TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'RA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10219/2022
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IS MA elettivamente domiciliato in VIA SAN FILIPPO
BIANCHI 54 MESSINA presso il difensore avv. IS MA
pagina 1 di 24 ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
LO RE e dell'avv. FURLAN DAVIDE
( ) AL ED NI 6 40137 C.F._1
BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA URBANA 1 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. LO RE
CONVENUTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2546/2022, emesso nel procedimento RG n. 376/2022, in data 31.05.2022, dal Tribunale
di Bologna.
…oooOooo…
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 2 gennaio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
…oooOooo…
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 24 Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2022, Parte_1
(di seguito solo senza tipo sociale) proponeva Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo di cui in oggetto, citando
[...]
(nel prosieguo solo “ ” o semplicemente CP_1 CP_1
“ ) a comparire innanzi il Tribunale di Bologna all'udienza CP_1
del 20 febbraio 2023.
Parte opponente deduceva l'insussistenza del debito, esponendo che:
- la 90 possedeva e gestiva un opificio industriale per la Pt_1
realizzazione di granulati ad uso edile, estratti in loco,
frantumati e rivenduti;
- dal 1° maggio 2017 l'utenza elettrica del proprio opificio era stata assegnata in regime di salvaguardia ad;
CP_1
- fino al novembre 2017 le fatture erano state regolarmente recapitate presso la sede dell'impresa - Contrada TR
IA (Messina) - ma la fattura del 30 novembre 2017,
per un importo pari ad Euro 1.146,07, era stata inviata ad un indirizzo estraneo alla società - Viale Regina Elena 333 -
e, per tale motivo, non era stata ricevuta;
pagina 3 di 24 - in data 15 marzo 2018 la fornitura di energia veniva distaccata per asserita morosità, senza che il prescritto preavviso fosse stato validamente notificato, essendo stato recapitato ad indirizzo inesistente – Piazza Pioppo 999;
- l'energia veniva poi ripristinata il 30 maggio 2018, a seguito del pagamento della somma insoluta;
- in data 25 maggio 2018 aveva emesso una CP_1
nuova fattura per Euro 30.775,99, recante addebiti duplicati di spese di distacco e riallaccio;
- non provvedeva allo storno delle fatture e CP_1
venne perciò avviata procedura di conciliazione presso
; Pt_2
- l'utenza veniva tuttavia nuovamente distaccata e riattivata solo il 1° aprile 2019, con altro fornitore, determinando un'interruzione dell'attività produttiva.
L'opponente, in diritto, contestava dunque:
- l'insussistenza di alcun debito, in quanto le somme richieste traevano origine da fatture emesse a seguito di distacchi della fornitura ritenuti abusivi;
pagina 4 di 24 - la violazione della disciplina Arera sul preavviso di distacco, poiché le comunicazioni relative al distacco non sarebbero mai state recapitata validamente;
- l'abusività degli addebiti per spese di distacco e riallaccio,
ritenute non dovute e comunque quantificate in modo erroneo (duplicazione di Euro 13.623,00 oltre iva);
- di aver subito danni per la mancata erogazione di energia elettrica nel periodo dal 15 marzo 2018 al 30 maggio 2018 e dal 3 dicembre 2018 al 31 marzo 2019, danni quantificati in
Euro 25.000,00 conseguenti alla mancata produttività
dell'impianto e comunque alle spese sostenute per il personale.
Per tali ragioni l'opponente concludeva chiedendo:
1) la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via riconvenzionale, la condanna di al CP_1
risarcimento dei danni causati dagli illegittimi disallineamenti e quantificati in Euro 25.000,00;
3) la vittoria delle spese di lite.
pagina 5 di 24 Il 30 gennaio 2023 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando integralmente le deduzioni di parte opponente ed esponendo che:
- il rapporto con aveva avuto origine in regime di Pt_1
salvaguardia a decorrere dal 1° maggio 2017: da esso discendeva l'obbligo della società stessa di corrispondere il corrispettivo per l'energia somministrata secondo la disciplina normativa di settore – d.l. n. 73/2007 convertito in l. n. 125/2007. Stante il regime di erogazione, non contrattuale ma di fonte normativa, si evidenziava che in alcun modo avrebbe potuto chiedere somme CP_1
non dovute in quanto tale richiesta non era lasciata alla libera discrezione delle parti ma trovava propria giustificazione nella legge.
- Con sollecito del 3 novembre 2017, inviato a mezzo e-mail all'indirizzo indicato dalla stessa veniva segnalato Pt_1
l'insoluto relativo alla fattura n. 411707970024 dell'11 ottobre 2017, per Euro 1.513,14, con “preavviso di chiusura fornitura”: si comunicava a che, se non avesse Pt_1
provveduto al pagamento dell'insoluto entro il 23.11.2017,
pagina 6 di 24 avrebbe inoltrato al distributore competente la CP_1
richiesta di sospensione della fornitura ai sensi della normativa di riferimento.
- In data 26 gennaio 2018 veniva trasmesso presso la sede legale della 90, in Contrada TR IA Pt_1
(Messina), preavviso di interruzione della fornitura, recante l'indicazione dei costi di distacco, quindi Euro 13.623,00 oltre iva e i termini per evitare la sospensione ovvero effettuando il pagamento della morosità dovuta entro il 14
febbraio 2018.
- In difetto di pagamento, il 15 marzo 2018 CP_1
disponeva l'interruzione della fornitura.
- Il giorno successivo, chiedeva la riattivazione e Pt_1
provvedeva al pagamento delle fatture insolute per complessivi Euro 2.539,96 quindi la fattura n.
411707970024 del 11/10/17 di Euro 1.513,14, il cui mancato assolvimento aveva comportato l'intervento di interruzione e sospensione della fornitura con seguente addebito di Euro
13.623,00, nonché la fattura n. 411709704736 del pagina 7 di 24 09/12/2017 di Euro 1.026,82 relativa ad altri insoluti nel mentre maturati.
- Nei giorni seguenti parte opponente inviava più richieste di riattivazione, prive della documentazione prescritta;
- Solamente in data 30 aprile 2018 veniva correttamente inoltrata a E-Distribuzione richiesta di preventivo, che il 15
maggio 2018 veniva quantificato in Euro 31,88 e accettato il
16 maggio 2018;
- La riattivazione avveniva il 30 maggio 2018.
- In data 25 maggio 2018 era stata emessa fattura n.
411804501739 per Euro 30.775,99, contenente per errore la duplicazione dell'addebito relativo ai costi di distacco;
a seguito di segnalazione del cliente, , in data 26 CP_1
luglio 2018, emetteva nota di credito per Euro 14.985,30, riducendo l'importo effettivamente dovuto ad Euro
15.790,69 e di cui dava comunicazione in data 20 agosto
2018.
- non provvedeva però al pagamento la Pt_1
summenzionata fattura portante consumi pregressi ed oneri di interruzione;
ometteva altresì il pagamento di ulteriori pagina 8 di 24 fatture emesse da luglio a novembre 2018 per un totale di circa Euro 7.133,02; per tali motivi, in data 22 novembre
2018, richiedeva nuova sospensione della CP_1
fornitura elettrica al distributore.
- Tra il 29 e il 30 novembre 2018 parte opponente effettuava alcuni pagamenti parziali per Euro 2.164,02, Euro 51,80 ed
Euro 3.817,79, che tuttavia non estinguevano il debito.
- In data 6 dicembre 2018 il distributore disponeva la seconda sospensione della fornitura per morosità e quindi, il 24
dicembre 2018, la cessazione amministrativa del rapporto;
- A decorrere dal 1° gennaio 2019 non era più CP_1
esercente del servizio di salvaguardia in Sicilia, sicché non poteva essere ritenuta responsabile di eventuali disservizi successivi.
In diritto, sosteneva che: CP_1
- Il rapporto tra le parti traeva origine ex lege dal regime di salvaguardia previsto dal d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007 e dal Testo integrato (TIV) dell'Autorità, che obbliga l'esercente a fornire energia e il cliente a corrisponderne il corrispettivo alle condizioni stabilite;
pagina 9 di 24 - I distacchi della fornitura del 15 marzo 2018 e del 6 dicembre
2018 furono legittimamente disposti, in presenza di morosità accertata e previo regolare invio dei prescritti preavvisi, in conformità all'art. 29.13 TIV;
- La circostanza che avesse successivamente Pt_1
provveduto al pagamento tardivo delle fatture insolute,
nonché all'accettazione del preventivo di ripristino, costituiva riconoscimento della propria morosità e della legittimità degli oneri addebitati;
- L'erroneo addebito duplicato della fattura del 25 maggio
2018 veniva tempestivamente corretto con emissione di nota di credito, sicché alcun credito non dovuto era stato preteso;
- La domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente per Euro 25.000,00 era infondata sia perché non supportata da prova né in ordine all'an né al quantum,
sia perché eventuali danni sarebbero comunque stati imputabili alla condotta colposa della stessa ai Pt_1
sensi dell'art. 1227 c.c.;
pagina 10 di 24 - Inoltre, per il periodo gennaio–marzo 2019 non CP_1
era più esercente in Sicilia, con conseguente difetto di legittimazione passiva per gli asseriti disservizi successivi al 24 dicembre 2018;
- Da ultimo, si domandava la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che la fondatezza del credito risultava comprovata dalla documentazione prodotta – fatture,
estratti conto, certificazioni di trasporto del distributore –.
Per tali ragioni, parte convenuta domandava:
1) di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto;
2) di rigettare l'opposizione della e convalidare in Pt_1
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
3) di condannare comunque la al pagamento in Pt_1
favore di della somma di Euro 17.732,55, oltre CP_1
interessi moratori maturati e maturandi ex art. 5 comma 2,
d. lgs. n. 231/2002 sino al saldo effettivo, o di quella diversa maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa;
pagina 11 di 24 4) di respingere tutte le eccezioni e le domande, ivi compresa la domanda riconvenzionale, formulate da Pt_1
90 siccome destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto;
5) la vittoria delle spese di lite.
Tali in sintesi gli atti introduttivi hinc inde.
Il processo proseguiva con la scansione di cui subito in appresso.
…oooOooo…
SEGUE ITER LITIS:
LA SUCCESSIVA SCANSIONE PROCEDIMENTALE
All'udienza del 23 febbraio 2023, le parti comparivano e venivano sentite dinnanzi al giudice onorario Dott.ssa Scala che si pronunciava con ordinanza: respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c.; rinviava la causa per la decisione sui mezzi istruttori.
In data 12 giugno 2023, innanzi alla medesima Dott.ssa Scala
veniva tenuta udienza cartolare, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Lette le memorie istruttorie delle parti, con ordinanza, il giudice onorario ordinava al terzo E-
pagina 12 di 24 Distributore l'esibizione, entro il 17 luglio 2023, del verbale di intervento a fronte del quale era stata emessa la fattura n.
000918000250270 per Euro 13.623,00 oltre iva con la specifica dei costi sostenuti;
quindi rinviava la causa per l'esame della documentazione e si riservava all'esito ogni decisione sugli altri mezzi istruttori.
All'udienza del 28 settembre 2023, il difensore di , CP_1
parte opposta, domandava rinvio per rinnovare la notifica dell'ordine di esibizione, stanti i molteplici solleciti inviati a
[...]
rimasti senza esito. Il giudice dottoressa Scala CP_2
rinviava.
All'udienza del 18 dicembre 2023, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevato che l'opposta aveva documentato di aver ritualmente notificato al terzo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e che la stessa domandava che fosse disposto il rinnovo della notifica dell'ordine di esibizione al terzo,
ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, la autorizzava e rinviava nuovamente la causa. Si riservava sulle altre richieste istruttorie delle parti.
pagina 13 di 24 All'udienza del 13 giungo 2024, anch'essa tenutasi in modalità
cartolare, la Dott.ssa Scala, lette le note scritte depositate dalle parti, si pronunciava con ordinanza: rilevava che, nonostante rituale notificazione dell'ordinanza al terzo, l'ordine di esibizione non risultava adempiuto, riteneva quindi che le prove testimoniali richieste dall'opponente non fossero ammissibili in quanto i capitoli era formulati in modo generico, quindi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del giudice onorario Dott.ssa
Scala. Di conseguenza il procedimento veniva assegnato al
Presidente della sezione, con funzioni qui di giudice singolo
Marco D'RA. In particolare, il neo-insediato presidente di sezione assumeva, con criterio automatico approvato dal locale
Consiglio giudiziario, tutte le cause dei giudici, onorari e togati,
di più antica iscrizione;
al fine di accelerare il tempo medio di definizione, per gli obiettivi PNRR. Questo processo veniva dunque riassegnato.
pagina 14 di 24 Rinviava l'udienza per la precisazione delle conclusioni da tenersi con modalità cartolari.
All'udienza del 2 gennaio 2025, il giudice D'RA assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica, disponendo che detti termini decorressero dal giorno 5 giugno 2025, come se l'udienza si fosse ivi svolta.
Tratteneva la causa in decisione.
SEGUE: RINVIO AD ATTI E DOCUMENTI
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'art. 132 del codice di procedura civile. Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla ricostruzione del rapporto giuridico inter partes.
Il rapporto tra le parti trova fondamento nella disciplina del cosiddetto “servizio di salvaguardia” prevista dal d.l. 18 giugno
2007 n. 73, conv. in l. 3 agosto 2007 n. 125, e successivamente pagina 15 di 24 regolamentata dalle delibere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (TIV). In base a tale disciplina, le imprese che non abbiano più un fornitore nel mercato libero vengono automaticamente assegnate a un esercente selezionato mediante gara pubblica, al quale sono attribuiti obblighi e diritti ex lege. Il che avviene per zone specifiche, attribuite in base a provvedimenti della autorità pubblica. Per la sede della opponente, operava appunto CP_1
Ne consegue che il rapporto tra e Controparte_1 Pt_1
non ha natura negoziale in senso stretto, ma è riconducibile
[...]
ad un rapporto obbligatorio derivante direttamente dalla legge e dalla regolazione settoriale, con correlativi obblighi: da un lato,
quello dell'esercente di assicurare la continuità della fornitura;
dall'altro, quello del cliente finale di corrispondere i corrispettivi determinati secondo le condizioni fissate dalla normativa di settore.
Si tratta di una disciplina, prevista normativamente, al fine di evitare che imprese restino senza energia, così interrompendo il processo produttivo. La obbligazione (se si vuole, le reciproche pagina 16 di 24 obbligazioni di cedere flussi di energia e di pagare) nascono dunque dalla legge.
Nel contesto civilistico, fra le tre fonti della obbligazione, di cui parla l'articolo 1173, si tratta di altri “atti o fatti”, non da contratto e non da illecito.
Sulla legittimità del primo distacco.
ha sostenuto che la sospensione della fornitura Parte_1
avvenuta il 15 marzo 2018 sia stata illegittima;
in quanto, a suo dire, preceduta da comunicazioni inviate a indirizzi inesistenti e,
pertanto, mai ricevute;
ha inoltre dedotto che la morosità
dipendeva da un errore della società fornitrice, la quale avrebbe modificato arbitrariamente l'indirizzo di recapito delle fatture.
ha invece rappresentato che già il 3 novembre Controparte_1
2017 aveva inviato a 90, su indirizzo e-mail indicato dalla Pt_1
stessa cliente, un sollecito di pagamento relativo alla fattura n.
411707970024 dell'11 ottobre 2017, pari ad Euro 1.513,14,
recante espressa indicazione delle conseguenze in caso di mancato pagamento;
e che, in data 26 gennaio 2018, aveva altresì
trasmesso un formale preavviso di interruzione presso la sede sociale della opponente in Contrada TR IA (Messina),
pagina 17 di 24 contenente l'indicazione degli oneri di distacco e dei termini per evitarlo.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'interruzione disposta il 15 marzo 2018 sì è stata preceduta dai prescritti avvisi di legge e che la società opponente versava effettivamente in una situazione di morosità.
Va pertanto ritenuto che la sospensione della fornitura sia stata legittimamente disposta, conformemente alla disciplina di settore
(cfr. art. 29.13 TIV) e alla costante giurisprudenza di legittimità
secondo cui il distacco per morosità è pienamente legittimo ove preceduto da idoneo preavviso e fondato su credito certo ed esigibile.
Sulla fattura del 25 maggio 2018 e l'addebito duplicato.
È pacifico tra le parti che la fattura n. 411804501739 del 25 maggio 2018, per un importo di Euro 30.775,99, conteneva un errore materiale, consistente nella duplicazione degli oneri di distacco per Euro 13.623,00 oltre iva.
L'errore è stato tuttavia tempestivamente riconosciuto e corretto da mediante l'emissione di nota di credito del Controparte_1
pagina 18 di 24 duplicato, così riducendo il dovuto complessivo ad Euro
15.790,69.
Pertanto, la circostanza non incide sulla fondatezza della domanda monitoria, dovendo considerarsi risolto l'episodio dell'addebito duplicato.
Sulla legittimità del secondo distacco.
ha sostenuto che anche la sospensione della Parte_1
fornitura disposta nel dicembre 2018 fosse abusiva, poiché
fondata su fatture contestate e non dovute.
per contro, ha documentato che nel periodo Controparte_1
luglio–novembre 2018 la opponente non aveva provveduto al pagamento di diverse fatture, maturando un debito di circa Euro
7.133,02; che solo nei giorni 29 e 30 novembre 2018 Pt_1
aveva effettuato versamenti parziali, insufficienti a colmare la morosità; e che, in conseguenza di ciò, il 22 novembre 2018 era stata richiesta la sospensione dell'utenza, effettivamente eseguita il 6 dicembre 2018, con successiva cessazione amministrativa del rapporto il 24 dicembre 2018.
La ricostruzione della convenuta trova riscontro nella documentazione prodotta, dalla quale emerge una persistente pagina 19 di 24 inadempienza dell'opponente. Deve dunque ritenersi che anche il secondo distacco sia stato adottato in conformità alla normativa di settore, a fronte di una morosità oggettiva e conclamata.
Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
ha chiesto la condanna di al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni asseritamente subiti nei periodi di sospensione della fornitura, quantificati in Euro 25.000,00.
Tale domanda non può essere accolta, né in punto ad
In primo luogo, difetta la prova dell'an: l'opponente non ha dimostrato, se non in via meramente assertiva, che la mancata erogazione di energia abbia determinato un effettivo pregiudizio economico, né ha fornito elementi contabili o documentali idonei a dimostrare la correlazione tra sospensione e danno lamentato.
Sempre in punto ad an, la attribuibilità del danno può essere imputata ad solo ipotizzando che la stessa abbia agito non CP_1
iure. In realtà, proprio la correttezza della condotta di su CP_1
cui le precedenti sezioni di motivazione, escludono che la condotta di sia avvenuta non iure;
anzi, è avvenuta iure. CP_1
pagina 20 di 24 Poiché non vi è contratto, non può parlarsi di responsabilità contrattuale. Non vi è nemmeno responsabilità di altro tipo,
appunto per avere agito in modo legittimo. CP_1
In sintesi, in punto ad an: a) il danno è allegato in modo generico,
dunque con mancanza di prova;
b) anche ad ipotizzare un danno alla produzione, questo sarebbe stato arrecato iure.
In secondo luogo, difetta anche la prova del quantum: nessuna documentazione relativa alla perdita di produzione, al mancato fatturato o al sostenimento di costi fissi è stata prodotta, sicché la domanda risulta del tutto sfornita di riscontri probatori.
Inoltre, anche a voler ammettere la sussistenza di un pregiudizio, esso sarebbe comunque imputabile alla condotta colposa della stessa opponente, che non ha provveduto con la necessaria diligenza al pagamento delle forniture né all'immediata regolarizzazione della propria posizione, nonostante i solleciti ricevuti. Trova quindi applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c.,
secondo cui non è risarcibile il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Sulla debenza del credito monitorio.
pagina 21 di 24 Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che CP_1
abbia dimostrato la sussistenza del proprio credito nei
[...]
confronti di per complessivi Euro 17.732,55, oltre Pt_1
interessi. Ergo, l'opposizione è da ritenersi infondata e deve essere respinta per i motivi che precedono.
I pagamenti tardivi effettuati dall'opponente costituiscono riconoscimento della morosità e non valgono a estinguere il debito residuo. Le contestazioni sollevate da in ordine Pt_1
alla legittimità dei distacchi e agli addebiti in bolletta si rivelano infondate, atteso che i provvedimenti di sospensione risultano adottati in presenza di morosità conclamata e che l'unico errore contabile è stato tempestivamente corretto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto merita conferma e l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Come al punto 3) del dispositivo. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere poste a carico della Parte_1
La opposizione si pone a cavaliere fra la manifesta infondatezza e la franca temerarietà, che implica la applicazione dell'articolo 96,
pagina 22 di 24 comma terzo, c.p.c.. Sulla scia di una giurisprudenza di questo
Tribunale restrittiva in punto ad articolo 96 c.p.c. e nella larga discrezionalità che assiste il giudice, si deve ritenere che la opposizione sia rimasta nella nozione di infondatezza, sia pure manifesta;
senza scadere nella temerarietà.
La scelta giurisprudenziale restrittiva di questo Tribunale – in parte non coerente con la giurisprudenza di legittimità – è nel senso di richiedere una colpa grave, che fuoriesca dalle normali tecniche difensive;
ciò anche per non pervenire ad effetti raggelanti sul diritto di difesa, di rango costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 10219/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) RESPINGE la opposizione.
2) CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO E LO
DICHIARA ESECUTIVO. Decreto confermato e dichiarato esecutivo in ogni sua parte: capitale;
pagina 23 di 24 interessi come ivi previsti;
spese del monitorio come ivi liquidate.
3) AN parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione (e che si aggiungono a quelle del monitorio), che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi, spese generali al quindici per cento di quanto precede (Euro 761,55).
Infine, Cassa professionale ed IVA come per legge.
4) SI BB.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 18 ottobre 2025
Il pres. di sezione qui giudice singolo
Marco D'RA
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 luglio 2018, con cui è stato stornato l'importo indebitamente