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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11932 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14981 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, al viale Telese, n. Parte_1
35, presso lo studio degli avv.ti Livia LM ed EM VO, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. CP_1 [...]
– elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, Controparte_2
n. 9, presso lo studio dell'avv. Stefano D'ACUNTI, che la rappresenta e di- fende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTA
N O N C H É
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_3
feso dall'avv. Maria Francesca GRANATA in virtù di procura generale alle li- ti in data 23.1.2023, Rep. n. 37590, per atto a rogito notaio Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma
1 CONVENUTO
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti L. Palmieri ed E. Vocino, per la ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dei contratti co.co.co. sti- pulati e reiterati con proroghe, l'illegittimità dei termini apposti, l'illiceità dell'oggetto, attinenti al rapporto di lavoro tra la sig.ra e Parte_1
l' dal 08.07.2009 al 03.06.2018, ex art. 36, co.5, D. Lgs. 165/2001 Pt_2
e ex art. 32 L. 183/2010, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
2. Ac- certare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordi- nata tra la sig.ra e l' dal 08.07.2009 al Parte_1 Pt_2
03.06.2018 ex art. 2094 c.c. e 2126 c.c., o per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
3. Accertare e dichiarare dovute le differenze retributive e tutte le indennità maturate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per € 76.193,37 (comprensi- ve di TFR) o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, e per l'effetto;
4. condannare l' al pagamento di € 57.154,98 (decurtato il valore Pt_2
del TFR) oltre che gli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo, a favore della sig.ra o nel diverso quantum e periodo ri- Parte_1
tenuti di giustizia e all'accantonamento del differente TFR per euro 19.038,37
o della diversa somma ritenuta di giustizia.
5. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 08.07.2009 al 03.06.2018 per €
13.742,60 o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giustizia, con conse- guente condanna per l' al versamento di detta somma presso gli ap- Pt_2
positi istituti previdenziali di competenza.
6. Accertare e dichiarare l'obbligo dell' al ricongiungimento /cumulo dei contributi previdenziali versati Pt_2
all' dalla ricorrente presso gli istituti previdenziali competenti con CP_4 condanna all'accollo dei conseguenti oneri economici.
7. Condannare, infine,
2 l' alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente ex Pt_2 art. 57 CCNL Comparto Sanità, relativamente al periodo di lavoro dal
08.07.2009 al 03.06.2018, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia. IN VIA
RESIDUALE 8. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell' Pt_2
ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricor-
[...] rente e per l'effetto,
9. Condannare l' al pagamento dell'indennizzo Pt_2
per la somma totale di € 89.935,97 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 08.07.2009 al 03.06.2018 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo o nel diverso quantum e periodo ritenuti di giu- stizia;
10. con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.
L'avv. S. D'Acunti, per l' 1: “1) in via principale rigettare tutte le CP_1 domande proposte dalla ricorrente con il ricorso;
2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la sig.ra Parte_3
e la e riconosciuto il diritto della stessa alle differenze re-
[...] Pt_2
tributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accerta- re e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corre- sponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al
16.5.2018 (dall'8.7.2009 al 15.5.2018) ovvero in via gradata per il periodo anteriore al 28.2018 (dall'8.7.2009 al 27.2.2018) per decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale) ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. per le ra- gioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative do- mande;
b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributi- ve/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, riget- tando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3) sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda
3 di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiara- re l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la correspon- sione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 16.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale, rigettando le relative domande. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spe- se generali (15%), della Cassa Previdenza Avvocati e dell'IVA”.
L'avv. M. F. Granata: “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l' si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisio- CP_3 ne del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza del- le spese”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 5 maggio 2023, ha Parte_1 esposto che ha lavorato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in fa- vore della svolgendo mansioni di infermiere professionale;
che CP_1 il 4 giugno 2018 è stata assunta a tempo determinato dalla e, a CP_1
decorrere dal 1° agosto 2019, a tempo indeterminato in forza di procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, con qualifica di collabo- ratore professionale sanitario infermiere (CPSI), inquadrato nella categoria D del CCNL per il comparto sanità; che, di fatto, nel periodo 8 luglio 2009-3 giugno 2018, ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione os- servando turni di lavoro stabiliti dall'Azienda, fruendo di ferie secondo il pia- no redatto dal coordinatore per il periodo giugno-settembre di ogni anno;
che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni;
che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utiliz- zando materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
che ha ricevuto una remu- nerazione fissa mensile;
che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utiliz- zando un badge e poi mediante fogli firma;
che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un
4 progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio;
e che, a mezzo PEC del 28 febbraio 2023, ha chiesto all'Azienda
l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive.
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato Parte alle dipendenze della che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo;
che ha quindi maturato il credito di complessivi
€57.154,98; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €19.038,37; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all' , a titolo di contributi CP_3
per il periodo 8 luglio 2009 – 3 giugno 2018, la somma di €13.742,60; che, inoltre, essendo stata ella obbligata a versare la quota contributiva presso l l' è tenuta al ricongiungimento di tali quote presso l' CP_4 Pt_4 CP_3
con accollo dei relativi oneri;
che deve inoltre ricostruire l'anzianità di servi- zio, ai sensi dell'art. 57 del c.c.n.l. del Comparto sanità; e che, in via subordi- nata, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli art. 2041 e 2042 c.c.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
La costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente ec- CP_1 cepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per i periodi anteriori al 16.5.2018 (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore al
28.2.2018 considerando la data della diffida del 28.2.2023 la quale comunque contiene solo generiche pretese.
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorren- te ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quelle del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie con-
5 trattuali e cioè non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inqua- drabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato;
che le allega- zioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poi- ché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della Azienda;
che, co- munque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi al- la sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concor- date e le assenze giustificate;
che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe;
che i conteggi sono errati sot- to più profili;
che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servi- zio;
e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata.
L' , costituitosi il 26 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia rico- CP_3
nosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differen- ze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione con- tributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio.
L' benché ritualmente citato, come da atti depositati il 16 mag- CP_4
gio 2023, è rimasto contumace.
Con sentenza non definitiva n. 11504/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale, 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la l'8 luglio 2009 e delle successive proroghe, ha CP_1 dichiarato che la ha prestato, in regime di subordinazione alle Parte_1
dipendenze della attività di collaboratore professionale sanitario CP_1
6 infermiere, categoria D, ex CCNL Comparto sanità, dal 08.07.2009 al
03.06.2018; 2) ha dichiarato che la lavoratrice ha diritto alle differenze retribu- tive maturate nel periodo 1° febbraio 2018 – 3 giugno 2018 tra quanto spettan- te a titolo di trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità lavoro not- turno e festivo, indennità operatore professionale e indennità turnisti e quanto di fatto percepito;
3) ha dichiarato altresì che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018; 4) ha condannato l'Azienda al pagamento, in favore dell' , dei contributi previden- Parte_5 CP_3 ziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018; 5) ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo della di provvedere al ricongiungimento/cumulo CP_1
presso l' dei contributi previdenziali versati all 6) ha rigettato la CP_3 CP_4 domanda di condanna dell' alla ricostruzione dell'anzianità di servizio Pt_4 della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 08.07.2009 al
03.06.2018; 7) ha rigettato la domanda di condanna della al pa- CP_1 gamento dell'indennità di ferie non godute.
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecni- ca d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (trattamento tabellare, tredicesima mensilità, indennità terapia intensiva, indennità lavoro notturno e indennità turnisti) e quanto di fatto per- cepito.
Sul punto, deve precisarsi che, come si desume dalla motivazione della sentenza non definitiva, la necessità di specifica prova della misura e della ti- pologia di lavoro svolto (ad es. notturno), sussiste in relazione alle indennità la
7 cui misura dipende specificamente dalla entità del lavoro o del tipo di lavoro svolto.
Si afferma, infatti, nella sentenza non definitiva che l'indennità di turno, spettante (sia in relazione alle differenze retributive sia alla base di calcolo del
TFR) in ragione della prova del regolare inserimento in turnazioni, spetta, in concreto limitatamente ai periodi per i quali, essendo in atti i fogli firma ovve- ro i fogli presenze ovvero ancora le buste paga, è possibile stabilire l'entità dei compensi mese per mese spettanti o comunque di fatto corrisposti;
e che, ana- logamente, deve riconoscersi e calcolarsi l'indennità di lavoro notturno limita- tamente ai detti periodi.
Invece, in relazione agli elementi retributivi fissi, avendo la ricorrente sempre regolarmente lavorato e non avendo la convenuta – la quale pur avreb- be potuto indicare specificamente periodi in cui non vi fosse stata affatto atti- vità o fosse stata resa in modo ridotto rispetto a quanto convenuto come ordi- nario (ovvero 36 ore settimanali), dandone anche prova documentale – eccepi- to la variabilità delle prestazioni (quanto ai giorni o agli orari), deve ritenersi che la prestazione è stata regolarmente e stabilmente resa. Conseguentemente, deve tenersi conto di tale attività anche in assenza di specifica documentazio- ne.
Pertanto, avuto riguardo ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione in- tegrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze re- tributive spettanti nel periodo 1° febbraio 2018 – 3 giugno 2018 in €1.675,47, oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €133,61, oltre i successivi fino al soddisfo.
Si fa riferimento ai dati riportati nella relazione integrativa poiché in essa si dà atto che, in base ai documenti disponibili, che possono essere sia le buste paga, sia i fogli firma sia i fogli presenza (ovviamente tenendo conto anche dei documenti prodotti dalla stessa convenuta a seguito di ordinanza del 4 luglio
2023), appunto consta l'indennità turnista.
8 Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale as- sunzione, cioè dall'8 luglio 2009 al 3 giugno 2018, esso deve essere quantifi- cato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999).
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad ac- certare il diritto al TFR maturato alla data del 3 giugno 2018, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considera- re che, comunque, è in giudizio anche l' e, quindi, qualora il pagamento CP_3 fosse a carico dell'Istituto di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'Istituto.
Irrilevante, in questa sede, siccome non attuale, anche la questione solle- vata dall' circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare Pt_4 trattenute, a titolo di quote di TFR, sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.
Il TFR maturato nell'intero periodo 8 luglio 2009 al 3 giugno 2018 è pa- ri, come da relazione depositata l'11 novembre 2025, ad €16.408,07.
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spet- tanti dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €894,77.
2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la CP_1
liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione dei due terzi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e della consisten- te riduzione delle somme spettanti rispetto a quelle richieste.
Quanto al rapporto tra l' e la 1 le spese seguono la soc- CP_3 CP_1 combenza.
9 Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferi- mento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore com- preso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore in- determinato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'Azienda, e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l' e l' Ai compensi si aggiunge il CP_3 Pt_4
rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del
D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, co- me per legge.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste inte- ramente a carico della CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 5 maggio 2023, così provve- Parte_1
de:
1. - condanna la al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della complessiva somma di €1.809,08# di cui €1.675,47 Parte_1 per sorte capitale ed €133,61 per interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo;
2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di
€16.408,07# a titolo di TFR maturato alla data del 3 giugno 2018;
10 3. - condanna la al pagamento, in favore dell' , dei contri- CP_1 CP_3
buti previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 19 agosto 2017 al 3 giugno 2018 ammontanti ad €894,77#;
4. - condanna la al pagamento, in favore degli avv.ti Livia CP_1
LM ed EM VO, procuratori antistatari, di un terzo delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre
IVA, CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
5. - condanna la al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 CP_3
di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
6. - pone definitivamente a carico della le spese della consulen- CP_1 za tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
7. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Maria Luna
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