Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15267 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 5 2 67 /02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 13096/00 Consigliere Cron. 35536 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/07/02 Dott. Pasquale PICONE Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE NTE NZ A sul ricorso proposto da: PA ZI nella qualità di tutrice di RO IA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2002 3478 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2607/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 09/07/99 R.G.N. 45539/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 13096/2001 ud. 10 luglio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 12 maggio - 9 luglio 1999 ha dichiarato inammissibile l'appello di AZ TA contro la sentenza del Pretore della stessa sede di rigetto della domanda rivolta ad ottenere l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, la corresponsione di un assegno integrativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento;
nonché, dopo la legge n. 508 del 1988, l'estensione agli invalidi civili della misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra. In particolare il pretore aveva ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa attrice nella parte in cui le prestazioni suddette, riconosciute ai grandi invalidi di guerra, non fossero estese anche agli invalidi civili. L'inammissibilità è stata pronunciata per mancanza di motivi specifici di impugnazione, in violazione dell'art. 434 c.p.c., e assenza di ogni indicazione dell'oggetto della lite. La cassazione delle sentenza è domandata dai ricorrenti con un unico motivo. L'Amministrazione dell'interno ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciato l'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, sebbene non vi potessero essere incertezze sui limiti e sulla portata del chiesto riesame dal momento che l'impugnazione investiva tutte le questioni risolte negativamente dal giudice di primo grado. 3 2. Il ricorso nei confronti del Ministero dell'interno non può essere accolto.
2.1. La giurisprudenza della Corte ha enunciato, in generale, il principio che l'atto d'appello, tanto nel rito ordinario, quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. L'inosservanza di detto onere determina la nullità dell'atto di appello, quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione (Cass., sez. un., 6 giugno 1987 n. 4991). Più in particolare, è stato precisato che ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ed i limiti de ll'impugnazione, ma è altresì ne cessario, pur qua ndo la sentenza di p rimo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass., sez. un., 20 settembre 1993, n. 9628). Nel caso di specie, come si legge nello stesso ricorso che ne riporta il contenuto, l'atto di appello conteneva una critica per avere il Pretore rigettato la domanda sulla base di "mere formule negatorie lontane dal merito dei temi sottoposti al suo giudizio" e domandava la riforma totale della sentenza appellata. Si richiamavano gli aspetti di incostituzionalità delle norme applicabili se interpretate in senso negativo alla tesi sostenuta in ricorso e ci si riportava all'articolata esposizione fatta in primo grado. 4 In conclusione si deve ritenere, quindi, conforme al diritto la decisione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, comma primo, c.p.c. per essere l'atto privo dei requisiti minimi richiesti per essere qualificato quale impugnazione della sentenza di primo grado, in assenza di critiche specifiche alle argomentazioni (o alla mancanza di argomentazioni) della sentenza appellata.
2.2. Quanto poi alla questione di costituzionalità, richiamata e quindi riproposta nell'atto d'appello - per la quale viceversa non si richiede che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, atteso che l'eccezione di incostituzionalità può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, mentre la valutazione di ina mmissibilità o vvero di manifesta infondatezza de lla censura, qua le operata dal giudice del grado, non è di per sé suscettibile di impugnazione alcuna (tant'è che la mancata riproposizione della questione in appello non comporta alcuna preclusione a sollevare l'eccezione nel successivo giudizio di cassazione o addirittura nel giudizio di rinvio) - è sufficiente rilevare che lo stesso pretore di Napoli, adito in altre analoghe controversie, ha effettivamente sollevato (con plurime ordinanze) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e della legge 21 novembre 1988 n. 508, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Quel rimettente aveva accolto la tesi della difesa attrice (parimenti sostenuta nei precedenti gradi di merito anche di questo giudizio) secondo cui la denunciata disparità di trattamento sarebbe consistita, per la prima norma, nell'aver negato a favore degli invalidi civili l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, la corresponsione di un assegno integrativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento;
nonché, per la legge n. 508 del 1988, nel non aver esteso agli invalidi civili la misura de lle e rogazioni riconosciute a favore de i grandi invalidi di guerra. La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio 1994 n.193 ha dichiarato la questione non fondata. Ha in particolare ritenuto la Corte che non è possibile porre la comparazione dell'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili con quella attribuita agli invalidi di guerra. Ed ha in particolare osservato che la diversità di situazioni che scaturisce dalla particolare causa che ha dato luogo all'invalidità di guerra, prima ricordata, non esclude che di essa il legislatore possa tener conto anche 5 nella determinazione dell'indennità di accompagnamento: se quindi il legislatore ha ritenuto di prevedere per gli invalidi di guerra non autosufficienti un'indennità di accompagnamento più favorevole rispetto a quella che rimane stabilita per gli invalidi civili, la sua scelta non può ritenersi irragionevole, anche se la disciplina legislativa della materia ha subito più volte modifiche, che rientrano comunque nella discrezionalità del legislatore stesso.
3. Pertanto deve essere rigettato il ricorso nei confronti del Ministero dell'interno in quanto infondato sotto ogni profilo. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente a seguito di C. Cost. n. 134 del 1994).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amoroso (Erminio Ravagnani) luminio "Revagram" Gioden лючом Криша Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 29 OTT. 2002 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 oggi, DELLA LEAGE 11-8-73 N. 933 IL CANCELLIERE Y B N Vil a Bommun O I O C 6