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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1068/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sidney Arena (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di accesso al Fondo di Garanzia presentata il 9.7.2020, per ottenere il pagamento del TFR e altri crediti di lavoro – riconosciuti nell'importo pari a 25.381,71€, con sentenza di questo Tribunale – sostenendo la tempestività e correttezza del proprio operato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto annullarli e riformarli ed accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta quanto richiesto con la domanda di ammissione al fondo di garanzia e condannare la resistente al relativo pagamento e riconoscimento della relativa posizione previdenziale di legge;
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore, totalmente anticipatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come si evince dalla documentazione versata in atti e per espressa conferma della ricorrente medesima, la domanda per ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l'Ente previdenziale è stata avanzata il 9.7.2020.
3. Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore. L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c. Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di sostituto di imposta CP_1 tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017).
4. Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione
2 forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
4.1. La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
5. Occorre dare rilievo all'eccezione sollevata dall'Ente di previdenza in merito all'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza.
6. Infatti, considerato come la domanda di accesso al FG sia datata 9.7.2020 occorre ritenere tardiva l'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio, avvenuta solo il 9.6.2025 e dunque ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 4 D.L. 384/92 (convertito con modificazioni in legge 14.11.1992, n. 438), in ragione del quale: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla CP_1 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
7. Poiché la richiesta attiene ad una prestazione di gestione, la proposizione dell'azione giudiziale sarebbe dovuta avvenire entro il termine di un anno decorrente dalle date sopramenzionate.
8. Stante la decadenza in cui parte ricorrente è incorsa, è pregiudicata la valutazione nel merito della questione.
9. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
500,00€, oltre accessori di legge, da liquidare in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sidney Arena (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di accesso al Fondo di Garanzia presentata il 9.7.2020, per ottenere il pagamento del TFR e altri crediti di lavoro – riconosciuti nell'importo pari a 25.381,71€, con sentenza di questo Tribunale – sostenendo la tempestività e correttezza del proprio operato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto annullarli e riformarli ed accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta quanto richiesto con la domanda di ammissione al fondo di garanzia e condannare la resistente al relativo pagamento e riconoscimento della relativa posizione previdenziale di legge;
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore, totalmente anticipatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come si evince dalla documentazione versata in atti e per espressa conferma della ricorrente medesima, la domanda per ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l'Ente previdenziale è stata avanzata il 9.7.2020.
3. Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore. L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c. Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di sostituto di imposta CP_1 tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017).
4. Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione
2 forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
4.1. La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
5. Occorre dare rilievo all'eccezione sollevata dall'Ente di previdenza in merito all'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza.
6. Infatti, considerato come la domanda di accesso al FG sia datata 9.7.2020 occorre ritenere tardiva l'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio, avvenuta solo il 9.6.2025 e dunque ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 4 D.L. 384/92 (convertito con modificazioni in legge 14.11.1992, n. 438), in ragione del quale: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla CP_1 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
7. Poiché la richiesta attiene ad una prestazione di gestione, la proposizione dell'azione giudiziale sarebbe dovuta avvenire entro il termine di un anno decorrente dalle date sopramenzionate.
8. Stante la decadenza in cui parte ricorrente è incorsa, è pregiudicata la valutazione nel merito della questione.
9. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
500,00€, oltre accessori di legge, da liquidare in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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