TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1716
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Collegio ha ritenuto la procura generica perché non indicava il Tribunale competente né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La procura conteneva la dicitura: 'Avv. … La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n.107/2015, conferendoLe all’uopo ogni facoltà di legge …'. Tale procura è ritenuta inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, in particolare l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti contendenti e dell'autorità competente. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce al ricorso non è applicabile nel caso di ricorso nativo digitale con procura su foglio separato, anche se digitalizzata e depositata telematicamente, poiché non garantisce la contezza del contenuto dell'atto da parte del sottoscrittore né l'anteriorità della procura rispetto al ricorso. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. né tramite il beneficio dell'errore scusabile, dato che la pronuncia della Sezione Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1716
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1716
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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