Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 34802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34802 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
MARIA
ACIERNO
Presidente
LAURA
TRICOMI
Consigliere
ROSARIO
RA OL
RI IR A. US
CAIAZZO
Consigliere-Rel.
Consigliere
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 13182/2024 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 34802/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Oggetto
Espulsione dello straniero;
valutazione di pericolosità.
Udienza pubblica 04/11/2025
R.G.N. 13182/2024
sul ricorso 13182/2024 proposto da:
LL OM, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani, per procura speciale in atti;
-
contro
-
-ricorrente -
-
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PREFETTURA DI MASSA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO- in persona del Prefetto p.t., rappres. e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistenti-
avverso il provvedimento emesso dal giudice di pace di Massa, di convalida del decreto emesso dal Prefetto in data 15.3.2024, depositato il 18.4.2024; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero;
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Firmato Da: ROSARIO CALAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d0694b52581b9c6- Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
Oscuramento disposto
Numero registro generale 13182/2024 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 34802/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace di Massa, con decreto depositato in data 18.4.2024, ha convalidato il provvedimento emesso dal Prefetto di Massa Carrara il 15.3.2024, notificato in pari data, che aveva disposto l'espulsione di OM LL, cittadino del Senegal, osservando che: il provvedimento impugnato era legittimo in quanto sussistevano le circostanze di cui all'art. 13, comma 5 bis del d.l.vo n. 286/98 in riferimento al comma 4 lett. d) della stessa norma (senza un giustificato motivo, lo straniero non aveva osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5); non sussistevano circostanze ostative all'espulsione di cui all'art. 19 del d.l.vo n. 286/98; al riguardo, il ricorrente non aveva fornito prova che, in caso di rimpatrio, potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione, né aveva allegato fondati motivi circa il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o nel caso degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6; per i reati in tema di stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina verso l'Italia ed emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da adibire ad attività illecite, non sussisteva margine di discrezionalità amministrativa, trattandosi di reati (nella specie, in materia di stupefacenti) per i quali la pericolosità sociale è stata individuata dallo stesso legislatore (v. art. 4, comma 3, del d.l.vo n. 286/1998), in
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Firmato Da: ROSARIO CAIAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 400694b62581b9c6 Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
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rapporto all'esigenza dell'ordinato svolgersi delle relazioni sociali e del mantenimento dell'ordine pubblico, a prescindere dalle eventuali vicende attinenti all'esecuzione della pena, tanto più in presenza di valutazioni in ordine alla pericolosità sociale desumibili - oltre che dalla tipologia - anche dalla gravità dei reati, attestata dalle pene inflitte ed in assenza di elementi idonei a controbilanciare tale giudizio di pericolosità connesso alla tipologia del reato ed all'entità della pena;
né il decreto di riconoscimento della protezione umanitaria emesso dal Tribunale di Firenze in data 1.3.2023, peraltro basato sull'ormai superato Rapporto EASO Annual General Report 2017 dell'European Asylum Support Office, poteva ritenersi decisivo ai fini del giudizio in ordine al bilanciamento tra l'integrazione sociale acquisita in Italia dal ricorrente e la situazione oggettiva del suo Paese di origine correlata alla condizione personale che ne ha determinato la partenza, così da accertare la condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani;
il paese di origine del ricorrente (Senegal) era compreso fra quelli ritenuti sicuri dalla nostra legislazione applicativa di direttive europee;
il ricorrente non aveva fornito prova del suo concreto impegno ad integrarsi nel circuito sano e legale della nostra compagine sociale, né la certificazione medica prodotta evidenziava stati di malattia, risultando guarito dalla TBC e negativo all'esame obiettivo del pronto soccorso del 2.8.2023, come risultava dal verbale del 3.8.2023, peraltro prodotto in misura parziale e mancante della parte destinata alla diagnosi ed alla prognosi. Il cittadino straniero ricorre in cassazione, avverso il suddetto provvedimento di convalida, con due motivi. L'Avvocatura Generale dello Stato, tardivamente costituitasi, ha depositato nota chiedendo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
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Numero registro generale 13182/2024 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 34802/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo lamenta che il giudice di pace, nel convalidare il decreto espulsivo emesso nei suoi confronti dal prefetto di Massa, non ne ha verificato i presupposti, come dettagliati dall'art. 13 del T.U.I., utilizzando una motivazione standard, priva di ogni riferimento al giudizio nel quale era stata adottata la decisione, senza addurre la benché minima motivazione della decisione adottata e senza la valutazione delle note di trattazione scritta ex art. 127/ter c.p.c. e della documentazione alle stesse allegata, limitandosi a richiamare elementi assolutamente non pertinenti all'oggetto dell'impugnazione. In particolare, il ricorrente assume che: il giudice di pace non ha tenuto conto dello status di richiedente asilo del ricorrente, e non ha esercitato i suoi poteri officiosi per verificare se il provvedimento di inammissibilità della domandata protezione internazionale fosse stato o meno impugnato nel termine di 15 giorni previsto dalla legge e, soprattutto, se lo stesso fosse stato o meno sospeso dal Tribunale competente (cosa che è effettivamente avvenuta), in tal modo omettendo di motivare la sua decisione e non disapplicando il decreto espulsivo. Il secondo motivo denunzia, in violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e motivazione apparente, in quanto la decisione censurata non ha preso posizione sui due principali elementi del ricorso avverso il decreto di espulsione: la non applicabilità al decreto medesimo del concetto della pericolosità sociale presunta e desunta dai precedenti di polizia, ma non attualizzata né accertata dalla magistratura di sorveglianza, e lo status di richiedente asilo del ricorrente.
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Firmato Da: ROSARIO CALAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 400694b62581b9c6 Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7
Oscuramento disposto
Numero registro generale 13182/2024 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 34802/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Con ordinanza interlocutoria emessa a seguito dell'udienza camerale del 9.4.2025, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza al fine di approfondire la fattispecie oggetto del primo motivo del ricorso, caratterizzata dal fatto che la domanda di protezione internazionale dello straniero è stata proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, circa la quale la giurisprudenza di questa Corte afferma che il decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso, ma limitatamente al primo motivo. Il secondo motivo va esaminato dapprima, presentando priorità logica, ed è fondato. In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che nel caso di impugnazione di decreto di espulsione dello straniero disposto in applicazione dell'art. 13, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 286 del 1998,
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non
il conseguente controllo giudiziale non limitato da alcuna pubbline 30/12/2025 sussistente, discrezionalità amministrativa (cfr. Cass. n. 11466 del 2013) - deve avere per oggetto, nell'ambito fattuale dedotto dalle parti, il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone indicate dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (riproduttivo del precetto contenuto nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni;
b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass., n. 26173/2023; n. 17585 del 2010; Cass. n 18482 del 2011; Cass. n. 16526 del 2017; Cass. n. 20692 del 2019. Nella specie, il giudice di pace ha ravvisato la pericolosità sociale del ricorrente sulla base dei precedenti per violazione delle norme in tema di stupefacenti, senza formulare un concreto giudizio sulla sua pericolosità attuale, in evidente contrasto con la citata giurisprudenza, senza neppure indicare le condotte ascritte allo straniero. Ora, l'accoglimento del secondo motivo, per la ragione più liquida, determina l'assorbimento del primo in ordine al quale la rimessione all'udienza pubblica riguarda anche la questione della sospensione del giudizio avente ad oggetto il decreto d'espulsione in attesa della pronuncia sulla domanda di protezione internazionale. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa al giudice di pace, anche in ordine alle spese del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa al giudice di pace di Massa, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 4 novembre 2025.
La Presidente Dott.ssa Maria Acierno
Il consigliere estensore Dott. Rosario Caiazzo
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Firmato Da: ROSARIO CAIAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 400694b62581b9c6 Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 70b51127a964ede7