CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8962 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN LA LI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Salvatore Rosania, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8962 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 31 marzo 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta alla mancata comunicazione al difensore di fiducia delle conclusioni del Procuratore generale d'appello, tardivamente inviate alla Corte territoriale il 31 marzo 2023, solo 3 giorni prima dell'udienza fissata per il 3 aprile 2023, come era stato tempestivamente eccepito nelle conclusioni scritte, effettuate al "buio". La Corte di appello, peraltro, aveva preso atto delle conclusioni del Procuratore generale, come risulta dalla sentenza impugnata. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria difensiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai ripetutamente affermato che, Nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo.(Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera e immotivata richiesta di rigetto dell'appello, di tal che la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non aveva prodotto alcuno specifico e concreto pregiudizio per il ricorrente). (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv. 285186; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S.. Si legge, in particolare, nella motivazione della prima, qui condivisa decisione, che "questa Corte (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901- 01), ha già chiarito che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio;
il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01 ed anche dalla Seconda sezione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01).
1.2. In relazione a siffatto tipo di nullità, peraltro, è già stato tradizionalmente chiarito, pur se naturalmente in relazione a fattispecie concrete diverse, che l'imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suo concreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01). Detto interesse alla deduzione della predetta patologia può, pertanto, ritenersi sussistente soltanto se ed in quanto la parte abbia allegato di aver subito un danno illegittimo, e le sia direttamente derivato dall'atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01), potendo assumere rilievo, all'uopo, anche la mera possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della parte che ne deduce il vizio (Sez. 3, n. 8324 del 22/06/1994, Panicocolo, Rv. 198695 - 01).
1.3. Con specifico riferimento alla questione in esame, questa Corte ha già ritenuto di dovere attribuire rilievo, ai fini della declaratoria della dedotta nullità a regime intermedio, non alla mera circostanza dell'omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore generale, bensì al fatto che, per effetto di essa, la difesa dell'imputato non sia "stata messa in condizione di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta' a formulare le proprie conclusioni 'al buio' " (cfr. Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., in motivazione, e plurimi precedenti ivi citati). 1.4 Nel caso in esame, le conclusioni de quibus contenevano, come rilevato dalla Corte di appello e non contestato docunnentatamente dalla difesa, una "mera ed immotivata richiesta di rigetto" dell'appello, di tal che non averne ricevuto comunicazione non ha prodotto alcuno "specifico, concreto ed attuale pregiudizio" per il ricorrente, poiché l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento, ed alla quale egli dovesse conseguentemente essere messo in condizione di controargomentare. 1.5. Ciò comporta, in conclusione, che la deduzione della dedotta nullità a regime intermedio, in difetto di un specifico, concreto ed attuale pregiudizio, non può ritenersi consentita: trattandosi di questione nuova, ciò comporta la mera infondatezza del motivo.
1.5.1. La conclusione che precede esonera dal valutare la tempestività, o meno, della deduzione della predetta patologia". Nel caso oggi all'esame, del pari, le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello erano del tutto generiche. 3 Il Consigliere estensore PE AR utt ‘10, tA0-- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024. Il Presidente E .sabet OS
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Salvatore Rosania, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8962 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 31 marzo 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta alla mancata comunicazione al difensore di fiducia delle conclusioni del Procuratore generale d'appello, tardivamente inviate alla Corte territoriale il 31 marzo 2023, solo 3 giorni prima dell'udienza fissata per il 3 aprile 2023, come era stato tempestivamente eccepito nelle conclusioni scritte, effettuate al "buio". La Corte di appello, peraltro, aveva preso atto delle conclusioni del Procuratore generale, come risulta dalla sentenza impugnata. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria difensiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai ripetutamente affermato che, Nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo.(Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera e immotivata richiesta di rigetto dell'appello, di tal che la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non aveva prodotto alcuno specifico e concreto pregiudizio per il ricorrente). (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv. 285186; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S.. Si legge, in particolare, nella motivazione della prima, qui condivisa decisione, che "questa Corte (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901- 01), ha già chiarito che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio;
il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01 ed anche dalla Seconda sezione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01).
1.2. In relazione a siffatto tipo di nullità, peraltro, è già stato tradizionalmente chiarito, pur se naturalmente in relazione a fattispecie concrete diverse, che l'imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suo concreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01). Detto interesse alla deduzione della predetta patologia può, pertanto, ritenersi sussistente soltanto se ed in quanto la parte abbia allegato di aver subito un danno illegittimo, e le sia direttamente derivato dall'atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01), potendo assumere rilievo, all'uopo, anche la mera possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della parte che ne deduce il vizio (Sez. 3, n. 8324 del 22/06/1994, Panicocolo, Rv. 198695 - 01).
1.3. Con specifico riferimento alla questione in esame, questa Corte ha già ritenuto di dovere attribuire rilievo, ai fini della declaratoria della dedotta nullità a regime intermedio, non alla mera circostanza dell'omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore generale, bensì al fatto che, per effetto di essa, la difesa dell'imputato non sia "stata messa in condizione di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta' a formulare le proprie conclusioni 'al buio' " (cfr. Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., in motivazione, e plurimi precedenti ivi citati). 1.4 Nel caso in esame, le conclusioni de quibus contenevano, come rilevato dalla Corte di appello e non contestato docunnentatamente dalla difesa, una "mera ed immotivata richiesta di rigetto" dell'appello, di tal che non averne ricevuto comunicazione non ha prodotto alcuno "specifico, concreto ed attuale pregiudizio" per il ricorrente, poiché l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento, ed alla quale egli dovesse conseguentemente essere messo in condizione di controargomentare. 1.5. Ciò comporta, in conclusione, che la deduzione della dedotta nullità a regime intermedio, in difetto di un specifico, concreto ed attuale pregiudizio, non può ritenersi consentita: trattandosi di questione nuova, ciò comporta la mera infondatezza del motivo.
1.5.1. La conclusione che precede esonera dal valutare la tempestività, o meno, della deduzione della predetta patologia". Nel caso oggi all'esame, del pari, le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello erano del tutto generiche. 3 Il Consigliere estensore PE AR utt ‘10, tA0-- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024. Il Presidente E .sabet OS