Decreto decisorio 17 febbraio 2012
Decreto presidenziale 7 agosto 2018
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2019
Sentenza 25 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01232/2026REG.PROV.COLL.
N. 00551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2025, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EM UC, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola EM IE e EM UC s.s., RA AU, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola “Canfurlone” di RA e C. s.s., LA IV, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola LA ID e IV s.s., AL RT e AL IA, quali eredi di AL ED, ON CC, OL GI e LI ZO, titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
HI RI, Azienda Agricola LU EL Ss, NI LD GI, BO OV, BO IL, OZ RI, LC OV, EV NO, ALOC RI, RA OL, PO LO, RAni CO, NO NO, OVni ER, GO OV, FR DR OL, RE OV, LU RT, LU EL, NI ED, LL ZO, RI IA, EL CO, AR TO RI, LL RT, LL GO, Soc Az Agricola RAni CO e LI Ss, Soc Azienda Agricola RA Ss, Squassabia OV TI, Vallicella Claudio, Azienda Agricola Bondioli NO, Azienda Agricola LC OV, Azienda Agricola Squassabia OV TI, Soc Az Agr NI IO IA ed LD GI Ss, Soc Az Agr BO IN IL GI e OR Ss, Soc Az Agr PO EL LO IR RI Ss, Soc Az Agr NO NO CR e UC Ss, Soc Az Agr OVni MO AN e ER Ss, Soc Az Agr FR DR IA OL e LO Ss, Soc Az Agr LU RT e LO Ss, Soc Az Agr Marchiglione di RE OV e AN Ss, Soc Az Agr Nocidella di EL AC e CO Ss, Soc Az Agricola BO OV e SS Ss, Soc Az Agricola EV NO CO e AU Ss, Soc Az Agricola GO OV e LL NE Ss, Soc Az Agricola RI GI e IA Ss, Soc Az Agricola Postumia di LL GO e EO Ss, Soc Az Agricola AR TO OV e RI Ss, Soc Az Agricola LL RT e LO Ss, Soc Azienda Agricola HI LG e LI Ss, Soc Azienda Agricola OZ LD e RI Ss, Soc Azienda Agricola Canfurlone di RA e C Ss, Soc Azienda Agricola ALOC RI e GI Ss, Soc Azienda Agricola Vallicella Claudio e Stefano Ss, Bondioli NO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta. n. 12820 del 25 giugno 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EM UC, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola EM IE e EM UC s.s., RA AU, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola “Canfurlone” di RA e C. s.s., LA IV, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola LA ID e IV s.s., AL RT e AL IA, quali eredi di AL ED, ON CC, OL GI e LI ZO, titolare dell’omonima Azienda Agricola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026, il Cons. RT IG;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Una molteplicità di aziende agricole, con ricorso collettivo e cumulativo, hanno impugnato dinanzi al Tar per il Lazio i provvedimenti con cui è stata disposta la compensazione nazionale delle quote latte per il periodo 2002/2003 per ciascuna impresa.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quinta Ter, con la sentenza n. 10692 del 23 giugno 2023, disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente, ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda caducatoria e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.
Di talché, l’GE ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Inammissibilità della proposizione del ricorso collettivo – cumulativo. Erroneità dell’impugnata sentenza perché non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso collettivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 c.p.a. e 100 c.p.c.
Pur volendo condividere l’affermazione del Tar, secondo cui le censure proposte sono comuni a tutte le ricorrenti, avendo azionato tutte il medesimo interesse ad ottenere una declaratoria di illegittimità per contrasto della normativa nazionale con la regolamentazione UE, tuttavia, non sarebbe possibile stabilire in astratto, né le Aziende hanno fornito alcuna prova al riguardo, se le singole situazioni siano in concreto identiche.
Non sarebbe possibile superare la disomogeneità delle singole posizioni di ciascuna Azienda e la genericità dei motivi di impugnazione con il profilo, ritenuto prevalente ed assorbente, del contrasto tra la normativa applicata da GE ed il diritto dell’Unione Europea, atteso che ogni rapporto giuridico tra singolo produttore e AGEA è dotato di una propria autonomia tanto sostanziale che processuale.
Il ricorso collettivo sarebbe inammissibile, in quanto non consentirebbe di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, impedendo al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.
Gli appellati costituiti in giudizio hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte e hanno concluso per il rigetto dell’appello; con memoria ex art. 73 c.p.a., gli stessi hanno richiamato a supporto delle proprie difese la recente sentenza di questa Sezione n. 4425 del 2025.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, da ultimo, Cons. Stato, VI, 22 luglio 2025, n. 6446; Cons. Stato, VI, 30 giugno 2025, n. 5652; Cons. Stato, VI, 7 marzo 2025, n. 1906; Cons. Stato, VI, 5 febbraio 2025, n. 908; Cons. Stato, VI, 22 novembre 2024, n. 9352; Cons. Stato, VI, 14 maggio 2024).
3. In particolare, in un ricorso collettivo e cumulativo, le censure:
i) implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
ii) sono inammissibili quando riguardano, senza adeguate specificazioni, pretesi vizi della concreta determinazione dell'importo singolarmente dovuto da ogni azienda (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
iii) sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica di sistema alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
iv) sono inammissibili se si sia lamentata genericamente l'illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora della violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall'articolo 8-quinquies della legge 33 del 2009, ora degli errori nella determinazione dell'an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
4. Gli orientamenti esposti costituiscono, peraltro, declinazione specifica di quelle che sono, in generale, nel diritto processuale amministrativo, le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo: un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470); un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Il Collegio rileva, inoltre, che questo Consiglio ha affermato il principio per il quale il ricorso introduttivo – se proposto collettivamente – deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’Amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali (Cons. Stato, VI, n. 6336 del 2022 e n. 6336 del 2022, richiamata da Cons. Stato, VI, n. 1906 del 7 marzo 2025).
I singoli rapporti giuridici tra l'GE e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'GE stessa e gli altri allevatori, sicché, pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento, solleciti, etc.) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'GE ha una propria autonomia.
In definitiva, ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'GE e il singolo allevatore per la sua autonomia resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione ed è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori (cfr., ex multis, da ultimo, Cons. Stato 7 marzo 2025 n. 1906).
La circostanza che l'amministrazione abbia in ipotesi emanato atti di contenuto identico, peraltro, non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352).
5. Declinando i principi esposti al caso di specie, il ricorso, collettivo e cumulativo, deve ritenersi inammissibile in quanto sono stati adottati atti singoli ed individuali, aventi ciascuno un proprio presupposto, per cui sono stati fatti confluire in un unico giudizio plurimi rapporti giuridici, alla base dei quali vi erano state differenti e autonome attività istruttorie da parte dell’Amministrazione.
In sostanza si tratta di rapporti giuridici eterogenei che non possono costituire oggetto di un unico giudizio.
6. Nè può assumere rilievo nella presente fattispecie quanto statuito da questa Sezione nella sentenza n. 4426 del 22 maggio 2025, atteso che la sentenza appellata indica che il ricorso è stato proposto per l’annullamento “degli atti e dei provvedimenti con i quali è stata disposta la compensazione nazionale delle quote latte per il periodo 2002/2003 per ciascuna delle imprese ricorrenti”.
In altri termini, le Aziende agricole ricorrenti in primo grado non hanno impugnato un atto generale “a monte”, ma le comunicazioni inviate a ciascuno di essi da GE, in data 30 luglio 2023, contenente l’importo da versare da parte di ciascuna impresa.
Peraltro, la stessa sentenza appellata, pur avendo ritenuto assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso il profilo del contrasto tra la normativa applicata da GE e il diritto dell’Unione Europea, ha specificato, in tema di ammissibilità del ricorso, che “A conclusioni diverse si dovrebbe pervenire con riferimento ai motivi di impugnazione che attengono alla contestazione del calcolo del prelievo supplementare a carico di ciascuna azienda, in ragione dell’estrema genericità dell’allegazione in fatto che non consente di distinguere la posizione sostanziale e processuale di ognuna di esse”.
7. Alla fondatezza dell’appello segue il suo accoglimento e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e della natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe (R.G. n. 551 del 2025), e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER De EL, Presidente
RT IG, Consigliere, Estensore
OV Gallone, Consigliere
Stefano LO Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT IG | ER De EL |
IL SEGRETARIO