Legge 15 novembre 1988, n. 486

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  • 2Informativa antimafia atipica e clausola risolutiva del contratto di appaltoAccesso limitato
    Rosita Ponticiello · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2013

  • 3Annullamento di aggiudicazione di un project financing a seguito di informativa antimafia atipica per contiguità del titolare con ambienti della malavita…
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2010

  • 4Il mero rapporto di parentela è di per sé insufficiente a raggiungere la soglia minima per riscontrare il pericolo di condizionamento mafioso, occorrendo…
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2010

Giurisprudenza117

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  • 1TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 2609
    Provvedimento: N. 00055/2024 REG.RIC. Pubblicato il 24/11/2025 N. 02609 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00055/2024 REG.RIC. N. 00774/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da -OMISSIS- - OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91; contro Ministero dell'Interno, Prefettura di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello …
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    • principio di inesauribilità del potere amministrativo·
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    • revoca agevolazioni pubbliche·
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    • art. 11 DPR 252/1998·
    • art. 92 d.lgs. 159/2011·
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  • 2TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 422
    Provvedimento: N. 01333/2024 REG.RIC. Pubblicato il 11/02/2026 N. 00422 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01333/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2024, proposto dall'-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EL FA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91; contro il Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di …
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    • art. 91 D.lgs. 159/2011·
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    • art. 89 bis D.lgs. 159/2011·
    • art. 52 D.lgs. 196/2003·
    • art. 3 L. 241/1990·
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    • art. 97 Costituzione·
    • art. 10 Regolamento UE 2016/679·
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    • art. 84 D.lgs. 159/2011·
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  • 3CGARS, sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 589
    Provvedimento: Pubblicato il 21/07/2025 N. 00589/2025REG.PROV.COLL. N. 00621/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 621 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Buffa e Marco Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del governo di Palermo, Anac autorità nazionale anticorruzione, in persona dei …
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    • art. 1-septies d.l. 629/1982·
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    • eccesso di potere·
    • interdittiva antimafia

  • 4TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2025, n. 39
    Provvedimento: Pubblicato il 02/01/2025 N. 00039/2025 REG.PROV.COLL. N. 10736/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10736 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Bianco, Roberto Modena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Modena in Roma, via Monte delle Gioie 24, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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  • 5TAR Palermo, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 302
    Provvedimento: N. 00906/2024 REG.RIC. Pubblicato il 30/01/2026 N. 00302 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00906/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 906 del 2024, proposto dalla sig.ra OM , in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della società OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Principe di Villafranca, n. 91; contro il Ministero …
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    • art. 241 L. 241/1990·
    • art. 71 d.lgs. 159/2011·
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    • art. 84 d.lgs. 159/2011·
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    • art. 629 c.p.·
    • art. 94 bis d.lgs. 159/2011
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. I primi due commi dell' articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , sono sostituiti dai seguenti:
    "Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
    L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo' essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.
    Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
    L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso".
    2. Il terzo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessita' di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia tributaria".
    3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e, altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso.
    L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma".
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - Il D.L. n. 629/1982 concerne: "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".
    Il testo vigente del relativo art. 1 e' il seguente:
    "Art. 1. - Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
    L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo' essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.
    Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
    L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso.
    Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessita' di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia tributaria.
    A richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di societa' aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
    Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si appplica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.
    Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.
    All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorita' di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell' art. 226-sexies del codice di procedura penale .
    L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e, altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma".
    - La legge n. 801/1977 concerne: "Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". Il testo vigente dell'ultimo comma del relativo art. 6 e' il seguente: "Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro dell'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto cio' che attiene alla sua attivita'".
  • Art. 2. 1. Dopo l' articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , sono aggiunti i seguenti:
    "Art. 1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle societa' fiduciarie e di ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonche' ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.
    2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, ed e' comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all' articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 .
    3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
    4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonche' sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali.
    Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
    5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorita' amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.
    Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell' articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e' posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attivita' informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata di tipo mafioso.
    2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario e' fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 .
    3. L'Alto commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita' giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumita' delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attivita' criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumita' dei prossimi congiunti.
    4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.
    Art. 1-quater. - 1. Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.
    2. L'Alto commissario puo' accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, puo' accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalita' e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 .
    Art. 1-quinquies. - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario puo' proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le altre facolta' attribuite dalla stessa legge alle autorita' cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni ed integrazioni.
    2. L'Alto commissario ha facolta' di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all' articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
    3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario puo' esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facolta' di cui all' articolo 165- ter del codice di procedura penale .
    4. L'autorita' giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; e' altresi' trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorita' giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all' articolo 307 del codice di procedura penale , dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa e' coperta dal segreto di ufficio.
    5. L'autorita' giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, puo' fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
    6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facolta' di visitare gli istituti penitenziari e puo' essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati. Tali facolta' non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1.
    7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite puo' autorizzare le intercettazioni di cui all' articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , anche a richiesta dell'Alto commissario.
    Art. 1-sexies. - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare, puo' convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalita' organizzata di tipo mafioso.
    2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonche' i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno.
    Art. 1-septies. - 1. L'Alto commissario puo' comunicare alle autorita' competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attivita' economiche, nonche' di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalita' ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.
    Art. 1-octies. - 1. Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno puo' conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.
    2. Il compenso agli esperti e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
    Note all' art. 2:
    - La legge n. 121/1981 (testo aggiornato nel suppl. ord. alla G.U. n. 7 del 10 gennaio 1987) concerne: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza".
    Il testo vigente del secondo comma del relativo art. 7 e' il seguente: "In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonche' per la legittima attivita' che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati".
    - La legge n. 685/1975 concerne: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Il testo vigente del relativo art. 95 e' il seguente:
    "Art. 95 (Cura volontaria e anonimato). - Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. E' riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'art. 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'art. 92.
    Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' o la tutela.
    Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
    I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'art. 90.
    Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'art. 90 una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
    Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita' ed ogni dato che valga alla loro identificazione".
    - Il testo vigente dell' art. 7, primo comma, della legge n. 801/1977 (per il titolo si veda nelle note dall'art. 1) e' il seguente: "Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art. 3 e' costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonche' da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti".
    - Il testo vigente dell'art. 9, quarto comma, della predetta legge n. 801/1977 e' il seguente: "L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma puo' essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando cio' sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalita' istituzionali dei Servizi".
    - Il testo vigente dell' art. 8 della legge n. 121/1981 (per il titolo si vede la prima nota al presente articolo) e' il seguente:
    "Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e dall'art. 7.
    Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
    Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
    Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni".
    - Il D P.R. n. 378/1982 concerne: "Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121".
    - La legge n. 575/1965 , e successive modificazioni ed integrazioni, concerne: "Disposizioni contro la mafia". Il testo vigente del relativo art. 1 e' il seguente:
    "Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
    - Il testo vigente dell'art. 2 della medesima legge n. 575/1965 e' il seguente:
    "Art. 2. - Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , possono altresi' venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 4 della legge precitata".
    - Il testo vigente dell'art. 10- bis, quarto comma, della predetta legge n. 575/1965 e' il seguente: "I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede.
    Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione".
    - Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Si trascrive il testo vigente del relativo art. 15:
    "Art. 15. - Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire cento.
    L'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto".
    La misura della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma ). La misura attuale della sanzione e' quindi "fino a lire ventimila".
    - Il testo vigente dell' art. 165- ter del codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 ) e' il seguente:
    "Art. 165-ter (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro per l'interno). - Il Ministro per l'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 416- bis, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale , nonche' dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e successive modificazioni, e dall' articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 .
    Eguale richiesta puo' essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
    L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.
    Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.
    Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto".
    - Il testo vigente dell' art. 307 del codice di procedura penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 ) e' il seguente:
    "Art. 307 (Obbligo del segreto). - I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti medesimi e i loro risultati".
    - La legge n. 646/1982 concerne: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
    Il testo vigente del relativo art. 16 e' il seguente:
    "Art. 16. - Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, puo' autorizzare gli uffici di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell' articolo 623- bis del codice penale , quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , non continuino a porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
    Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall' articolo 623bis del codice penale , si osservano le modalita' previste dagli articoli 226- ter e 226-quater, primo , secondo , terzo e quarto comma, del codice di procedura penale .
    Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.
    Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale".
  • Art. 3. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , l'indennita' prevista dall' articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , e' soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennita' di cui all'articolo 11- bis del predetto decreto-legge n. 387 del 1987 , convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre 1987, n. 472 .
    2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario e' attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non puo' in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
    3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonche' della progressione economica.
    Note all' art. 3:
    - Il D.L. n. 387/1987 concerne: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia". Il testo vigente del relativo art. 11- bis e' il seguente:
    "Art. 11- bis. - 1. All'art. 5, terzo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con le medesime modalita' si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste'".
    - Il testo vigente dell' art. 2 del D.L. n. 629/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente:
    "Art. 2. - All'Alto commissario e' attribuita una speciale indennita' disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa fara' carico al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".