TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2733/2022 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022, promossa da: con sede in Modica (RG), contrada Cella S. Antonio G. dell'Acqua, P.I. CP_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_2 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._2 patrocinio dell'abogado Carmelo Sciara giusta procura in atti, e domicilio eletto presso il suo studio;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, P.I. , rappresentata Controparte_4 P.IVA_2 da con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, C.F. , Controparte_5 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. Stefano Menghini, giusta procura in atti, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti. OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
➢ In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare ex art 1418 c.c. la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per i motivi esposti in narrativa;
➢ in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare ex art 1419 c.c. la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, dichiarare la liberazione dei garanti/fideiussori per intervenuta decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto nei confronti degli opponenti;
pagina 1 di 7 ➢ per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto;
➢ condannare la banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
➢ Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore.”.
OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
B) In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate dagli attori per i motivi in fatto ed in diritto sopra estensivamente esposti e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
C) In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle doglianze attoree condannare gli opponenti al pagamento della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a CP_1
e , di pagare in favore di “la somma di €
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 278.560,05 (limitata ad € 221.027,12 per ”, oltre interessi come da domanda e spese del CP_6 procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Più in particolare, nel ricorso monitorio si deduceva che l'importo in questione veniva richiesto, quanto ad €. 211.128,19, quale saldo passivo del rapporto di “Conto Corrente n. 1000/00002011 (oggi posizione a sofferenza n. 9501/00000038) aperto in data 4 gennaio 2006 presso la CA LO IMI S.p.a., oggi CA NT LO S.p.a. (doc.2)”, su cui era stata altresì “concessa un'apertura di credito di euro 150.000,00 in data 16 maggio 2014 (doc.3)”; quanto ad €. 9.898,93, quale saldo passivo del rapporto di “Mutuo chirografario n. 61892727 (oggi posizione a sofferenza n. 6000/61879754) di originari euro 50.000,00 concesso in data 25 gennaio 2013 (doc.4)”; e quanto a €. 57.532,93, quale saldo passivo del rapporto di “Mutuo fondiario rogato dal Notaio l'8 novembre 2007, rep. n. Per_1 75466, racc. n. 21804, munito di formula esecutiva il 15 novembre 2007, in ragione del quale NT LO S.p.A., concedeva a titolo la somma di Euro 250.000,00 (oggi posizione a sofferenza n. 9541/00000041)”, in relazione al quale, “Con successivo atto di erogazione e quietanza del 6 dicembre 2007, rep. n.75538, racc. n.21856, munito di forma esecutiva in data 9 gennaio 2008, la CP_1 confermava la ricezione della somma e si obbligava a rimborsare i ratei pattuiti (doc. 5-6)”. Si precisava altresì che tutti i rapporti richiamati erano intercorsi fra Controparte_7
e e che tuttavia, da un lato, NT LO s.p.a. aveva ceduto i relativi
[...] CP_1 crediti a giusta “contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco”, Controparte_4 stipulato in data 10 dicembre 2020” (vd. G.U.R.I. n. 145 del 12/12/2020 – all. C), e dall'altro, che il decreto ingiuntivo in questione veniva chiesto anche nei confronti di e Controparte_2 CP_3
, tutti quali fideiussori della debitrice principale in forza delle dichiarazioni
[...] CP_1 fideiussorie dai medesimi rese nel corso del tempo (vd. doc. n. 7). Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti innanzitutto eccependo la “Nullità delle fideiussioni per violazione della legge 287/1990” e, in subordine, la
“decadenza della banca dal diritto ad agire ai sensi degli artt. 1419 (nullità parziale) e 1957 c.c.”, il
“difetto di legittimazione attiva del cessionario” e, con specifico riguardo agli “interessi di mora maturati alla data di risoluzione del 13.12.2016 pari ad € 1.608,14”, la prescrizione quinquennale del relativo credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., nonché altresì chiedendo di “disporre l'obbligo per la banca di provvedere alla immediata cancellazione di ogni illegittima segnalazione pregiudizievole presso le Banche dati pubbliche in danno dei garanti/fideiussori odierni opponenti”, di “condannare la banca al risarcimento del danno patito dai fideiussori odierni opponenti a causa dalla superiore illegittima segnalazione presso le Banche dati pubbliche”, e di “condannare la banca anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere la stessa agito in giudizio con colpa grave, nella piena consapevolezza di non essere titolare di alcuna legittimazione ad agire nei confronti dei fideiussori e nella piena”. Nel giudizio così introdotto si costituiva rappresentata da Controparte_4 Controparte_5 evidenziando l'assoluta genericità delle contestazioni di parte opponente, infondate e prive di alcun riscontro, nonché depositando, fra l'altro, una dichiarazione di NT LO s.p.a. in ordine all'intervenuta cessione del credito per cui è causa (vd. doc. n. 4), l'elenco dei crediti ceduti (vd. doc. n. 5), e una visura storica dell'opposta con l'iscrizione (ivi risultante) della cessione Controparte_4 medesima nel registro delle imprese (vd. doc. 6). Ciò posto, l'opposizione proposta è infondata e deve pertanto essere rigettata. In primo luogo, sono infondati i rilievi degli opponenti fideiussori volti a far valere la nullità, assoluta o parziale, delle dichiarazioni fideiussorie da loro rese, per conformità delle medesime allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla CA d'TA in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
pagina 3 di 7 Ed infatti – a prescindere dal fatto ormai pacifico che l'eccepita nullità possa in astratto configurarsi solo come nullità parziale (ovvero limitata alle singole clausole di cui infra), e non totale (cfr. Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994, secondo cui “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE , sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell' art. 1419 c.c. , in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”) – va evidenziato che con il richiamato provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la CA d'TA ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, e che “il provvedimento dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 5 febbraio 2019 n. 13846), includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della CA d'TA (Cass. 12 dicembre 2017 n. 29810)” (Trib. Milano, 09/10/2023 n. 7745). Tuttavia, nella fattispecie in esame, le garanzie fideiussorie sono costituite, in particolare, dalla fideiussione c.d. omnibus sottoscritta in data 12/01/2006 dall'opponente , dalla Controparte_3 fideiussione c.d. omnibus sottoscritta in data 05/05/2008 dall'opponente , e dalle Controparte_2 altre due fideiussioni c.d. “per operazione specifica” sottoscritte da ognuno dei predetti opponenti in data 25/01/2013 “per l'adempimento delle obbligazioni […] dipendenti dalla linea/e di credito di seguito descritta/e […]: euro 50.000,00 (cinquantamila/00) quale finanziamento industriale n. 979061892727 con durata 18 mesi” (vd. doc. n. 7 del fascicolo monitorio). Più in particolare, quanto alle richiamate fideiussioni c.d. omnibus, le stesse sono state sottoscritte in un periodo (gennaio 2006 o addirittura maggio 2008) successivo rispetto a quello interessato dal predetto provvedimento della CA d'TA, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005. Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a tali dichiarazioni fideiussorie omnibus rese dagli opponenti. In altri termini, la circostanza per cui le fideiussioni omnibus per cui è causa siano state stipulate, come detto, l'una nel gennaio 2006, e l'altra nel maggio 2008, inquadra la presente controversia tra i giudizi cd. “stand alone”, nei quali gli opponenti, chiamati a dar prova dei fatti costitutivi della domanda esercitata, non possono giovarsi – come nei giudizi cd. “follow on actions” – dell'accertamento dell'intesa illecita quale contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato (cfr. App. Milano, 9/8/2023 n. 2538; App. Milano, 19/9/2023 n. 2684; Trib. Milano, 03/02/2023 n. 896; Trib. Milano, 14/2/2023 n. 1171; Trib. Napoli, 01/08/2023 n. 7965). D'altro canto, “Il rilievo che la fideiussione […] non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente […], valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della I. 287 / 1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole pagina 4 di 7 contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.” (Trib. Napoli, 22/05/2023 n. 5264). Ne consegue che gli opponenti, non potendosi avvalere della particolare efficacia probatoria del citato provvedimento della CA d'TA, avrebbero dovuto allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e, fra questi, anche l'esistenza a monte di un'intesa anticoncorrenziale, mediante la produzione di un considerevole numero di contratti fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Un siffatto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto nella fattispecie che ci occupa, con la conseguenza che non può essere accolta né l'eccezione principale di nullità totale delle suddette fideiussioni omnibus, né l'eccezione subordinata di nullità parziale delle medesime. Né, del resto, a conclusioni diverse può pervenirsi avuto riguardo all'ulteriore fideiussione “per operazione specifica” del 25/01/2013 ugualmente sottoscritta da ognuno dei predetti opponenti fideiussori. Al riguardo, infatti, è stato precisato che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” (Cass., sez. I, 02/08/2024 n. 21841). Conseguentemente, anche con riguardo alle fideiussioni specifiche in esame gli opponenti, non potendo giovarsi della particolare efficacia probatoria del più volte citato provvedimento della CA d'TA, avrebbero dovuto allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e, fra questi, anche l'esistenza a monte di un'intesa anticoncorrenziale, mediante la produzione di un considerevole numero di contratti fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. E poiché, tuttavia, tale onere probatorio non è stato assolto dagli stessi, non può essere accolta né l'eccezione principale di nullità totale delle suddette fideiussioni specifiche, né l'eccezione subordinata di nullità parziale delle medesime.
In secondo luogo, ed in considerazione della suesposta infondatezza anche dell'eccezione di nullità parziale di tutte le richiamate dichiarazioni fideiussorie, avuto riguardo alla clausola contrattuale contenuta nell'art. 6 di ognuna di esse, con cui si derogava all'applicazione dell'art. 1957 c.c., deve chiaramente intendersi superata ed assorbita l'eccezione di decadenza dell'opposta ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 1957 c.c.. Posta infatti la validità delle suddette clausole contrattuali, e dunque la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., l'opposta ben poteva agire nei confronti degli opponenti fideiussori anche oltre il termine semestrale ivi previsto.
Nel prosieguo della loro opposizione, gli opponenti hanno altresì eccepito il “difetto di legittimazione attiva del cessionario” (l'odierna opposta), evidenziando che “ ha CP_4 documentato la titolarità del credito vantato solo con un estratto della G.U. Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, (cfr. All. C degli atti versati in comunicazione nel fascicolo monitorio), mancando però di versare in atti il contratto di cessione.”. La contestazione in questione non può trovare accoglimento. Come in precedenza evidenziato, infatti, parte opposta ha prodotto non soltanto l'estratto della G.U.R.I. n. 145 del 12/12/2020 riportante la pubblicazione dell'avviso della cessione di crediti intervenuta in data 10/12/2020 fra NT LO s.p.a. (cedente) e (cessionaria) (vd. all. C del Controparte_4 fascicolo monitorio), ma anche, fra l'altro, la dichiarazione della predetta NT LO s.p.a.
pagina 5 di 7 attestante che il credito complessivamente ingiunto rientra fra quelli così ceduti (vd. doc. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta). In tale dichiarazione, infatti, la medesima cedente dichiarava “che NT LO spa in data 10.12.2020 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro-soluto CP_4 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n° 130, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: RAPPORTI 954100001817 (soff. credito fondiario CMLT) 600061892727 (mutuo) 950100000362 (soff. conto corrente) 951100000360 (soff. spese) EDILV”, e che CP_8
“Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II”. Non sussistono dubbi, pertanto, in ordine alla legittimazione sostanziale di parte opposta, la stessa avendo dato ampia prova della intervenuta cessione del credito ingiunto in proprio favore.
Gli opponenti hanno altresì eccepito, in relazione agli “interessi di mora maturati alla data di risoluzione del 13.12.2016 pari ad € 1.608,14”, la prescrizione quinquennale del relativo credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. Anche la contestazione in questione deve essere disattesa. È stato infatti evidenziato che “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.” (Cass., sez. I, 24/04/2024 n. 11125). Più in particolare, “l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). […] Pertanto, gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della "periodicità" (Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n. 5 dell'art. 2948 c.c.). Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è "la periodicità degli interessi "(Cass., sez. 2, n. 103 del 1986, cit.). Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di "un'apposita clausola contrattuale "..." che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale" si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986).” (Cass., sez. I, n. 11125/2025 cit.). Posta dunque la mancanza, a quanto consta, nella fattispecie in esame, di una specifica pattuizione delle parti nel senso della periodica corresponsione, con cadenza annuale o infrannuale, degli interessi moratori di che trattasi, deve escludersi che al credito ad essi relativo risulti applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'invocato art. 2948 c.c.. Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Al rigetto dell'opposizione consegue il rigetto della domanda di cancellazione della segnalazione pregiudizievole presso le Banche dati pubbliche in danno dei fideiussori opponenti e di risarcimento del danno. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2733/2022 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1572/2022 R.G., e per l'effetto, ne dichiara efficacia esecutiva.
pagina 6 di 7 CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in €. 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 25/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2733/2022 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022, promossa da: con sede in Modica (RG), contrada Cella S. Antonio G. dell'Acqua, P.I. CP_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_2 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._2 patrocinio dell'abogado Carmelo Sciara giusta procura in atti, e domicilio eletto presso il suo studio;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, P.I. , rappresentata Controparte_4 P.IVA_2 da con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, C.F. , Controparte_5 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. Stefano Menghini, giusta procura in atti, e domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti. OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
➢ In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare ex art 1418 c.c. la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti per i motivi esposti in narrativa;
➢ in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare ex art 1419 c.c. la nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione e, per l'effetto, dichiarare la liberazione dei garanti/fideiussori per intervenuta decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto nei confronti degli opponenti;
pagina 1 di 7 ➢ per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto;
➢ condannare la banca ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
➢ Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore.”.
OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
B) In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate dagli attori per i motivi in fatto ed in diritto sopra estensivamente esposti e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
C) In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle doglianze attoree condannare gli opponenti al pagamento della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a CP_1
e , di pagare in favore di “la somma di €
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 278.560,05 (limitata ad € 221.027,12 per ”, oltre interessi come da domanda e spese del CP_6 procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Più in particolare, nel ricorso monitorio si deduceva che l'importo in questione veniva richiesto, quanto ad €. 211.128,19, quale saldo passivo del rapporto di “Conto Corrente n. 1000/00002011 (oggi posizione a sofferenza n. 9501/00000038) aperto in data 4 gennaio 2006 presso la CA LO IMI S.p.a., oggi CA NT LO S.p.a. (doc.2)”, su cui era stata altresì “concessa un'apertura di credito di euro 150.000,00 in data 16 maggio 2014 (doc.3)”; quanto ad €. 9.898,93, quale saldo passivo del rapporto di “Mutuo chirografario n. 61892727 (oggi posizione a sofferenza n. 6000/61879754) di originari euro 50.000,00 concesso in data 25 gennaio 2013 (doc.4)”; e quanto a €. 57.532,93, quale saldo passivo del rapporto di “Mutuo fondiario rogato dal Notaio l'8 novembre 2007, rep. n. Per_1 75466, racc. n. 21804, munito di formula esecutiva il 15 novembre 2007, in ragione del quale NT LO S.p.A., concedeva a titolo la somma di Euro 250.000,00 (oggi posizione a sofferenza n. 9541/00000041)”, in relazione al quale, “Con successivo atto di erogazione e quietanza del 6 dicembre 2007, rep. n.75538, racc. n.21856, munito di forma esecutiva in data 9 gennaio 2008, la CP_1 confermava la ricezione della somma e si obbligava a rimborsare i ratei pattuiti (doc. 5-6)”. Si precisava altresì che tutti i rapporti richiamati erano intercorsi fra Controparte_7
e e che tuttavia, da un lato, NT LO s.p.a. aveva ceduto i relativi
[...] CP_1 crediti a giusta “contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco”, Controparte_4 stipulato in data 10 dicembre 2020” (vd. G.U.R.I. n. 145 del 12/12/2020 – all. C), e dall'altro, che il decreto ingiuntivo in questione veniva chiesto anche nei confronti di e Controparte_2 CP_3
, tutti quali fideiussori della debitrice principale in forza delle dichiarazioni
[...] CP_1 fideiussorie dai medesimi rese nel corso del tempo (vd. doc. n. 7). Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti innanzitutto eccependo la “Nullità delle fideiussioni per violazione della legge 287/1990” e, in subordine, la
“decadenza della banca dal diritto ad agire ai sensi degli artt. 1419 (nullità parziale) e 1957 c.c.”, il
“difetto di legittimazione attiva del cessionario” e, con specifico riguardo agli “interessi di mora maturati alla data di risoluzione del 13.12.2016 pari ad € 1.608,14”, la prescrizione quinquennale del relativo credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., nonché altresì chiedendo di “disporre l'obbligo per la banca di provvedere alla immediata cancellazione di ogni illegittima segnalazione pregiudizievole presso le Banche dati pubbliche in danno dei garanti/fideiussori odierni opponenti”, di “condannare la banca al risarcimento del danno patito dai fideiussori odierni opponenti a causa dalla superiore illegittima segnalazione presso le Banche dati pubbliche”, e di “condannare la banca anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere la stessa agito in giudizio con colpa grave, nella piena consapevolezza di non essere titolare di alcuna legittimazione ad agire nei confronti dei fideiussori e nella piena”. Nel giudizio così introdotto si costituiva rappresentata da Controparte_4 Controparte_5 evidenziando l'assoluta genericità delle contestazioni di parte opponente, infondate e prive di alcun riscontro, nonché depositando, fra l'altro, una dichiarazione di NT LO s.p.a. in ordine all'intervenuta cessione del credito per cui è causa (vd. doc. n. 4), l'elenco dei crediti ceduti (vd. doc. n. 5), e una visura storica dell'opposta con l'iscrizione (ivi risultante) della cessione Controparte_4 medesima nel registro delle imprese (vd. doc. 6). Ciò posto, l'opposizione proposta è infondata e deve pertanto essere rigettata. In primo luogo, sono infondati i rilievi degli opponenti fideiussori volti a far valere la nullità, assoluta o parziale, delle dichiarazioni fideiussorie da loro rese, per conformità delle medesime allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato dalla CA d'TA in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
pagina 3 di 7 Ed infatti – a prescindere dal fatto ormai pacifico che l'eccepita nullità possa in astratto configurarsi solo come nullità parziale (ovvero limitata alle singole clausole di cui infra), e non totale (cfr. Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994, secondo cui “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE , sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell' art. 1419 c.c. , in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”) – va evidenziato che con il richiamato provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la CA d'TA ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, e che “il provvedimento dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 5 febbraio 2019 n. 13846), includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della CA d'TA (Cass. 12 dicembre 2017 n. 29810)” (Trib. Milano, 09/10/2023 n. 7745). Tuttavia, nella fattispecie in esame, le garanzie fideiussorie sono costituite, in particolare, dalla fideiussione c.d. omnibus sottoscritta in data 12/01/2006 dall'opponente , dalla Controparte_3 fideiussione c.d. omnibus sottoscritta in data 05/05/2008 dall'opponente , e dalle Controparte_2 altre due fideiussioni c.d. “per operazione specifica” sottoscritte da ognuno dei predetti opponenti in data 25/01/2013 “per l'adempimento delle obbligazioni […] dipendenti dalla linea/e di credito di seguito descritta/e […]: euro 50.000,00 (cinquantamila/00) quale finanziamento industriale n. 979061892727 con durata 18 mesi” (vd. doc. n. 7 del fascicolo monitorio). Più in particolare, quanto alle richiamate fideiussioni c.d. omnibus, le stesse sono state sottoscritte in un periodo (gennaio 2006 o addirittura maggio 2008) successivo rispetto a quello interessato dal predetto provvedimento della CA d'TA, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005. Ne segue che il suddetto provvedimento amministrativo, di per sé solo, non può costituire nel presente giudizio prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a tali dichiarazioni fideiussorie omnibus rese dagli opponenti. In altri termini, la circostanza per cui le fideiussioni omnibus per cui è causa siano state stipulate, come detto, l'una nel gennaio 2006, e l'altra nel maggio 2008, inquadra la presente controversia tra i giudizi cd. “stand alone”, nei quali gli opponenti, chiamati a dar prova dei fatti costitutivi della domanda esercitata, non possono giovarsi – come nei giudizi cd. “follow on actions” – dell'accertamento dell'intesa illecita quale contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato (cfr. App. Milano, 9/8/2023 n. 2538; App. Milano, 19/9/2023 n. 2684; Trib. Milano, 03/02/2023 n. 896; Trib. Milano, 14/2/2023 n. 1171; Trib. Napoli, 01/08/2023 n. 7965). D'altro canto, “Il rilievo che la fideiussione […] non può essere ricompresa nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente […], valevole come prova cd. privilegiata, determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della I. 287 / 1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole pagina 4 di 7 contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.” (Trib. Napoli, 22/05/2023 n. 5264). Ne consegue che gli opponenti, non potendosi avvalere della particolare efficacia probatoria del citato provvedimento della CA d'TA, avrebbero dovuto allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e, fra questi, anche l'esistenza a monte di un'intesa anticoncorrenziale, mediante la produzione di un considerevole numero di contratti fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Un siffatto onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto nella fattispecie che ci occupa, con la conseguenza che non può essere accolta né l'eccezione principale di nullità totale delle suddette fideiussioni omnibus, né l'eccezione subordinata di nullità parziale delle medesime. Né, del resto, a conclusioni diverse può pervenirsi avuto riguardo all'ulteriore fideiussione “per operazione specifica” del 25/01/2013 ugualmente sottoscritta da ognuno dei predetti opponenti fideiussori. Al riguardo, infatti, è stato precisato che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'TA, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” (Cass., sez. I, 02/08/2024 n. 21841). Conseguentemente, anche con riguardo alle fideiussioni specifiche in esame gli opponenti, non potendo giovarsi della particolare efficacia probatoria del più volte citato provvedimento della CA d'TA, avrebbero dovuto allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e, fra questi, anche l'esistenza a monte di un'intesa anticoncorrenziale, mediante la produzione di un considerevole numero di contratti fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. E poiché, tuttavia, tale onere probatorio non è stato assolto dagli stessi, non può essere accolta né l'eccezione principale di nullità totale delle suddette fideiussioni specifiche, né l'eccezione subordinata di nullità parziale delle medesime.
In secondo luogo, ed in considerazione della suesposta infondatezza anche dell'eccezione di nullità parziale di tutte le richiamate dichiarazioni fideiussorie, avuto riguardo alla clausola contrattuale contenuta nell'art. 6 di ognuna di esse, con cui si derogava all'applicazione dell'art. 1957 c.c., deve chiaramente intendersi superata ed assorbita l'eccezione di decadenza dell'opposta ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 1957 c.c.. Posta infatti la validità delle suddette clausole contrattuali, e dunque la non applicabilità dell'art. 1957 c.c., l'opposta ben poteva agire nei confronti degli opponenti fideiussori anche oltre il termine semestrale ivi previsto.
Nel prosieguo della loro opposizione, gli opponenti hanno altresì eccepito il “difetto di legittimazione attiva del cessionario” (l'odierna opposta), evidenziando che “ ha CP_4 documentato la titolarità del credito vantato solo con un estratto della G.U. Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, (cfr. All. C degli atti versati in comunicazione nel fascicolo monitorio), mancando però di versare in atti il contratto di cessione.”. La contestazione in questione non può trovare accoglimento. Come in precedenza evidenziato, infatti, parte opposta ha prodotto non soltanto l'estratto della G.U.R.I. n. 145 del 12/12/2020 riportante la pubblicazione dell'avviso della cessione di crediti intervenuta in data 10/12/2020 fra NT LO s.p.a. (cedente) e (cessionaria) (vd. all. C del Controparte_4 fascicolo monitorio), ma anche, fra l'altro, la dichiarazione della predetta NT LO s.p.a.
pagina 5 di 7 attestante che il credito complessivamente ingiunto rientra fra quelli così ceduti (vd. doc. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta). In tale dichiarazione, infatti, la medesima cedente dichiarava “che NT LO spa in data 10.12.2020 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro-soluto CP_4 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n° 130, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: RAPPORTI 954100001817 (soff. credito fondiario CMLT) 600061892727 (mutuo) 950100000362 (soff. conto corrente) 951100000360 (soff. spese) EDILV”, e che CP_8
“Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II”. Non sussistono dubbi, pertanto, in ordine alla legittimazione sostanziale di parte opposta, la stessa avendo dato ampia prova della intervenuta cessione del credito ingiunto in proprio favore.
Gli opponenti hanno altresì eccepito, in relazione agli “interessi di mora maturati alla data di risoluzione del 13.12.2016 pari ad € 1.608,14”, la prescrizione quinquennale del relativo credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. Anche la contestazione in questione deve essere disattesa. È stato infatti evidenziato che “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.” (Cass., sez. I, 24/04/2024 n. 11125). Più in particolare, “l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). […] Pertanto, gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della "periodicità" (Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n. 5 dell'art. 2948 c.c.). Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è "la periodicità degli interessi "(Cass., sez. 2, n. 103 del 1986, cit.). Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di "un'apposita clausola contrattuale "..." che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale" si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986).” (Cass., sez. I, n. 11125/2025 cit.). Posta dunque la mancanza, a quanto consta, nella fattispecie in esame, di una specifica pattuizione delle parti nel senso della periodica corresponsione, con cadenza annuale o infrannuale, degli interessi moratori di che trattasi, deve escludersi che al credito ad essi relativo risulti applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'invocato art. 2948 c.c.. Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Al rigetto dell'opposizione consegue il rigetto della domanda di cancellazione della segnalazione pregiudizievole presso le Banche dati pubbliche in danno dei fideiussori opponenti e di risarcimento del danno. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2733/2022 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 729/2022 del 24/05/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1572/2022 R.G., e per l'effetto, ne dichiara efficacia esecutiva.
pagina 6 di 7 CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in €. 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 25/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7