Decreto cautelare 19 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2025, proposto da
RO MA GA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati SI Santoro e Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NC Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NC UE AN, NA RO, SI NZ e NN MA ZA, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
a) della deliberazione n. 1955 del 20 dicembre 2024, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha approvato la graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, da assegnare presso le UU.OO.CC. di competenza, per il profilo - tra gli altri - di logopedista di cui all’avviso pubblico del 22 luglio 2024;
b) della scheda di valutazione della ricorrente;
c) della scheda di valutazione della dottoressa NN MA ZA, nella parte in cui sono stati riconosciuti 2 punti per un titolo già valutato quale titolo di accesso;
d) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi incluse, ove occorra, le schede di valutazione (anche non conosciute) relative agli altri candidati;
e) ove occorra: dell’avviso pubblico straordinario, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, da assegnare presso le UU.OO.CC. di competenza per il profilo di logopedista pubblicato il 22 luglio 2024 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; del regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvato con deliberazione n. 391 dell’11 marzo 2022, ove per ipotesi interpretati nel senso di consentire all’amministrazione di non valutare i titoli inseriti dai candidati in modo incompleto o inesatto in domanda ma correttamente inseriti nel curriculum o comunque allegati alla stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa UE BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, notificato il 18 febbraio 2025 e depositato in pari data, la dott.ssa RO MA GA AR impugna la deliberazione n. 1955 del 20 dicembre 2024, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha approvato la graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, da assegnare presso le UU.OO.CC. di competenza, per il profilo - tra gli altri - di logopedista di cui all’avviso pubblico del 22 luglio 2024.
La ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
I.- Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione – Incompetenza relativa – Violazione e/o falsa applicazione dell’articoli 9 e seguenti del D.P.R. 487/1994 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6 della deliberazione dell’ASP Catania dell’11 marzo 2022 numero recante approvazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi a tempo determinato - Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, illogicità e illegittimità manifesta – Sviamento di potere.
Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle norme in materia di nomina e composizione della Commissione di valutazione;
II. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione – Violazione del principio della par condicio – Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione ASP dell’11 marzo 2022 numero 391 di protocollo recante il Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 10 della legge 241 del 1990 - Violazione dell’avviso straordinario del 22/07/2024 - Motivazione insufficiente e perplessa - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e perplessa, contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza, illogicità e illegittimità manifesta, sviamento.
III. Illegittimità della scheda di valutazione della Dottoressa NN MA Lazanfame - Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione ASP dell’11 marzo 2022 numero 391 di protocollo recante il Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato – violazione della par condicio – eccesso di potere per disparità di trattamento.
Con il secondo e con il terzo motivo, la ricorrente sostiene l’erroneità della valutazione effettuata nei suoi confronti;
IV. Illegittimità del Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvato con deliberazione dell’ASP Catania dell’11/03/2022 numero 391, e dell’avviso straordinario del 22/07/2025 in parte qua per: violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di 19 imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione – Violazione del principio di leale collaborazione e cooperazione - violazione della par condicio – Violazione dell’articolo 6 della legge 241/1990 e del relativo principio del concorso istruttorio - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e illegittimità manifesta.
In ultimo, la ricorrente sostiene l’illegittimità del regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato, approvato con deliberazione dell’A.S.P. di Catania dell’11 marzo 2022 n. 391, e dell’avviso straordinario di indizione della procedura in oggetto, limitatamente alla parte di interesse, ove interpretati nel senso di consentire all’Amministrazione di non valutare eventuali titoli non inseriti dal candidato nei rispettivi campi del programma informatizzato, anche se presenti nel curriculum vitae.
Si costituisce in giudizio l’A.S.P. di Catania, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e sostenendone l’infondatezza nel merito.
Successivamente all’integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza di questo Tribunale n. 2842 del 6 ottobre 2025, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Innanzitutto, destituita di fondamento è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, “ la giurisdizione amministrativa va affermata ogni qualvolta la controversia riguardi una procedura concorsuale o selettiva indetta da un’Amministrazione pubblica per la scelta e il reclutamento di qualificati collaboratori, quale che sia la tipologia dell’instaurando rapporto lavorativo, a condizione che si svolga una procedura comparativa e sia redatta infine una graduatoria di merito. Il requisito della concorsualità sussiste in forza della natura comparativa della selezione. Ciò anche in considerazione del fatto che la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione di punteggi ai concorrenti - come nel caso di specie - avvengono sulla base di un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione procedente, apprezzamento che consente di qualificare la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela non come diritto ma come interesse legittimo ” (T.A.R. Catania Sicilia sez. V, 6 settembre 2024, n. 2991).
Nel caso di specie, la procedura cui ha partecipato la ricorrente si connota per: a) la pubblicazione di un bando/avviso, che prevedeva requisiti di ammissione dei candidati, oltre a termini perentori per la presentazione delle domande di partecipazione; b) la valutazione dei titoli, con assegnazione del relativo punteggio (sulla base di tabelle predisposte dalla stessa Amministrazione); c) la formazione di una vera e propria graduatoria finale degli idonei.
Sussistono, dunque, nella fattispecie tutti gli indici per affermare che si sia in presenza di una sostanziale procedura concorsuale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto all’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, l’Amministrazione sostiene che la ricorrente non ricaverebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso alcun concreto vantaggio, avendo l’A.S.P. di Catania deciso di attingere alla graduatoria soltanto per l’assunzione di n. 9 unità, mentre la ricorrente, anche in caso di attribuzione dei punti che in tesi non le sono stati erroneamente riconosciuti, si collocherebbe al più al dodicesimo posto della graduatoria.
Ritiene il Collegio che l’eccezione così formulata sia infondata in quanto la graduatoria non risulta essere stata stilata per il conferimento di un numero determinato di posti (eventualmente già coperti), rimanendo piuttosto a disposizione dell’Amministrazione per carenze in organico, così radicando l’interesse a ricorrere della dott.ssa AR.
Quanto, poi, alla prova di resistenza, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale “ nelle controversie relative alla contestazione di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un interesse attuale al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare (o comunque fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (Cons. Stato, VII, 30 agosto 2024, n. 7322; VI, 9 gennaio 2023, n. 219). Di regola, si ritiene invece non sussistente l’onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura ” (Consiglio di Stato sez. V, 3 giugno 2025, n. 4790).
Nel caso che ci occupa, il primo motivo di ricorso riguarda la mancata nomina della Commissione di valutazione; censura il cui accoglimento travolgerebbe l’intera procedura, con conseguente irrilevanza dalla prova di resistenza.
In ultimo, l’Amministrazione prospetta l’improcedibilità del ricorso, avendo la graduatoria validità di dodici mesi dalla sua pubblicazione (avvenuta il 20 dicembre 2024), ossia fino al 20 dicembre 2025.
Osserva il Collegio che, in effetti, ai sensi dell’art. 2 del regolamento, nel caso di avviso straordinario, indetto per ragioni di particolare urgenza ed indifferibilità, come nel caso che ci occupa, il termine di validità della graduatoria così avviata è limitata a dodici mesi. Tuttavia, l’art. 9 prevede che “ In casi eccezionali e per motivate e giustificate esigenze una graduatoria già scaduta può essere utilizzata nelle more dell’indizione di un nuovo avviso ”; il che consente di ritenere sussistente l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
In particolare, è meritevole di accoglimento il primo motivo di doglianza.
Osserva il Collegio che il regolamento interno per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato prevede, senza distinguere tra concorso per soli titoli e concorsi per titoli e colloqui, che “ Le Commissioni di valutazione, preposte alla verifica dei requisiti di ammissione nonché alla successiva valutazione dei titoli ed all’effettuazione dei colloqui, verranno individuate per profilo professionale e disciplina con provvedimento del Direttore Generale, e saranno composte da tre esperti in materia, di cui uno con funzioni di Presidente, con l’ausilio di un segretario. In mancanza delle professionalità richieste all’interno dell’A.S.P., potranno individuarsi componenti esterni a cui potrà competere il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute, come da normativa vigente ” (art. 6).
Nel caso di specie, è incontestato che l’A.S.P. di Catania non abbia provveduto alla nomina della Commissione di valutazione dei titoli, avendo stabilito di affidare tale valutazione a un dirigente con competenze specifiche in relazione al profilo da esaminare con il supporto di un’unità amministrativa (cfr. disposizione di servizio prot. n. 224720 del 15 ottobre 2024).
Ritiene il Collegio che trattasi di un vizio macroscopico, tale da giustificare l’azzeramento della procedura, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ la doglianza di errata composizione della Commissione giudicatrice non può “ex se” giustificare l’azzeramento della procedura: o essa denuncia vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può dunque essere recuperata, oppure, quando si tratti di presunti vizi formali che di per sé non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla Commissione, sarà onere del ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quell’errata e illegittima composizione della Commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l’esito complessivo del concorso " (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, 14 settembre 2010, n. 17412)” (ex multis, T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 30 settembre 2024, n. 16902).
L’Amministrazione, non provvedendo alla nomina della Commissione, oltre che disattendere le disposizioni del suo regolamento interno, ha del tutto obliterato il valore della “collegialità”, che garantisce l’imparzialità delle valutazioni rese, implicante esercizio di discrezionalità tecnica.
Per tale assorbente ragione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della graduatoria impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 1955, adottata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania il 20 dicembre 2024.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA IO, Presidente
UE BU, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE BU | PA IO |
IL SEGRETARIO