Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2549/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2549 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Fabriani (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 36 Torre 3 elettivamente domicilia, in virtù della procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall' Avv. Nicola Tirelli (C.F. , presso il cui studio in C.F._4
Villaricca, al Corso G. Matteotti nr.2 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte, in data 04.06.2025, con le quali confermavano la pagina 1 di 5
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 19.06.2024, i ricorrenti
[...]
e premesso di aver contratto matrimonio in Villaricca il 07.04.2014 Parte_1 CP_1
dalla cui unione nasceva il figlio nato in Giugliano in [...] il [...] e Persona_1
dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.07.2024, sostituita con note scritte, depositate il 11.10.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 492/2024, emessa in data 18 ottobre 2024, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 05.06.2025, da celebrarsi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza, le parti, con note congiunte depositate in data 04.06.2025, rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 17.10.2024, nel procedimento di separazione, conclusosi con l'emissione della sentenza non definitiva n. 492/2024 del 18 ottobre 2024
(passata in giudicato, come da attestazione versata in atti), e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, già recepite nella sentenza non definitiva di separazione, quivi riportate:
““1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3. La dimora coniugale ubicata nel
Comune di Villaricca C.so Italia, 350 – Lettera: H – Interno: 6 unitamente ai mobili, arredi e pagina 2 di 5 pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse del figlio minore CP_1 Persona_1
ivi stabilmente convivente, che sopporterà per intero le spese relative al canone di locazione, si intende che ogni eventuale cambio di residenza sarà previamente comunicato al;
4. I coniugi si Per_1
dichiarano economicamente indipendenti;
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 CP_1
tramite accredito in c/c Iban ITS5Q0347501605CC0010759283 entro e non oltre il giorno
[...] cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore pari nel complesso ad € Per_1
250,00 mensile, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. L'assegno unico sarà disposto al 50% per entrambi i coniugi così come previsto dalla legge;
PIANO GENITORIALE PER I
FIGLI MINORENNI “1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. Il figlio resta Persona_1
collocato presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: Per due pomeriggi infrasettimanali con week-end alterni: • Prima settimana: ovvero il lunedi
(17:00 - 20:00) ed il mercoledi dalle 17:00 con pernottamento fino all'entrata in scuola del piccolo
Seconda Settimana: il martedi (dalle 17:00 fino al giorno a seguire che si accompagna a Per_1
scuola) e venerdì (17:00 - 20:00) nonché - a week end alterni con pernottamento- il sabato (dalle ore
14:00) e la domenica con accompagnamento presso la scuola di appartenenza di salvo diversa Per_1
pattuizione tra i genitori. Si precisa che qualsiasi variazione di calendario dovrà essere debitamente comunicata da entrambi i genitori al fine di consentire un regolare rispetto dello stesso;
Per le festività natalizie: verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori, previo accordo Per_1
di entrambi sugli specifici orari. Nel caso specie, a partire dall'anno in corso il minore trascorrerà i giorni 24,25 e 26 dicembre con il padre ed i giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio con la madre ad anni alterni;
In occasione del compleanno di il minore, trascorrerà il pranzo o la cena con la madre e Per_1
l'anno successivo con il padre, ad anni alterni, salvo diversa e più opportuna pattuizione;
In occasione dei compleanni, onomastici, festa della mamma e del papà, trascorrerà l'intera giornata con Per_1
l'uno o l'altro dei genitori, in relazione alla ricorrenza;
Per le vacanze pasquali: il minore trascorrerà la domenica di Pasqua o il lunedi in Albis ad anni alterni con i rispettivi genitori;
Per le vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre almeno due settimane consecutive nel mese di agosto, periodo che verrà concordato dai genitori, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Si richiede pagina 3 di 5 estrema flessibilità nei confronti del Sig. , essendo lo stesso, sottoposto a piani feriali stabiliti Per_1
presso l'azienda cui lavora. Il periodo che i genitori dovranno concordare e comunicare, anno per anno, sarà il mese di aprile;
Da quest'anno il piccolo previa comunicazione alla Sig.ra Per_1 CP_1
entro il 15 aprile di ogni anno circa il periodo ed il luogo prescelto per le vacanze, il padre potrà tenere con sé il figlio quindici giorni nel mese di agosto;
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
4. Il Sig. in favore della Sig.ra si farà carico di un contributo Per_1 CP_1 per il mantenimento del minore pari ad €250,00 mensili (da rivalutarsi anno in anno, a partire Per_1
dal secondo anno, nella misura risultante dall'adeguamento secondo l'Indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati), da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario o, ove questa non sia più disponibile, in altre modalità comunicata dalla Sig.ra anche in considerazione che il piano genitoriale prevede una presenza assidua con il CP_1
padre evidenziando un collocamento condiviso;
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente Per_1
criterio: 6/a) per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano
(diversamente va concordata); 6/b) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private, precisandosi che per l'anno in corso il Sig. non ha prestato il proprio consenso, tanto è vero che la retta cede ad esclusivo carico Per_1
della iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di CP_1
università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasportò (mini-car; macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività, agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami pagina 4 di 5 diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
7. L'assegno unico sarà disposto al 50% per entrambi i coniugi cosi come previsto dalla legge;
8. La Sig.ra CP_1
si farà carico di tutte le spese relative alla voltura delle utenze e al cambio di intestazione del
[...]
contratto di fitto essendo le stesse intestate al Sig.
9. Entrambi i coniugi prestano Parte_1
il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Villaricca (NA), in data 07.04.2014, da
[...]
nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1 CP_1
(Germania) il 07.01.1994, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N.
8- parte I- Serie A –anno
2014) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 05 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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