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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1706/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5850/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TF7CR0100130 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'atto di recupero crediti relativo all'anno di imposta 2020 (indebito credito attività ricerca e sviluppo) eccependo l'effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, la conformità del progetto alle previsioni del manuale di Frascati, l' omessa acquisizione del parere del Mise;
eccesso di potere;
mancanza o insufficienza della motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n.119 emessa all'udienza del
27.11.2024, rigettava il ricorso.
Avverso tale udienza interponeva appello la Ricorrente_1 s.p.a. mentre l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma della sentenza
La Corte, all'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026, decideva la causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento
La società ha chiesto la riforma della decisione fondandola sui seguenti motivi:
difetto di motivazione per errata valutazione della documentazione prodotta dalla quale risultava che ricorrevano i requisiti previsti dal manuale di Frascati;
illegittima applicazione del manuale di Frascati;
mancata acquisizione del parere del Mise;
illegittimità delle sanzioni irrogate.
Poiché l'atto impugnato è stato emesso sul presupposto della mancanza dei presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
145/2013, appare opportuno prendere le mosse dalla illustrazione della normativa che disciplina la materia.
Il citato articolo così recita:
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015. omissis
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali;
per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali;
per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
Con successivo D.M. del 27 maggio 2015 concernente “Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”, e più precisamente all'art. 8, c. 2, è stato previsto che: “Qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.”
Sempre sull'argomento è intervenuto il manuale di Frascati.
Con tale documento, è stato coniato uno standard di metodologia per raccogliere e utilizzare i dati sulla ricerca e sviluppo poi avvalorato, di volta in volta, dalle varie leggi di Bilancio e dalla normativa secondaria che, appunto, lo riconoscono come riferimento ufficiale per l'accesso al credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo.
La norma cui si fa riferimento è l'art. 1, c. 200, della L. n. 160/2019, entrata in vigore nel 2020.
Il Manuale di Frascati, nell'affermare che risulta spesso utile e rilevante classificare le attività R&S in base al settore della conoscenza in cui viene condotta, ammette che la ricerca e sviluppo comprende, tendenzialmente, tre differenti ambiti e, cioè, ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale.
Un ulteriore criterio atto a qualificare come R&S una determinata attività concerne la sussistenza di cinque requisiti che devono tutti improntare e informare una determinata progettualità affinché la stessa possa portare al conseguimento del credito di imposta in ricerca e sviluppo.
Una determinata conoscenza, per essere rilevante ai fini del vantaggio fiscale, deve:
1. puntare alle nuove scoperte (cd. nuova), nel senso che le nuove conoscenze sono l'obiettivo principe di un progetto di ricerca e sviluppo;
2. basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi (c.d. creativa), nel senso che un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti, ideando, ad esempio, nuove applicazioni delle tecniche esistenti o nuovi usi delle tecnologie disponibili;
3. non essere sicura dell'esito finale (c.d. incerta), ovvero la ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti che ricomprendono, ad esempio, il risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione);
4. essere pianificata e preventivata (c.d. sistematica), nel senso che la progettualità deve essere svolta in modo non caotico o decontestualizzato bensì mediante un approccio organizzato;
5. portare a risultati che possano essere riprodotti (c.d. trasferibile e/o riproducibile), ovverosia il progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.
La società evidenzia che i primi giudici avrebbero omesso di valutare la documentazione versata in atti ed in particolare le perizie e consulenze che hanno esaminato il progetto sviluppato dalla ricorrente e ne hanno attestato la conformità alla normativa vigente (D.L. n. 145/2013 e Decreto Interministeriale del 27 maggio 2015).
Il collegio ritiene che gli argomenti difensivi non possano revocare in dubbio le conclusioni cui è pervenuta l'agenzia, condivise con ampia e condivisa motivazione dai primi giudici.
Di particolare rilevanza appaiono essere le interviste fatte ai dipendenti, riassunte alle pagine da 13 a 17 dell'atto impugnato. Dalle risposte si ricava che non erano a conoscenza dei compiti specifici connessi al progetto del quale hanno fornito una descrizione generica.
Inoltre non è stato chiarita l'attività svolta dall'istituto di ricerca Associazione_1, non risultano i criteri con i quali è stato selezionato il personale addetto al progetto , modalità, ruoli e tempi di espletamento dell'attività da parte di costoro.
Inoltre nessuno dei criteri richiesti dal Manuale Frascati risulta caratterizzare il progetto proposto, giacché il progetto presenta un carattere puramente nozionistico ed astratto e non rispetta i requisiti di novità, originalità, previsti dalla normativa. Infatti dal progetto di ricerca esibito non è possibile, in alcun modo, ricondurre gli investimenti effettuati a quelli considerati agevolabili dalla normativa in materia di credito di imposta.
Il progetto ha contenuto astratto e pieno di mere nozioni, non è stato provato alcun dimostratore tecnologico sviluppato che doveva essere realizzato nel 2019; il progetto è quasi integralmente frutto di collage di materiale trovato con una ricerca su motori di ricerca, con specifico riferimento alle fonti di riferimento.
Gli elementi acquisiti, che deponevano per la mancata attuazione di un progetto astrattamente riconducibile alla ricerca e sviluppo, non rendevano necessaria l'acquisizione del parere, peraltro facoltativo, del Mise, in quanto la valutazione del merito del progetto poteva conseguire solo alla attuazione del progetto ed alla sua ipotetica riconducibilità alla categoria della ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda l'applicabilità del Manuale di Frascati, l'appellante la contesta sul rilievo che la normativa che lo ha introdotto, del 2020, era successiva alla realizzazione del progetto.
Non ignora questo collegio la sentenza n. 15039, del 29 luglio 2025, del TAR Lazio che ha accolto il ricorso proposto da una società, annullando il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del
AD in TA (MIMIT) aveva negato la certificazione prevista dall'art. 23 del DL 73/2022 in relazione al credito d'imposta per ricerca e sviluppo fruito negli anni d'imposta 2017–2019, negando che sia possibile estendere retroattivamente standard tecnici e criteri valutativi non previsti dalla normativa pro-tempore applicabile negli anni 2015-2019.
Ritiene questo collegio che resta fermo un punto essenziale: la decisione del TAR non può essere intesa come una legittimazione indiscriminata di tutte le attività rendicontate. In particolare, per il periodo
2015-2019 in relazione a progetti privi di un reale contenuto tecnico o sorretti da documentazione inadeguata, talvolta addirittura inesistenti, il MIMIT conserva piena legittimità nel negare l'accesso al beneficio, indipendentemente dal riferimento ai criteri OCSE.
Il richiamo al Manuale di Oslo, che definisce le attività qualificabile come “innovazione tecnologica”, diverse da quelle di R&S, caratterizzato da un approccio più flessibile rispetto al Manuale di Frascati, mostra piuttosto che alcune attività possono comunque rientrare nel perimetro agevolabile, ma sempre attraverso una valutazione sostanziale rigorosa.
Il ricorso a quei criteri è superfluo in quanto il progetto non è stato attuato e, comunque, se lo fosse stato, non avrebbe potuto per caratteristiche intrinseche essere considerato di ricerca e sviluppo.
Non sussisteva il vizio di motivazione in quanto l'atto, come evincibile peraltro dalla congruità dei motivi del ricorso, conteneva tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari per consentire al contribuente di articolare le proprie difese in sede giudiziaria.
Va infine respinta la richiesta di annullamento delle sanzioni in quanto la normativa sostanziale non presenta obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione.
L'appello va respinto.
Le spese, per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Dichiara interamente compensate le spese del grado
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5850/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. TF7CR0100130 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'atto di recupero crediti relativo all'anno di imposta 2020 (indebito credito attività ricerca e sviluppo) eccependo l'effettiva realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, la conformità del progetto alle previsioni del manuale di Frascati, l' omessa acquisizione del parere del Mise;
eccesso di potere;
mancanza o insufficienza della motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n.119 emessa all'udienza del
27.11.2024, rigettava il ricorso.
Avverso tale udienza interponeva appello la Ricorrente_1 s.p.a. mentre l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma della sentenza
La Corte, all'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026, decideva la causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento
La società ha chiesto la riforma della decisione fondandola sui seguenti motivi:
difetto di motivazione per errata valutazione della documentazione prodotta dalla quale risultava che ricorrevano i requisiti previsti dal manuale di Frascati;
illegittima applicazione del manuale di Frascati;
mancata acquisizione del parere del Mise;
illegittimità delle sanzioni irrogate.
Poiché l'atto impugnato è stato emesso sul presupposto della mancanza dei presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto legge
145/2013, appare opportuno prendere le mosse dalla illustrazione della normativa che disciplina la materia.
Il citato articolo così recita:
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015. omissis
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali;
per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali;
per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
Con successivo D.M. del 27 maggio 2015 concernente “Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”, e più precisamente all'art. 8, c. 2, è stato previsto che: “Qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.”
Sempre sull'argomento è intervenuto il manuale di Frascati.
Con tale documento, è stato coniato uno standard di metodologia per raccogliere e utilizzare i dati sulla ricerca e sviluppo poi avvalorato, di volta in volta, dalle varie leggi di Bilancio e dalla normativa secondaria che, appunto, lo riconoscono come riferimento ufficiale per l'accesso al credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo.
La norma cui si fa riferimento è l'art. 1, c. 200, della L. n. 160/2019, entrata in vigore nel 2020.
Il Manuale di Frascati, nell'affermare che risulta spesso utile e rilevante classificare le attività R&S in base al settore della conoscenza in cui viene condotta, ammette che la ricerca e sviluppo comprende, tendenzialmente, tre differenti ambiti e, cioè, ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale.
Un ulteriore criterio atto a qualificare come R&S una determinata attività concerne la sussistenza di cinque requisiti che devono tutti improntare e informare una determinata progettualità affinché la stessa possa portare al conseguimento del credito di imposta in ricerca e sviluppo.
Una determinata conoscenza, per essere rilevante ai fini del vantaggio fiscale, deve:
1. puntare alle nuove scoperte (cd. nuova), nel senso che le nuove conoscenze sono l'obiettivo principe di un progetto di ricerca e sviluppo;
2. basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi (c.d. creativa), nel senso che un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti, ideando, ad esempio, nuove applicazioni delle tecniche esistenti o nuovi usi delle tecnologie disponibili;
3. non essere sicura dell'esito finale (c.d. incerta), ovvero la ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti che ricomprendono, ad esempio, il risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione);
4. essere pianificata e preventivata (c.d. sistematica), nel senso che la progettualità deve essere svolta in modo non caotico o decontestualizzato bensì mediante un approccio organizzato;
5. portare a risultati che possano essere riprodotti (c.d. trasferibile e/o riproducibile), ovverosia il progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.
La società evidenzia che i primi giudici avrebbero omesso di valutare la documentazione versata in atti ed in particolare le perizie e consulenze che hanno esaminato il progetto sviluppato dalla ricorrente e ne hanno attestato la conformità alla normativa vigente (D.L. n. 145/2013 e Decreto Interministeriale del 27 maggio 2015).
Il collegio ritiene che gli argomenti difensivi non possano revocare in dubbio le conclusioni cui è pervenuta l'agenzia, condivise con ampia e condivisa motivazione dai primi giudici.
Di particolare rilevanza appaiono essere le interviste fatte ai dipendenti, riassunte alle pagine da 13 a 17 dell'atto impugnato. Dalle risposte si ricava che non erano a conoscenza dei compiti specifici connessi al progetto del quale hanno fornito una descrizione generica.
Inoltre non è stato chiarita l'attività svolta dall'istituto di ricerca Associazione_1, non risultano i criteri con i quali è stato selezionato il personale addetto al progetto , modalità, ruoli e tempi di espletamento dell'attività da parte di costoro.
Inoltre nessuno dei criteri richiesti dal Manuale Frascati risulta caratterizzare il progetto proposto, giacché il progetto presenta un carattere puramente nozionistico ed astratto e non rispetta i requisiti di novità, originalità, previsti dalla normativa. Infatti dal progetto di ricerca esibito non è possibile, in alcun modo, ricondurre gli investimenti effettuati a quelli considerati agevolabili dalla normativa in materia di credito di imposta.
Il progetto ha contenuto astratto e pieno di mere nozioni, non è stato provato alcun dimostratore tecnologico sviluppato che doveva essere realizzato nel 2019; il progetto è quasi integralmente frutto di collage di materiale trovato con una ricerca su motori di ricerca, con specifico riferimento alle fonti di riferimento.
Gli elementi acquisiti, che deponevano per la mancata attuazione di un progetto astrattamente riconducibile alla ricerca e sviluppo, non rendevano necessaria l'acquisizione del parere, peraltro facoltativo, del Mise, in quanto la valutazione del merito del progetto poteva conseguire solo alla attuazione del progetto ed alla sua ipotetica riconducibilità alla categoria della ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda l'applicabilità del Manuale di Frascati, l'appellante la contesta sul rilievo che la normativa che lo ha introdotto, del 2020, era successiva alla realizzazione del progetto.
Non ignora questo collegio la sentenza n. 15039, del 29 luglio 2025, del TAR Lazio che ha accolto il ricorso proposto da una società, annullando il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del
AD in TA (MIMIT) aveva negato la certificazione prevista dall'art. 23 del DL 73/2022 in relazione al credito d'imposta per ricerca e sviluppo fruito negli anni d'imposta 2017–2019, negando che sia possibile estendere retroattivamente standard tecnici e criteri valutativi non previsti dalla normativa pro-tempore applicabile negli anni 2015-2019.
Ritiene questo collegio che resta fermo un punto essenziale: la decisione del TAR non può essere intesa come una legittimazione indiscriminata di tutte le attività rendicontate. In particolare, per il periodo
2015-2019 in relazione a progetti privi di un reale contenuto tecnico o sorretti da documentazione inadeguata, talvolta addirittura inesistenti, il MIMIT conserva piena legittimità nel negare l'accesso al beneficio, indipendentemente dal riferimento ai criteri OCSE.
Il richiamo al Manuale di Oslo, che definisce le attività qualificabile come “innovazione tecnologica”, diverse da quelle di R&S, caratterizzato da un approccio più flessibile rispetto al Manuale di Frascati, mostra piuttosto che alcune attività possono comunque rientrare nel perimetro agevolabile, ma sempre attraverso una valutazione sostanziale rigorosa.
Il ricorso a quei criteri è superfluo in quanto il progetto non è stato attuato e, comunque, se lo fosse stato, non avrebbe potuto per caratteristiche intrinseche essere considerato di ricerca e sviluppo.
Non sussisteva il vizio di motivazione in quanto l'atto, come evincibile peraltro dalla congruità dei motivi del ricorso, conteneva tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari per consentire al contribuente di articolare le proprie difese in sede giudiziaria.
Va infine respinta la richiesta di annullamento delle sanzioni in quanto la normativa sostanziale non presenta obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione.
L'appello va respinto.
Le spese, per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Dichiara interamente compensate le spese del grado