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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2966/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6018/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 26/08/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027459565000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6018/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della Regione Calabria e della Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 17.9.24, relativa a tassa di possesso automobilistico anno 2021, dando atto del difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante e osservando che non poteva trovare applicazione retroattiva, nella specie, la legge regionale n. 56/2023, che, all'art. 6, legittimava la Regione a procedere all'iscrizione a ruolo senza emettere un previo avviso di accertamento, essendo entrata in vigore tale legge soltanto a decorrere dal 2024 e non potendo perciò applicarsi al tributo inerente l'anno di imposta 2021. Le spese di lite sono state poste a carico della
Regione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione Calabria, chiedendo riformarsi la predetta sentenza, deducendo che la predetta legge regionale non aveva inciso sugli aspetti sostanziali del tributo, essendosi limitata a regolamentare i profili procedurali, sì da dover trovare applicazione in relazione alla procedura esattiva de qua avviata nel 2024. Ha concluso, pertanto, per l'integrale riforma della sentenza gravata.
Le controparti appellate non si sono costituite in appello, restando contumaci.
Alla camera di consiglio odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Difatti, il primo decidente ha del tutto obliterato il fatto che la normativa introdotta dall'art. 6 l.r. 56/23 (secondo cui “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) non ha modificato, in alcun modo, la disciplina sostanziale del tributo, disciplinandone esclusivamente gli aspetti procedurali.
Pertanto, del tutto legittimamente, e doverosamente, nel corso dell'anno 2024, allorché non era ancora decorso il termine prescrizionale triennale, in relazione al tributo inerente l'anno di imposta 2021, la Regione, nel procedere all'escussione del tributo, ha applicato la normativa in quel momento vigente, in ossequio al principio tempus regit actum. Essa normativa, pertanto, con connotazione puramente procedurale, non trova applicazione – come erroneamente opinato dal primo decidente – in relazione ai tributi inerenti gli anni 2024
e seguenti, bensì in relazione alle procedure esattive avviate a far data dall'anno 2024.
Deve, pertanto, integralmente disattendersi la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Né vi è luogo per soffermarsi sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla contribuente in primo grado e non recepiti nella sentenza del giudice provinciale, non essendo stati tali motivi riproposti nel giudizio di appello.
Si rinvia, al riguardo, all'insegnamento della S.C., secondo cui “Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa.” [Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 26830 del 18/12/2014 (Rv. 634237)]. Il principio è stato, del resto, ancor più recentemente ribadito dalla Corte di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561)]: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.”.
L'appello va, perciò, accolto.
La novità della questione, in relazione alla quale non si registrano, allo stato, pronunciamenti di legittimità, giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
ND AN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2966/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6018/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 26/08/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027459565000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6018/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della Regione Calabria e della Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 17.9.24, relativa a tassa di possesso automobilistico anno 2021, dando atto del difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante e osservando che non poteva trovare applicazione retroattiva, nella specie, la legge regionale n. 56/2023, che, all'art. 6, legittimava la Regione a procedere all'iscrizione a ruolo senza emettere un previo avviso di accertamento, essendo entrata in vigore tale legge soltanto a decorrere dal 2024 e non potendo perciò applicarsi al tributo inerente l'anno di imposta 2021. Le spese di lite sono state poste a carico della
Regione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione Calabria, chiedendo riformarsi la predetta sentenza, deducendo che la predetta legge regionale non aveva inciso sugli aspetti sostanziali del tributo, essendosi limitata a regolamentare i profili procedurali, sì da dover trovare applicazione in relazione alla procedura esattiva de qua avviata nel 2024. Ha concluso, pertanto, per l'integrale riforma della sentenza gravata.
Le controparti appellate non si sono costituite in appello, restando contumaci.
Alla camera di consiglio odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Difatti, il primo decidente ha del tutto obliterato il fatto che la normativa introdotta dall'art. 6 l.r. 56/23 (secondo cui “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”) non ha modificato, in alcun modo, la disciplina sostanziale del tributo, disciplinandone esclusivamente gli aspetti procedurali.
Pertanto, del tutto legittimamente, e doverosamente, nel corso dell'anno 2024, allorché non era ancora decorso il termine prescrizionale triennale, in relazione al tributo inerente l'anno di imposta 2021, la Regione, nel procedere all'escussione del tributo, ha applicato la normativa in quel momento vigente, in ossequio al principio tempus regit actum. Essa normativa, pertanto, con connotazione puramente procedurale, non trova applicazione – come erroneamente opinato dal primo decidente – in relazione ai tributi inerenti gli anni 2024
e seguenti, bensì in relazione alle procedure esattive avviate a far data dall'anno 2024.
Deve, pertanto, integralmente disattendersi la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Né vi è luogo per soffermarsi sugli altri motivi di ricorso sollevati dalla contribuente in primo grado e non recepiti nella sentenza del giudice provinciale, non essendo stati tali motivi riproposti nel giudizio di appello.
Si rinvia, al riguardo, all'insegnamento della S.C., secondo cui “Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa.” [Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 26830 del 18/12/2014 (Rv. 634237)]. Il principio è stato, del resto, ancor più recentemente ribadito dalla Corte di legittimità [Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561)]: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.”.
L'appello va, perciò, accolto.
La novità della questione, in relazione alla quale non si registrano, allo stato, pronunciamenti di legittimità, giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
ND AN