Sentenza breve 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 11/03/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Petrongolo, con domicilio digitale come da PEC antoniopetrongolo@ordineavvocatiroma.org;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Verona, Prefettura di Salerno e Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura della Provincia di Verona in data-OMISSIS-;
- del provvedimento di revoca del visto nr.-OMISSIS- emesso dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il -OMISSIS--OMISSIS-;
- dell’atto di “ archiviazione ” emesso in data-OMISSIS--OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno dell’autorizzazione al lavoro stagionale – Nulla osta nr. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni statali;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- emessa dal T.A.R. Veneto, Sez. III;
Vista l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS-emessa da questa Sezione;
Uditi per le parti i difensori presenti nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, come da verbale, relatore il dott. IE RU;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in trattazione il deducente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Salerno, recante “ l’archiviazione ” del nulla osta rilasciatogli ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.), nonché di tutti gli atti successivi e conseguenti in epigrafe indicati. Il presente gravame, notificato il 1° dicembre 2025 ed in pari data depositato, è stato proposto in riassunzione dinanzi a questo T.A.R. Campania – sede staccata di Salerno, a seguito dell’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-dal T.A.R. per il Veneto, il quale ha così statuito: “[…] rispetto all’avversato provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno in data-OMISSIS--OMISSIS- (…) sia la revoca del visto di ingresso sia il diniego del permesso di soggiorno si configurano anch’essi come provvedimenti autonomamente lesivi, connessi per accessorietà al provvedimento a monte (…) alla luce di quanto precede, deve ritenersi che la competenza territoriale del T.A.R. Campania, Sezione distaccata di Salerno attragga a sé anche la competenza a conoscere delle impugnazioni aventi ad oggetto i provvedimenti di revoca del visto di ingresso e di diniego del permesso di soggiorno” .
Avverso la contestata determinazione prefettizia – visibile nella sezione “ Registrazione straniero ” del portale telematico “SPI 2.0” del Ministero dell’Interno, ove si legge “ pratica archiviata ” per “istanza disconosciuta” , l’esponente ha dedotto tre motivi di diritto così compendiabili:
1) “ ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5, 4 E 9 DEL D. LGS 1998 N. 286 e ART. 13, COMMA 2, DEL D.P.R. 1999, N. 394. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 COMMA 11, D.LGS. N. 286 DEL 1998. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DI LEGGE”, ove si assume che il tempo trascorso dal rilascio del nulla osta lavorativo (-OMISSIS-) sino alla revoca dello stesso (-OMISSIS-) avrebbe consolidato in capo al lavoratore - giunto regolarmente sul territorio nazionale in forza del detto titolo - un legittimo affidamento sul buon esito della procedura di ingresso, cui dovrebbe quantomeno seguire il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione;
2) “ ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 24 – BIS D. Lgs. N. 286/1998 INTRODOTTO DAL D.L. 20/2023 CONVERTITO IN LEGGE N. 50/2023). DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DI LEGGE”, poiché il lavoratore straniero non dovrebbe risentire delle inadempienze dichiarative della promittente parte datoriale e, quindi, apparirebbe “ immotivato il diniego laddove l’attività preparatoria sottesa all’inoltro della istanza finalizzata al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale deve attraversare una serie di produzioni documentali, tra cui l’asseverazione rilasciata da parte del datore di lavoro tramite professionisti all’uopo demandati”;
3) “VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER OMESSA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DINIEGO E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SOTTESI AL DINIEGO EMESSI DAL “MAECI” E DAL S.U.I. DI SALERNO. VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA E7O DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE”, poiché sarebbe stata del tutto preclusa la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Prefettura di Salerno, per l’omesso invio del preavviso di revoca del nulla osta. Inoltre, non emergerebbe in alcun modo il percorso istruttorio seguito dall’Ufficio al fine di adottare la gravata determinazione, che risulterebbe anche non adeguatamente motivata.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo la reiezione del gravame.
3. All’esito della camera di consiglio del -OMISSIS- con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio ha disposto “ l’acquisizione del provvedimento di revoca del nulla osta (denominato archiviazione) emesso dalla Prefettura di Salerno (…) atteso che il deposito documentale dell’Avvocatura Distrettuale contiene soltanto un mero screenshoot del portale informatico dedicato, recante i dati di sintesi del richiamato atto”. In esecuzione del detto ordine istruttorio, in data -OMISSIS-la Prefettura di Salerno ha depositato in giudizio una relazione con cui ha dichiarato, tra l’altro, che “questo Sportello Unico non è in grado di poter esibire un formale provvedimento di revoca del nulla osta (…)”.
4. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza da rendersi ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e sono state sentite sul punto le parti presenti, come da verbale; quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
5. Il Collegio ritiene in primo luogo condivisibili le argomentazioni del T.A.R. per il Veneto in ordine al radicarsi della competenza territoriale sull’atto prefettizio del-OMISSIS--OMISSIS-, posto a base dei successivi e conseguenti provvedimenti, qualificabile non come una mera “ archiviazione ” priva di effetti bensì quale “ revoca del nulla osta precedentemente rilasciato e, quindi, come un provvedimento autonomamente lesivo”.
6. Tanto premesso, va rilevata la manifesta fondatezza delle censure formulate col terzo motivo di ricorso, circa la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché il difetto istruttorio e motivazionale dell’atto impugnato. Invero, dall’esame della documentazione depositata in giudizio risulta che effettivamente il ricorrente è stato colpito da un atipico provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per ragioni di lavoro, adottato dalla Prefettura di Salerno in assenza di una preliminare interlocuzione dell’interessato.
6.1. Al riguardo, deve essere evidenziato che la gravata determinazione prefettizia, in mancanza di un formale provvedimento, può ricavarsi solo ponendo in correlazione due documenti: uno “ screenshoot ” estratto dal portale “ SPI 2.0 – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ” e un foglio di dettaglio, verosimilmente estratto e stampato sempre dal detto portale; il primo recante la dicitura “ pratica archiviata ” e, l’altro ove si legge, in una casella posta in basso a destra - indicata da una freccia nera aggiunta a penna - “ istanza disconosciuta ” (atti versati in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale il-OMISSIS- con gli allegati 4 e 10). Oltre ai dati appena riportati, non è stato poi possibile acquisire, pur a seguito di istruttoria, altre informazioni sul procedimento in questione e, in particolare, comprendere la natura e le ragioni del detto disconoscimento, gli accertamenti a tal fine eventualmente svolti sulla promittente parte datoriale e gli eventuali documenti all’uopo acquisiti.
6.2. Orbene, osserva il Collegio che le descritte caratteristiche del caso concreto delineano un’azione amministrativa dai confini evanescenti e non consentono in alcun modo di superare le segnalate carenze, a partire dall’iniziale vizio procedimentale del mancato invio del preavviso di revoca del nulla osta, che assume viepiù rilevanza in quanto l’attività amministrativa non si è conclusa mediante l’adozione di un formale provvedimento, tale da consentire di verificare l’attività istruttoria eventualmente svolta e di scandagliare il percorso logico-giuridico seguito dall’Ufficio.
Nella relazione versata in giudizio dalla difesa erariale il -OMISSIS- - a firma del dirigente dello Sportello U.I. della Prefettura di Salerno - si legge, infatti, che “ la procedura informatica prevede, nell’ambito di un menu’ a tendina la selezione della specifica motivazione dell’archiviazione per disconoscimento, senza contemplare l’emissione di un provvedimento espresso e motivato ”; nè sussistono altresì gli “ estremi di notifica al destinatario ” precisandosi che, a seguito di un’interrogazione del servizio “ Help Desk ”, risulterebbe inviata una PEC automatica (non versata in atti), recante l’esito della procedura telematica.
In merito, pur condividendo le esigenze di celerità che interessano i numerosi procedimenti in argomento (ex art. 24 T.U.I.), caratterizzati da verifiche successive all’ingresso dello straniero sul territorio nazionale, nonché l’utilizzo delle tecnologie a tal fine previste, ad avviso del Collegio non può ritenersi legittima un’azione amministrativa che, nell’emissione di un atto di secondo grado (revoca) sfavorevole al destinatario, si sostanzi nella scelta di una “ voce” da un “menu’ a tendina ”, in assenza del preliminare contraddittorio con l’interessato e di un’espressa motivazione sulla scelta adottata. Invero, così operando, l’interesse del privato risulta privo di qualsivoglia forma di tutela e, quindi, piegato in termini assoluti dinanzi al fine di speditezza perseguito dall’Amministrazione. La digitalizzazione dei processi organizzativi e l’utilizzo generale delle tecnologie informatiche risultano di fondamentale importanza per l’ammodernamento, l’efficienza e l’efficacia dall’azione amministrativa, ma non possono comportare una così stringente compromissione delle garanzie attribuite al privato dal Legislatore nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – art. 41 (cfr. in termini generali T.A.R. Lazio, Sezione Quinta Quater, 13 febbraio 2026, n. 2875).
6.3. In definitiva, consentire la revoca di un nulla osta lavorativo attraverso la spunta di una frase precompilata all’interno di un portale informatico - bypassando le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali - disegnerebbe una zona franca del pubblico potere, che non può reputarsi ammissibile nel vigente ordinamento. Sul punto, è utile sottolineare che il profilo motivazionale del provvedimento rappresenta “ l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata (…) dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 1548).
7. Per le ragioni complessivamente esposte, la determinazione impugnata si palesa illegittima, in maniera tale da generare - a cascata - l’invalidità di tutti gli atti ad essa conseguenti. In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze non esaminate, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti in epigrafe specificati, con salvezza, peraltro, delle successive valutazioni dell’Amministrazione.
8. La peculiarità delle questioni fattuali e giuridiche trattate consente di compensare tra le parti le spese della lite.
9. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede staccata di Salerno, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l’oscuramento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del -OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:
IE RU, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.