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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1332/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
LA SO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1244/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3020/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
21/06/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2323/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: SE
Resistente: SE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 agiva in giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 3020/05/2017, pronunciata il 21.06.2017 e depositata il 16.08.2017, della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, già C.T.
R. della Sicilia, che, confermando la sentenza della C.G.T. di 1° grado di Ragusa, già C.T.P. di Ragusa, n.
785/02/2012, depositata il 28.12.2012, condannava l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Ragusa al rimborso della complessiva somma di € 10.482,55, pari all'ammontare dei tributi assolti in esubero dal contribuente per il triennio 1990 – 1992 (“rimborso sisma 90”), oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
ciò in quanto aveva avuto, a titolo di rimborso, solo la somma di € 5.241,99 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate sosteneva di avere adempiuto alla pronuncia giudiziale tramite il rimborso del quantum deciso con la sentenza azionata, cui era stata però applicata una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata, ex art. 16 octies D.L. 91/2017 (convertito dalla L. n.
123/2017), versando al contribuente il 50% del dovuto oltre gli interessi legali.
Con la sentenza n. 335/05/2022, pronunciata il 23.12.2021 e depositata il 18.01.2022, la C.G.T. di 2° grado della Sicilia, già C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in composizione monocratica, ritenendo che la disposizione di cui all'art. 16 octies del D.L. 91/2017 e successive integrazioni e modificazioni avesse inciso sul dovere dell'Ufficio di ottemperare al comando giudiziale contenuto nella sentenza definitiva, rigettava il ricorso dell'istante, considerando compiuti tutti gli adempimenti facenti capo all'Agenzia delle Entrate, nella misura consentita dalle disposizioni di legge di cui all'art. 16 octies citato.
Con ricorso del 18.07.2022, non condividendo l'orientamento del giudice dell'ottemperanza,
Ricorrente_1 adiva la Suprema Corte di Cassazione lamentando l'illegittimità della sentenza n. 335/05/2022 per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, comma 665, legge 190/2014 nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 octies del D.L. 91/2017; 70 del D.Lgs. 546/1992 e 360, comma 1, nr. 4) c.p.c..
Con l'ordinanza nr. 30155/2023 del 21.09.2023, pubblicata in data 30.10.2023, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal Ricorrente_1, cassava, con rinvio ad altra sezione della medesima C.G. T. di 2° grado, la sentenza n. 335/05/2022 della C.G.T. di 2° grado della Sicilia, conformandosi al principio di diritto da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la pronuncia del 18.05.2022, nr. 162891, da applicarsi nel giudizio rescissorio.
In base a detto principio il giudice dell'ottemperanza “in caso di verificata incapienza, avrebbe dovuto attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.” Dopo la pronuncia della Cassazione Ricorrente_1 ha riassunto la causa chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di attivare con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le particolari procedure di contabilità pubblica, ivi compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, necessarie per ottenere la corresponsione del residuo importo di € 5.240,56 oltre interessi, così dando piena esecuzione alla decisione del Giudice di merito n. 3020/05/2017; con vittoria di spese e compensi, questi ultimi da distrarre in favore dei procuratori antistatari che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., hanno dichiarato di non averli riscossi.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto nelle more a pagare la residua somma dovuta a titolo di rimborso tramite assegni emessi da Banca_1. All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della residua somma spettante a Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 3020/05/2017, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal Ricorrente_1 per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n. 3020/05/2017, che era stata adempiuta in modo parziale.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate le spese del giudizio di cassazione vengono liquidate in euro 1.467,50 e le spese del giudizio di ottemperanza in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge. Dette spese devono essere distratte in favore degli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida per il giudizio di cassazione in euro 1.467,50 e per il giudizio di ottemperanza in euro 1.212,50, oltre gli oneri accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore degli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, difensori antistatari. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr.
EN TO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
LA SO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1244/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3020/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
21/06/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2323/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: SE
Resistente: SE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 agiva in giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 3020/05/2017, pronunciata il 21.06.2017 e depositata il 16.08.2017, della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, già C.T.
R. della Sicilia, che, confermando la sentenza della C.G.T. di 1° grado di Ragusa, già C.T.P. di Ragusa, n.
785/02/2012, depositata il 28.12.2012, condannava l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Ragusa al rimborso della complessiva somma di € 10.482,55, pari all'ammontare dei tributi assolti in esubero dal contribuente per il triennio 1990 – 1992 (“rimborso sisma 90”), oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
ciò in quanto aveva avuto, a titolo di rimborso, solo la somma di € 5.241,99 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate sosteneva di avere adempiuto alla pronuncia giudiziale tramite il rimborso del quantum deciso con la sentenza azionata, cui era stata però applicata una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata, ex art. 16 octies D.L. 91/2017 (convertito dalla L. n.
123/2017), versando al contribuente il 50% del dovuto oltre gli interessi legali.
Con la sentenza n. 335/05/2022, pronunciata il 23.12.2021 e depositata il 18.01.2022, la C.G.T. di 2° grado della Sicilia, già C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in composizione monocratica, ritenendo che la disposizione di cui all'art. 16 octies del D.L. 91/2017 e successive integrazioni e modificazioni avesse inciso sul dovere dell'Ufficio di ottemperare al comando giudiziale contenuto nella sentenza definitiva, rigettava il ricorso dell'istante, considerando compiuti tutti gli adempimenti facenti capo all'Agenzia delle Entrate, nella misura consentita dalle disposizioni di legge di cui all'art. 16 octies citato.
Con ricorso del 18.07.2022, non condividendo l'orientamento del giudice dell'ottemperanza,
Ricorrente_1 adiva la Suprema Corte di Cassazione lamentando l'illegittimità della sentenza n. 335/05/2022 per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, comma 665, legge 190/2014 nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 octies del D.L. 91/2017; 70 del D.Lgs. 546/1992 e 360, comma 1, nr. 4) c.p.c..
Con l'ordinanza nr. 30155/2023 del 21.09.2023, pubblicata in data 30.10.2023, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal Ricorrente_1, cassava, con rinvio ad altra sezione della medesima C.G. T. di 2° grado, la sentenza n. 335/05/2022 della C.G.T. di 2° grado della Sicilia, conformandosi al principio di diritto da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la pronuncia del 18.05.2022, nr. 162891, da applicarsi nel giudizio rescissorio.
In base a detto principio il giudice dell'ottemperanza “in caso di verificata incapienza, avrebbe dovuto attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.” Dopo la pronuncia della Cassazione Ricorrente_1 ha riassunto la causa chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di attivare con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le particolari procedure di contabilità pubblica, ivi compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, necessarie per ottenere la corresponsione del residuo importo di € 5.240,56 oltre interessi, così dando piena esecuzione alla decisione del Giudice di merito n. 3020/05/2017; con vittoria di spese e compensi, questi ultimi da distrarre in favore dei procuratori antistatari che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., hanno dichiarato di non averli riscossi.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto nelle more a pagare la residua somma dovuta a titolo di rimborso tramite assegni emessi da Banca_1. All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della residua somma spettante a Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 3020/05/2017, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate va condannata alla rifusione delle spese sostenute dal Ricorrente_1 per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n. 3020/05/2017, che era stata adempiuta in modo parziale.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate le spese del giudizio di cassazione vengono liquidate in euro 1.467,50 e le spese del giudizio di ottemperanza in euro 1.212,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge. Dette spese devono essere distratte in favore degli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, dichiaratisi difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida per il giudizio di cassazione in euro 1.467,50 e per il giudizio di ottemperanza in euro 1.212,50, oltre gli oneri accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore degli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, difensori antistatari. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr.
EN TO