Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7917 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula A C.C. 65384 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R I B U T A R I A Composta dagli Ill..mi Sigg.ri Mac strati: 1 R.G.N. 13934/99 Dott. Cristarella Orestano Francesco Presidente Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere Cron.47369 Consigliere Dott. Fico Nino Simonetta Consigliere Rep. Dott. Sotgiu Ud. 11/10/02 Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZ + CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 65384 ferg LA COMMERCIALE SUD S.R.L con sede in Salerno, via Raffaele Conforti 17, in persona del suo amministratore unico prof. Antonio Bevilacqua, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Camaggio del foro di Salerno e domiciliato elettivamente in Roma, via Cola di Rienzo 297, presso lo studio dell'Avv. Antonio Monaco;
ricorrente
contro
FINANZIARIA DELLO STATO, in persona L'AMMINISTRAZIONE del Ministro delle Finanze in carica, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via 654 Contronicomente. dei Portoghesi n. 12; intimata avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, n. 190/09/98 del 16 ottobre 1998, depositata il 29 gennaio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ricorrente, con atto rogato in Salerno il 19 febbraio 1993, alienava in favore della Società Generale Supermercati s.p.a. una porzione immobiliare facente parte del "Centro Commerciale" realizzato dalla venditrice in Cava dei Tirreni (SA), costituita da un locale (destinato a supermercato) con annessi uffici della superficie di mq. 2418, ed un'area pertinenziale adibita a parcheggio della superficie di mq 3.340. In premessa del rogito veniva specificato che l'immobile era stato acquistato dalla società "Centro "Cavese s.r.l. che lo aveva integralmente Commerciale tramite la società "La Commerciale ricostruito Sud s.r.l." da cui era stata incorporata. 2 Veniva inoltre specificato che fin dal 17 ottobre 1988 era stato stipulato un preliminare di compravendita tra la venditrice "La Commerciale sud s.r.l." e l'acquirente "Società Generale Supermercati s.p.a.", e che il relativo prezzo, convenuto in lire 4.100.000.000, era già stato interamente pagato con il rilascio delle relative fatture emesse tra il 1988 e il 1991. Poiché la compravendita aveva ad oggetto una porzione di fabbricato di nuova costruzione, realizzata previa integrale ristrutturazione dell'opificio industriale in precedenza esistente, nella dichiarazione prodotta ai fini INVIM la società "La Commerciale Sud" riteneva di poter specificare i valori iniziali e finali come integralmente coincidenti, distinguendo tra l'area (lire 750.000.000), e il fabbricato (lire 4.100 .000.000), ai sensi dell'art. 6, sesto comma, D.P.R. 643/72. Con avviso di accertamento notificato il 24.08.1995, l'Ufficio del Registro di Salerno procedeva ad una nuova valutazione dell'immobile, riduceva il valore iniziale a lire 750.000.000 e confermava il valore finale in lire 4.100.000.000, accertando così un incremento di valore di lire 3.350.000.000, ritenendo l'applicabilità nella fattispecie della disciplina di 3 cui all'art. 6, terzo comma, della citata normativa. La ricorrente impugnava tale atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Salerno, che rigettava il ricorso, ritenendo che il valore iniziale risultasse dal titolo dichiarato nel 1991 e che non potesse ritenersi ammissibile il criterio del doppio incremento opposto dalla società (ex art. 6, sesto comma, D.P.R. 643/72). La società "La Commerciale Sud s.r.l." proponeva appello contro tale decisione davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, con sentenza 190/09/98 depositata il 29 gennaio 1999, lo rigettava, sostenendo la non adattabilità del criterio del "doppio incremento", poiché l'affermazione della ricorrente secondo la quale il valore iniziale di lire 750.000.000 era riferito alla sola "area edificabile" sarebbe rimasta "indimostrata", perché non confortata "da valida documentazione acquisita agli atti processuali”. Contro detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un unico motivo. Resisteva l'intimata Amministrazione con controricorso.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va respinto. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli 4 artt. 6 e 20 D. P. R. 20.10.1972, n. 643 (art. 360, 3° comma, cpc) @ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione all'art. 36 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 (art. 360, 5° comma, cpc). Al riguardo si osserva. La base imponibile dell'INVIM è data dalla differenza tra il valore che il bene ha alla data dell'acquisto ed il valore che lo stesso bene ha alla successiva data di rivendita ovvero, per le aree edificabili, alla data di inizio della costruzione (ex art. 6, terzo comma, D. P.R. 643/72). Per i fabbricati da costruirsi, l'INVIM si applica con doppio criterio: l'incremento riguardante l'area va tassato sulla differenza del relativo valore tra data di acquisto e inizio della costruzione, mentre l'incremento del fabbricato va tassato sulla differenza del valore tra il termine della costruzione e la data della successiva vendita. Lo stesso vale anche nei casi di integrale trasformazione, ricostruzione ° incrementativiristrutturazione, atteso che i valori non possono che riguardare termini omogenei, non essendo possibile tassare una differenza di valore tra l'area edificabile ed il fabbricato su di essa costruito (ex art. 6, sesto comma, della citata normativa). 5 L'ufficio ha ritenuto di non poter seguire il criterio di tassazione seguito dalla società, essendo la ristrutturazione avvenuta negli anni 1988, 1989 e 1990 (data di agibilità del manufatto realizzato). La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con congrua e articolata motivazione, ha evidenziato l'inesattezza dei dati proposti dalla contribuente nella dichiarazione INVIM di cui all'atto del notaio Buonocore, in particolare sottolineando che la ristrutturazione dell'immobile nel 1992 era già avvenuta (gli immobili, infatti, come detto, sono stati ristrutturati negli anni 1980, 1989 e 1990 ed il certificato di agibilità risale all'anno 1990); conseguentemente l'incremento di valore non poteva e non doveva essere altro che quello indicato dallo stesso Ufficio e cioè: valore iniziale lire 750.000 valore finale lire 4.100.000.000, come risulta dai dati forniti dalla stessa società contribuente;
e pertanto immodificabili stante l'insussistenza dei presupposti per adottare il criterio del doppio incremento ex art. 6, sesto comma, del D.P.R. 643/72. Le doglianze della contribuente, pertanto, ripetizioni di quanto già esposto nei gradi di giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, ripropongono tesi difensive disancorate dai presupposti di fatto e di 6 diritto previsti dalla normativa dell'art. 6, sesto comma, del D.P.R. 643/72, mentre la sentenza impugnata si appalesa immune dai vizi di legittimità denunciati. Il ricorso pertanto, palesemente infondato, deve essere rigettato e le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso, a favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.100,00 (cinquemilacento) di cui euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari, oltre agli importi prenotati a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, l'11 ottobre 2002. Il Presidente Il Relatore ed estensore X Giuseppe Marinucci Fran Cristarella Orestano Сопла Оготы Шим IL CANCELLIERE CANC U FRIA DEPOSITAL 20 MAG. 2003 Oggi стольс ь 7