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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZO US, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5577/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230031053531001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230031053531001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230031053531001 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6256/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 28.5.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativa a IRPEF per l'anno 2017, per un valore di causa di €. 2.023,47.
Giova premettere che detta cartella era emessa ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/1973 a seguito di controllo sulla dichiarazione riguardante l'annualità 2017 anche nei confronti dell'odierno ricorrente in qualità di coobbligato. Identica cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di Nominativo_1, coniuge dell'odierno ricorrente.
Parte ricorrente deduceva quanto segue:” La rettifica effettuata dall'Ufficio Territoriale si riferisce solo alla dichiarazione del coniuge Ricorrente_1 il quale ha prodotto n. 2 Certificazioni Uniche Cartacee relative al periodo d'imposta 2017 per cambio del datore di lavoro in corso d'anno. La prima CU identificata con il n. 16070633258-0000018 del 9/03/2018 (All. 4) è stata rilasciata da “Società_1 srl” per il periodo di lavoro dal 01/01/2017 al 28/04/2017 ed emerge un reddito di lavoro dipendente di € 7.259,30, ritenute
Irpef di € 1.446,57, ritenute Addizionale Regionale di € 125,59 e ritenute Addizionale Comunale di € 58,07.
3 La seconda CU identificata con il n. 34463051766-0000001 del 1/12/2021 è stata rilasciata da “ Società_2 Srl” per il periodo di lavoro dal 02/05/2017 al 31/12/2017 ed emerge un reddito di lavoro dipendente di € 19.575,90, ritenute Irpef di € 3.338,73, ritenute Addizionale Regionale di € 338,66 e ritenute Addizionale
Comunale di € 156,61. La suddetta certificazione riporta anche la sezione “Dati relativi ai conguagli” in cui sono riepilogati i redditi e le ritenute della prima CU rilasciata da Società_1 srl in quanto il contribuente si è avvalso della facoltà di richiedere il conguaglio del primo reddito al secondo datore di lavoro. Ne consegue che il reddito complessivo dichiarato e le ritenute per Irpef e per Addizionale Regionale e Comunale riportati nella dichiarazione Congiunta Modello 730/2018 sono corretti in quanto il datore di lavoro “Società_2
Srl” ha provveduto alle operazioni di conguaglio annuale nel cedolino del mese di dicembre 2017. L'Ufficio ha mantenuto invariato il reddito complessivamente dichiarato e variato in diminuzione solo l'importo delle ritenute disconoscendo la Cu rilasciata da “Società_2 Srl” riportante i dati del conguaglio annuale in quanto il datore di lavoro ha trasmesso telematicamente la CU oltre i termini stabiliti e più precisamente l'1 dicembre 2021 ed i dati del conguaglio, pertanto, non risultavano presenti, al momento del controllo, in
Anagrafe Tributaria…. La dichiarazione presentata recava i redditi conseguiti nel periodo di imposta 2017 esposti in maniera corretti in quanto coerenti con le due Certificazioni Uniche in possesso del Contribuente il quale ha in buona fede utilizzato la documentazione fornita dal proprio datore di lavoro. Tuttavia, l'estremo ritardo con il quale il datore di lavoro ha trasmesso la Cu di propria competenza ha comportato la rettifica delle ritenute subìte con l'emersione di maggiori imposte, ma l'omissione e/o la tardività del datore di lavoro nell'esecuzione del proprio adempimento non può e non deve ricadere sul contribuente che, al contrario, ha operato correttamente ed in maniera legittima.”
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, sostenendo a piena legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria, depositata in data 28.11.2024, parte ricorrente replicava e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.12.2024, la Corte, ritenuto che risultava pendere presso altra sezione il procedimento n
5595/24, riguardante il ricorso avverso la stessa cartella di pagamento proposto dalla moglie del ricorrente, disponeva trasmettersi gli atti al Presidente per le sue determinazioni
All'odierna udienza era presente il solo rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, che concludeva come da verbale. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il procedimento n. 5595/2024 relativo al ricorso proposto da Nominativo_1 avverso la stessa cartella di pagamento risulta essere stato definito con sentenza emessa in data 12.5.2025, acquisita agli atti del presente procedimento. Detta sentenza ha rigettato il ricorso, con articolata e condivisibile motivazione, che di seguito si trascrive:
“Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'istanza di riunione, giacchè la sua valutazione non è necessaria, ma rimessa solo a ragioni di opportunità, non condivise da questo Giudice, essendo prevalente l'esigenza di una puntuale e tempestiva definizione del procedimento.
Va premesso come le ritenute dichiarate dal coniuge della ricorrente non sia state mai versate dal datore di lavoro. La circostanza pone obiettivamente il tema della veridicità del rapporto di lavoro rappresentato documentalmente, anche a cagione del conguaglio imputato al secondo datore di lavoro in luogo del primo, senza che mai questo onere fosse adempiuto. Anzi, invero, sino alla comunicazione bonaria, il secondo datore di lavoro che doveva assumersi il pagamento dell'intero carico contributo annuale, neppure aveva presentato la dichiarazione delle ritenute attraverso la propria certificazione unica, adempiendo a tale onere solo quattro anni dopo.
Orbene, la Società_2 S.r.l. ha presentato - si ribadisce: tardivamente - una Certificazione Unica in cui si attesta che il coniuge della ricorrente abbia prestato attività di lavoro dipendente nel periodo dal
02/05/2017 al 31/12/2017. Tuttavia, la citata impresa era stata cessata d'ufficio in data 01/06/2017, sicché era fiscalmente inesistente e, quindi, commercialmente inibita a operare nei rapporti con i terzi nel semestre finale dell'anno 2017, quando, invece, la rappresentazione documentale indica essersi svolto la maggiora parte del lavoro dipendente da parte del coniuge della ricorrente. Non si intende, dunque, come il coniuge della ricorrente possa avere prestato attività lavorativa per un'impresa che da ciò non poteva ricavare alcun vantaggio economico, essendo impedita a relazionarsi profittevolmente con i terzi.
Ed ancora, va osservato come dalle verifiche svolte da Agenzia delle Entrate emerge come nessuna delle imprese per cui il coniuge della ricorrente ha lavorato, abbiano presentato le dichiarazioni Modello 770/2018, quali sostituti d'imposta, per l'anno d'imposta 2017. Ed infatti, anche la Costruzioni Italia S.r.I. risulta cessata d'ufficio dal 01/06/2017. In merito all'affidabilità soggettiva dei rappresentati legali di tali imprese, Agenzia delle Entrate ha documentato come tali persone siano stranieri che hanno svolto - in base all'apparenza documentale - lo stesso ruolo per molte altre società, la cui posizione fiscale è caratterizzata dall'omissione delle dichiarazioni fiscali e dalla presentazione dei modelli 770, senza che da ciò seguisse il versamento delle ritenute IRPEF, generandosi così un debito per importi molto rilevanti.
I dati esitati, dunque, evidenziano un'artificiosa rappresentazione documentale di rapporti di lavoro, in vero inesistenti, che escludono la possibilità di riconoscere la buona fede in capo alla ricorrente e al coniuge.
Piuttosto, invece, l'iniziale riconoscimento del debito, conseguente alla richiesta di rateizzazione e pagamento di quanto richiesto dall'Erario con la comunicazione bonaria, rappresenta la perfetta consapevolezza della fraudolenza dell'artificio sistema di apparenze fiscali generato tramite le citate imprese.
Ne deriva il rigetto del ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come indicato in dispositivo….”
La motivazione sopra riportata risulta completa ed esauriente nonchè aderente alle risultanze procedimentali, pertanto essa è da condividersi in toto. Peraltro, nelle more fra il deposito della suddetta sentenza, effettuato in data 26.5.2025, e l'odierna udienza nulla è stato osservato da parte ricorrente.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo alla mancata riunione dei procedimenti, che ad avviso di questo giudicante sarebbe stata opportuna, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZO US, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5577/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230031053531001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230031053531001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230031053531001 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6256/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 28.5.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativa a IRPEF per l'anno 2017, per un valore di causa di €. 2.023,47.
Giova premettere che detta cartella era emessa ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/1973 a seguito di controllo sulla dichiarazione riguardante l'annualità 2017 anche nei confronti dell'odierno ricorrente in qualità di coobbligato. Identica cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di Nominativo_1, coniuge dell'odierno ricorrente.
Parte ricorrente deduceva quanto segue:” La rettifica effettuata dall'Ufficio Territoriale si riferisce solo alla dichiarazione del coniuge Ricorrente_1 il quale ha prodotto n. 2 Certificazioni Uniche Cartacee relative al periodo d'imposta 2017 per cambio del datore di lavoro in corso d'anno. La prima CU identificata con il n. 16070633258-0000018 del 9/03/2018 (All. 4) è stata rilasciata da “Società_1 srl” per il periodo di lavoro dal 01/01/2017 al 28/04/2017 ed emerge un reddito di lavoro dipendente di € 7.259,30, ritenute
Irpef di € 1.446,57, ritenute Addizionale Regionale di € 125,59 e ritenute Addizionale Comunale di € 58,07.
3 La seconda CU identificata con il n. 34463051766-0000001 del 1/12/2021 è stata rilasciata da “ Società_2 Srl” per il periodo di lavoro dal 02/05/2017 al 31/12/2017 ed emerge un reddito di lavoro dipendente di € 19.575,90, ritenute Irpef di € 3.338,73, ritenute Addizionale Regionale di € 338,66 e ritenute Addizionale
Comunale di € 156,61. La suddetta certificazione riporta anche la sezione “Dati relativi ai conguagli” in cui sono riepilogati i redditi e le ritenute della prima CU rilasciata da Società_1 srl in quanto il contribuente si è avvalso della facoltà di richiedere il conguaglio del primo reddito al secondo datore di lavoro. Ne consegue che il reddito complessivo dichiarato e le ritenute per Irpef e per Addizionale Regionale e Comunale riportati nella dichiarazione Congiunta Modello 730/2018 sono corretti in quanto il datore di lavoro “Società_2
Srl” ha provveduto alle operazioni di conguaglio annuale nel cedolino del mese di dicembre 2017. L'Ufficio ha mantenuto invariato il reddito complessivamente dichiarato e variato in diminuzione solo l'importo delle ritenute disconoscendo la Cu rilasciata da “Società_2 Srl” riportante i dati del conguaglio annuale in quanto il datore di lavoro ha trasmesso telematicamente la CU oltre i termini stabiliti e più precisamente l'1 dicembre 2021 ed i dati del conguaglio, pertanto, non risultavano presenti, al momento del controllo, in
Anagrafe Tributaria…. La dichiarazione presentata recava i redditi conseguiti nel periodo di imposta 2017 esposti in maniera corretti in quanto coerenti con le due Certificazioni Uniche in possesso del Contribuente il quale ha in buona fede utilizzato la documentazione fornita dal proprio datore di lavoro. Tuttavia, l'estremo ritardo con il quale il datore di lavoro ha trasmesso la Cu di propria competenza ha comportato la rettifica delle ritenute subìte con l'emersione di maggiori imposte, ma l'omissione e/o la tardività del datore di lavoro nell'esecuzione del proprio adempimento non può e non deve ricadere sul contribuente che, al contrario, ha operato correttamente ed in maniera legittima.”
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, sostenendo a piena legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria, depositata in data 28.11.2024, parte ricorrente replicava e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.12.2024, la Corte, ritenuto che risultava pendere presso altra sezione il procedimento n
5595/24, riguardante il ricorso avverso la stessa cartella di pagamento proposto dalla moglie del ricorrente, disponeva trasmettersi gli atti al Presidente per le sue determinazioni
All'odierna udienza era presente il solo rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, che concludeva come da verbale. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere che il procedimento n. 5595/2024 relativo al ricorso proposto da Nominativo_1 avverso la stessa cartella di pagamento risulta essere stato definito con sentenza emessa in data 12.5.2025, acquisita agli atti del presente procedimento. Detta sentenza ha rigettato il ricorso, con articolata e condivisibile motivazione, che di seguito si trascrive:
“Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'istanza di riunione, giacchè la sua valutazione non è necessaria, ma rimessa solo a ragioni di opportunità, non condivise da questo Giudice, essendo prevalente l'esigenza di una puntuale e tempestiva definizione del procedimento.
Va premesso come le ritenute dichiarate dal coniuge della ricorrente non sia state mai versate dal datore di lavoro. La circostanza pone obiettivamente il tema della veridicità del rapporto di lavoro rappresentato documentalmente, anche a cagione del conguaglio imputato al secondo datore di lavoro in luogo del primo, senza che mai questo onere fosse adempiuto. Anzi, invero, sino alla comunicazione bonaria, il secondo datore di lavoro che doveva assumersi il pagamento dell'intero carico contributo annuale, neppure aveva presentato la dichiarazione delle ritenute attraverso la propria certificazione unica, adempiendo a tale onere solo quattro anni dopo.
Orbene, la Società_2 S.r.l. ha presentato - si ribadisce: tardivamente - una Certificazione Unica in cui si attesta che il coniuge della ricorrente abbia prestato attività di lavoro dipendente nel periodo dal
02/05/2017 al 31/12/2017. Tuttavia, la citata impresa era stata cessata d'ufficio in data 01/06/2017, sicché era fiscalmente inesistente e, quindi, commercialmente inibita a operare nei rapporti con i terzi nel semestre finale dell'anno 2017, quando, invece, la rappresentazione documentale indica essersi svolto la maggiora parte del lavoro dipendente da parte del coniuge della ricorrente. Non si intende, dunque, come il coniuge della ricorrente possa avere prestato attività lavorativa per un'impresa che da ciò non poteva ricavare alcun vantaggio economico, essendo impedita a relazionarsi profittevolmente con i terzi.
Ed ancora, va osservato come dalle verifiche svolte da Agenzia delle Entrate emerge come nessuna delle imprese per cui il coniuge della ricorrente ha lavorato, abbiano presentato le dichiarazioni Modello 770/2018, quali sostituti d'imposta, per l'anno d'imposta 2017. Ed infatti, anche la Costruzioni Italia S.r.I. risulta cessata d'ufficio dal 01/06/2017. In merito all'affidabilità soggettiva dei rappresentati legali di tali imprese, Agenzia delle Entrate ha documentato come tali persone siano stranieri che hanno svolto - in base all'apparenza documentale - lo stesso ruolo per molte altre società, la cui posizione fiscale è caratterizzata dall'omissione delle dichiarazioni fiscali e dalla presentazione dei modelli 770, senza che da ciò seguisse il versamento delle ritenute IRPEF, generandosi così un debito per importi molto rilevanti.
I dati esitati, dunque, evidenziano un'artificiosa rappresentazione documentale di rapporti di lavoro, in vero inesistenti, che escludono la possibilità di riconoscere la buona fede in capo alla ricorrente e al coniuge.
Piuttosto, invece, l'iniziale riconoscimento del debito, conseguente alla richiesta di rateizzazione e pagamento di quanto richiesto dall'Erario con la comunicazione bonaria, rappresenta la perfetta consapevolezza della fraudolenza dell'artificio sistema di apparenze fiscali generato tramite le citate imprese.
Ne deriva il rigetto del ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come indicato in dispositivo….”
La motivazione sopra riportata risulta completa ed esauriente nonchè aderente alle risultanze procedimentali, pertanto essa è da condividersi in toto. Peraltro, nelle more fra il deposito della suddetta sentenza, effettuato in data 26.5.2025, e l'odierna udienza nulla è stato osservato da parte ricorrente.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo alla mancata riunione dei procedimenti, che ad avviso di questo giudicante sarebbe stata opportuna, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Spese compensate.