TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Luigia Franzese Giudice
dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SACCO MICHELA ( ), la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
RICORRENTE
e
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
GIALLAURIA FRANCESCA ( ), la quale lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 14/02/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti. In particolare, la ricorrente ha insistito per l'affido esclusivo dei minori con regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre e un assegno mensile di € 250,00
per ciascun figlio;
in subordine, in caso di affido condiviso, ha chiesto la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre prevedendo due pomeriggi a settimane e i fine settimana alternati dal sabato al lunedì con accompagnamento a scuola dei bambini. Il resistente ha insistito per l'affido condiviso con collocamento paritario e, in subordine, in caso di collocamento prevalente dei minori presso la madre, per un'ampia regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2024 la ricorrente, premettendo di aver intrattenuto una relazione con il resistente con cui aveva convissuto dal settembre 2015 al settembre 2023, chiedeva CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli della coppia, nato il [...] e nata il [...]. Esponeva che, durante la convivenza, il Per_1 Per_2
resistente tornava spesso a casa in stato di agitazione psico-fisica, probabilmente a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti, rivolgendosi a lei con parole offensive. Rilevava che vi era una continua intromissione della famiglia di origine nella gestione del nucleo familiare e che, dopo avergli comunicato la propria volontà di interrompere la relazione, il resistente iniziava a porre in essere atti persecutori nei suoi confronti, costringendola a sporgere querela. Aggiungeva che il resistente decideva senza preavviso le modalità e le tempistiche di frequentazione dei figli. Tanto premesso, chiedeva l'affido esclusivo dei minori a sé con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, previa eventuale CTU, e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 04/09/2024, il resistente, contestando le allegazioni di controparte, riferiva che aveva “provato” occasionalmente la cocaina nel 2014, rappresentando un episodio isolato e peraltro antecedente l'inizio della relazione con la ricorrente. Riferiva che quest'ultima aveva deciso di interrompere la relazione poiché erano state limitate le spese fuori dalla loro portata a fronte della precaria attività lavorativa di entrambi. Aggiungeva che la ricorrente percepiva l'assegno unico familiare per entrambi i figli e per l'altra figlia di lei nata dal precedente matrimonio, nonché
l'assegno di inclusione. Tanto premesso, chiedeva, in via principale, l'affido condiviso dei minori con collocamento paritario e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, in caso di collocamento prevalente dei minori presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27/09/2024, il Giudice rel., sentita la ricorrente e i difensori delle parti, affidava i figli minori in forma super esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva gli incontri protetti padre-figli. All'esito dell'udienza cartolare del 14/02/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Occorre premettere che con provvedimento del 17/10/2024 è stata dichiarata l'inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento emesso nei confronti del resistente a seguito dell'intervenuta remissione della querela da parte della ricorrente;
è stato quindi dichiarato il non doversi procedere nei confronti di in relazione al reato ex art. 612 bis c.p. ( cfr. provvedimenti in atti). CP_1
Ciò posto, la ricorrente ha negli atti precisato di aver rimesso la querela per riportare serenità nel nucleo familiare con particolare riferimento ai figli minori, insistendo per la richiesta di affido esclusivo di questi ultimi, non opponendosi a una libera frequentazione del padre.
2 Dalla relazione dei S.S. dell'11/02/2025 risulta che: 1) entrambi i genitori hanno partecipato con precisione e puntualità al percorso di verifica e sostegno delle capacità genitoriali presso l'ASL di competenza, collaborando con il Servizio Sociale;
2) il resistente ha svolto regolarmente tutti gli esami tossicologici (eroina, cocaina, cannabinoidi presso il SERD), i quali hanno avuto esito negativo, e ha mostrato pentimento per gli errori commessi volendo ricostruire il rapporto con i figli;
3) i minori hanno manifestato il loro malessere nel non condividere la loro quotidianità con il padre in maniera libera,
cercando di prolungare il tempo a disposizione con lui;
4) durante un incontro congiunto con entrambi i genitori e i minori, l'interazione tra i genitori è apparsa serena con momenti di gioco condivisi con i bambini e un forte senso di complicità familiare;
5) il conflitto tra i genitori dei minori permane in relazione agli aspetti economici a causa del mancato versamento dell'assegno di mantenimento da circa quattro mesi da parte del resistente e delle offese del padre nei confronti della madre nel momento in cui la ricorrente gli aveva rappresentato le sue difficoltà economiche legate alla gestione dei bambini;
6) il
S.S. ha suggerito la liberalizzazione degli incontri padre-figli.
Alla luce del quadro sin qui emerso, il Collegio ritiene di dover confermare allo stato l'affido esclusivo dei minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, alla luce del mancato adempimento agli obblighi economici da parte del padre. Invero, a fronte dell'allegazione di inadempimento della ricorrente (rappresentata anche al Servizio Sociale), non è stato provato l'adempimento ai predetti obblighi da parte del resistente;
tale condotta ingiustificata risulta pregiudizievole per i minori e giustificativa allo stato di una deroga alla regola dell'affido condiviso.
Quanto ai tempi di permanenza con il padre, tenuto conto della relazione dei S.S. sopra citata, del venir meno della misura cautelare nei confronti del resistente e degli esiti negativi dei test tossicologici regolarmente effettuati (da giugno 2024 a gennaio 2025, cfr. report dell'ASL del 06/02/2025), sussistono i presupposti per la liberalizzazione degli incontri con i figli, e, pertanto, considerate le richieste di entrambe le parti, va stabilito quanto segue: salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere i figli il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 sino alle ore 20:00, i fine settimana alternati dalle ore 9:00 del sabato sino alle ore 9:00 del lunedì, con pernotto e accompagnamento a scuola, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni,
la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Va confermato l'importo posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli in € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Sul punto, occorre considerare la capacità economica delle parti. La ricorrente è disoccupata, percepisce l'assegno unico familiare per intero pari a circa € 600,00 (comprensiva della quota percepita per la prima figlia nata da un precedente matrimonio),
l'assegno unico di inclusione, viene aiutata economicamente dai genitori e dalle sorelle e paga un canone locatizio di € 610,00. Il resistente, invece, secondo quanto allegato dalla ricorrente, lavorerebbe quale
“Store Manager” presso il supermercato Optima a Caserta e vive presso l'abitazione di proprietà dei 3 genitori, non avendo pertanto spese locatizie. Tali circostanze non sono state contestate dal resistente, il quale peraltro non ha dichiarato alcunché in merito alla sua retribuzione mensile, non potendo essere considerata integrale la capacità economica risultante dalla documentazione reddituale in atti, ove risultano redditi annuali di circa € 2.000,00/3.000,00 all'anno (cfr. CUD 2023, 2022 e 2021), giacché
incompatibile con la sua richiesta di contribuire al mantenimento dei figli versando € 300,00 al mese.
Avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvedere:
- dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso la stessa e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'obblio a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi ai S.S. del Controparte_3
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Luigia Franzese Giudice
dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SACCO MICHELA ( ), la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
RICORRENTE
e
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
GIALLAURIA FRANCESCA ( ), la quale lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 14/02/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti. In particolare, la ricorrente ha insistito per l'affido esclusivo dei minori con regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre e un assegno mensile di € 250,00
per ciascun figlio;
in subordine, in caso di affido condiviso, ha chiesto la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre prevedendo due pomeriggi a settimane e i fine settimana alternati dal sabato al lunedì con accompagnamento a scuola dei bambini. Il resistente ha insistito per l'affido condiviso con collocamento paritario e, in subordine, in caso di collocamento prevalente dei minori presso la madre, per un'ampia regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2024 la ricorrente, premettendo di aver intrattenuto una relazione con il resistente con cui aveva convissuto dal settembre 2015 al settembre 2023, chiedeva CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli della coppia, nato il [...] e nata il [...]. Esponeva che, durante la convivenza, il Per_1 Per_2
resistente tornava spesso a casa in stato di agitazione psico-fisica, probabilmente a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti, rivolgendosi a lei con parole offensive. Rilevava che vi era una continua intromissione della famiglia di origine nella gestione del nucleo familiare e che, dopo avergli comunicato la propria volontà di interrompere la relazione, il resistente iniziava a porre in essere atti persecutori nei suoi confronti, costringendola a sporgere querela. Aggiungeva che il resistente decideva senza preavviso le modalità e le tempistiche di frequentazione dei figli. Tanto premesso, chiedeva l'affido esclusivo dei minori a sé con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, previa eventuale CTU, e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 04/09/2024, il resistente, contestando le allegazioni di controparte, riferiva che aveva “provato” occasionalmente la cocaina nel 2014, rappresentando un episodio isolato e peraltro antecedente l'inizio della relazione con la ricorrente. Riferiva che quest'ultima aveva deciso di interrompere la relazione poiché erano state limitate le spese fuori dalla loro portata a fronte della precaria attività lavorativa di entrambi. Aggiungeva che la ricorrente percepiva l'assegno unico familiare per entrambi i figli e per l'altra figlia di lei nata dal precedente matrimonio, nonché
l'assegno di inclusione. Tanto premesso, chiedeva, in via principale, l'affido condiviso dei minori con collocamento paritario e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, in caso di collocamento prevalente dei minori presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27/09/2024, il Giudice rel., sentita la ricorrente e i difensori delle parti, affidava i figli minori in forma super esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva gli incontri protetti padre-figli. All'esito dell'udienza cartolare del 14/02/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Occorre premettere che con provvedimento del 17/10/2024 è stata dichiarata l'inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento emesso nei confronti del resistente a seguito dell'intervenuta remissione della querela da parte della ricorrente;
è stato quindi dichiarato il non doversi procedere nei confronti di in relazione al reato ex art. 612 bis c.p. ( cfr. provvedimenti in atti). CP_1
Ciò posto, la ricorrente ha negli atti precisato di aver rimesso la querela per riportare serenità nel nucleo familiare con particolare riferimento ai figli minori, insistendo per la richiesta di affido esclusivo di questi ultimi, non opponendosi a una libera frequentazione del padre.
2 Dalla relazione dei S.S. dell'11/02/2025 risulta che: 1) entrambi i genitori hanno partecipato con precisione e puntualità al percorso di verifica e sostegno delle capacità genitoriali presso l'ASL di competenza, collaborando con il Servizio Sociale;
2) il resistente ha svolto regolarmente tutti gli esami tossicologici (eroina, cocaina, cannabinoidi presso il SERD), i quali hanno avuto esito negativo, e ha mostrato pentimento per gli errori commessi volendo ricostruire il rapporto con i figli;
3) i minori hanno manifestato il loro malessere nel non condividere la loro quotidianità con il padre in maniera libera,
cercando di prolungare il tempo a disposizione con lui;
4) durante un incontro congiunto con entrambi i genitori e i minori, l'interazione tra i genitori è apparsa serena con momenti di gioco condivisi con i bambini e un forte senso di complicità familiare;
5) il conflitto tra i genitori dei minori permane in relazione agli aspetti economici a causa del mancato versamento dell'assegno di mantenimento da circa quattro mesi da parte del resistente e delle offese del padre nei confronti della madre nel momento in cui la ricorrente gli aveva rappresentato le sue difficoltà economiche legate alla gestione dei bambini;
6) il
S.S. ha suggerito la liberalizzazione degli incontri padre-figli.
Alla luce del quadro sin qui emerso, il Collegio ritiene di dover confermare allo stato l'affido esclusivo dei minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, alla luce del mancato adempimento agli obblighi economici da parte del padre. Invero, a fronte dell'allegazione di inadempimento della ricorrente (rappresentata anche al Servizio Sociale), non è stato provato l'adempimento ai predetti obblighi da parte del resistente;
tale condotta ingiustificata risulta pregiudizievole per i minori e giustificativa allo stato di una deroga alla regola dell'affido condiviso.
Quanto ai tempi di permanenza con il padre, tenuto conto della relazione dei S.S. sopra citata, del venir meno della misura cautelare nei confronti del resistente e degli esiti negativi dei test tossicologici regolarmente effettuati (da giugno 2024 a gennaio 2025, cfr. report dell'ASL del 06/02/2025), sussistono i presupposti per la liberalizzazione degli incontri con i figli, e, pertanto, considerate le richieste di entrambe le parti, va stabilito quanto segue: salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere i figli il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 sino alle ore 20:00, i fine settimana alternati dalle ore 9:00 del sabato sino alle ore 9:00 del lunedì, con pernotto e accompagnamento a scuola, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni,
la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
Va confermato l'importo posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli in € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Sul punto, occorre considerare la capacità economica delle parti. La ricorrente è disoccupata, percepisce l'assegno unico familiare per intero pari a circa € 600,00 (comprensiva della quota percepita per la prima figlia nata da un precedente matrimonio),
l'assegno unico di inclusione, viene aiutata economicamente dai genitori e dalle sorelle e paga un canone locatizio di € 610,00. Il resistente, invece, secondo quanto allegato dalla ricorrente, lavorerebbe quale
“Store Manager” presso il supermercato Optima a Caserta e vive presso l'abitazione di proprietà dei 3 genitori, non avendo pertanto spese locatizie. Tali circostanze non sono state contestate dal resistente, il quale peraltro non ha dichiarato alcunché in merito alla sua retribuzione mensile, non potendo essere considerata integrale la capacità economica risultante dalla documentazione reddituale in atti, ove risultano redditi annuali di circa € 2.000,00/3.000,00 all'anno (cfr. CUD 2023, 2022 e 2021), giacché
incompatibile con la sua richiesta di contribuire al mantenimento dei figli versando € 300,00 al mese.
Avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvedere:
- dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso la stessa e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'obblio a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi ai S.S. del Controparte_3
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Giovanni D'Onofrio
4