. 59/2019, che specificano i criteri per la quantificazione del valore di subentro e dei benefici, sono illegittime perché adottate in assenza di una puntuale base normativa o convenzionale che consenta un'imposizione unilaterale di tali criteri. La gestione in proroga deve avvenire secondo i termini della convenzione scaduta, in attesa di una rinegoziazione.

  • Accolto
    Motivo autonomo contro Delibera CIPE n. 59/2019

    Il motivo è ritenuto fondato. L'attività unilaterale del CIPE di introdurre un nuovo schema tariffario 'figurativo' e retroattivo per il periodo di proroga non trova riscontro in un potere tipizzato a livello legislativo e viola il principio che la gestione in proroga debba basarsi sulle condizioni contrattuali vigenti, in attesa di un nuovo assetto negoziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/01/2026, n. 495
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 495
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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