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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 08/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Lembo Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente
Premesso
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della CP_1 malattia denunciata in data 14.1.2022, con la conseguente condanna dell'Istituto all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
esponeva il ricorrente di aver contratto la predetta malattia professionale (protrusioni discali lombari multiple ed ernia discale lombare improntanti il sacco durale con impingement radicolare) a causa della tipologia e delle modalità di svolgimento delle mansioni espletate e dell'ambiente di lavoro;
le patologie, descritte in dettaglio al § 9 del ricorso e conseguenti alle mansioni di sui ai § 2-6, si erano manifestate solo nel gennaio 2022; in data 14-1-2022 veniva presentata la domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale delle malattie;
l' CP_1 aveva tuttavia- con provvedimento in data 26-7-2022, escluso il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente fosse idoneo a provocare la malattia denunciata; i successivi rimedi amministrativi erano rimasti senza esito positivo. Chiedeva dimostrare a mezzo testi le modalità di espletamento della prestazione lavorativa come descritte in ricorso. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, non CP_1 sussistendo un'inabilità tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
1 In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. Le parti erano invitate alla trattazione cartolare (127 ter c.p.c.). Osserva La prova per testi ha sostanzialmente confermato le modalità di abituale svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente. Sentiti sui capitoli di prova redatti ai nn .1)-9-, pg. 7, del ricorso introduttivo, i testi
[...]
e confermavano le relative circostanze avendo lavorato Tes_1 Testimone_2 insieme al ricorrente . Parte_1
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia. Oggetto del giudizio è sia l'accertamento del nesso eziologico tra malattia denunciata e svolgimento della attività lavorativa, sia l'esposizione a fattori di rischio. Come è noto, il D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 prevede un sistema assicurativo a tutela del lavoratore che, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, contragga una patologia. A riguardo si è soliti discorrere di malattia professionale ovvero di tecnopatia. Deve trattarsi, però, di un evento dannoso che non sia soltanto genericamente ricollegabile all'occasione di lavoro, ma che deve essere in diretta relazione con l'esercizio di una determinata attività; in altre parole, tra lo svolgimento dell'attività in un determinato contesto e la patologia deve sussistere un rapporto di causa-effetto. L'indagine in ordine alla sussistenza del suddetto nesso di causalità varia a seconda del tipo di malattia professionale. Segnatamente occorre verificare se si è al cospetto di una malattia c.d. tabellata (intendendosi per tali soltanto quelle tassativamente elencate dal legislatore) ovvero non tabellata. Nella prima ipotesi, avendo il legislatore individuato le patologie, le lavorazioni considerate idonee a cagionarle, nonché il termine entro cui la malattia deve essere insorta, opera una presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale. Pertanto il lavoratore, per ottenere la prestazione assicurativa, può limitarsi a provare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Nella seconda ipotesi, invece, non operando la presunzione legale, grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'origine professionale della patologia. In particolare, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro e l'idoneità causale di esso alla determinazione della malattia in termini di elevata probabilità. In buona sostanza, deve provare che l'attività espletata sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Detto in altri termini, in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellata - che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa
2 – sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia si rivelano riferibili a dati tabellari. Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018). Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall' la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura CP_1 professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
Nel merito, occorre osservare che attraverso l'istruttoria orale è stata provata l'attività lavorativa effettivamente eseguita dalla parte ricorrente, l'orario e le mansioni svolte;
mentre la C.T.U. medica espletata in corso di causa (con il dr. ) Persona_1 ha sia riconosciuto la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, sia accertato la sussistenza di un grado d'inabilità in misura indennizzabile da parte dell' , come indicata in dispositivo. CP_1
Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni. Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente, in conseguenza della malattia professionale denunciata, la prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 6 %, oltre agli accessori sugli importi arretrati con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale e fino all'effettivo soddisfo;
3 - condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione avv. LEMBO LEONARDO
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 08/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Lembo Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente
Premesso
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della CP_1 malattia denunciata in data 14.1.2022, con la conseguente condanna dell'Istituto all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
esponeva il ricorrente di aver contratto la predetta malattia professionale (protrusioni discali lombari multiple ed ernia discale lombare improntanti il sacco durale con impingement radicolare) a causa della tipologia e delle modalità di svolgimento delle mansioni espletate e dell'ambiente di lavoro;
le patologie, descritte in dettaglio al § 9 del ricorso e conseguenti alle mansioni di sui ai § 2-6, si erano manifestate solo nel gennaio 2022; in data 14-1-2022 veniva presentata la domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale delle malattie;
l' CP_1 aveva tuttavia- con provvedimento in data 26-7-2022, escluso il rischio lavorativo cui è stato esposto il ricorrente fosse idoneo a provocare la malattia denunciata; i successivi rimedi amministrativi erano rimasti senza esito positivo. Chiedeva dimostrare a mezzo testi le modalità di espletamento della prestazione lavorativa come descritte in ricorso. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, non CP_1 sussistendo un'inabilità tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
1 In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. Le parti erano invitate alla trattazione cartolare (127 ter c.p.c.). Osserva La prova per testi ha sostanzialmente confermato le modalità di abituale svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente. Sentiti sui capitoli di prova redatti ai nn .1)-9-, pg. 7, del ricorso introduttivo, i testi
[...]
e confermavano le relative circostanze avendo lavorato Tes_1 Testimone_2 insieme al ricorrente . Parte_1
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia. Oggetto del giudizio è sia l'accertamento del nesso eziologico tra malattia denunciata e svolgimento della attività lavorativa, sia l'esposizione a fattori di rischio. Come è noto, il D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 prevede un sistema assicurativo a tutela del lavoratore che, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, contragga una patologia. A riguardo si è soliti discorrere di malattia professionale ovvero di tecnopatia. Deve trattarsi, però, di un evento dannoso che non sia soltanto genericamente ricollegabile all'occasione di lavoro, ma che deve essere in diretta relazione con l'esercizio di una determinata attività; in altre parole, tra lo svolgimento dell'attività in un determinato contesto e la patologia deve sussistere un rapporto di causa-effetto. L'indagine in ordine alla sussistenza del suddetto nesso di causalità varia a seconda del tipo di malattia professionale. Segnatamente occorre verificare se si è al cospetto di una malattia c.d. tabellata (intendendosi per tali soltanto quelle tassativamente elencate dal legislatore) ovvero non tabellata. Nella prima ipotesi, avendo il legislatore individuato le patologie, le lavorazioni considerate idonee a cagionarle, nonché il termine entro cui la malattia deve essere insorta, opera una presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale. Pertanto il lavoratore, per ottenere la prestazione assicurativa, può limitarsi a provare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Nella seconda ipotesi, invece, non operando la presunzione legale, grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'origine professionale della patologia. In particolare, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro e l'idoneità causale di esso alla determinazione della malattia in termini di elevata probabilità. In buona sostanza, deve provare che l'attività espletata sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Detto in altri termini, in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellata - che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa
2 – sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia si rivelano riferibili a dati tabellari. Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018). Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall' la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura CP_1 professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
Nel merito, occorre osservare che attraverso l'istruttoria orale è stata provata l'attività lavorativa effettivamente eseguita dalla parte ricorrente, l'orario e le mansioni svolte;
mentre la C.T.U. medica espletata in corso di causa (con il dr. ) Persona_1 ha sia riconosciuto la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, sia accertato la sussistenza di un grado d'inabilità in misura indennizzabile da parte dell' , come indicata in dispositivo. CP_1
Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni. Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte CP_1 ricorrente, in conseguenza della malattia professionale denunciata, la prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 6 %, oltre agli accessori sugli importi arretrati con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale e fino all'effettivo soddisfo;
3 - condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione avv. LEMBO LEONARDO
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
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