Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 20/04/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da ZO LI, rappresentato e difeso dall’avv. AO Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
I.A.C.P. di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Maria Della Neve Barbera, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 9636 del 21 agosto 2025, avente ad oggetto: “Riscontro vs. nota prot. IACP n. 9601 del 19.08.2025 in rif.to procedimento di recupero alloggio IACP sito a Mistretta via Largo Martoglio Pal. B int. 1 Ass. LI AO (deceduto). Occ. LI ZO”;
- del decreto di rilascio prot. n. 9121 del 4 agosto 2025, notificato il giorno 7 successivo;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o connesso, ancorché non conosciuto, e, in particolare, delle note prot. n. 14273/2024 e n. 4618/2025 di rigetto delle istanze di regolarizzazione del rapporto locativo per subentro e sanatoria;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio mantenuto dallo IACP di Messina sull’istanza del 30 giugno 2020;
per la condanna
dello IACP di Messina ad adottare ogni opportuno provvedimento o comunque a concludere il procedimento;
e per il risarcimento
del danno da ritardo;
quanto ai motivi aggiunti
per l’annullamento
- del decreto di rilascio prot. n. 11910 del 23 ottobre 2025 notificato il 3 novembre 2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dello Iacp di Messina;
Viste la memoria e l’istanza di passaggio in decisione del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, il Presidente RO NT e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 30 settembre 2025, il signor ZO LI esponeva che il proprio padre, AO LI, con istanza del 30 giugno 2020, aveva chiesto, ai sensi della l. n. 560 del 1993, della l.r. n. 43 del 1994 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1035 del 1972, di acquistare l’alloggio popolare sito a Mistretta, largo Martoglio, palazzina B, n. 1, di cui era assegnatario; rappresentava che, con istanza del 27 febbraio 2024, aveva chiesto allo IACP di Messina il nulla osta per il cambio di residenza presso il domicilio del padre.
Nelle more dell’istruttoria dei procedimenti per l’acquisto dell’alloggio e per il cambio di residenza, il proprio padre, in data 23 settembre 2024, era deceduto; lo IACP di Messina lo aveva, pertanto, diffidato a lasciare libero l’immobile.
Con nota trasmessa il 19 agosto 2025, aveva, allora, chiesto la definizione del procedimento di riscatto; lo IACP, con nota prot. 9636 del 21 agosto 2025, aveva riscontrato tale nota, rigettando la domanda di riscatto; con successivo decreto prot. n. 9121 del 4 agosto 2025, notificato il giorno 7 successivo, aveva intimato il rilascio dell’immobile.
Esposti i fatti e fatte alcune precisazioni in ordine alla tempestività del ricorso, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei succitati provvedimenti per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990. Difetto dei presupposti.
2) Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990. Difetto dei presupposti.
3) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e del diritto di difesa.
4) Violazione di legge. Eccesso di potere sotto i profili: dell’erronea valutazione dei fatti; del difetto d’istruttoria; dell’erronea valutazione e travisamento dei fatti; dell’illogicità della decisione.
4) Violazione del diritto a un’abitazione dignitosa. Disparità di trattamento.
5) Violazione di legge. Eccesso di potere sotto i profili: dell’erronea valutazione e del travisamento dei fatti; del difetto d’istruttoria; dell’illogicità del silenzio sull’istanza di riscatto.
Ha chiesto anche l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di riscatto presentata dal proprio genitore e, in via subordinata, il risarcimento del danno da ritardo.
2. Si è costituito in giudizio lo IACP di Messina che ha depositato una memoria con cui, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto i profili del difetto di giurisdizione, della tardività e del difetto di legittimazione attiva, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 12 novembre 2025, il signor ZO LI ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto di rilascio prot. n. 11910 del 23 ottobre 2025, in quanto affetto da illegittimità derivata.
4. Lo IACP di Messina ha depositato una memoria con cui ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, vinte le spese.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica e istanza di passaggio in decisione.
5. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, previa verbalizzazione della possibile definizione con sentenza in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.
6. Preliminarmente va rilevato che la mancata comparizione delle parti, pur regolarmente costituite, nella camera di consiglio di trattazione dell’istanza cautelare, non è di ostacolo alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata una volta che il Collegio abbia accertato la sussistenza dei presupposti di applicabilità, trattandosi di apprezzamento rimesso alla sua valutazione discrezionale nel superiore interesse generale alla sollecita definizione dei processi (da ultimo Consiglio di Stato, II, 1° ottobre 2025, n. 7671).
7. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dallo IACP relativamente alle domande caducatorie, che è fondata.
Il Collegio ritiene, in particolare, di dare continuità all’orientamento espresso dalla sezione, relativamente ad analoghe fattispecie, tra le altre con le sentenze n. 1251 del 2021, n. 269 del 2024 e n. 3094 del 2025, le quali hanno richiamato il principio di diritto affermato in materia dalle Sezioni unite secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione degli alloggi popolari, la quale è caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’Amministrazione (da ultimo e con ampi richiami Cass., Sez. Un. 17 dicembre 2025).
Le Sezioni unite, in applicazione di tale principio, hanno ritenuto che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri; simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga a un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (tra le altre Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 621).
Nella specie il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui lo IACP di Messina ha riscontrato negativamente la sua istanza di regolarizzazione del rapporto locativo e lo ha diffidato al rilascio dell’immobile.
Le censure s’incentrano, in particolare, sull’illegittimità del diniego di regolarizzazione che, nella prospettazione del ricorrente, si riverberano, in termini d’illegittimità derivata, sui decreti di rilascio.
In analoga causa tra un ricorrente difeso dal medesimo avvocato e la stessa Amministrazione (IACP di Messina), la sezione ha avuto modo di affermare che: “ Per quanto attiene, in particolare, all’impugnativa principale, essa ha ad oggetto il diniego adottato dalla p.a. nei confronti dell’istanza di regolarizzazione di un’occupazione sine titulo con sostanziale richiesta di subentro al titolo di assegnazione posseduto dal precedente inquilino. A venire in rilievo, dunque, non sono censure riferibili alla legittimità della fase amministrativa di assegnazione degli alloggi popolari – quelle sì di competenza del g.a. – quanto piuttosto questioni ricondubili al paventato diritto di abitazione derivante dall’applicazione della legge regionale sopra richiamata in termini di regolarizzazione di occupazioni sine titulo, stagliandosi sullo sfondo della controversia situazioni giuridiche soggettive consistenti in diritti soggettivi piuttosto che in interessi legittimi. Stesso discorso, anche alla luce del precedente di questo T.A.R. sopra richiamato, va fatto per i motivi aggiunti con cui è stato impugnato il decreto di rilascio dell’immobile occupato abusivamente ” (sentenza n. 269 del 2024).
In definitiva, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando l’odierna controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario, per la parte relativa alla richiesta di annullamento degli atti impugnati.
8. In merito all’istanza di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di riscatto presentata dal genitore del ricorrente, AO LI, in data 30 giugno 2020, vanno esaminate le eccezioni d’irricevibilità e d’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, sollevate dallo IACP di Messina, che sono fondate.
Come noto, l’art. 117, comma 1, c.p.a. statuisce che il ricorso avverso il silenzio è proposto con atto notificato nel termine di cui all’art. 31, comma 2, il quale, a sua volta, prevede che l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti.
Nella specie l’istanza di regolarizzazione è stata presentata il 30 giugno 2020, mentre il ricorso in esame è stato notificato e depositato il 30 settembre 2025, ovverosia ben oltre la scadenza del termine annuale.
Va, poi, aggiunto che l’istanza era stata proposta dal padre dell’odierno ricorrente, il quale deve, pertanto, ritenersi non legittimato alla proposizione dell’azione ex art. 117 c.p.a., come anche di quella volta a ottenere il risarcimento del danno da ritardata definizione del procedimento.
9. Nella definizione in rito della causa e nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, li dichiara inammissibili, relativamente all’istanza di annullamento, per difetto di giurisdizione, precisando come l’odierno giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.; dichiara irricevibile l’istanza ex art. 117 c.p.a. e inammissibile quella risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NT |
IL SEGRETARIO