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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/10/2024, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1276 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2013, trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2024 (svoltasi mediante lo scambio di note autorizzate in sostituzione dell'udienza), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi del SI. E C.F._2 Persona_1 CP_1
(C.F. ), anche in proprio, tutti elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Lamezia Terme (CZ), via Galvano n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonia Assunta Pagliuso, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI-OPPONENTI
CONTRO già (C.F. , in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Milano, via Correggio 43, presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
IN QUALITÀ DI MANDATARIA DI CERVED CREDIT Controparte_4
MANAGEMENT S.P.A. (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via T. Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv.
Elettra Cortese, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Marco Pesenti e
Margherita Domenegotti;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Persona_1 Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato il 18.6.2013 da con cui CP_2 CP_3 veniva intimato il pagamento di € 104.964,45, oltre interessi e spese, in quanto si erano resi morosi di alcune rate relative al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con (poi Controparte_3 [...]
. CP_2 CP_3
A sostegno della svolta opposizione, gli opponenti assumevano di aver sottoscritto, il 3.5.2007, un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 110.000,00, a garanzia del quale veniva concessa in favore della banca ipoteca volontaria per la somma di € 165.000,00. Inoltre, l'art. 2 del contratto prevedeva che una percentuale della rata di mutuo fosse destinata al pagamento di due polizze assicurative stipulate da con la compagnia a copertura del Controparte_3 Controparte_5 rischio vita (decesso e invalidità permanente totale) attiva per tuta la durata del mutuo e con
[...]
a copertura del rischio danni (inabilità totale, perdita di impiego, malattie Controparte_6 gravi). Pertanto, il contratto di mutuo risultava coperto da garanzia assicurativa per una serie di vicende quali la morte, l'invalidità permanente, l'inabilità totale, la perdita di impiego e malattie gravi. A tale proposito, il SI. evidenziava di essere stato dipendente del Ministero della Per_1
Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – fino al 22.6.2011, data in cui veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio e, pertanto, perdeva il posto di lavoro. La SI.ra
, dal canto suo, non aveva mai espletato attività lavorativa. Pertanto, gli odierni opponenti CP_1 chiedevano alla banca opposta l'attivazione della polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito del contratto di polizza stipulato da con Cardif assurance Risque Divers S.A.. CP_3
La richiesta era riscontrata dalla banca con la comunicazione di avvenuta attivazione della polizza assicurativa a copertura del credito.
Sulla scorta di tali deduzioni gli opponenti concludevano nel modo seguente: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento della opposizione proposta: in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo di cui si avvale il creditore costituito dal contratto di mutuo ipotecario del 3.5.2007, per Notar Rep. 83600 – Racc. 13072. Persona_2
Nel Merito: A) accertare e dichiarare la nullità della notificata decadenza del beneficio del temine da parte di nei confronti degli odierni opponenti di cui al contratto di mutuo ipotecario Parte_3
e la conseguente esecutività del predetto atto;
B) per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto impugnato per insussistenza dei presupposti fondanti l'azione esecutiva;
C) accertare e dichiarare valido, efficace ed operante il beneficio della copertura assicurativa, prevista nel contratto di mutuo ipotecario del 3.5.2007, per Notar Rep. 83600 – Racc. 13072 Persona_2
e per l'effetto dichiarare estinto il credito vantato da di provvedere alla immediata Parte_3 revoca della segnalazione alla Centrale dei rischi della banca d'Italia della sofferenza imputata agli opponenti. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale resisteva CP_7 CP_3 agli avversi motivi di opposizione evidenziando, in particolare, che la banca fosse estranea ai rapporti intercorrenti tra i mutuatari e le compagnie assicurative e Cardif Assurance Controparte_8
Divers S.A., nei cui confronti i mutuatari avrebbero un'azione contrattuale diretta. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con il successo delle spese di lite. Con provvedimento del 20.3.2014 il Giudice Istruttore diversamente impersonato rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rinviando ad una successiva udienza per il prosieguo del giudizio. Con successiva ordinanza del 19.12.2014, il Giudice, previa revoca della precedente ordinanza del 20.3.2014, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In seguito al decesso di , si costituivano – con comparsa di intervento volontario Persona_1
– gli eredi e nonché la stessa anche in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 qualità di erede, i quali si riportavano alle difese già esperite dagli originari opponenti, chiedendone l'accoglimento.
Interveniva volontariamente anche la in qualità di mandataria della CERVED Controparte_4
CREDIT MANAGEMENT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in virtù di cessionaria del credito di in base ad un'operazione di cartolarizzazione, la quale aderiva alle difese CP_7 CP_3 già articolate e spiegate da CP_7 CP_3
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, era trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2024, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al precetto è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la domanda su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi riguarda la legittimità dell'intimazione di pagamento azionata da nei confronti degli opponenti, che invece CP_7 CP_3 ritenevano: 1) di non essere decaduti dal termine – come invece la banca procedente aveva loro comunicato – e 2) di non essere tenuti a pagare le ulteriori rate del mutuo a causa del verificarsi di una circostanza che dava loro diritto all'attivazione della polizza assicurativa contenuta nel contratto di mutuo: tanto in ragione della perdita di lavoro da parte del SI. , che infatti era Persona_1 stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio”.
Il giudizio in esame, quindi, può certamente essere qualificato come opposizione all'esecuzione, giacchè concerne l'opposizione a precetto sulla base di un titolo esecutivo costituito dal mutuo ipotecario.
La domanda proposta con l'opposizione all'esecuzione ha aperto un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al convenuto incombe l'onere della prova di quelli estintivi o modificativi (Cass. n. 3868 dell'8 febbraio 2019; Cass.
15 maggio 2009, n. 11332; v. anche Cass. 24 settembre 2004, n. 8219; Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; Cass. 9 novembre 2000 n. 14554).
Giova ricordare infatti che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (opposizione art. 615
c.p.c., comma 1), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché
Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto
(cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ora, nel caso di specie gli opponenti hanno allegato il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il
3.5.2007 che, all'art. 2, prevede espressamente: “una percentuale della rata del mutuo pari al 6,5% per i primi cinque anni di durata del mutuo e al 5,06% per la durata rimanente, è destinata al pagamento del premio di due polizze assicurative stipulate da rispettivamente con Controparte_3
a copertura del rischio vita (decesso e invalidità permanente totale) attiva Controparte_8 per tutta la durata del mutuo e con a copertura del rischio Controparte_9 danni (inabilità totale, perdita di impiego, malattie gravi) attiva per i primi cinque anni di vita del mutuo”.
Ancora, a sostegno della propria azione, hanno allegato la certificazione relativa alla perdita del proprio impiego da parte di , che fino al 22.6.2011 era stato dipendente del Persona_1
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – fino a quando era stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio, con conseguente impossibilità di far fronte alle rate del mutuo e necessità di attivare e dare corso alla polizza assicurativa. Peraltro, la richiesta di attivazione della polizza era stata inoltrata con raccomandata del 4.7.2011, trasmessa alla banca dal legale degli opponenti, ed era stata persino riscontrata dall'istituto di credito che, il 6.9.2011, aveva comunicato di aver proceduto all'attivazione della polizza (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente), con raccomandata A/R in cui si legge testualmente che la banca aveva “informato la compagnia assicurativa al fine di attivare la polizza a Controparte_10 copertura dell'evento”. Ciò nonostante, la banca ha poi intimato l'atto di precetto oggetto del presente giudizio di opposizione, “essendosi i mutuatari resisi inadempienti nel pagamento della propria obbligazione ed essendo i medesimi, pertanto, con il presente atto, dichiarati espressamente decaduti dal beneficio del termine” (atto di precetto notificato 18.6.2013).
A fronte di tale vicenda, la banca opposta articolava la propria difesa essenzialmente sulla sua estraneità ai rapporti contrattuali intercorrenti tra i mutuatari e le compagne assicurative
[...]
e Cardif Assurance Risque Divers S.A., nei cui confronti gli opponenti avrebbero Controparte_8 dovuto rivolgere le proprie istanze.
Tutto ciò premesso e rilevato, il Tribunale osserva, sulla scorta delle emergenze di fatto e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, che la domanda in parola è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria dell'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata.
Ed invero, la polizza assicurativa non è stata prodotta da nessuna delle parti: di conseguenza, la fondatezza dell'azione va accertata sulla base di quanto prodotto in giudizio e di quanto si può considerare dimostrato e pacificamente acquisito in quanto non contestato. Orbene, come innanzi già rilevato, gli opponenti hanno prodotto: a) il contratto di mutuo (che contiene la clausola assicurativa);
b) la documentazione relativa alla perdita di lavoro da parte di – situazione Persona_1 espressamente assicurata e prevista dall'art. 2 del contratto di mutuo e, quindi idonea a far attivare la polizza assicurativa;
c) comunicazione inoltrata alla banca con cui l'istituto veniva informato che l' “a causa di una patologia cronica, ha perso il posto di lavoro in quanto ritenuto << non Per_1 idoneo permanentemente al servizio di istituto nella polizia penitenziaria in modo assoluto>>” e, pertanto, veniva contestualmente invitato ad attivare la polizza;
d) nota di riscontro da parte della banca, che comunicava “di avere informato la compagnia assicurativa Controparte_11 al fine di attivare la polizza a copertura dell'evento da Lei comunicatoci”.
[...]
Non risulta, agli atti, alcuna ulteriore comunicazione da parte della banca in ordine all'esito dell'escussione della polizza, essendo seguita direttamente la notifica del precetto.
Sulla scorta della documentazione prodotta, il Tribunale ritiene che le polizze assicurative siano state contratte direttamente dalla mutuante: a tale conclusione si perviene sia dal tenore letterale del contratto di mutuo, sia dal comportamento della mutuante nella fase esecutiva del contratto, dal momento che, in seguito alla comunicazione dell'evento, la banca ha confermato di aver proceduto ad escutere la polizza. Peraltro, nonostante tali riscontri documentali, l'opposta si è limitata a negare di essere parte negoziale del contratto di assicurazione e, quindi, legittimata all'esercizio delle relative azioni negoziali;
tuttavia, tali allegazioni sono rimaste meramente affermate, senza alcuna ulteriore dimostrazione, anzi sono state smentite dalla documentazione in atti – sopra dettagliatamente indicata
– a cui la difesa del creditore non ha dato alcun riscontro né chiarimento. Sotto tale profilo, la mancata produzione della polizza assicurativa (ed anche la mancata richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) pregiudica la posizione dell'opposta, che non ha dimostrato una situazione diversa da quella risultante dalla clausola contenuta nell'art. 2 del contratto di mutuo, da cui evidentemente risulta che la banca sia stata contraente delle polizze e legittimata alle relative azioni. In tal senso depone la comunicazione della banca ai debitori escussi, con cui comunicava l'avvenuta comunicazione all'assicurazione ai fini dell'attivazione della polizza. In tal senso, si deve evidenziare la contrarietà a buona fede della condotta dell'opposta che, in qualità di titolare di una copertura assicurativa del bene ipotecato o del rischio derivante da perdita della capacità lavorativa, al verificarsi del rischio, da un lato manifesti la volontà di escutere la polizza – dichiarando di aver richiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo – e, dall'altro, intraprenda l'esecuzione attraverso la notifica dell'atto di precetto.
Secondo la cassazione, l'art. 1375 c.c., che dispone che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali (Cass., n. 831 del 28.1.1998). Infatti, “il titolare di un credito privilegiato, che obbliga il debitore ad assicurare il bene su cui grava il privilegio ed assume la posizione dell'assicurato nel contratto di assicurazione stipulato dal debitore verso l'assicuratore, non può tenere un comportamento che da un lato si risolve nel volere profittare dell'assicurazione e dall'altro trascuri di far valere verso l'assicuratore il diritto all'indennità”.
Orbene, se tale principio vale quando il mutuatario sia contraente della polizza e il mutuante sia il soggetto assicurato (ipotesi che si verifica – secondo la difesa della banca – proprio nel caso di specie), ancor più dovrebbe valere quando il mutuante sia il contraente del contratto assicurativo e, quindi, maggiormente interessato all'esecuzione del contratto assicurativo. Tale comportamento, quindi, pregiudica l'interesse del debitore all'estinzione del proprio debito con il pagamento dell'indennità assicurativa. Da tali principi si ricava che la condotta della banca, con l'intimazione del precetto e la comunicazione di risoluzione del contratto, fosse contraria a buona fede, dal momento che dapprima ha manifestato la volontà di attivare la polizza e, in seguito, ha trascurato di coltivare il diritto all'indennità, o comunque non ha dato conto dell'esito della richiesta.
In definitiva, tali condotte contrarie a buona fede rendono illegittimo il recesso della banca dal contratto di mutuo, dal momento che il creditore avrebbe potuto ottenere il pagamento delle rate residue mediante l'attivazione della polizza e, in ogni caso, ha taciuto l'esito dell'assicurazione.
Invece, l'istituto procedente, dopo aver comunicato ai debitori di aver richiesto l'attivazione della polizza, ha notificato atto di precetto, contestualmente alla comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento, senza mai informare i debitori sull'esito della procedura di riscossione dell'indennizzo. Tuttavia, occorre precisare che la notifica della decadenza dal beneficio del termine e l'illegittimità del precetto, per quanto illegittimi perché contrari a buona fede, non consentono di dichiarare il credito estinto, come pure richiesto dagli opponenti, in quanto non è stato allegato né prodotto alcunché in ordine al contenuto delle polizze assicurative, sicchè alcuna indagine è consentita in ordine alla eventuale liberazione del debitore originario. In definitiva, poiché neanche i debitori hanno prodotto la polizza assicurativa, non possono ritenersi liberati per la sola esistenza ed attivazione della stessa, in mancanza di ogni verifica sul contenuto e sull'esito della stessa. Sotto tale profilo, l'opposizione deve essere parzialmente accolta. Infine, deve essere rigettata la domanda relativa ad ottenere l'ordine all'opposta di provvedere alla revoca della segnalazione della sofferenza alla centrale rischi della Banca di Italia, dal momento che gli opponenti non hanno, al riguardo, effettuato alcuna allegazione e produzione al fine di dimostrarne la fondatezza.
Va, pertanto, dichiarato illegittima la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ed anche l'atto di precetto notificato agli opponenti, mentre vanno rigettate le restanti richieste di dichiarazione di estinzione del credito e di ordine di cancellazione dalla centrale rischi.
Considerata la reciproca soccombenza, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese e competenze di lite in ragione di un terzo, residuando gli ulteriori due terzi, secondo la liquidazione operata in dispositivo (in applicazione dei valori minimi di liquidazione di cui al d.m.
55/2014 per lo scaglione di valore fino ad € 260.000,00), con maggiorazione del 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale a carico delle opposte eCP_2 CP_3 [...] in solido, secondo il criterio generale della soccombenza. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione svolta da e da e accerta Persona_1 Controparte_1
e dichiara che e Che non hanno diritto a procedere ad esecuzione Controparte_4 CP_3 forzata a causa della illegittimità dell'atto di precetto per contrarietà a buona fede della risoluzione del contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto notificato il 18.6.2013;
- rigetta le ulteriori domande contenute nell'opposizione all'esecuzione, meglio specificate nella parte motiva;
- compensa le spese in ragione di un terzo e, liquidate tali spese, nel loro intero, in € 9.167,60, oltre spese ed oneri di legge, condanna e in solido, alla rifusione, in Controparte_4 CP_2 CP_3 favore degli opponenti, dei due terzi residui.
Lamezia Terme, 7 ottobre 2024.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco