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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16145 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette le conclusioni scritte del PG ALDO CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Ritenuto in fatto 1. EL AL, per il tramite di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 del D.P.R. n. 309/90, oltre ad alcuni reati-fine, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Sono stati articolati due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16145 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2024 2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere, il Tribunale del riesame, ritenuto integrati gli estremi del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in assenza degli elementi essenziali del reato. Non sarebbe stata evidenziata prova appagante della forza d'intimidazione del gruppo associativo, connotata dal diffuso stato di assoggettamento ed omertà, requisito a cui si potrebbe rinunciare solo laddove si tratti di sodalizio di nuova costituzione, nascente da un'associazione storica, che ne replichi il contesto;
il Tribunale avrebbe enumerato i precedenti penali dei presunti componenti del consorzio criminale, operante al più nello spaccio di stupefacenti, senza approfondirne i necessari profili di mafiosità, necessariamente collegata ad estorsioni e ad attività di controllo di lavori pubblici e territorio;
sarebbe stato richiamato il contributo informativo non conducente dei collaboratori di giustizia, che avrebbero riferito di percezioni personali in quanto appartenenti a diversi gruppi criminali. Detti collaboranti avrebbero rilasciato dichiarazioni incongrue, e comunque inidonee a disegnare il necessario riflesso della esteriorizzazione, indispensabile a configurare l'esistenza di un'associazione mafiosa;
la dotazione di armi rappresenta una aggravante e non sarebbe indizio utile per delinearne la sussistenza;
gli incontri con esponenti di altre realtà malavitose, finalizzati soltanto a mantenere il predominio sul traffico di droga, non integrerebbero elementi indicativi di carattere mafioso;
le presunte riunioni con i rappresentanti del clan di Secondigliano non sarebbero univocamente interpretabili perché ancora una volta attinenti all'operare illecito nel narcotraffico. Quanto ai presunti reati-scopo, come taluni tentativi di estorsione, le risultanze investigative deporrebbero per fatti isolati, connessi a questioni personali;
sarebbero state valorizzate sentenze di primo e secondo grado, attinenti ad un omicidio e un tentato omicidio (ai danni dei cittadini nigeriani ES e MO JO), in violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. ed ove mai consumati, al più dimostrativi di una volontà di imporsi nell'attività di spaccio di stupefacenti. Anche le conversazioni intercettate sono state sopravalutate, perché le esternazioni e le lamentele del ricorrente proverebbero proprio che il gruppo che ruotava attorno a lui non possedeva le caratteristiche tipiche di un sodalizio mafioso. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, a riguardo della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reità per i delitti contestati nell'ordinanza cautelare. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbero rispondenti ai criteri tracciati dalla giurisprudenza sotto i profili della credibilità intrinseca ed estrinseca e della integrazione dei riscontri esterni e le intercettazioni non avrebbero offerto elementi significativi ai fini della prova dei reati. Il ricorso ha dunque riproposto, in parte anche graficamente, le medesime critiche esposte, sul punto, dalle argomentazioni del primo motivo. Considerato in diritto 2 Il ricorso è inammissibile. 1. Mette conto premettere che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;
non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 2. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ad una pluralità di dichiarazioni di collaboratori della giustizia, la cui credibilità intrinseca ed estrinseca è già stata positivamente vagliata dall'autorità giudiziaria con le sentenze che hanno loro riconosciuto la speciale circostanza attenuante di cui all'art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen., che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, non mass. sul punto), che hanno illustrato l'esistenza, l'operatività e l'attualità del clan camorristico capeggiato dal ricorrente EL AL, nato come costola dei "Soccavesi" e divenuto, nel tempo, gruppo autonomo (collaboratore Pesce, del clan Marfella-Pesce), dotato di una sua articolazione militare, capace di programmare azioni di sangue nei confronti di persone potenzialmente pericolose;
il grado di riconoscimento assicurato alla "famiglia" 3 EL, di stanza nel rione Traiano di Soccavo, nell'ambito dei rapporti di "alleanza" ed "affari" tra i clan della criminalità organizzata napoletana, il cui vertice - rappresentato dal ricorrente - gestiva, nel territorio di competenza("la 99") e nel contesto di una rigorosa ripartizione geografica delle aree di specifica denominazione, il narcotraffico e l'attività di distribuzione delle sostanze stupefacenti e dei profitti;
la massiccia dotazione di armi e la organizzazione delle estorsioni ai danni dei pushers;
la centralità della figura di EL AL quale referente di zona per la consumazione di estorsioni in pregiudizio delle imprese dislocate sul territorio (collaboratore Ferraiuolo, del clan di Forcella, collaboratore Vanacore, del clan Mele di Pianura, che ha indicato l'omicidio del figlio di EL AL, OR, come il momento scatenante dell'ascesa dei EL come formazione criminale indipendente, meritevole di rispetto nel panorama mafioso di riferimento;
collaboratore OU , del clan di Bagnoli, collaboratore Quindici, che ha indicato il dominio del clan EL nella c.d. zona '99); la perduranza nel tempo della presenza del clan EL, alleato dei Cutolo nell'area del rione Traiano, l'individuazione del ricorrente quale capo indiscusso del gruppo camorristico, dotato di efficace carisma criminale, dimostrata in occasione dell'omicidio del figlio OR, quando ebbe a convocare i referenti delle altre realtà criminali per apprenderne le necessarie informazioni, funzionali alla vendetta, poi concretizzata con l'omicidio di EG CA e di un parcheggiatore abusivo (collaboratore Carra, del clan Cutolo, collaboratore Romano, del clan Mele, che ha riferito anche dei summit di natura organizzativa e di coordinamento tra i capi delle consorterie del rione e di altri siti, cfr. anche dichiarazioni OU); il rapporto di stretta collaborazione gerarchica tra RO PE ed il capoclan EL AL e il compito gestorio affidato da quest'ultimo al RO - Peppe della '99 - nella convocazione degli incontri di rilievo, nella distribuzione di armi e droga;
le riunioni tra gruppi criminali e le insistenti richieste di EL AL affinchè gli affiliati del clan Mele uccidessero il EG e i componenti del clan MA, a scopo ritorsivo dopo l'omicidio del figlio OR (collaboratore Esposito, del clan Mele, cfr. anche le propalazioni dei collaboratori Abounnouslim, Romano, Carra). Tale corposo contributo informativo di per sé sarebbe esaustivo a cristallizzare l'impianto gravemente indiziario in relazione all'attribuzione al ricorrente della veste di capo e promotore dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui si discetta, indubbiamente rispondente agli elementi costitutivi di cui all'art. 416 bis cod. pen., perfezionati attraverso una forza intimidatrice espressa, scolasticamente, dalla diffusa capacità di attentare alla vita o all'incolumità personale con imponente disponibilità di uomini e mezzi, di influenzare in tal modo le essenziali condizioni esistenziali ed economiche di specifiche categorie di soggetti, dalla complementare potenzialità di assoggettamento, realizzata anche attraverso il controllo di una specifica area territoriale, destinata alla commissione dei delitti oggetto del programma delinquenziale. Non è, del resto, nemmeno necessaria la dimostrazione che l'impiego della forza di intimidazione dell'associazione sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale 4 del territorio di elezione, bastando la prova di tale impiego con le finalità criminali indicate dall'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 6, n. 45181 del 19/09/2019, C., non mass.; Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442). E' sufficiente, infatti, che l'organizzazione abbia nel contesto raggiunto fama criminale, utilizzando metodi propri di sodalizi di stampo mafioso o adottandone i modelli di organizzazione e i rituali di adesione, e che, soprattutto, abbia manifestato - come certamente emerso nella vicenda de qua - una concreta e reale capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale, così producendo un assoggettamento, anche di tipo omertoso, nell'ambiente, pur eventualmente circoscritto, in cui essa opera (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 16; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913; Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894). Va in proposito aggiunto che le evocate potenzialità di sottomissione "ambientale" abbiano rinvenuto puntuale e concreta attuazione nella realizzazione dei delitti-scopo contestati ai capi 105 e 106, occasioni nelle quali EL AL, anche in concorso col figlio ON, ha tentato di estorcere, a soggetti diversi, una parte dei proventi delle attività illecite da loro commesse (pag. 21 e 22). L'ordinanza impugnata ha peraltro riportato, con accurata esposizione, la messe degli ulteriori elementi di convalida dell'attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia, costituiti dagli esiti dell'attività di captazione telefonica ed ambientale, il cui inequivoco tenore è pienamente sinergico con l'interpretazione che attribuisce al "clan" guidato dal ricorrente indiscussa, attuale ed operativa matrice mafiosa (cfr. pagg. 14-16 del provvedimento impugnato, a riguardo dell'invito all'omertà e al silenzio, e con riferimento al predominio sul "rione", alla sua riconducibilità a tutta la compagine subordinata al ricorrente, alla necessità di mostrarsi degni di farne parte e di rispettare i compiti assegnati a ciascuno, incluso il figlio ON). La moltitudine degli elementi, così analiticamente vagliata, è stata infine congruamente valutata nella sua dimensione dimostrativa della sussistenza dei requisiti di fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., con particolare riferimento alla specificità della sua esteriorizzazione come radicato gruppo camorristico, dotato di capacità intimidatrici e di diffuso assoggettamento mediante minacce e violenze, di attitudine persuasiva al mantenimento dell'omertà (pagg. 21 e 22). 3. In tale complessivo scenario, le censure mosse dalle ragioni di ricorso - che possono essere trattate congiuntamente - si rivelano generiche e fuori fuoco, votate a sollecitare la Corte di legittimità ad una non consentita rivisitazione dei fatti e del materiale indiziario e manifestamente infondate. Quanto, in particolare, alle critiche opposte agli apporti propalativi dei collaboranti, i brandelli dei verbali, richiamati nel corpo dell'atto di impugnazione, sono all'evidenza decontestualizzati, estrapolati in modo atomistico e privi di qualsiasi consistenza confutativa. 5 Come palesemente inammissibile è la doglianza che si appunta sul significato dei dialoghi intercettati - anche a riguardo delle estorsioni tentate in danno di GI SS e TI LE - e degli sfoghi del EL, perché propone una lettura, se non persino pretestuosa, riduttiva ed alternativa del contenuto delle captazioni, evidentemente non consentita. Giova nuovamente puntualizzare che, in materia di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); costituisce, pertanto, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Quanto, infine, alla utilizzazione processuale di sentenze non definitive, vale solo la pena rammentare che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari (tra le tante, sez.5 n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404); e che l'insufficienza di un elemento indiziario ai fini della contestazione, in sede cautelare, di un reato-fine di un'associazione criminosa, non preclude la utilizzazione di tale elemento, quale grave indizio, con riferimento al reato associativo, capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto, a cui esso si riferisce, nella vita dell'associazione (Sez. 6, n. 32878 del 10/07/2009, Senese, Rv, 245197; sez. 2 n. 14052 del 10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418). Pertanto, non è rilevante che RO sia stato assolto dall'omicidio del EG, perché gli elementi probatori anche altrimenti illustrati a riguardo del conflitto insorto con il clan MA sono stati valorizzati, nella loro proiezione finalistica, nel complesso degli indizi integrativi del reato di associazione mafiosa e della declinazione del ruolo di vertice del ricorrente;
mentre la sentenza di condanna di primo grado, inflitta a taluni affiliati del clan, per l'omicidio di OV ES e per il tentato omicidio di SA MO JO - brutalmente determinato da un regolamento di conti nel settore degli stupefacenti - è stata correttamente apprezzata ed inserita nel solido compendio indiziario dell'esistenza e delle manifestazioni dell'organizzazione mafiosa. I gravi indizi di colpevolezza, relativi al delitto di associazione per delinquere volta al commercio degli stupefacenti - di cui al capo 2) - sono stati contestati in modo apodittico ed 6 assertivo, con proposizioni evanescenti, svincolate da un esame accurato delle evidenze probatorie ripercorse dall'ordinanza del Tribunale del riesame. Sul punto, è sufficiente richiamare - accanto al ragguardevole apporto conoscitivo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - la pletora delle immagini e dei dialoghi intercettati, anche di tenore esplicito, riportati a pag. 16-18 del provvedimento impugnato, accompagnati da numerosi riscontri, costituiti da sequestri di armi e di sostanze stupefacenti, che nel complesso integrano un coacervo di elementi probatori del tutto conducenti all'emersione del sodalizio tra più persone, legate da inequivoca affectio, finalizzato alla commissione di più delitti di commercio di sostanze stupefacenti di varia tipologia, produttivo di ingenti guadagni, al cui apice spicca l'indiscussa figura dell' attuale ricorrente. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigiièrpstensore Il sidente
lette le conclusioni scritte del PG ALDO CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Ritenuto in fatto 1. EL AL, per il tramite di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 del D.P.R. n. 309/90, oltre ad alcuni reati-fine, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Sono stati articolati due motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16145 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2024 2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere, il Tribunale del riesame, ritenuto integrati gli estremi del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in assenza degli elementi essenziali del reato. Non sarebbe stata evidenziata prova appagante della forza d'intimidazione del gruppo associativo, connotata dal diffuso stato di assoggettamento ed omertà, requisito a cui si potrebbe rinunciare solo laddove si tratti di sodalizio di nuova costituzione, nascente da un'associazione storica, che ne replichi il contesto;
il Tribunale avrebbe enumerato i precedenti penali dei presunti componenti del consorzio criminale, operante al più nello spaccio di stupefacenti, senza approfondirne i necessari profili di mafiosità, necessariamente collegata ad estorsioni e ad attività di controllo di lavori pubblici e territorio;
sarebbe stato richiamato il contributo informativo non conducente dei collaboratori di giustizia, che avrebbero riferito di percezioni personali in quanto appartenenti a diversi gruppi criminali. Detti collaboranti avrebbero rilasciato dichiarazioni incongrue, e comunque inidonee a disegnare il necessario riflesso della esteriorizzazione, indispensabile a configurare l'esistenza di un'associazione mafiosa;
la dotazione di armi rappresenta una aggravante e non sarebbe indizio utile per delinearne la sussistenza;
gli incontri con esponenti di altre realtà malavitose, finalizzati soltanto a mantenere il predominio sul traffico di droga, non integrerebbero elementi indicativi di carattere mafioso;
le presunte riunioni con i rappresentanti del clan di Secondigliano non sarebbero univocamente interpretabili perché ancora una volta attinenti all'operare illecito nel narcotraffico. Quanto ai presunti reati-scopo, come taluni tentativi di estorsione, le risultanze investigative deporrebbero per fatti isolati, connessi a questioni personali;
sarebbero state valorizzate sentenze di primo e secondo grado, attinenti ad un omicidio e un tentato omicidio (ai danni dei cittadini nigeriani ES e MO JO), in violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. ed ove mai consumati, al più dimostrativi di una volontà di imporsi nell'attività di spaccio di stupefacenti. Anche le conversazioni intercettate sono state sopravalutate, perché le esternazioni e le lamentele del ricorrente proverebbero proprio che il gruppo che ruotava attorno a lui non possedeva le caratteristiche tipiche di un sodalizio mafioso. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, a riguardo della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reità per i delitti contestati nell'ordinanza cautelare. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbero rispondenti ai criteri tracciati dalla giurisprudenza sotto i profili della credibilità intrinseca ed estrinseca e della integrazione dei riscontri esterni e le intercettazioni non avrebbero offerto elementi significativi ai fini della prova dei reati. Il ricorso ha dunque riproposto, in parte anche graficamente, le medesime critiche esposte, sul punto, dalle argomentazioni del primo motivo. Considerato in diritto 2 Il ricorso è inammissibile. 1. Mette conto premettere che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;
non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 2. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ad una pluralità di dichiarazioni di collaboratori della giustizia, la cui credibilità intrinseca ed estrinseca è già stata positivamente vagliata dall'autorità giudiziaria con le sentenze che hanno loro riconosciuto la speciale circostanza attenuante di cui all'art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen., che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, non mass. sul punto), che hanno illustrato l'esistenza, l'operatività e l'attualità del clan camorristico capeggiato dal ricorrente EL AL, nato come costola dei "Soccavesi" e divenuto, nel tempo, gruppo autonomo (collaboratore Pesce, del clan Marfella-Pesce), dotato di una sua articolazione militare, capace di programmare azioni di sangue nei confronti di persone potenzialmente pericolose;
il grado di riconoscimento assicurato alla "famiglia" 3 EL, di stanza nel rione Traiano di Soccavo, nell'ambito dei rapporti di "alleanza" ed "affari" tra i clan della criminalità organizzata napoletana, il cui vertice - rappresentato dal ricorrente - gestiva, nel territorio di competenza("la 99") e nel contesto di una rigorosa ripartizione geografica delle aree di specifica denominazione, il narcotraffico e l'attività di distribuzione delle sostanze stupefacenti e dei profitti;
la massiccia dotazione di armi e la organizzazione delle estorsioni ai danni dei pushers;
la centralità della figura di EL AL quale referente di zona per la consumazione di estorsioni in pregiudizio delle imprese dislocate sul territorio (collaboratore Ferraiuolo, del clan di Forcella, collaboratore Vanacore, del clan Mele di Pianura, che ha indicato l'omicidio del figlio di EL AL, OR, come il momento scatenante dell'ascesa dei EL come formazione criminale indipendente, meritevole di rispetto nel panorama mafioso di riferimento;
collaboratore OU , del clan di Bagnoli, collaboratore Quindici, che ha indicato il dominio del clan EL nella c.d. zona '99); la perduranza nel tempo della presenza del clan EL, alleato dei Cutolo nell'area del rione Traiano, l'individuazione del ricorrente quale capo indiscusso del gruppo camorristico, dotato di efficace carisma criminale, dimostrata in occasione dell'omicidio del figlio OR, quando ebbe a convocare i referenti delle altre realtà criminali per apprenderne le necessarie informazioni, funzionali alla vendetta, poi concretizzata con l'omicidio di EG CA e di un parcheggiatore abusivo (collaboratore Carra, del clan Cutolo, collaboratore Romano, del clan Mele, che ha riferito anche dei summit di natura organizzativa e di coordinamento tra i capi delle consorterie del rione e di altri siti, cfr. anche dichiarazioni OU); il rapporto di stretta collaborazione gerarchica tra RO PE ed il capoclan EL AL e il compito gestorio affidato da quest'ultimo al RO - Peppe della '99 - nella convocazione degli incontri di rilievo, nella distribuzione di armi e droga;
le riunioni tra gruppi criminali e le insistenti richieste di EL AL affinchè gli affiliati del clan Mele uccidessero il EG e i componenti del clan MA, a scopo ritorsivo dopo l'omicidio del figlio OR (collaboratore Esposito, del clan Mele, cfr. anche le propalazioni dei collaboratori Abounnouslim, Romano, Carra). Tale corposo contributo informativo di per sé sarebbe esaustivo a cristallizzare l'impianto gravemente indiziario in relazione all'attribuzione al ricorrente della veste di capo e promotore dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui si discetta, indubbiamente rispondente agli elementi costitutivi di cui all'art. 416 bis cod. pen., perfezionati attraverso una forza intimidatrice espressa, scolasticamente, dalla diffusa capacità di attentare alla vita o all'incolumità personale con imponente disponibilità di uomini e mezzi, di influenzare in tal modo le essenziali condizioni esistenziali ed economiche di specifiche categorie di soggetti, dalla complementare potenzialità di assoggettamento, realizzata anche attraverso il controllo di una specifica area territoriale, destinata alla commissione dei delitti oggetto del programma delinquenziale. Non è, del resto, nemmeno necessaria la dimostrazione che l'impiego della forza di intimidazione dell'associazione sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale 4 del territorio di elezione, bastando la prova di tale impiego con le finalità criminali indicate dall'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 6, n. 45181 del 19/09/2019, C., non mass.; Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442). E' sufficiente, infatti, che l'organizzazione abbia nel contesto raggiunto fama criminale, utilizzando metodi propri di sodalizi di stampo mafioso o adottandone i modelli di organizzazione e i rituali di adesione, e che, soprattutto, abbia manifestato - come certamente emerso nella vicenda de qua - una concreta e reale capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale, così producendo un assoggettamento, anche di tipo omertoso, nell'ambiente, pur eventualmente circoscritto, in cui essa opera (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 16; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913; Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Forieri, Rv. 276894). Va in proposito aggiunto che le evocate potenzialità di sottomissione "ambientale" abbiano rinvenuto puntuale e concreta attuazione nella realizzazione dei delitti-scopo contestati ai capi 105 e 106, occasioni nelle quali EL AL, anche in concorso col figlio ON, ha tentato di estorcere, a soggetti diversi, una parte dei proventi delle attività illecite da loro commesse (pag. 21 e 22). L'ordinanza impugnata ha peraltro riportato, con accurata esposizione, la messe degli ulteriori elementi di convalida dell'attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia, costituiti dagli esiti dell'attività di captazione telefonica ed ambientale, il cui inequivoco tenore è pienamente sinergico con l'interpretazione che attribuisce al "clan" guidato dal ricorrente indiscussa, attuale ed operativa matrice mafiosa (cfr. pagg. 14-16 del provvedimento impugnato, a riguardo dell'invito all'omertà e al silenzio, e con riferimento al predominio sul "rione", alla sua riconducibilità a tutta la compagine subordinata al ricorrente, alla necessità di mostrarsi degni di farne parte e di rispettare i compiti assegnati a ciascuno, incluso il figlio ON). La moltitudine degli elementi, così analiticamente vagliata, è stata infine congruamente valutata nella sua dimensione dimostrativa della sussistenza dei requisiti di fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., con particolare riferimento alla specificità della sua esteriorizzazione come radicato gruppo camorristico, dotato di capacità intimidatrici e di diffuso assoggettamento mediante minacce e violenze, di attitudine persuasiva al mantenimento dell'omertà (pagg. 21 e 22). 3. In tale complessivo scenario, le censure mosse dalle ragioni di ricorso - che possono essere trattate congiuntamente - si rivelano generiche e fuori fuoco, votate a sollecitare la Corte di legittimità ad una non consentita rivisitazione dei fatti e del materiale indiziario e manifestamente infondate. Quanto, in particolare, alle critiche opposte agli apporti propalativi dei collaboranti, i brandelli dei verbali, richiamati nel corpo dell'atto di impugnazione, sono all'evidenza decontestualizzati, estrapolati in modo atomistico e privi di qualsiasi consistenza confutativa. 5 Come palesemente inammissibile è la doglianza che si appunta sul significato dei dialoghi intercettati - anche a riguardo delle estorsioni tentate in danno di GI SS e TI LE - e degli sfoghi del EL, perché propone una lettura, se non persino pretestuosa, riduttiva ed alternativa del contenuto delle captazioni, evidentemente non consentita. Giova nuovamente puntualizzare che, in materia di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); costituisce, pertanto, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Quanto, infine, alla utilizzazione processuale di sentenze non definitive, vale solo la pena rammentare che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari (tra le tante, sez.5 n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404); e che l'insufficienza di un elemento indiziario ai fini della contestazione, in sede cautelare, di un reato-fine di un'associazione criminosa, non preclude la utilizzazione di tale elemento, quale grave indizio, con riferimento al reato associativo, capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto, a cui esso si riferisce, nella vita dell'associazione (Sez. 6, n. 32878 del 10/07/2009, Senese, Rv, 245197; sez. 2 n. 14052 del 10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418). Pertanto, non è rilevante che RO sia stato assolto dall'omicidio del EG, perché gli elementi probatori anche altrimenti illustrati a riguardo del conflitto insorto con il clan MA sono stati valorizzati, nella loro proiezione finalistica, nel complesso degli indizi integrativi del reato di associazione mafiosa e della declinazione del ruolo di vertice del ricorrente;
mentre la sentenza di condanna di primo grado, inflitta a taluni affiliati del clan, per l'omicidio di OV ES e per il tentato omicidio di SA MO JO - brutalmente determinato da un regolamento di conti nel settore degli stupefacenti - è stata correttamente apprezzata ed inserita nel solido compendio indiziario dell'esistenza e delle manifestazioni dell'organizzazione mafiosa. I gravi indizi di colpevolezza, relativi al delitto di associazione per delinquere volta al commercio degli stupefacenti - di cui al capo 2) - sono stati contestati in modo apodittico ed 6 assertivo, con proposizioni evanescenti, svincolate da un esame accurato delle evidenze probatorie ripercorse dall'ordinanza del Tribunale del riesame. Sul punto, è sufficiente richiamare - accanto al ragguardevole apporto conoscitivo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - la pletora delle immagini e dei dialoghi intercettati, anche di tenore esplicito, riportati a pag. 16-18 del provvedimento impugnato, accompagnati da numerosi riscontri, costituiti da sequestri di armi e di sostanze stupefacenti, che nel complesso integrano un coacervo di elementi probatori del tutto conducenti all'emersione del sodalizio tra più persone, legate da inequivoca affectio, finalizzato alla commissione di più delitti di commercio di sostanze stupefacenti di varia tipologia, produttivo di ingenti guadagni, al cui apice spicca l'indiscussa figura dell' attuale ricorrente. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigiièrpstensore Il sidente