Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 278
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente per difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento.

  • Accolto
    Irretroattività della legge regionale n. 56/2023

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la legge regionale n. 56/2023 non potesse trovare applicazione retroattiva per l'anno di imposta 2021.

  • Accolto
    Applicabilità della legge regionale n. 56/2023

    La Corte ha ritenuto che la legge regionale n. 56/2023, disciplinando aspetti procedurali, fosse applicabile alle procedure esattive avviate nel 2024, in ossequio al principio tempus regit actum, e che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto la sua irretroattività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 278
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 278
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo