Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/04/2026, n. 7283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7283 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13277 del 2025, proposto da
DA MI di Musica TS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Gili, Andrea Dragone e Giovanna Maria Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MI LE IA - Impresa Sociale, Onlus - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Carli, Marcello Clarich e Andrea Nardi, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;
DA MI TE di OL Incontri con il Maestro O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Guidarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vito Volterra, 8;
DA SC di Musica di ES - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in parte qua, del decreto del Ministero della cultura - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo a firma del Direttore Generale, 23.07.2025, n. 1125, recante l'assegnazione, per l'anno 2025, dei contributi, a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nelle parti in cui (i) in violazione dell'art. 5, co. 8 ultimo capoverso, d.m. n. 463/2024, è stato adottato prima che fossero resi noti i tetti di incremento per detta annualità, (ii) in violazione dell'art. 2, co. 2, lett. e), d.m. n. 463/2024, non ha tenuto conto dell'obiettivo strategico teso a creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e (iii) ha riconosciuto alla DA MI di MU TS, a titolo di contributo ex art. 45, co. 1, lett. c), d.m. n. 463/2024, un importo pari a soli € 63.614,00;
- in parte qua, del decreto del Ministero della cultura - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo a firma del Direttore Generale, 24.07.2025, n. 1152, nella parte in cui, in asserita armonia con le risorse a disposizione per ciascun settore, ai fini delle assegnazioni 2025, ha specificato i tetti di incremento pari a zero, in violazione dell'art. 2, co. 1, d.m. n. 56/2025 che, per contro, aveva previsto anche per l'anno in corso un incremento per il settore fino al 20%;
- in parte qua, del decreto del Ministro della cultura, 5.09.2025, n. 306, recante il riparto, per l'anno 2025, delle risorse destinate dall'articolo 1, co. 383, l. 27.12.2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione MUle, per non aver escluso le odierne controinteressate in quanto già beneficiarie di altro stanziamento ad hoc annualmente pari a 2,7 milioni di euro (€ 900.000,00 ciascuna);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, per quanto occorra ed in parte qua:
- il d.m. 23.12.2024, n. 463, recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, con riferimento ai criteri di riparto del contributo ex art. 45, co. 1, lett. c) di cui all'art. 5, commi 7 ed 8, il decreto del Direttore Generale, 27.01.2025, n. 19, recante la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto ministeriale, a valere per il triennio 2025/2026/2027, i decreti direttoriali 19.11.2024, n. 1662 e 22.11.2024, n. 1683, nonché la nota del Direttore Generale, 12.08.2025, prot. n. 10161-P, nelle parti ritenute lesive, in relazione ai motivi di illegittimità fatti valere dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’MI LE IA - Impresa Sociale, Onlus - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, del Ministero della cultura, della DA MI TE di OL Incontri con il Maestro O.N.L.U.S. e della DA SC di Musica di ES - Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa CA SA YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 22 ottobre 2025 e depositato il successivo 3 novembre, la ricorrente DA MI di Musica TS, con sede in IN (di seguito per brevità anche “DA TS”), nel premettere di essere stata costituita nel 1998 e di svolgere corsi di specializzazione e perfezionamento in ambito MUle, nonché di essere iscritta, dal mese di gennaio 2024, nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rappresenta in punto di fatto di aver presentato domanda di ammissione ai contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (di seguito anche FN) per il triennio 2025-2027, per l’ambito di cui all’art. 45, co. 1, lett. c) del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 (il quale prevede che “ È concesso un contributo a organismi pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli àmbiti teatro, MU, danza, circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalità: (…) perfezionamento professionale in favore di organismi in possesso di idonei spazi gestiti in esclusiva, muniti delle prescritte autorizzazioni, per tutto l’anno ”).
Con decreto direttoriale n. 744 del 26 giugno 2025 il Ministero della cultura ha ammesso tale domanda a contributo, assegnandole un punteggio pari a 95 su 100. Tra i soggetti ammessi (in totale 12 organismi) figuravano anche la DA MI pianistica internazionale di OL - Incontri con il maestro, la DA SC di MU di ES e la DA MI MUle IA – Impresa sociale (con sede in Siena).
Con successivo decreto n. 1125 del 23 luglio 2025 il Ministero ha disposto l’assegnazione dei relativi contributi ai progetti ammessi, che per quanto qui specificamente rileva ammontano a: euro 280.597,00 per ciascuna delle due Fondazioni SC di Musica di ES e MI LE IA, euro 244.269,00 per la DA MI Pianistica TE di OL ed euro 63.614,00 per la DA MI di Musica TS.
Con ulteriore decreto n. 1152 del 24 luglio 2025 l’Amministrazione ha reso noti, ai fini delle assegnazioni per l’anno 2025, i “tetti di incremento” dei contributi a valere sul FN rispetto all’annualità precedente, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 6 marzo 2025, n. 56 e dell’art. 53, comma 3, del d.m. 23 ottobre 2024, n. 463, fissandoli in misura pari a zero “ in armonia con le risorse a disposizione per ciascun settore ”.
In data 29 luglio 2025 la DA odierna ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti ex l. n. 241/1990 e contestuale istanza di autotutela, con la quale lamenta in sostanza di aver sùbito una disparità di trattamento rispetto ai tre organismi sopra menzionati (essendo questi destinatari anche di altre provvidenze pubbliche e avendo peraltro la DA MI Pianistica TE di OL ottenuto un contributo di maggiore ammontare rispetto al proprio, pur a parità di punteggio conseguito – 95 punti). L’istanza è stata riscontrata negativamente dall’amministrazione con la nota prot. n. 10161-P del 12 agosto 2025. La Società riferisce, altresì, di aver presentato, in data 29 settembre 2025, ulteriore istanza di accesso agli atti, con cui ha chiesto l’ostensione dei progetti presentati per gli anni 2023, 2024 e 2025 dai tre organismi di cui sopra, oltre che dagli altri soggetti ammessi al contributo per la stessa categoria “Promozione”, relativamente all’ambito MU.
2. L’odierna impugnativa, esperita nei confronti sia del Ministero della cultura sia dei tre organismi sopra citati (DA MI pianistica internazionale di OL, DA SC di MU di ES e DA MI MUle IA), evocati in giudizio in qualità di controinteressati, è stata esperita avverso i citati decreti direttoriali nn. 1125 del 23 luglio 2025 e 1152 del 24 luglio 2025, nonché il decreto ministeriale n. 306 del 5 settembre 2025, recante il riparto, per l’anno 2025, delle risorse destinate dall’art. 1, co. 383, l. 27 dicembre 2019, n. 160, all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione MUle (categoria nella quale è inclusa sia la ricorrente sia le Fondazioni odierne controinteressate), oltre ad ulteriori atti (d.m. n. 463/2024 e diversi decreti direttoriali), deducendo le seguenti censure:
I. “ Violazione falsa applicazione dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), degli artt. 1 e 12, l. n. 241/1990 e degli artt. 2, co. 2, lett. e) e 5, co. 8, ultimo capoverso, d.m. n. 462/2024. Violazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta ”.
Con tale motivo la ricorrente lamenta che le tre controinteressate, oltre ad aver ricevuto pro quota l’importo di complessivi euro 700.000,00 del milione di euro in teoria destinato, ex art. 1, co. 383, l. n. 160/2019, “ in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell'altissima formazione MUle ”, godrebbero anche di sovvenzioni ad hoc, alle stesse specificamente riservate, le quali, per effetto di successivi interventi legislativi (art. 1, co. 781, l. n. 234/2021, art. 7, co. 7- ter , d.l. n. 198/2022, art. 14, co. 5- bis , d.l. n. 113/2024 e art. 6, co. 4- ter , d.l. n. 202/2024) sarebbero state annualmente incrementate, fino a raggiungere la somma complessiva di 21 milioni di euro per l’arco temporale 2022-2029. Peraltro, ai sensi dell’art. 7, co. 7- quinques , d.l. n. 198/2022, convertito con modificazioni nella l. n. 14/2023, è stato stabilito che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate dal citato art. 1, co. 383, l. n. 160/2019 all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione MUle sarebbero state ripartite tra i soggetti beneficiari dei contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo “ nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito MU, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente ”.
La circostanza che le tre controinteressate mantengano, nel contempo, la possibilità di ricevere, annualmente, sia finanziamenti a valere sul FN sia contributi extra FN (quelli destinati alle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione MUle), questi ultimi determinati in proporzione rispetto ai contributi FN assegnati per l’anno precedente, comporterebbe una sottrazione di risorse per tutte le altre scuole di eccellenza nazionale e violerebbe la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato (cfr. art. 107 TFUE e Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato 2016/C262/01, pur richiamata nelle premesse del d.m. n. 463/2024). Di talché l’amministrazione avrebbe dovuto escludere detti soggetti dal riparto dei contributi stanziati per l’anno 2025 a valere sul FN e ricalibrare proporzionalmente le risorse disponibili tra gli altri organismi ammessi, con conseguente violazione del disposto degli artt. 1 e 12 l. n. 241/1990, nonché dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, ed eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Oltretutto, l’amministrazione ha proceduto all’assegnazione dei contributi annuali senza attendere la previa definizione dei tetti di incremento, come invece previsto dall’art. 5, co. 8, ultimo capoverso, del d.m. n. 463/2024, considerato che il decreto direttoriale n. 1152 (che ha provveduto in tal senso) è stato pubblicato solo il giorno successivo a quello che ha stanziato il relativo riparto.
Ed ancora, risulterebbe violato anche l’obiettivo strategico di “ creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda, anche con riferimento alle aree svantaggiate ” contemplato dall’art. 2 del medesimo d.m. n. 463/2024, essendo le odierne controinteressate tutte situate in una zona geograficamente omogenea e oggettivamente differente da quella ove ha sede e opera la DA TS.
Al par. 1.10 si legge testualmente che “ Per le suesposte ragioni, si contesta altresì l’illegittimità degli artt. 45, co. 4, ultimo capoverso e 5, commi 7 ed 8 d.m. 23.12.2024, n. 463, nelle parti ritenute lesive, in relazione ai motivi di illegittimità fatti valere dalla ricorrente ed ove interpretate alla luce della nota del Direttore Generale 12.08.2025, prot. n. 10161-P, parimenti impugnata, nonché del decreto del Direttore Generale 27.01.2025, n. 19, recante la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all’art. 3, comma 5, del citato decreto ministeriale, a valere per il triennio 2025/2026/2027 e dei decreti direttoriali 19.11.2024, n. 1662 e 22.11.2024, n. 1683 presi a riferimento dal qui gravato decreto n. 309/2025, nelle parti ritenute lesive, in relazione ai motivi di illegittimità fatti valere dalla ricorrente ”;
II . “ Illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 7-ter, 7-quater e 7-quinques, d.l. n. 198/2022 convertito con modificazioni della l. n. 14/2023, 14, co. 5-bis, d.l. n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 143/2024 e art. 6, co. 4-ter, d.l. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 15/2025, per violazione dei principi di cui agli artt. 3, 9, 33, 41 e 97 della Costituzione. Invalidità derivata degli atti qui impugnati adottati in applicazione degli stessi. Istanza di rimessione alla Corte costituzionale. Violazione delle norme d’interposizione costituzionale (legge 30 aprile 1985, n. 163; d.m. 23.12.2024, n. 463; legge 7 agosto 1990, n. 241). Eccesso di potere legislativo ”.
La sovvenzione ad hoc specificamente riconosciuta alle controinteressate, pari a complessivi 2,1 milioni di euro dal 2022 al 2029, configurerebbe una misura “ macroscopicamente eccentrica rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo che l’ordinamento conosce ”, ai sensi del pronunciamento di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2022 (con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che “ analogamente al caso che qui ci occupa ” aveva riconosciuto al Teatro Eliseo di Roma un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018), considerato a fortiori che nel caso di specie trattasi non di un contributo una tantum , bensì di un sistema di sovvenzione esclusiva, pluriennale ed extra FN, a scapito delle altre scuole di eccellenza del settore.
Viene pertanto chiesto al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale: i) degli artt. 7, commi 7- ter e 7- quater , d.l. n. 198/2022, convertito con modificazioni nella l. n. 14/2023, 14, co. 5- bis , d.l. n. 113/2024, convertito con modificazioni nella l. n. 143/2024 e 6, co. 4- ter , d.l. n. 202/2024, convertito con modificazioni nella l. n. 15/2025, per violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione di cui agli artt. 14 CEDU, 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12 alla CEDU, nonché 3, 9, 33, 41 e 97 Cost., per la parte in cui il quadro normativo attuale determina una disparità di trattamento/discriminazione in danno delle altre scuole di eccellenza che svolgono attività MUli del tutto analoghe a quelle delle odierne controinteressate, rivolgendosi al medesimo bacino di utenza, lamentando come tale sovvenzione specifica pluriennale stia “ sottraendo, illegittimamente ed ingiustificatamente, risorse ai fondi destinati al Ministero della cultura ”; ii) dell’art. 7, co. 7- quinques , d.l. n. 198/2022, nella parte in cui, nello stabilire che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate dall’art. 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione MUle sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito MU, non esclude espressamente le odierne controinteressate dal novero dei potenziali beneficiari, in quanto già destinatarie di ingente e separata sovvenzione ad hoc , nonché nella parte in cui stabilisce un criterio di riparto proporzionale rispetto ai contributi ricevuti a valere sul FN nell’anno precedente, anziché di tipo meritocratico.
E’ stata altresì proposta domanda cautelare.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura (con atto depositato in data 14 novembre 2025) e le tre controinteressate (v. atti depositati nelle date 14, 17 e 19 novembre 2025).
4. In vista della camera di consiglio calendarizzata per la trattazione dell’incidente cautelare tutte le parti hanno presentato memorie difensive e documentazione.
4.1. In particolare, il Ministero della cultura – con memoria depositata in data 20 novembre 2025 – premessi cenni sulle diverse tipologie di contributi pubblici erogati in favore degli organismi culturali che svolgono attività di promozione nell’ambito del perfezionamento professionale MUle e delle scuole di eccellenza nel settore dell’altissima formazione MUle, ha eccepito:
- la tardività e/o inammissibilità delle censure tese a contestare le disposizioni del d.m. n. 463/2024 in materia di calcolo dei contributi FN, atteso che detto decreto ministeriale non è stato impugnato nei termini di legge, decorrenti dalla relativa pubblicazione;
- la legittimità del calcolo dei contributi a valere sul FN per l’annualità 2025 assegnati, con il decreto direttoriale n. 1125/2025, alla ricorrente e alle controinteressate, in quanto effettuato in conformità alle previsioni del medesimo decreto e considerato che l’importo del contributo risulta parametrato non soltanto al punteggio di qualità artistica riportato dagli organismi ammessi a finanziamento, bensì anche all’ammontare del contributo percepito nell’anno precedente;
- l’irrilevanza del fatto che il provvedimento di fissazione dei tetti di incremento dei contributi FN per l’ambito MU (d.d.g. n. 1152 del 24 luglio 2025) sia stato pubblicato il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto di assegnazione delle risorse (avvenuta il 23 luglio 2025), in quanto per l’annualità 2025 l’Amministrazione aveva comunque già deliberato che la percentuale di incremento fosse pari a zero, e considerato peraltro che ai sensi dell’art. 5, co. 8, ultimo capoverso del d.m. n. 463/2024 l’applicazione di tetti incrementali è prevista come una possibilità e non come un obbligo, tenuto conto delle risorse disponibili, e precisato che il decreto direttoriale n. 1152 è stato predisposto il 23 luglio 2025 ma pubblicato il giorno successivo per esigenze di protocollo;
- l’inconferenza delle censure veicolate con il primo motivo rispetto agli atti amministrativi impugnati, investendo di fatto le medesime non i provvedimenti di assegnazione emanati dall’Amministrazione, bensì le norme primarie istitutive dei relativi finanziamenti e le disposizioni che fissano i criteri di ripartizione degli stessi, e comunque la loro infondatezza nel merito (stante il fatto che i finanziamenti alla cultura non rientrano per definizione nel concetto comunitario di aiuti di stato, in quanto destinati a sovvenzionare non imprese e/o produzioni bensì organismi privi di scopo di lucro, perseguendo la finalità di miglioramento e potenziamento dell’offerta culturale; il finanziamento speciale di cui all’art. 1, comma 781, della legge n. 234/2021 in favore della DA MI Pianistica TE di OL, della DA SC di Musica di ES e dell’MI MUle IA, previsto per il proseguimento delle rispettive attività, discende da un’espressa e non contestabile potestà politica del legislatore; non sussisterebbe una diretta connessione tra il ridetto sovvenzionamento speciale e quello previsto dalla legge n. 160/2019 e dall’art. 7, comma 7- quinquies , del d.l. n. 198/2022, in quanto le finalità perseguite mediante ciascuna misura di intervento risultano differenti e i beneficiari dei fondi stanziati per le scuole di eccellenza non sono preventivamente individuati ma possono variare da un’annualità all’altra);
- quanto al secondo motivo, rappresenta che i d.d.g. nn. 1125 e 1152 del 2025 non sono ad alcun titolo da considerarsi come “atti derivati” dalle disposizioni ivi censurate, non riguardando le stesse i finanziamenti a valere sul FN (assegnati mediante procedura selettiva pubblica), ed essendo comunque le medesime frutto di una scelta legislativa legittima, ponderata e ragionevole.
4.2. La DA SC di Musica di ES – con memoria depositata in data 21 novembre 2025 – paventa in premessa una possibile inammissibilità del primo motivo di ricorso, per non aver indicato con sufficiente precisione i provvedimenti impugnati né, soprattutto, i profili di illegittimità dei medesimi, e rappresenta:
- l’infondatezza della doglianza che si appunta sulla violazione della sequenza procedimentale prevista dall’art. 5, co. 8, ultimo capoverso, d.m. n. 463/2024, essendo irrilevante che, nel momento in cui sono stati assegnati i contributi, non erano stati ancora resi noti i tetti di incremento, essendo i due provvedimenti allineati;
- l’inammissibilità della censura relativa alla pretesa violazione dell’obiettivo del riequilibrio territoriale, avendo dovuto essa essere formulata nei confronti del d.m. n. 463/2024 e non del decreto di riparto n. 1125/2025, essendosi questo limitato a dare attuazione ai criteri stabiliti dal primo (cfr. art. 5, commi 7 e 8) ed essendo comunque l’impugnazione del suddetto d.m. n. 463/2024 tardiva e generica, precisato altresì che il riequilibrio territoriale opera in modo radicalmente opposto a quello paventato ex adverso (la controinteressata richiama al riguardo il grafico illustrativo della “Distribuzione FN per macro aree regionali” contenuto a pag. 96 del “ Rapporto 2024 attività MUle in Italia e all’Estero ” redatto dall’Associazione Italiana Attività Musicali, versato in atti in allegato alla propria memoria, da cui si evince che nell’ultimo decennio sarebbe stata privilegiata la macro area Nord, cui appartiene anche la ricorrente, che ha ottenuto ben il 50,1% delle risorse FN);
- l’infondatezza della censura che si appunta sul decreto n. 1152 del 24 luglio 2025, atteso che la determinazione dei tetti di incremento pari a zero non contrasta con l’art. 2, co. 1, d.m. n. 56/2025, il quale prevede solo l’incremento massimo, fissando il tetto al 20%;
- l’inammissibilità/irricevibilità della impugnazione del d.m. n. 306/2025, atteso che le relative doglianze avrebbero dovuto essere proposte avverso il precedente decreto direttoriale n. 1683 del 22 novembre 2024 (il quale aveva incluso tra i beneficiari del contributo di cui all’art. 1, comma 383, l. n. 160/2019 per l’annualità 2025, pari ad euro 902.500, sia le controinteressate sia la ricorrente), che, pur annoverato tra gli atti impugnati, risulta essere oggetto di un’impugnazione manifestamente tardiva e comunque generica, nonché l’infondatezza nel merito della doglianza, costituendo il citato d.m. n. 306/2025 applicazione dell’art. 7, comma 7- quinquies , d.l. n. 198/2022 (conv. in l. n. 14/2023), che non prevede l’esclusione da tale contributo degli enti che fruiscono di altre provvidenze;
- l’improprio richiamo al concetto di aiuti di stato ex art. 107 TFUE, in quanto esso si riferirebbe esclusivamente alle imprese e non ad enti privi di scopo di lucro, quali sono quelli destinatari dei contributi per cui oggi è causa;
- la tardività e genericità della impugnazione del d.m. n. 463/2024 e dei decreti direttoriali nn. 1162/2024 e 1683/2024;
- l’inammissibilità, per irrilevanza ai fini del presente giudizio, della prima questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo di ricorso, in quanto i provvedimenti oggi impugnati non danno applicazione alle norme di legge censurate (quelle che hanno incrementato il fondo speciale “dedicato” alle tre controinteressate), sicché l’eventuale declaratoria di incostituzionalità non apporterebbe alcun vantaggio alla ricorrente;
- la manifesta infondatezza dell’ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata (relativa allo stanziamento dei contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione MUle), non essendo stato violato il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., atteso che le odierne controinteressate e la ricorrente non si trovano in posizioni “oggettivamente omogenee” (come si legge nel decreto del Ministero della cultura n. 464 del 16 ottobre 2020, le prime “ svolgono attività di altissima formazione MUle e il cui livello di eccellenza è anche testimoniato dalle carriere internazionali sviluppate dai musicisti che le frequentano e dai numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali conseguiti ”), ed essendo comunque la ripartizione del beneficio basata anche sui punteggi di qualità artistica assegnati dalle Commissioni competenti.
4.3. La ricorrente – con memoria depositata in data 21 novembre 2025 – ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare, rappresentando peraltro che la seconda istanza di accesso agli atti era stata riscontrata solo parzialmente dal Ministero con nota del 7 novembre 2025, prot. n. 12999-P, essendo state ostese esclusivamente le schede economiche delle “entrate/uscite” allegate alle domande presentate per il triennio 2025-2027, dalle quali comunque era emerso che le tre controinteressate avrebbero solo parzialmente dichiarato fra le proprie entrate i contributi statali ricevuti extra FUS/FN, e tale omissione avrebbe oggettivamente influito, inficiandola, sulla corretta attribuzione delle risorse disponibili nel triennio in questione, a conferma dei vizi già denunciati con il ricorso (cfr. par. 3 e 4 della memoria).
4.4. La DA MI MUle IA – con memoria depositata in data 21 novembre 2025 – premesso un inquadramento delle tre tipologie di contributi statali di cui essa fruisce, in punto di diritto eccepisce:
- l’inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo, essendo stati impugnati nello stesso giudizio due decreti del Ministero della cultura non collegati tra di loro, emessi sulla base di disposizioni legislative diverse (rispettivamente relative al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e ai contributi per le scuole di eccellenza), all’esito di procedimenti distinti, e sollevando la ricorrente vizi che non si rivolgono in modo univoco a tutti gli atti impugnati;
- l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto generico, risolvendosi il medesimo in una critica non tanto ai decreti impugnati, quanto alle disposizioni di rango legislativo che regolano i contributi, oltre che tardivo, laddove diretto avverso le modalità di calcolo dei contributi previste dal d.m. n. 463/2024, che avrebbe dovuto essere impugnato nei termini, ed essendo comunque la ricorrente consapevole, in base al criterio che parametra la misura del contributo a quello percepito nell’anno precedente, che sarebbe stata destinataria di provvidenze in misura inferiore a quelle assegnate alle controinteressate;
- in ogni caso, l’infondatezza di tale mezzo, atteso che: i finanziamenti alla cultura non rientrano per definizione nel concetto di aiuti di stato; le varie linee di intervento perseguono finalità diverse, legislativamente previste; sarebbe irrilevante la circostanza che il decreto sull’incremento dei tetti è stato pubblicato il giorno successivo a quello di assegnazione dei contributi, avendo l’amministrazione già deliberato che esso fosse pari a zero; le assegnazioni risultano rispettose dell’obiettivo del riequilibrio territoriale;
- l’inammissibilità del secondo motivo in quanto rivolto direttamente a contestare una legge statale senza impugnare i provvedimenti che di tale legge fanno applicazione, non essendo stati impugnati i decreti che hanno riconosciuto alle tre controinteressate i contributi ex art. 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed essendo comunque a) la prima questione di legittimità costituzionale carente dei requisiti essenziali di rilevanza e non manifesta infondatezza (le sovvenzioni previste dall’art. 7, commi 7- ter e 7- quater del decreto-legge n. 198/2022 sono alimentate con il Fondo speciale di parte corrente indicato nel medesimo comma 7- quater , di talché la relativa abolizione comporterebbe una discrezionale riallocazione del relativo stanziamento da parte del Parlamento, che potrebbe destinare le somme anche a settori del tutto diversi, senza che ciò arrecherebbe alla ricorrente alcun beneficio diretto; la fattispecie oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2022 non è assimilabile alla presente e conferma in ogni caso che il legislatore può con legge-provvedimento attribuire benefici a singoli soggetti, purché rispettando i canoni di ragionevolezza e non arbitrarietà) e b) la seconda questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata (la circostanza di essere già destinatari di un certo contributo speciale non comporta necessariamente l’esclusione da altri tipi di sovvenzioni pubbliche, anche tenuto conto della specialità delle tre Accademie controinteressate; non è irragionevole la scelta legislativa, pienamente discrezionale, di coniugare criteri meritocratici, che pur sussistono, con altri criteri che tengano conto dell’ammontare dei contributi pregressi).
4.5. La DA MI TE di OL – con memoria depositata in data 22 novembre 2025 – premesso un inquadramento sul sistema dei contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo come disciplinato dal d.m. n. 463/2024, ha eccepito:
- in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, ossia per i) genericità e indeterminatezza, non essendo state sollevate censure specifiche (la ricorrente non precisa a quanto ammonterebbe il maggior contributo pubblico che le spetterebbe in ragione del punteggio conseguito e non contestato; non sono state sollevate specifiche e tempestive censure avverso i criteri di riparto stabiliti dall’art. 5 del d.m. n. 463/2024), ii) difetto di interesse per assenza di un’utilità concreta derivante dall’accoglimento del gravame e dall’annullamento degli atti impugnati, atteso per l’annualità 2025 il Ministero aveva stabilito che il tetto di incremento fosse pari a zero, con conseguente impossibilità che il contributo assegnato alla ricorrente superasse l’importo alla stessa riconosciuto per il precedente anno 2024, iii) assenza di censure specifiche in relazione alla citata decisione di azzerare per l’anno 2025 il tetto di incremento, iv) mancata impugnazione degli atti con cui il Ministero della cultura ha provveduto alla ripartizione del contributo ad hoc riconosciuto ex lege in favore delle tre Accademie di Eccellenza italiana (ossia d.m. n. 146 del 30 marzo 2023 per gli anni 2024, 2025 e 2026 e d.m. n. 42 del 10 febbraio 2025 per l’anno 2027), e v) quanto al d.m. n. 306/2025, mancata impugnazione del decreto direttoriale MIC n. 744 del 27 giugno 2025, di ammissione degli organismi richiedenti ai contributi FN per l’anno 2025 (oltre che dei decreti di ammissione al FNVS per il 2024), da cui discende, quale conseguenza diretta ed automatica, l’ammissione degli stessi al riparto e alla liquidazione dei contributi riconosciuti in favore di tutte le Scuole di Eccellenza nazionale ex art.1, co. 383, l. n. 160/2019 per la medesima annualità, ed essendo comunque preclusa all’amministrazione la possibilità di escludere dal suddetto riparto gli organismi già beneficiari dei contributi FN;
- l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del primo motivo di ricorso, pretendendo la ricorrente di sovrapporre e accomunare in un unico contesto provvidenze, contributi e istituti concepiti da norme diverse, con genesi del tutto peculiari, presupposti specifici e finalità in buona parte differenti, oltre che erogati all’esito di procedimenti distinti e autonomi tra loro, avendo il legislatore previsto uno stanziamento aggiuntivo (incrementato negli anni) in favore delle Scuole di eccellenza MUle, e poi anche delle tre Istituzioni odierne controinteressate, senza sottrarre risorse ad altri settori della cultura. Quanto, poi, alle diverse sotto-censure, evidenzia che: la circostanza che l’azzeramento del tetto di incremento sia stato stabilito con un decreto emanato il giorno successivo a quello che ha deliberato il riparto non ha avuto alcuna conseguenza pratica ai fini del riparto medesimo, giacché il MIC aveva comunque proceduto senza prevedere incrementi dei contributi rispetto alla precedente annualità; non sarebbe violato l’obiettivo strategico del riequilibrio territoriale ex art. 2 d.m. n. 463/2024, atteso che le diverse Istituzioni assegnatarie dei contributi FN operano in contesti territoriali diversi tra loro; le erogazioni disposte dal Ministero non integrano la nozione di aiuti di stato, anche perché non destinate a soggetti che esercitano un’attività di impresa con scopo lucrativo; è destituita di fondamento la tesi della non cumulabilità del contributo di cui all’art. 1, c. 383, l. n. 160/2019 con provvidenze ulteriori (extra FN);
- infondatezza del secondo motivo, essendo il legislatore libero di determinarsi nell’esplicitazione degli obiettivi che intende perseguire e considerata l’inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2022, che riguardava una fattispecie in cui era stato stanziato un finanziamento a vantaggio di un unico soggetto al fine di conseguirne il salvataggio, mentre nel caso di specie la sovvenzione ha lo scopo di garantire il proseguimento dell’attività delle tre Istituzioni controinteressate, ed essendo comunque legittima la scelta di intervenire con leggi-provvedimento (che negli anni sono state adottate diverse volte anche nell’ambito delle attività MUli);
- in ogni caso, inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, non essendo stati impugnati gli atti di assegnazione dei contributi ad hoc riconosciuti alle tre “Eccellenze nazionali” odierne controinteressate e in mancanza di un vantaggio concreto per la ricorrente, atteso che i relativi stanziamenti non confluirebbero direttamente nel FN, oltre che manifesta infondatezza delle medesime questioni.
5. La Sezione, con ordinanza n. 6625/2025 del 27 novembre 2025, ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, co. 10 cod. proc. amm., “ Ritenuto che le questioni dedotte con il ricorso e le molteplici eccezioni pregiudiziali sollevate negli scritti difensivi delle controparti necessitino di un puntuale e meditato approfondimento, non compatibile con la tempistica propria della presente fase cautelare ”, fissando per la discussione del merito l’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
6. Nelle date 14 e 28 gennaio 2026 hanno prodotto documenti la DA SC di MU ES, la ricorrente DA TS ( i.e. , ulteriore istanza di accesso agli atti del 31 dicembre 2025), e la DA MI MUle IA.
7. In vista dell’udienza di discussione del ricorso tutte le parti hanno depositato memoria conclusionale.
7.1. In particolare, il resistente Ministero (v. deposito del 5 febbraio 2026) ha premesso di aver riscontrato l’ultima istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente con nota prot. n. 892 del 30 gennaio 2026, e insistito per il rigetto del gravame sulla scorta delle deduzioni già rassegnate.
7.2. La DA SC di MU ES (con memoria depositata in data 5 febbraio 2026) ha richiamato le difese dedotte nella precedente memoria ed eccepito l’inammissibilità della doglianza sollevata dalla ricorrente nella memoria del 21 novembre 2025 in relazione all’omessa dichiarazione, da parte di due delle controinteressate, dei contributi percepiti ex art. 1, c. 781, l. n. 234/2021 nelle domande di partecipazione al FN, trattandosi di un motivo nuovo che avrebbe dovuto essere formulato a mezzo di ricorso per motivi aggiunti, e comunque per difetto di interesse, poiché dall’eventuale accoglimento di detta censura non deriverebbe alcuna utilità concreta, non potendo la ricorrente ottenere un contributo superiore a quello (di € 63.614) assegnatole per l’anno 2024, ai sensi dell’avvenuta determinazione del tetto di incremento in misura pari a zero, e in ogni caso (e per mero tuziorismo difensivo) la sua infondatezza nel merito (rappresentando che il c.d. deficit di bilancio, corrispondente, come indicato dall’art. 2, lett. b) d.m. n. 463/2024, alla “differenza tra le Entrate e le Uscite dichiarate”, non fa riferimento, quanto alle entrate, a tutte le tipologie di contributi pubblici ricevuti, ma solo alla quota parte destinata alla “promozione MU perfezionamento professionale”).
7.3. L’MI LE IA (con memoria depositata in data 6 febbraio 2026) ha richiamato anch’essa le eccezioni e le argomentazioni già contenute nella memoria depositata in sede cautelare ed eccepito sia l’inammissibilità della censura afferente alla mancata indicazione dei contributi ricevuti ai sensi dell’art. 1, comma 781, della legge n. 234/2021, in quanto contenuto in una semplice memoria, sia la sua infondatezza nel merito, trattandosi di sovvenzioni riconosciute alle Istituzioni controinteressate “per il proseguimento della loro attività” e non per lo svolgimento delle attività oggetto della richiesta di contributo a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (l’unica attività oggetto della domanda presentata dall’MI IA ai sensi dell’art. 45 del d.m. n. 463/2024 è quella di “ alto perfezionamento estivo e cioè le masterclass che si svolgono a Siena dal 1932 fra luglio e settembre ”).
7.4. La ricorrente DA MI di musiva TS (con memoria depositata in data 6 febbraio 2026), oltre a riproporre le proprie censure, ha replicato alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle controparti, contro-deducendo che: i provvedimenti impugnati sarebbero oggettivamente connessi in senso sostanziale, e considerato comunque che le doglianze fatte valere riguardano, fra l’altro, la violazione del principio di imparzialità e l’eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento rispetto alle controinteressate in ragione dei contributi ad esse complessivamente riservati; la specificità dei motivi di ricorso, avendo le controparti articolato in modo puntuale le proprie difese; la non necessità di impugnare il d.m. n. 463/2024, non presentando questo profili di illegittimità e precisando che la sua lesività si è manifestata e/o si manifesterebbe solo alla luce dell’interpretazione datane dagli atti successivi; quanto alla mancata impugnazione dei d.m. 30 marzo 2023, n. 146 e 10 febbraio 2025, n. 42, nonché del decreto direttoriale 27.06.2025, n. 744, avendo sollevato questione di legittimità costituzionale delle presupposte leggi-provvedimento opererebbe il c.d. effetto caducante, con conseguente travolgimento degli atti amministrativi consequenziali. Rappresenta altresì che dalla disamina della missiva del Ministero di cui alla nota prot. n. 892-P del 30 gennaio 2026 emergerebbe “ un’interpretazione dell’art. 5. co. 7, lett. b) da parte del Ministero odierno resistente, quantomeno opinabile ”, ritenendo che il valore assunto come base di calcolo per l’anno 2025 avrebbe dovuto essere l’importo di euro 1.890.000 (e non euro 360.380,00), e ribadendo il rilievo che dalla disamina delle schede fornite dal medesimo Ministero resistente nel novembre 2025 le controinteressate avrebbero solo parzialmente dichiarato fra le proprie entrate i contributi statali ricevuti extra FUS/FN (“ la reiterata omissione di tali dati, necessari a definire il c.d. deficit di progetto, ossia la differenza fra entrate ed uscite, ha oggettivamente influito, inficiandola, sulla corretta attribuzione delle risorse disponibili nel triennio in questione ”), insistendo per l’accoglimento del ricorso previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni ivi sollevate.
7.5. La DA MI TE di OL (con memoria depositata in data 6 febbraio 2026) ha ribadito le eccezioni pregiudiziali e le difese contenute nella precedente memoria del 22 novembre 2025 e rappresentato altresì che la sopravvenuta modifica dell’art. 7, comma 7‑ ter , d.l. 198/2022, ad opera della legge di Bilancio 2026, introduce un ulteriore profilo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso, per difetto di attualità e di rilevanza, non essendo detta disposizione più in vigore nella sua originaria formulazione. Anch’essa, poi, eccepisce che la memoria depositata dalla ricorrente in data 21 novembre 2025 ha introdotto una serie di doglianze nuove, inammissibili sia in quanto mirano a contestare ulteriori vizi del procedimento di riparto che non erano stati dedotti in precedenza e che avrebbero dovuto essere veicolati con motivi aggiunti, sia per carenza di interesse, alla luce del tetto di incremento fissato – ai sensi dell’art. 53, comma 3, d.m. 463/2024 – in misura pari a zero, e comunque infondate, avendo l’MI di OL ritenuto di riportare, a preventivo, le sole entrate certe e determinabili e comunque indicato a consuntivo tutte le contribuzioni effettivamente ricevute.
8. Tutte le parti hanno depositato memorie di replica, con cui, in sintesi: i) il Ministero (v. memoria del 14 febbraio 2026) ha replicato che l’amministrazione è totalmente vincolata all’applicazione delle prescrizioni del d.m. n. 463/2024 e non dispone di spazi di discrezionalità per aumentare o ridurre l’entità del finanziamento dovuto a ciascun organismo beneficiario, mentre le sovvenzioni concesse alle controinteressate ex. l. n. 234/2021 gravano contabilmente su “Fondi di riserva Speciale” iscritti nello stato di previsione del MEF, senza che sussista un collegamento con il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, ed eccepito altresì l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle doglianze (da considerarsi motivi nuovi) sollevate dalla ricorrente con semplice memoria a seguito della disamina della documentazione fornitale in riscontro alle istanze di accesso agli atti; ii) la DA SC di Musica di ES (con memoria del 16 febbraio 2026) ha ribadito i profili di genericità e tardività del ricorso già eccepiti e, nel merito, le ragioni della sua infondatezza; iii) la DA TE di OL (con memoria del 16 febbraio 2026) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo e la tardività dell’impugnazione del d.m. n. 463/2024, recando questo criteri vincolanti e predeterminati, ha ribadito le ulteriori eccezioni pregiudiziali già sollevate e richiamato il contenuto della nota ministeriale prot. n. 892 del 30.01.2026 in relazione alle modalità di calcolo del contributo spettante, eccependo altresì l’inammissibilità della nuova censura - contenuta nella memoria conclusionale di parte ricorrente – volta a contestare l’“opinabilità” dell’interpretazione fornita dal Ministero con la prefata nota; iv) la DA MI IA (con memoria del 17 febbraio 2026) ha ribadito le proprie eccezioni pregiudiziali e contestato tra l’altro non solo l’infondatezza del vizio sollevato con la memoria conclusionale di parte ricorrente circa la “base di calcolo per l’anno 2025” da prendere a riferimento per ripartire le somme in base al punteggio conseguito, ma anche la relativa tardività e inammissibilità; v) la ricorrente (con memoria del 17 febbraio 2026) ha ribadito che gli atti impugnati sono oggettivamente connessi tra loro in termini tanto formali che sostanziali e che le censure veicolate con il ricorso risultano ben individuate o comunque individuabili, essendo riconducibili alla principale doglianza fatta valere, ossia l’oggettiva disparità di trattamento fra le odierne controinteressate e la DA MI di Musica TS (disparità che, a suo dire, sarebbe “lampante” rispetto all’MI LE IA, visto il progetto da questa presentato ai fini della ammissione ai contributi FN), insistendo affinché il giudice sollevi questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme di cui all’art. 7, co. 7- ter , 7- quater e 7- quinques , d.l. n. 198/2022.
9. In data 17 febbraio 2026 il Ministero della cultura ha depositato un’ulteriore memoria di replica, contenente “ ulteriori osservazioni di replica, oltre a quelle già depositate in data 14 febbraio 2026 ”, e in data 6 marzo 2026 ha prodotto documentazione.
10. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
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1. In limine litis va disposto lo stralcio della documentazione depositata dal Ministero della cultura in data 6 marzo 2026, in quanto prodotta ben oltre il termine di legge (40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso) all’uopo fissato dall’art. 73, co. 1 cod. proc. amm. e senza peraltro che sia stata formulata istanza di autorizzazione al deposito tardivo ai sensi dell’art. 54, comma 1, sicché non se ne terrà conto ai fini del decidere.
2. Ancora in via preliminare si dà atto che l’Avvocatura dello Stato ha depositato due memorie di replica, l’ultima delle quali espressamente diretta a formulare “ulteriori osservazioni” rispetto a quelle già articolate nella memoria del 14 febbraio 2026, ma considerata l’irritualità di tale ulteriore scritto difensivo il Collegio non ne terrà conto ai fini del decidere.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, condividendosi quanto eccepito in via pregiudiziale della controinteressata DA MI Chiagiana nelle proprie memorie difensive, in cui si rappresenta il carattere “cumulativo” dell’odierna impugnativa pur in assenza delle condizioni che, per consolidata giurisprudenza, consentirebbero in via eccezionale la proposizione di un gravame unico avverso diversi provvedimenti (trattasi di questione la cui fondatezza appare manifesta e che consente l’immediata definizione del giudizio, esimendo pertanto il Collegio dall’esame delle ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate, che pure paventano diversi profili di inammissibilità – specie per genericità delle censure e difetto di interesse – non destituiti di fondamento).
4. E’ opportuno precisare che, per granitica giurisprudenza, la regola generale è che nel processo amministrativo il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (in termini cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9017; v. altresì Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544; sez. V, 5 settembre 2023, n. 8181; T.a.r. Lazio, Roma, sez. IV, 7 ottobre 2024, n. 17261).
Di talché il ricorso cumulativo è eccezionalmente ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura ed in identico modo, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente (cfr. recente Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2026, n. 1292 e n. 1290; id. 17 febbraio 2026, n. 1232; Cons. Stato, sez. III, 19 novembre 2025, n. 9056; Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2025, n. 8810; Cons. St., sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289, sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
E’ stato poi chiarito che la locuzione “medesimo procedimento amministrativo” va intesa nella sua più ampia latitudine semantica, purché con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata e che non residui alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati” (Cons. Stato, sez. II, 13/12/2024, n. 10062). In particolare, “l’esistenza della connessione procedimentale o funzionale che giustifica la proposizione del ricorso cumulativo deve essere vagliata sulla base della legge che disciplina il rapporto amministrativo oggetto del giudizio. Si avrà dunque connessione «procedimentale» quando i vari atti e provvedimenti sono adottati nell’ambito del medesimo procedimento o di procedimenti collegati dalla legge stessa (si pensi, per esempio, al parere negativo vincolante della Soprintendenza e al conseguente diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica). Si avrà invece connessione «funzionale» quando i provvedimenti, ancorché emessi all’esito di procedimenti distinti, rappresentino l’uno il presupposto dell’altro (come avviene, per esempio, tra l’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio e il successivo atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di ripristino, con conseguente acquisizione di diritto del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio del Comune)” (Cons. Stato, n. 9017/2025, cit.; T.A.R. Lazio, II quater, 12 dicembre 2025, n. 22580.)
E’ dunque necessario che più provvedimenti, affinché siano impugnabili con gravame unico, siano connessi sul piano oggettivo perché appartenenti a sequenze procedimentali collegate tra loro e vertenti su una fattispecie identica, di talché il loro esame congiunto non comporta un’indebita estensione del thema decidendum ma, viceversa, sia imposto dall’esigenza di concentrare in un unico contesto processuale l’accertamento della correttezza dell’azione amministrativa, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti.
A contrario , non è ammessa un’impugnativa diretta a censurare plurimi provvedimenti scaturenti da serie procedimentali distinte ed autonome, fondate su presupposti diversi.
5. Venendo al caso di specie, dalla complessiva lettura del ricorso emerge che la DA ricorrente è insorta avverso:
i) i decreti direttoriali n. 1125/2025 del 23 luglio 2024 e n. 1152/2025 del 24 luglio 2024, con i quali il Ministero della cultura, rispettivamente, ha deliberato il riparto dei contributi a valere sul Fondo ora denominato “Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo” (in precedenza “Fondo unico per lo spettacolo”) di cui alla l. n. 163/1985, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, da assegnarsi secondo i criteri e le modalità attualmente disciplinati dal d.m. n. 463/2024, e determinato, ai sensi degli artt. 5, comma 8 e 53, comma 3 del prefato d.m. n. 463/2024, il tetto di incremento rispetto alla precedente annualità, fissandolo in misura pari a zero. Detto riparto è stato effettuato nei confronti degli organismi che sono stati precedentemente ammessi a contributo per l’ambito “Musica” relativamente al triennio 2025-2027 con decreto direttoriale n. 744 del 27 giugno 2025 (non impugnato), il quale, per lo specifico sottosettore “art. 45 Azioni trasversali - Promozione MU perfezionamento professionale”, ha ammesso al beneficio 12 soggetti, ivi inclusa la ricorrente e le tre Fondazioni controinteressate. Nel dettaglio, alla ricorrente è stato riconosciuto l’importo di euro 63.614,00, mentre alle controinteressate sono stati assegnati euro 280.597,00 in favore sia della DA scuola di Musica ES sia dell’MI MUle IA ed euro 244.269,00 all’MI pianistica internazionale di OL;
ii) il decreto ministeriale n. 306 del 5 settembre 2025, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell'altissima formazione MUle, che per l’anno 2025 ammontano ad euro 902.500,00 (la disposizione di legge in esame ha disposto la “ erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione MUle, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività ”, all’uopo incrementando l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 1, lettera c) , del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ossia la spesa – pari originariamente a 7 milioni di euro – “ per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali ”). In attuazione della disposizione dettata dall’art. 7, comma 7- quinquies , del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (“ A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione MUle sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito MU, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente ”), le risorse di cui trattasi sono state ripartite “ tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nell’ambito Musica, settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, in proporzione ai contributi assegnati ai medesimi nell’anno 2024 ”. Nel dettaglio, alla ricorrente è stato riconosciuto l’importo di euro 30.026,61, mentre alle controinteressate sono stati assegnati euro 136.678,34 in favore sia della DA scuola di Musica ES sia dell’MI MUle IA ed euro 116.688,14 all’MI pianistica internazionale di OL;
iii) le previsioni di legge che hanno stanziato contributi ad hoc in favore unicamente delle tre Fondazioni controinteressate, che - come rappresentato dal Ministero della cultura - sono istituiti a valere contabilmente su apposito fondo relativo al programma dei cd. “Fondi di riserva Speciale” (missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF), e che sono stati introdotti con l’art. 1, comma 781, della legge n. 234/2021, ai sensi del quale è prevista “ l'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'MI internazionale di OL, dell'MI MUle IA e della SC di MU di ES, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ” . L’ammontare complessivo di detti contributi è stato originariamente fissato in misura pari a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, poi elevati a 2,7 milioni di euro per le annualità dal 2024 in avanti (compreso il 2025). In particolare, con il secondo motivo di ricorso è stata sollevata questione di legittimità costituzionale delle previsioni di cui a) all’art. 7, commi 7- ter e 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (“ 7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'MI internazionale di OL, dell'MI MUle IA di Siena e della DA SC di MU di ES di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'MI internazionale di OL, dell'MI MUle IA di Siena e della DA SC di MU di ES si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura ”), b) dell’14, co. 5- bis , decreto-legge n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 143/2024 (con il quale la stessa autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) , del d.l. n. 34/2011 è stata incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027) e c) art. 6, co. 4- ter , d.l. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 15/2025 (con il quale detta autorizzazione di spesa “ è stata prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ”).
In altri termini, si è inteso complessivamente contestare “il quadro normativo attuale” (come testualmente si legge a pag. 17 del ricorso), che, laddove riserva alle tre Istituzioni controinteressate una sovvenzione nominativa “irragionevole” e pluriennale, di ingente ammontare, sarebbe foriero di un’ingiustificata disparità di trattamento in danno delle altre scuole di eccellenza che svolgono attività MUli del tutto analoghe, quale è l’odierna ricorrente, sottraendo loro risorse (cfr. par. 2.5. del ricorso, in cui chiaramente si legge che “ la presenza di tale pluriennale sovvenzione ad hoc, abbia sottratto e stia sottraendo, illegittimamente ed ingiustificatamente, risorse ai fondi destinati al Ministero della cultura, incidendo negativamente anche sul decreto 24.07.2025, n. 1152 con cui l’Amministrazione odierna resistente ha dovuto specificare che i tetti di incremento del FN «(…) in armonia con le risorse a disposizione per ciascun settore, ai fini delle assegnazioni 2025, sono pari a zero» ”).
Il gravame, pertanto, si appunta sul complessivo “ sistema di sovvenzione basato su diverse fonti normative e provvedimentali, di cui una esclusiva e pluriennale, cresciuta nella sua entità economica da ultimo nel dicembre 2025 ” (v. memoria conclusionale del 6 febbraio), al fine di evidenziare il legame che avvince le diverse fonti di finanziamento “ uscendo da una visione atomistica di norme-provvedimento e decreti ministeriali ”, in un’ottica di effettività della tutela giurisdizionale (così si legge nella memoria di replica).
6. Ebbene, un gravame così strutturato non soddisfa le condizioni in rito richieste affinché una domanda di annullamento possa essere ritualmente proposta dinanzi al giudice amministrativo.
6.1. Invero, da un lato i provvedimenti di riparto delle due tipologie di contributi sub lett. i) e ii) (che sono peraltro gli unici atti tempestivamente impugnati) scaturiscono da serie procedimentali del tutto distinte e autonome, afferendo a sovvenzioni pubbliche non sovrapponibili tra loro, ma diverse quanto ad individuazione dei soggetti beneficiati, finalità perseguite e misura del finanziamento da erogare.
In particolare, i contributi FN ex d.m. n. 463/2024 perseguono gli obiettivi strategici declinati dall’art. 2 (essenzialmente con la finalità di promuovere lo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo nelle sue svariate declinazioni) e sono destinati ad un’estesa platea di soggetti, non predeterminati, tra cui nello specifico “ organismi pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli àmbiti teatro, MU, danza, circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalit à” (cfr. art. 45), previa valutazione di merito demandata a Commissioni di esperti all’uopo costituite: gli stessi, infatti, vengono assegnati su presentazione di apposito progetto triennale, recante gli obiettivi che si intendono raggiungere e corredato da un programma annuale delle attività e degli eventi del primo anno del triennio, da sottoporsi ad una valutazione di “qualità artistica”, con previsione anche di una soglia minima di ammissibilità qualitativa. Il relativo ammontare risulta poi determinato in base ad una molteplicità di fattori, essendo parametrato non soltanto al punteggio di qualità artistica assegnato dalle Commissioni, ma anche all’importo del contributo richiesto, al contributo erogato nell’annualità precedente, all’ammontare dei costi ammissibili (fino alla misura del 60%), e tenuto conto altresì dello strumento di salvaguardia e dell’eventuale tetto di incremento, ove previsto per l’annualità di riferimento, ai sensi dell’art. 53 del medesimo d.m. n. 463/2024.
I contributi ex legge n.160/2019, invece, sono specificamente destinati alle “ scuole di Eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione MUle, di rilevante interesse culturale ”, con il fine di “ garantire il proseguimento delle loro attività ”: per espressa disposizione di legge (art. 7, comma 7- quinquies , del d.l. n. 198/2022), i beneficiari corrispondono agli organismi ammessi ai “ contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito MU ” e l’ammontare del contribuito è attribuito in proporzione ai contributi FN assegnati per l’anno precedente. Di talché trattasi di finanziamenti assegnati in maniera automatica a soggetti predeterminati e già noti (organismi ammessi al FN) e per importi obiettivamente quantificati secondo un criterio unico (proporzionale).
Se è vero che il d.m. n. 306/2025 contiene in premessa un esplicito riferimento al decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, ciò non depone per una connessione procedimentale con gli ulteriori d.d.g. n. 1125/2025 e n. 1152/2025: il richiamo, infatti, al suddetto d.m. si giustifica proprio in ragione del maccanismo ex lege di individuazione della platea dei beneficiari e modalità di calcolo degli importi da riconoscere. Del resto, nel preambolo dell’atto non viene citato nessuno dei due decreti direttoriali oggi gravati, essendovi unicamente il riferimento ai diversi decreti direttoriali 19 novembre 2024, n. 1662 e 22 novembre 2024, n. 1683, con cui sono stati individuati i soggetti beneficiari dei contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito MU, per la precedente annualità 2024. In altri termini, il d.m. n. 306/2025 non è stato in alcun modo influenzato dalle (né collegato alle) determinazioni che hanno riguardato il riparto dei contributi FN stanziati dal Ministero per l’anno 2025.
6.2. Dall’altro lato, va ulteriormente rilevato che, in ogni caso, nessuno dei tre provvedimenti oggetto del presente gravame presenta alcuna connessione oggettiva e/o procedimentale con le sovvenzioni previste dall’art. 7, commi 7- ter e 7- quater , d.l. n. 198/2022, ossia gli stanziamenti ulteriori nominativamente destinati all’MI internazionale di OL, all’MI MUle IA di Siena e alla DA SC di MU di ES di cui all’art. 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con la finalità di garantire la prosecuzione della loro attività, alimentati con risorse a valere contabilmente su Fondi speciale , le quali, anno per anno, sono cumulativamente fissate da apposita disposizione di legge e destinate alle Fondazioni controinteressate in parti uguali, con ripartizione demandata ad apposito decreto del Ministero della cultura.
6.3. Ebbene, il carattere cumulativo dell’odierna impugnativa (unitamente ad un certo grado di genericità delle doglianze per come articolate - profilo anch’esso eccepito da alcune delle controparti) non ne rende del tutto intellegibile la finalità concreta, non essendo dato cogliere di cosa esattamente la ricorrente si dolga, ossia se: i) essa lamenti un’indebita partecipazione delle tre controinteressate – quali appunto destinatarie di sovvenzioni specifiche “ ad personam ” – al riparto dei contributi a valere sul FN e/o anche di quelli attribuiti alle Scuole di eccellenza nazionale ex l. n. 160/2019, di talché le Istituzioni di cui trattasi comunque non avrebbero avuto radicalmente titolo a percepirli o eventualmente avrebbero dovuto beneficiarne in misura minore, così garantendo maggiori risorse a disposizione per gli altri organismi concorrenti al riparto (come sembrerebbe intuirsi dal passaggio riportato a pag. 12 del ricorso, laddove si legge che “ l’Amministrazione odierna resistente, tenuto debitamente conto del dettato dell’art. 107 TFUE (…) avrebbe dovuto esercitare quello stesso potere discrezionale che l’aveva portata ad indicare ulteriori criteri di riparto nei decreti 16.10.2020, n. 464, 24.02.2021, n. 99 8.07.2022 n. 271, al fine di riservare ai tre soggetti sopra ricordati, € 700.000,00 del milione annualmente stanziato a favore delle scuole MUli d’eccellenza (…), per escluderle dal riparto dei 902.500,00 euro stanziati per il 2025 (…) nonché per ricalibrare proporzionalmente anche le risorse rese disponibili attraverso il FN ”. Vedi ancora il passaggio riportato a pag. 8-9 della memoria conclusionale, in cui si rappresenta che “ Con particolare riguardo al decreto direttoriale 27.06.2025, n. 744, nel caso in cui la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 7-quinques, d.l. n. 198/2022 convertito con modificazioni della l. n. 14/2023, nella parte in cui, non esclude espressamente le odierne controinteressate dal novero dei potenziali beneficiari, in quanto già destinatarie di ingente e separata sovvenzione ad hoc, dovesse essere favorevolmente scrutinata dal Giudice delle leggi, non verrebbe meno soltanto l’atto amministrativo che ha provveduto all’erogazione dei contributi a loro favore ma, a monte, anche quello che ne ha disposto l’ammissione ”); ii) ovvero se lo scopo del ricorso è più propriamente quello di contestare in radice il parallelo sovvenzionamento in favore delle tre Istituzioni controinteressate ex art. 1, co. 781, l. n. 234/2021 e art. 7, commi 7- ter e 7- quater d.l. n. 198/2022 (e disposizioni di legge successive), al fine di “liberare” risorse e “rimpolpare” la dotazione del FN e/o incrementare lo stanziamento destinato all’erogazione dei contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionali (come sembrerebbe desumersi a contrario dalla richiesta di rimettere alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità di tali disposizioni di legge. In tal senso deporrebbero anche il riferimento al precedente di cui alla sentenza n. 186/2022, nonché le ulteriori precisazioni contenute nella memoria conclusionale, in cui si legge che l’intento del ricorso è quello di contrastare un sistema di sovvenzionamento pluriennale “ che ha di fatto sottratto e rischia di continuare a sottrarre, illegittimamente ed ingiustificatamente, risorse ai fondi destinati al Ministero della cultura ”).
In altri termini, l’impressione che emerge dalla disamina del ricorso e degli ulteriori scritti difensivi di parte è che la ricorrente abbia inteso mettere genericamente in discussione l’intero assetto legislativo dei sovvenzionamenti statali di cui trattasi senza però ben calibrare le proprie censure, indirizzandole specificamente all’una piuttosto che all’altra tipologia di provvidenze.
7. Ad ogni buon conto, ipotizzando che l’utilità concreta cui la ricorrente aspira è quella da ultimo evidenziata sub lett. ii) , e dunque incrementare le risorse che verrebbero messe a disposizione degli altri organismi attivi nell’ambito MUle e ammessi alle altre tipologie di finanziamento statale, in ogni caso all’accoglimento del ricorso (previa l’auspicata rimessione alla Corte costituzionale delle questioni sollevate dalla parte) osterebbero le seguenti considerazioni.
7.1. Come condivisibilmente eccepito dalle controinteressate nei loro scritti difensivi, la ricorrente, in luogo di impugnare i decreti del Ministero della cultura che hanno provveduto al riparto delle somme stanziate ai sensi dell’art. 7, commi 7- ter e 7- quater d.l. n. 198/2021 (segnatamente, il d.m. n. 146 del 30 marzo 2023 per gli anni 2024, 2025 e 2026 e il d.m. n. 42 del 10 febbraio 2025 per l’anno 2027), ha sollevato direttamente questione di legittimità costituzionale delle citate previsioni di legge, oltre a quelle successive che hanno rifinanziato la relativa spesa, con ciò palesando un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.
Invero (pur non entrando nel merito della questione della configurabilità delle disposizioni di cui trattasi in termini di leggi-provvedimento), ad avviso del Collegio sembra comunque pertinente e ampiamente condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il privato che abbia interesse nella declaratoria di incostituzionalità della legge-provvedimento dovrà instaurare un giudizio censurando non la legge stessa, bensì un atto amministrativo che ne dia concreta attuazione. Il giudizio di costituzionalità di una legge-provvedimento presuppone, infatti, che il giudizio a quo verta su un atto formalmente e sostanzialmente amministrativo che abbia dato attuazione alla legge-provvedimento sospettata di incostituzionalità provocando però una concreta lesione alla sfera soggettiva del privato. In ipotesi di leggi provvedimento l'unica possibilità di tutela per i cittadini è, quindi, quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l'incostituzionalità di tali leggi” (cfr. TAR Lazio, III ter, 30 aprile 2025, n. 8450, 8451 e 8452; id., 11 novembre 2024, n. 20036).
Trattasi di un principio che ben si attaglia anche al caso di specie, scaturendo dalla caratura stessa del processo amministrativo quale giudizio di tipo prettamente impugnatorio.
7.2. In secondo luogo, anche a voler superare tale preliminare e assorbente rilievo, e come reiteratamente messo in luce dalle controparti, le risorse ex art. 1, co. 781, l. n. 234/2021 sono iscritte in apposito fondo speciale, di talché un’eventuale declaratoria di incostituzionalità, lungi dal tradursi in un’automatica alimentazione del Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo, rimetterebbe al legislatore la scelta – ampiamente discrezionale – in ordine alla destinazione alternativa di tali somme (disvelandosi in tal modo anche un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, per carenza di una situazione giuridica meritevole di tutela).
7.3. In terzo luogo, il perseguimento di una finalità così congegnata non poteva prescindere dall’impugnazione (anche) dei decreti che hanno previsto lo stanziamento delle risorse per l’anno 2025 ai fini del FN e del riparto per le scuole di eccellenza nazionale, che sono stati puntualmente richiamati nel preambolo dei d.d.g. nn. 1125/2025 e 1152/2025 e del d.m. 306/2025 (ma non inclusi nel novero di quelli gravati), ossia rispettivamente: a) il decreto ministeriale 6 marzo 2025, rep. n. 56, recante “ Riparto delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2025 ”, con il quale è stato decretato che “ L’importo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ripartibile per l’anno 2025, oggetto del presente provvedimento di riparto è pari a euro 446.345.881,00 ” e sono state determinate le “aliquote di riparto”, destinando alle attività MUle la percentuale del 20,062704985%, oltre al successivo decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 112, recante “ Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo sui capitoli di bilancio anno 2025 ”, con il quale detto importo è stato ripartito sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, tabella 14, assegnando l’ammontare di euro 89.549.057,32 all’ambito MU; b) il decreto ministeriale 14 gennaio 2025, n. 6 recante “ Decreto di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ”, ed in particolare l’Allegato A, CDR 27, Programma 10 “Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria”, Azione 6 “Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali”, CAP 2572, PG 1, il quale prevede per l’anno finanziario 2025 una disponibilità di euro 902.500,00 in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione MUle, di rilevante interesse culturale.
7.4. Senza considerare che con semplice memoria conclusionale (quella del 6 febbraio 2026) la DA TS, esaminati i chiarimenti resi dal Ministero con la nota prot. n. 892 del 30 gennaio 2026, sembra anche contestare (ritenendola “opinabile”) la modalità di quantificazione del “contributo calcolato” a valere sul FN in relazione all’annualità 2025, nella parte in cui l’amministrazione precisa che “ ai sensi della lettera a) del DM, è stato preso a riferimento lo stanziamento iniziale per il settore pari a Euro 1.890.000,00 e a questo importo è stato sottratto l’importo totale derivante dal calcolo dell’80% del contributo ottenuto, a consuntivo, nell’ultimo anno del triennio precedente da parte di ogni soggetto del settore ammesso a contributo (1.890.000,00 – 1.529.620,00 = 360.380,00) ”, affermando la ricorrente che “ la base di calcolo per l’anno 2025 avrebbe forse dovuto essere l’importo di € 1.890.000 e non di € 360.380,00 ” (cfr. par. 2.2.) e dunque di fatto paventando che tale base (su cui applicare il parametro di riparto del punteggio di qualità artistica ottenuto da ogni singolo organismo ammesso) avrebbe dovuto essere più elevata, con conseguente “ diritto ad un maggiore contributo legato al più elevato punteggio ottenuto ”: la doglianza, tuttavia, trattandosi di motivo di censura nuovo, diretto di fatto ad ottenere un incremento del quantum da erogarsi, avrebbe dovuto essere introdotta a mezzo di rituale ricorso per motivi aggiunti.
7.5. In altri termini, se è palese che la ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alle tre Istituzioni controinteressate in ragione del “cumulo” delle provvidenze statali di cui queste ultime complessivamente godrebbero, da un lato essa contesta indistintamente le varie tipologie di contributo rendendo inintelligibile quale sia quella che effettivamente ritiene pregiudizievole (v. capo 6 della presente pronuncia), mentre dall’altro non risulta chiaro in che termini un’eventuale pronuncia caducatoria del giudice amministrativo, previa declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni menzionate, per come chiesto in ricorso, le possa arrecare un’utilità concreta ed effettiva.
8. In conclusione, per tutto quanto sopra argomentato il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sia al Ministero della cultura, nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, sia alle controinteressate MI LE IA - Impresa Sociale, Onlus - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, DA MI TE di OL Incontri con il Maestro O.N.L.U.S. e DA SC di Musica di ES - Onlus, nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
CA SA YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CA SA YR | EL AN |
IL SEGRETARIO