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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40451 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: RE IN - Presidente - Sent. n. sez. 1505/2025 MA EL BO UP - 13/11/2025 IC IS R.G.N. 27304/2025 NE LL EL DA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PA IC, nato a [...] il giorno 04/10/1986 rappresentato ed assistito dall’avv. Gabriele Rondanina - di fiducia avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gabriele Rondanina, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 1. Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno dell’8 febbraio 2024, assolveva IC PA dal delitto di usura, contestato al capo A della rubrica delle imputazioni, e lo condannava per i delitti di usura ed estorsione contestati ai capi B e C, rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1900,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40451 Anno 2025 Presidente: IN RE Relatore: DA EL Data Udienza: 13/11/2025 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Primo motivo: violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Si deduce la necessaria estensione della disciplina prevista dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021 n. 132 (che ha modificato l’art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), per l’acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico, all'acquisizione dei messaggi “WhatsApp” e di altro tipo, con conseguente inutilizzabilità, per mancanza di un provvedimento autorizzativo del giudice per la loro acquisizione, dei messaggi estrapolati dai telefoni cellulari degli imputati, oggetto della relazione del consulente del pubblico ministero, Venerino Lo Cicero, disposta ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. Risulterebbe, invero, irragionevole che, per l’acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico è necessario un provvedimento autorizzativo del giudice mentre, invece, per l’acquisizione del contenuto di un telefono cellulare, tale autorizzazione non sia richiesta, nonostante si tratti di un’attività molto più “invasiva” e lesiva dei diritti dell’imputato. Si chiede, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 15 Cost. e degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento all’art. 1 del d.l. n. 132 del 2021 (che ha modificato l’art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), della disciplina codicistica nella parte in cui prevede che l’acquisizione dei messaggi contenuti nei telefoni cellulari sia rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, diversamente da quanto previsto in materia di acquisizione dei tabulati telefonici. A sostegno di tali argomentazioni, nel ricorso si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2021, la quale ha stabilito che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale (Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021, H.K./Prokuratuur, C- 746/18). 2.2. Secondo motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in merito al rigetto del motivo di appello riguardante l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno in tema di richieste di prova e della conseguente mancata ammissione della richiesta di 3 parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con specifico riferimento all'audizione come testimone della persona offesa LA NE. Si deduce che, con l'atto di appello, era stato richiesto di procedere all'esame testimoniale della persona offesa LA NE in quanto, in sede di incidente probatorio, non era stato possibile approfondire alcuni temi relativi a possibili appropriazioni indebite commesse nel corso dell'attività lavorativa dal NE, nei confronti di precedenti datori di lavoro, in quanto ritenuti auto indizianti, senza considerare che tali dichiarazioni potevano essere rese, con le opportune garanzie di legge. 2.3. Terzo motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per apparenza della motivazione in merito al rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, formulata già in primo grado e respinta, con riferimento all’audizione come testimoni di RI, CO, AP, CR e CC, datori di lavoro della persona offesa LA NE. Si deduce che tali testimonianze sono state ritenute non rilevanti in quanto si trattava di soggetti estranei ai fatti oggetto del processo, avendo avuto rapporti con il NE in epoche passate e, dunque, sulla base di un criterio meramente cronologico, senza considerare che, per vagliare l’attendibilità della persona offesa, possono essere rilevanti anche fatti precedenti a quelli strettamente oggetto di imputazione. 2.4. Quarto motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per assoluta illogicità della motivazione in merito alla mancanza di un'esplicita declaratoria di non attendibilità del NE con riferimento al delitto contestato al capo A, per il quale è intervenuta assoluzione in appello, e conseguente mancanza di motivazione con riferimento alla scelta di non estendere il giudizio di non attendibilità della persona offesa anche con riferimento agli altri reati di cui ai capi B e C. Si deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui, pur avendo ritenuto prive di elementi di riscontro le dichiarazioni della persona offesa per i fatti contestati al capo A, la stessa è stata ritenuta attendibile per fondare la condanna dell'imputato per i delitti di cui ai capi B e C. 2.5. Quinto motivo: vizio motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per apparenza della motivazione con riferimento alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa in relazione ai delitti di cui ai capi B e C (usura ed estorsione). Si deduce, in particolare, che la motivazione della sentenza impugnata, anche se letta insieme a quella di primo grado, sarebbe apparente, nel senso che, da un lato, trascurerebbe completamente i rilievi della difesa e, dall'altro, per «neutralizzarli», richiamerebbe elementi assolutamente neutri e, comunque, completamente inconferenti rispetto al senso delle censure sollevate dalla difesa, come dettagliatamente descritte alle pagine da 23 a 29 del ricorso. 4 2.6. Sesto motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancanza della motivazione ed errata applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. Si deduce che l'estorsione non potrebbe dirsi consumata perché, dopo l'episodio dello schiaffo e della minaccia esplicita, non ci sarebbe stata alcuna dazione di denaro da parte della persona offesa. Si afferma l’errata applicazione della norma di cui all’art. 629 cod. pen. per la mancanza di una minaccia idonea a coartare in modo assoluto la volontà della persona offesa, fino all’episodio dello schiaffo, avvenuto qualche giorno prima della denuncia, unico elemento richiamato dalla Corte di appello. 2.7. Settimo motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica in quanto, da un lato, viene richiamata la «indubbia gravità» dei fatti e, dall'altro, viene individuata la pena base, per il reato più grave, in misura pressoché corrispondente al minimo edittale previsto dall'articolo 629 cod. pen. Inoltre, i giudici di appello, nel non concedere le circostanze attenuanti generiche, non avrebbero tenuto conto della intervenuta assoluzione per il reato contestato al capo A, con conseguente ridimensionamento della gravità complessiva delle condotte dell'imputato, né degli elementi allegati dalla difesa, quali la condotta esemplare tenuta dall'imputato nel corso della misura cautelare e la sua incensuratezza. 2.8. Ottavo motivo: errata applicazione dell’art. 240- cod. pen. in relazione alla confisca di euro 5000,00 sequestrati presso l’abitazione dell’imputato. Si deduce che la Corte di appello avrebbe travisato la motivazione del Tribunale che, al di là del riferimento formale all'articolo 240- cod. pen. contenuto del dispositivo della sentenza, nel corpo della motivazione aveva indicato, a pagina 23, che «la natura di corpo del reato determina la confisca» della somma di denaro. 1. Il ricorso è nel complesso infondato, in quanto proposto con motivi in parte infondati e in parte inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati. 2.1. Il difensore chiede la declaratoria di inutilizzabilità dei messaggi acquisiti dai telefoni cellulari degli imputati dal pubblico ministero, senza la previa autorizzazione del giudice;
invero, durante le indagini, il pubblico ministero aveva sottoposto a sequestro probatorio i telefoni degli imputati ed aveva proceduto, ai 5 sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., alla estrazione di copia forense ed all’analisi del contenuto mediante un consulente appositamente nominato. 2.2. L’utilizzabilità dei messaggi “WhatsApp”, degli “SMS” e degli altri dati conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro è sempre stata affermata da questa Corte, ritenendo che dovessero qualificarsi quale prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319-01; Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012, Lafuenti, Rv. 253573- 01; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319-01). 2.3. La Corte costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2023 n. 170, ha chiarito che «lo scambio di messaggi elettronici - “e-mail”, “SMS”, “WhatsApp” e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza», e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". 2.4. Questa Corte, aderendo alle indicazioni della Corte costituzionale, ha quindi abbandonato l'orientamento precedente ed ha affermato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467-01). 2.5. Tale conclusione è stata condivisa anche dalle Sezioni Unite, che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza (non rilevante nel caso in esame) in tema di utilizzabilità di prove, costituite da comunicazioni intercorse sulla rete criptata “Sky-Ecc”, acquisite mediante ordine europeo di indagine, oltre a recepire le indicazioni della Corte costituzionale sulla nozione di corrispondenza, hanno chiarito che la tutela prevista dall'art. 15 Cost. non richiede che, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e, dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario un provvedimento del giudice (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, in motivazione, par. 14.2; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, in motivazione, par. 11.2). Invero, l'art. 15 Cost. impiega l’espressione «autorità giudiziaria», la quale indica una categoria nella quale sono inclusi sia il giudice che il pubblico ministero, in conformità con quanto previsto nel diritto euro-unitario per il quale, con riferimento alla Direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagine, la 6 Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, nella nozione di «autorità giudiziaria», è incluso anche il pubblico ministero (Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, punto 75). 2.6. In base alle considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve quindi ritenere che, nel diritto interno attualmente vigente, non è necessario un provvedimento di un giudice ai fini del sequestro di dati informatici assimilabili al concetto di corrispondenza, essendo sufficiente un provvedimento del pubblico ministero. 2.7. Tali considerazioni consentono di affermare che la questione di legittimità costituzionale della disciplina codicistica, nella parte in cui prevede che l’acquisizione dei messaggi contenuti nei telefoni sequestrati agli imputati sia rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, prospettata dal ricorrente, invocando i principi affermati nella sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale e indicando quale parametro di costituzionalità gli artt. 3 e 15 Cost., è manifestamente infondata, in quanto la diversità della disciplina prevista per l’acquisizione di tabulati telefonici rispetto a quella per l’apprensione dei dati contenuti in un telefono in sequestro si giustifica in base alla diversità delle due situazioni;
alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale in detta sentenza, recepite dalla giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite, l'acquisizione dei messaggi contenuti nella memoria di un telefono cellulare non rientra nella nozione di intercettazione (con conseguente necessità di un’autorizzazione del giudice) bensì in quella di corrispondenza, a differenza dei tabulati telefonici che, invece, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono ontologicamente assimilabili alle intercettazioni e, dunque, richiedono per la loro acquisizione l’autorizzazione del giudice. 2.7.1. Nel ricorso viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2021, la quale ha stabilito che l’articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale (Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021, H.K./Prokuratuur, C- 746/18). 7 Poiché il legislatore, per adeguarsi a tali principi, con l’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021 n. 132, ha modificato la disciplina prevista dall’art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, prevedendo l’autorizzazione del giudice per l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico, si deduce la sussistenza di un contrasto tra il diritto interno e il diritto euro-unitario e, quindi, si invoca la declaratoria di inutilizzabilità, per mancanza di un provvedimento autorizzativo del giudice per la loro acquisizione, dei messaggi estrapolati dai telefoni cellulari dell’imputato. 2.7.2. Il richiamo a tali fonti del diritto euro-unitario non è pertinente al caso in esame in quanto, vertendosi in tema di utilizzabilità di dati acquisti dal telefono cellulare dell’imputato, viene in rilievo la Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, alla quale è stata data attuazione nell’ordinamento interno con il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51. 2.7.3. Sull’interpretazione della Direttiva 2016/680/UE, si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Camera, con sentenza del 4 ottobre 2024, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva alla luce degli articoli 7 e 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e degli artt. 13 e 54 della Direttiva, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Corte giustizia, Grande Sezione, 04/10/2024, CG/Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21). La Corte di giustizia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2016/680/UE, gli Stati membri devono prevedere che i dati personali siano adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di «minimizzazione dei dati», che dà espressione al principio di proporzionalità, che gli Stati membri sono tenuti a rispettare anche nella raccolta di dati personali, nell’ambito di un procedimento penale, e nella loro conservazione da parte delle autorità di polizia, per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale Direttiva (punti 79 e 80 della sentenza). Inoltre, la Corte di giustizia ha precisato che la Direttiva 2016/680/UE richiede che le limitazioni dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art. 7 («Rispetto della vita privata e della vita familiare») e all’art. 8 («Protezione dei dati di carattere personale»), come previsto dall’art. 52, par. 1 della Carta («Portata dei diritti garantiti») siano: a) necessarie e rispondenti effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, posto 8 che i diritti fondamentali non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale e bilanciati con altri diritti fondamentali (punti 85- 88 della sentenza); b) previste dalla legge, requisito che implica che la base giuridica che autorizza una simile limitazione ne definisca la portata in modo sufficientemente chiaro e preciso (punto 98 della sentenza). È, inoltre, richiesto che le limitazioni dei diritti fondamentali avvengano nel rispetto del principio di proporzionalità, ovvero sulla base della ponderazione di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali: a) la gravità della limitazione dei diritti fondamentali, relativa al tipo di dati contenuti nel telefono (dati relativi al traffico e alla localizzazione, fotografie e cronologia di navigazione su Internet, dati sensibili, come dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche e le convinzioni religiose o filosofiche) (punti 89-95 della sentenza); b) l’importanza dell’obiettivo perseguito, attinente alla gravità del reato oggetto dell’indagine (punti 96-97 della sentenza). Mentre spetta al legislatore nazionale definire in modo sufficientemente preciso la base legale di siffatta limitazione dei diritti fondamentali e, in particolare, la natura o le categorie dei reati da prendere in considerazione (punto 99 della sentenza), la finalità di garantire che il principio di proporzionalità sia rispettato in ciascun caso concreto, effettuando una ponderazione di tutti gli elementi pertinenti, è affidata al controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (punto 102 della sentenza). Infine, come previsto dall’articolo 54 della Direttiva 2016/680/UE, che dà espressione all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora una persona ritenga che i diritti di cui gode, ai sensi delle disposizioni adottate a norma di tale Direttiva, siano stati violati a seguito del trattamento dei propri dati personali in modo non conforme a tali disposizioni, a tale persona deve essere garantito il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, il quale richiede, in linea di principio, che l’interessato sia informato dell’accesso ai dati e che possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti (dal giudice o dall’organo amministrativo indipendente), al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e al fine di consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità di tale decisione (punti 117 e 118 della sentenza). 2.7.4. La normativa interna non è conforme alla previsione della Direttiva 2016/680/UE come interpretata dalla Corte di Giustizia, nella parte in cui richiede 9 che un giudice o un organo amministrativo indipendente intervengano in via preventiva con una pronuncia di carattere autorizzatorio. 2.7.5. Il pubblico ministero non può, invero, essere ritenuto «organo amministrativo indipendente» secondo l’interpretazione della Corte di giustizia. Non rileva che, nel diritto euro-unitario, il pubblico ministero sia stato incluso nella nozione di «autorità giudiziaria» dalla Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione della nozione di «autorità giudiziaria» nell’ambito della disciplina dell’ordine europeo di indagine, di cui alla Direttiva 2014/41/UE, nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale (Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, punto 75, cit.). Invero, nel diverso caso in cui è richiesto specificamente che l’autorizzazione all’accesso a dati personali avvenga sulla base dell’autorizzazione di un «giudice o di un organo amministrativo indipendente», la Corte di Giustizia, con la già citata sentenza del 2 marzo 2021, chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione dell’art. 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, ha affermato, invece, che l’«organo amministrativo indipendente» non può identificarsi nel pubblico ministero che conduce le indagini (Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021, H.K./Prokuratuur, C- 746/18, punti 54-57 che richiamano il punto 51). Nel prevedere la previa autorizzazione rilasciata da «un giudice o da un organo amministrativo indipendente», la Corte di giustizia non richiede necessariamente la natura “giudiziaria” dell’autorità bensì la “terzietà” dell’organo chiamato a decidere sull’autorizzazione ad acquisire i dati, che, oltre che un giudice, può essere un’autorità amministrativa, purché “indipendente”, ovvero in posizione di terzietà rispetto al pubblico ministero che conduce le indagini. 2.7.6.
Per questi motivi
, non è condivisibile la pronuncia di questa Corte che ha ritenuto che la normativa nazionale non ponga problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea in quanto al pubblico ministero può essere riconosciuta, nel nostro sistema processuale, la natura di «organo amministrativo indipendente» (Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, Longo, Rv. 287976-01), ritenendosi condivisibile sul punto la pronuncia di altra Sezione di questa Corte che ha affermato che il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere terzi rispetto all'organo richiedente l'accesso, non può essere esercitato dal pubblico ministero, avendo lo stesso, a prescindere dal suo statuto di autonomia, natura di parte processuale (Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867-01). 10 2.8. Rilevata la sussistente antinomia tra il diritto interno e il diritto euro- unitario, deve tuttavia escludersi che la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 4 ottobre 2024, abbia efficacia diretta nell’ordinamento interno, con conseguente esclusione dell’obbligo di disapplicare la normativa interna contrastante. 2.8.1. L’efficacia diretta di una direttiva richiede che: a) ne sia scaduto inutilmente il termine di attuazione da parte dello Stato;
b) le sue norme siano chiare, precise e incondizionate, nel senso che la loro applicazione non richieda l’emanazione di ulteriori atti comunitari o nazionali (Corte giustizia, 05/04/1979, Ratti, C-148/78, punto 23; Corte giustizia, 01/07/ 2010, Gassmayr, C-194/08, punto 45); c) le sue norme riconoscano una posizione soggettiva favorevole all’individuo nei confronti dei pubblici poteri (Corte giustizia, 22/09/1983, Auer, C- 271/82, punto 16; Corte giustizia, 15/12/1983, Rienks, C-5/83, punto 8; Corte giustizia, 22/05/1980, Santillo, C-131/79, punto 13; Corte giustizia, 27/06/1989, Kuhne, C-50/88, punto 26). 2.8.2. Dall’analisi del contenuto della Direttiva 2016/680/UE emerge che l’applicazione delle norme in essa contenute richiede l’emanazione di ulteriori atti del legislatore nazionale, alla quale non può provvedere l’autorità giudiziaria, con esiti potenzialmente contrastanti (in tal senso devono essere richiamati i criteri di valutazione adottati da questa Corte in relazione alla non diretta applicabilità della Direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 02/03/2021 nella causa H.K./ Prokuratuur, C-746/18) (Sez. 2, n. 33116 del 02/07/2021, Avram, non massimata). Non può, invero, non rilevarsi che la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia, sia generica nell'individuazione dell’ampia nozione di «trattamento», nel cui ambito viene fatto rientrare anche «un tentativo di accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare, da parte delle autorità di polizia, ai fini di un’indagine in materia penale» e che, comunque, demanda ai legislatori degli Stati membri di prevedere in maniera chiara e precisa la base legale della limitazione dei diritti fondamentali e, in particolare, la natura o le categorie dei reati da prendere in considerazione, in modo che possa essere garantito che i dati personali siano raccolti per «finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità». Anche sull’aspetto della individuazione dell’organo al quale demandare il controllo preventivo sull’accesso ai dati (o successivo in caso di urgenza), deve rilevarsi che la Direttiva 2016/680/UE è generica, richiedendo necessariamente l’applicazione delle norme ivi contenute l’emanazione di ulteriori atti del legislatore 11 nazionale, alla quale non può provvedere l’autorità giudiziaria, come dimostrato dalla presenza del segnalato contrasto tra decisioni di questa Corte sulla individuazione di tale organo (sopra par. 2.7.6.). Da qui l'impossibilità di ritenere che la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia, possa trovare diretta applicazione nell’ordinamento interno e, dunque, che la normativa interna che attribuisce, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero il potere di acquisire i dati memorizzati nei telefoni cellulari di persone sottoposte a indagini, debba essere disapplicata. 2.9. Resta da affrontare la questione della normativa interna che non è conforme alla previsione della Direttiva 2016/680/UE, la quale richiede che il giudice o un organo amministrativo indipendente intervengano in via preventiva con una pronuncia di carattere autorizzatorio. 2.9.1. Secondo la costante giurisprudenza europea, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, ai sensi del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (Corte giustizia, 16/12/1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe- Zentral, C-33/76, punto 5; Corte giustizia, 06/10/ 2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, punto 223; Corte di giustizia, 24/11/2022, IG/Varhoven administrativen sad, C-289/21, punto 33). Inoltre, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, richiede, in linea di principio, che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e al fine di consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità di tale decisione (Corte giustizia, 16/11/2023, Ligue des droits humains, C-333/22, punto 58). 2.9.2. Nella fattispecie in esame, i dati del telefono cellulare dell’imputato sono stati acquisiti nell’ambito di un procedimento penale, al fine dell’accertamento di gravi delitti, quali usura ed estorsione;
a seguito del sequestro probatorio del telefono dell’imputato da parte del pubblico ministero, i dati contenuti nella memoria dello stesso sono stati acquisiti ed analizzati dal consulente del pubblico ministero, dunque da un soggetto diverso dalla polizia 12 giudiziaria e dal pubblico ministero che conduceva le indagini;
la procedura è stata quella dell’art. 360 cod. proc. pen., che prevede che i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve e che, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini può formulare riserva di promuovere incidente probatorio, sollecitando così l’intervento del giudice, nel qual caso il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 2.9.3. Tanto premesso, non è stato dedotto che l’imputato non sia stato informato della decisione relativa alla acquisizione dei dati contenuti nel suo telefono, che i dati siano stati trattati in modo illecito o scorretto, per finalità indeterminate o in modo non compatibile con tali finalità o eccedente rispetto alle stesse, in violazione del principio di proporzionalità, né è stato dedotto che la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto dell’Unione sia stata resa, in pratica, impossibile o eccessivamente difficile. Non è stato pertanto dedotto che, nella fattispecie concreta, non sia stato garantito un giusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alle necessità dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dell’imputato, i cui dati sono stati oggetto di accesso. 2.10. Ne consegue, per tutti i motivi sopra esposti, la infondatezza del motivo di ricorso. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente, con i quali si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, sono manifestamente infondati. Sulla questione della mancata ammissione della richiesta di parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con specifico riferimento all'audizione come testimone della persona offesa LA NE (secondo motivo) e di RI, CO, AP, CR e CC, datori di lavoro della persona offesa LA NE (terzo motivo), è utile premettere che le richieste istruttorie in questione sono state avanzate in appello a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., e che la Corte d'appello le ha respinte ritenendo le relative attività istruttorie non necessarie ai fini della decisione. 3.1. Ciò posto, va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere 13 eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, inoltre, ha un perimetro strettamente delimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01). 3.2. Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti principi giuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile avendo la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva, argomentato che l’esame della persona offesa da acquisire a mezzo di rinnovazione istruttoria non avrebbe introdotto elementi necessari per la decisione, poiché l’esame della stessa in sede di incidente probatorio era stato ampio ed approfondito ed aveva consentito di esplorare tutti i temi rilevanti (pag. 11 sentenza impugnata). 3.3. Analogamente, per quanto riguarda la questione del mancato accoglimento della rinnovazione dell’istruttoria con riferimento alla richiesta di audizione come testimoni di RI, CO, AP, CR e CC in qualità di datori di lavoro della persona offesa LA NE, la Corte di appello ha chiarito per quali motivi non era rilevante la loro deposizione testimoniale in quanto si trattava soggetti estranei ai fatti di causa e che, in quanto precedenti datori di lavoro del NE, avevano avuto rapporti con lui in epoche pregresse rispetto ai fatti (pag. 11 sentenza impugnata). 4. E’ inammissibile il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la illogicità della motivazione in merito alla mancanza di un'esplicita declaratoria di non credibilità della persona offesa con riferimento al delitto di usura contestato al capo A, per il quale è intervenuta assoluzione in appello, e conseguente omessa motivazione con riferimento alla scelta di non estendere la mancanza di credibilità anche con riferimento agli altri delitti di usura e di estorsione di cui ai capi B e C. 4.1. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere 14 legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni , Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01). 4.2. Tanto premesso, la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva ed esente da vizi rilevabili in questa sede, ha specificamente illustrato i motivi per i quali l’assoluzione per il delitto di usura di cui al capo A non incide sul giudizio di attendibilità della persona offesa;
invero, è stato argomentato che i fatti, come raccontati dalla persona offesa, difettando il requisito del prestito del denaro, invece che nel delitto di usura, andrebbero inquadrati nel delitto di estorsione, che però non è stato contestato;
inoltre, la Corte di appello ha osservato che i fatti contestati al capo A sono relativi ad una vicenda antecedente di due anni rispetto ai fatti accaduti nel 2022 e oggetto della denuncia sporta il 22 agosto 2022 dalla persona offesa, avvenuti in un contesto del tutto diverso. 5. Parimenti è inammissibile il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’apparenza della motivazione quanto alla attendibilità della persona offesa. 5.1. La Corte di appello, con motivazione del tutto adeguata e conforme ai princìpi espressi da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sopra richiamati, ha espresso un giudizio di piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute, oltre che intrinsecamente attendibili (la persona offesa aveva resto noti alcuni fatti di appropriazione indebita da lui commessi e la sua difficile situazione economica;
pag. 13 della sentenza impugnata), anche oggettivamente riscontrati da numerosi elementi acquisti durante le indagini (messaggi rinvenuti nei telefoni;
testimonianze degli ufficiali di 15 polizia giudiziaria;
esiti della perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato e sequestro di cinquemila euro in contanti: pagine da 15 a 18 della sentenza impugnata). 5.2. Quanto agli ulteriori elementi dedotti dalla difesa che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare, attinenti al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed alla valutazione delle testimonianze assunte (ad esempio, quelle di ON e Del Vecchio, ufficiali di polizia giudiziaria che avevano raccolto la denuncia del NE, e quella di Polverosi, datore di lavoro del NE), va osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte. In tal senso, va osservato che la motivazione della Corte di appello sull’attendibilità dei testimoni e sulla rilevanza degli ulteriori elementi di prova acquisiti, ai fini dell’affermazione di responsabilità, quali le intercettazioni telefoniche, l’analisi dei movimenti bancari del NE, gli esiti della perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato, risulta del tutto logica ed esente da censure rilevabili in questa sede. 6. Con il sesto motivo - parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato - si lamenta un vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento agli artt. 56 cod. pen. e 629 cod. pen. deducendo che l'estorsione non sarebbe consumata perché, dopo l'episodio dello schiaffo e della minaccia esplicita, non vi sarebbe stata alcuna dazione di denaro da parte della persona offesa. Si afferma l’errata applicazione della norma di cui all’art. 629 cod. pen. per la mancanza di una minaccia idonea a coartare in modo assoluto la volontà della persona offesa, fino all’episodio dello schiaffo, avvenuto qualche giorno prima della denuncia, unico elemento che sarebbe richiamato dalla Corte di appello in merito alla idoneità della minaccia. Anche su questo punto, deve rilevarsi che il ricorso risulta reiterativo di analoghe censure già dedotte in appello e motivatamente disattese con argomenti logici e giuridicamente corretti, essendo stato chiarito che, dalle dichiarazioni della persona offesa nonché dal tenore dei messaggi acquisiti dai telefoni, era emerso che le condotte estorsive non si erano limitate all'episodio di violenza fisica riferito 16 dal NE (lo schiaffo, con la minaccia di una più grave violenza, ovvero di «spaccargli i denti», se avesse insistito a non pagare), essendo il reato senza dubbio integrato anche dalla precedente condotta di costante pressione, consistita nel ricordare continuamente le scadenze dei pagamenti e nel rappresentare che il mancato rispetto dei termini imposti dai creditori avrebbe comportato, per la persona offesa, conseguenze molto gravi (pag. 20 della sentenza impugnata) 7. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 7.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62- cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 17 7.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, come l’assenza di resipiscenza o di altre condotte valutabili positivamente (pag. 21 della sentenza impugnata). 8. Anche l’ottavo motivo di ricorso, con il quale si lamenta un vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento alla confisca ai sensi dell’art. 240- cod. pen. della somma di euro 5000,00 nei confronti dell’imputato, è manifestamente infondato. 8.1. Nella fattispecie, vertendosi in tema di delitto di usura, viene in rilievo la confisca obbligatoria di cui all’art. 240- cod. pen. che stabilisce che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Il presupposto applicativo di tale confisca è che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tale situazione, si configura una presunzione " " d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01). In tal modo, non è prevista una vera e propria inversione dell’onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di illegittimità costituzionale. Invero, a carico dell'interessato, è posto, sempre che sia accertata l'esistenza degli elementi indicati, un onere di allegazione, poiché, in effetti, rientra nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa. Ciò, del resto, corrisponde al c.d. "principio di vicinanza della prova" secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato 18 che può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01). In sostanza, non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, ma di indicare specifiche circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta l’accusa, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste. 8.2. Nel caso in esame, a fronte dell’assolvimento da parte dell’accusa dell’onere della prova quanto alla sussistenza della sproporzione tra la somma in sequestro ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica, tramite specifiche indagini patrimoniali (illustrate nel processo dall’ufficiale di polizia giudiziaria ON), non emerge che l’imputato abbia allegato alcun elemento che sia idoneo a dimostrare la sua capacità reddituale e ad elidere la sproporzione tra quest’ultima e la somma caduta in sequestro o anche solo a consentire di distinguere la parte di provenienza lecita da quella di provenienza illecita. Le doglianze espresse con il motivo di ricorso palesano elementi di genericità, limitandosi a segnalare un asserito errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel qualificare la confisca ai sensi dell’art. 240- cod. pen., avendo il Tribunale affermato che la somma in sequestro era «corpo del reato», e senza effettuare alcun compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate, rivelando così la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché́ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni (pag. 17 e pag. 21 della sentenza impugnata). 9. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL DA RE IN
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gabriele Rondanina, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 1. Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno dell’8 febbraio 2024, assolveva IC PA dal delitto di usura, contestato al capo A della rubrica delle imputazioni, e lo condannava per i delitti di usura ed estorsione contestati ai capi B e C, rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1900,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40451 Anno 2025 Presidente: IN RE Relatore: DA EL Data Udienza: 13/11/2025 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Primo motivo: violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Si deduce la necessaria estensione della disciplina prevista dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021 n. 132 (che ha modificato l’art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), per l’acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico, all'acquisizione dei messaggi “WhatsApp” e di altro tipo, con conseguente inutilizzabilità, per mancanza di un provvedimento autorizzativo del giudice per la loro acquisizione, dei messaggi estrapolati dai telefoni cellulari degli imputati, oggetto della relazione del consulente del pubblico ministero, Venerino Lo Cicero, disposta ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. Risulterebbe, invero, irragionevole che, per l’acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico è necessario un provvedimento autorizzativo del giudice mentre, invece, per l’acquisizione del contenuto di un telefono cellulare, tale autorizzazione non sia richiesta, nonostante si tratti di un’attività molto più “invasiva” e lesiva dei diritti dell’imputato. Si chiede, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 15 Cost. e degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento all’art. 1 del d.l. n. 132 del 2021 (che ha modificato l’art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), della disciplina codicistica nella parte in cui prevede che l’acquisizione dei messaggi contenuti nei telefoni cellulari sia rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, diversamente da quanto previsto in materia di acquisizione dei tabulati telefonici. A sostegno di tali argomentazioni, nel ricorso si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2021, la quale ha stabilito che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale (Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021, H.K./Prokuratuur, C- 746/18). 2.2. Secondo motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in merito al rigetto del motivo di appello riguardante l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno in tema di richieste di prova e della conseguente mancata ammissione della richiesta di 3 parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con specifico riferimento all'audizione come testimone della persona offesa LA NE. Si deduce che, con l'atto di appello, era stato richiesto di procedere all'esame testimoniale della persona offesa LA NE in quanto, in sede di incidente probatorio, non era stato possibile approfondire alcuni temi relativi a possibili appropriazioni indebite commesse nel corso dell'attività lavorativa dal NE, nei confronti di precedenti datori di lavoro, in quanto ritenuti auto indizianti, senza considerare che tali dichiarazioni potevano essere rese, con le opportune garanzie di legge. 2.3. Terzo motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per apparenza della motivazione in merito al rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, formulata già in primo grado e respinta, con riferimento all’audizione come testimoni di RI, CO, AP, CR e CC, datori di lavoro della persona offesa LA NE. Si deduce che tali testimonianze sono state ritenute non rilevanti in quanto si trattava di soggetti estranei ai fatti oggetto del processo, avendo avuto rapporti con il NE in epoche passate e, dunque, sulla base di un criterio meramente cronologico, senza considerare che, per vagliare l’attendibilità della persona offesa, possono essere rilevanti anche fatti precedenti a quelli strettamente oggetto di imputazione. 2.4. Quarto motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per assoluta illogicità della motivazione in merito alla mancanza di un'esplicita declaratoria di non attendibilità del NE con riferimento al delitto contestato al capo A, per il quale è intervenuta assoluzione in appello, e conseguente mancanza di motivazione con riferimento alla scelta di non estendere il giudizio di non attendibilità della persona offesa anche con riferimento agli altri reati di cui ai capi B e C. Si deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui, pur avendo ritenuto prive di elementi di riscontro le dichiarazioni della persona offesa per i fatti contestati al capo A, la stessa è stata ritenuta attendibile per fondare la condanna dell'imputato per i delitti di cui ai capi B e C. 2.5. Quinto motivo: vizio motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per apparenza della motivazione con riferimento alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa in relazione ai delitti di cui ai capi B e C (usura ed estorsione). Si deduce, in particolare, che la motivazione della sentenza impugnata, anche se letta insieme a quella di primo grado, sarebbe apparente, nel senso che, da un lato, trascurerebbe completamente i rilievi della difesa e, dall'altro, per «neutralizzarli», richiamerebbe elementi assolutamente neutri e, comunque, completamente inconferenti rispetto al senso delle censure sollevate dalla difesa, come dettagliatamente descritte alle pagine da 23 a 29 del ricorso. 4 2.6. Sesto motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancanza della motivazione ed errata applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. Si deduce che l'estorsione non potrebbe dirsi consumata perché, dopo l'episodio dello schiaffo e della minaccia esplicita, non ci sarebbe stata alcuna dazione di denaro da parte della persona offesa. Si afferma l’errata applicazione della norma di cui all’art. 629 cod. pen. per la mancanza di una minaccia idonea a coartare in modo assoluto la volontà della persona offesa, fino all’episodio dello schiaffo, avvenuto qualche giorno prima della denuncia, unico elemento richiamato dalla Corte di appello. 2.7. Settimo motivo: vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica in quanto, da un lato, viene richiamata la «indubbia gravità» dei fatti e, dall'altro, viene individuata la pena base, per il reato più grave, in misura pressoché corrispondente al minimo edittale previsto dall'articolo 629 cod. pen. Inoltre, i giudici di appello, nel non concedere le circostanze attenuanti generiche, non avrebbero tenuto conto della intervenuta assoluzione per il reato contestato al capo A, con conseguente ridimensionamento della gravità complessiva delle condotte dell'imputato, né degli elementi allegati dalla difesa, quali la condotta esemplare tenuta dall'imputato nel corso della misura cautelare e la sua incensuratezza. 2.8. Ottavo motivo: errata applicazione dell’art. 240- cod. pen. in relazione alla confisca di euro 5000,00 sequestrati presso l’abitazione dell’imputato. Si deduce che la Corte di appello avrebbe travisato la motivazione del Tribunale che, al di là del riferimento formale all'articolo 240- cod. pen. contenuto del dispositivo della sentenza, nel corpo della motivazione aveva indicato, a pagina 23, che «la natura di corpo del reato determina la confisca» della somma di denaro. 1. Il ricorso è nel complesso infondato, in quanto proposto con motivi in parte infondati e in parte inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati. 2.1. Il difensore chiede la declaratoria di inutilizzabilità dei messaggi acquisiti dai telefoni cellulari degli imputati dal pubblico ministero, senza la previa autorizzazione del giudice;
invero, durante le indagini, il pubblico ministero aveva sottoposto a sequestro probatorio i telefoni degli imputati ed aveva proceduto, ai 5 sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., alla estrazione di copia forense ed all’analisi del contenuto mediante un consulente appositamente nominato. 2.2. L’utilizzabilità dei messaggi “WhatsApp”, degli “SMS” e degli altri dati conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro è sempre stata affermata da questa Corte, ritenendo che dovessero qualificarsi quale prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319-01; Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012, Lafuenti, Rv. 253573- 01; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319-01). 2.3. La Corte costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2023 n. 170, ha chiarito che «lo scambio di messaggi elettronici - “e-mail”, “SMS”, “WhatsApp” e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza», e ciò anche nel caso in cui si tratti di messaggi già ricevuti e letti dal destinatario, con l'unica eccezione che, in ragione del tempo trascorso, il messaggio non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". 2.4. Questa Corte, aderendo alle indicazioni della Corte costituzionale, ha quindi abbandonato l'orientamento precedente ed ha affermato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467-01). 2.5. Tale conclusione è stata condivisa anche dalle Sezioni Unite, che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza (non rilevante nel caso in esame) in tema di utilizzabilità di prove, costituite da comunicazioni intercorse sulla rete criptata “Sky-Ecc”, acquisite mediante ordine europeo di indagine, oltre a recepire le indicazioni della Corte costituzionale sulla nozione di corrispondenza, hanno chiarito che la tutela prevista dall'art. 15 Cost. non richiede che, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza e, dunque, per la sua acquisizione ad un procedimento penale, sia necessario un provvedimento del giudice (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, in motivazione, par. 14.2; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, in motivazione, par. 11.2). Invero, l'art. 15 Cost. impiega l’espressione «autorità giudiziaria», la quale indica una categoria nella quale sono inclusi sia il giudice che il pubblico ministero, in conformità con quanto previsto nel diritto euro-unitario per il quale, con riferimento alla Direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagine, la 6 Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, nella nozione di «autorità giudiziaria», è incluso anche il pubblico ministero (Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, punto 75). 2.6. In base alle considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve quindi ritenere che, nel diritto interno attualmente vigente, non è necessario un provvedimento di un giudice ai fini del sequestro di dati informatici assimilabili al concetto di corrispondenza, essendo sufficiente un provvedimento del pubblico ministero. 2.7. Tali considerazioni consentono di affermare che la questione di legittimità costituzionale della disciplina codicistica, nella parte in cui prevede che l’acquisizione dei messaggi contenuti nei telefoni sequestrati agli imputati sia rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, prospettata dal ricorrente, invocando i principi affermati nella sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale e indicando quale parametro di costituzionalità gli artt. 3 e 15 Cost., è manifestamente infondata, in quanto la diversità della disciplina prevista per l’acquisizione di tabulati telefonici rispetto a quella per l’apprensione dei dati contenuti in un telefono in sequestro si giustifica in base alla diversità delle due situazioni;
alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale in detta sentenza, recepite dalla giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite, l'acquisizione dei messaggi contenuti nella memoria di un telefono cellulare non rientra nella nozione di intercettazione (con conseguente necessità di un’autorizzazione del giudice) bensì in quella di corrispondenza, a differenza dei tabulati telefonici che, invece, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono ontologicamente assimilabili alle intercettazioni e, dunque, richiedono per la loro acquisizione l’autorizzazione del giudice. 2.7.1. Nel ricorso viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2021, la quale ha stabilito che l’articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale (Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021, H.K./Prokuratuur, C- 746/18). 7 Poiché il legislatore, per adeguarsi a tali principi, con l’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021 n. 132, ha modificato la disciplina prevista dall’art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, prevedendo l’autorizzazione del giudice per l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico, si deduce la sussistenza di un contrasto tra il diritto interno e il diritto euro-unitario e, quindi, si invoca la declaratoria di inutilizzabilità, per mancanza di un provvedimento autorizzativo del giudice per la loro acquisizione, dei messaggi estrapolati dai telefoni cellulari dell’imputato. 2.7.2. Il richiamo a tali fonti del diritto euro-unitario non è pertinente al caso in esame in quanto, vertendosi in tema di utilizzabilità di dati acquisti dal telefono cellulare dell’imputato, viene in rilievo la Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, alla quale è stata data attuazione nell’ordinamento interno con il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51. 2.7.3. Sull’interpretazione della Direttiva 2016/680/UE, si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Camera, con sentenza del 4 ottobre 2024, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva alla luce degli articoli 7 e 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e degli artt. 13 e 54 della Direttiva, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Corte giustizia, Grande Sezione, 04/10/2024, CG/Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21). La Corte di giustizia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2016/680/UE, gli Stati membri devono prevedere che i dati personali siano adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di «minimizzazione dei dati», che dà espressione al principio di proporzionalità, che gli Stati membri sono tenuti a rispettare anche nella raccolta di dati personali, nell’ambito di un procedimento penale, e nella loro conservazione da parte delle autorità di polizia, per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale Direttiva (punti 79 e 80 della sentenza). Inoltre, la Corte di giustizia ha precisato che la Direttiva 2016/680/UE richiede che le limitazioni dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art. 7 («Rispetto della vita privata e della vita familiare») e all’art. 8 («Protezione dei dati di carattere personale»), come previsto dall’art. 52, par. 1 della Carta («Portata dei diritti garantiti») siano: a) necessarie e rispondenti effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, posto 8 che i diritti fondamentali non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale e bilanciati con altri diritti fondamentali (punti 85- 88 della sentenza); b) previste dalla legge, requisito che implica che la base giuridica che autorizza una simile limitazione ne definisca la portata in modo sufficientemente chiaro e preciso (punto 98 della sentenza). È, inoltre, richiesto che le limitazioni dei diritti fondamentali avvengano nel rispetto del principio di proporzionalità, ovvero sulla base della ponderazione di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali: a) la gravità della limitazione dei diritti fondamentali, relativa al tipo di dati contenuti nel telefono (dati relativi al traffico e alla localizzazione, fotografie e cronologia di navigazione su Internet, dati sensibili, come dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche e le convinzioni religiose o filosofiche) (punti 89-95 della sentenza); b) l’importanza dell’obiettivo perseguito, attinente alla gravità del reato oggetto dell’indagine (punti 96-97 della sentenza). Mentre spetta al legislatore nazionale definire in modo sufficientemente preciso la base legale di siffatta limitazione dei diritti fondamentali e, in particolare, la natura o le categorie dei reati da prendere in considerazione (punto 99 della sentenza), la finalità di garantire che il principio di proporzionalità sia rispettato in ciascun caso concreto, effettuando una ponderazione di tutti gli elementi pertinenti, è affidata al controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (punto 102 della sentenza). Infine, come previsto dall’articolo 54 della Direttiva 2016/680/UE, che dà espressione all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora una persona ritenga che i diritti di cui gode, ai sensi delle disposizioni adottate a norma di tale Direttiva, siano stati violati a seguito del trattamento dei propri dati personali in modo non conforme a tali disposizioni, a tale persona deve essere garantito il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, il quale richiede, in linea di principio, che l’interessato sia informato dell’accesso ai dati e che possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti (dal giudice o dall’organo amministrativo indipendente), al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e al fine di consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità di tale decisione (punti 117 e 118 della sentenza). 2.7.4. La normativa interna non è conforme alla previsione della Direttiva 2016/680/UE come interpretata dalla Corte di Giustizia, nella parte in cui richiede 9 che un giudice o un organo amministrativo indipendente intervengano in via preventiva con una pronuncia di carattere autorizzatorio. 2.7.5. Il pubblico ministero non può, invero, essere ritenuto «organo amministrativo indipendente» secondo l’interpretazione della Corte di giustizia. Non rileva che, nel diritto euro-unitario, il pubblico ministero sia stato incluso nella nozione di «autorità giudiziaria» dalla Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione della nozione di «autorità giudiziaria» nell’ambito della disciplina dell’ordine europeo di indagine, di cui alla Direttiva 2014/41/UE, nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale (Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, punto 75, cit.). Invero, nel diverso caso in cui è richiesto specificamente che l’autorizzazione all’accesso a dati personali avvenga sulla base dell’autorizzazione di un «giudice o di un organo amministrativo indipendente», la Corte di Giustizia, con la già citata sentenza del 2 marzo 2021, chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione dell’art. 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, ha affermato, invece, che l’«organo amministrativo indipendente» non può identificarsi nel pubblico ministero che conduce le indagini (Corte giustizia, Grande Sezione, 02/03/2021, H.K./Prokuratuur, C- 746/18, punti 54-57 che richiamano il punto 51). Nel prevedere la previa autorizzazione rilasciata da «un giudice o da un organo amministrativo indipendente», la Corte di giustizia non richiede necessariamente la natura “giudiziaria” dell’autorità bensì la “terzietà” dell’organo chiamato a decidere sull’autorizzazione ad acquisire i dati, che, oltre che un giudice, può essere un’autorità amministrativa, purché “indipendente”, ovvero in posizione di terzietà rispetto al pubblico ministero che conduce le indagini. 2.7.6.
Per questi motivi
, non è condivisibile la pronuncia di questa Corte che ha ritenuto che la normativa nazionale non ponga problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea in quanto al pubblico ministero può essere riconosciuta, nel nostro sistema processuale, la natura di «organo amministrativo indipendente» (Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, Longo, Rv. 287976-01), ritenendosi condivisibile sul punto la pronuncia di altra Sezione di questa Corte che ha affermato che il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere terzi rispetto all'organo richiedente l'accesso, non può essere esercitato dal pubblico ministero, avendo lo stesso, a prescindere dal suo statuto di autonomia, natura di parte processuale (Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867-01). 10 2.8. Rilevata la sussistente antinomia tra il diritto interno e il diritto euro- unitario, deve tuttavia escludersi che la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 4 ottobre 2024, abbia efficacia diretta nell’ordinamento interno, con conseguente esclusione dell’obbligo di disapplicare la normativa interna contrastante. 2.8.1. L’efficacia diretta di una direttiva richiede che: a) ne sia scaduto inutilmente il termine di attuazione da parte dello Stato;
b) le sue norme siano chiare, precise e incondizionate, nel senso che la loro applicazione non richieda l’emanazione di ulteriori atti comunitari o nazionali (Corte giustizia, 05/04/1979, Ratti, C-148/78, punto 23; Corte giustizia, 01/07/ 2010, Gassmayr, C-194/08, punto 45); c) le sue norme riconoscano una posizione soggettiva favorevole all’individuo nei confronti dei pubblici poteri (Corte giustizia, 22/09/1983, Auer, C- 271/82, punto 16; Corte giustizia, 15/12/1983, Rienks, C-5/83, punto 8; Corte giustizia, 22/05/1980, Santillo, C-131/79, punto 13; Corte giustizia, 27/06/1989, Kuhne, C-50/88, punto 26). 2.8.2. Dall’analisi del contenuto della Direttiva 2016/680/UE emerge che l’applicazione delle norme in essa contenute richiede l’emanazione di ulteriori atti del legislatore nazionale, alla quale non può provvedere l’autorità giudiziaria, con esiti potenzialmente contrastanti (in tal senso devono essere richiamati i criteri di valutazione adottati da questa Corte in relazione alla non diretta applicabilità della Direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 02/03/2021 nella causa H.K./ Prokuratuur, C-746/18) (Sez. 2, n. 33116 del 02/07/2021, Avram, non massimata). Non può, invero, non rilevarsi che la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia, sia generica nell'individuazione dell’ampia nozione di «trattamento», nel cui ambito viene fatto rientrare anche «un tentativo di accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare, da parte delle autorità di polizia, ai fini di un’indagine in materia penale» e che, comunque, demanda ai legislatori degli Stati membri di prevedere in maniera chiara e precisa la base legale della limitazione dei diritti fondamentali e, in particolare, la natura o le categorie dei reati da prendere in considerazione, in modo che possa essere garantito che i dati personali siano raccolti per «finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità». Anche sull’aspetto della individuazione dell’organo al quale demandare il controllo preventivo sull’accesso ai dati (o successivo in caso di urgenza), deve rilevarsi che la Direttiva 2016/680/UE è generica, richiedendo necessariamente l’applicazione delle norme ivi contenute l’emanazione di ulteriori atti del legislatore 11 nazionale, alla quale non può provvedere l’autorità giudiziaria, come dimostrato dalla presenza del segnalato contrasto tra decisioni di questa Corte sulla individuazione di tale organo (sopra par. 2.7.6.). Da qui l'impossibilità di ritenere che la Direttiva 2016/680/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia, possa trovare diretta applicazione nell’ordinamento interno e, dunque, che la normativa interna che attribuisce, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero il potere di acquisire i dati memorizzati nei telefoni cellulari di persone sottoposte a indagini, debba essere disapplicata. 2.9. Resta da affrontare la questione della normativa interna che non è conforme alla previsione della Direttiva 2016/680/UE, la quale richiede che il giudice o un organo amministrativo indipendente intervengano in via preventiva con una pronuncia di carattere autorizzatorio. 2.9.1. Secondo la costante giurisprudenza europea, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, ai sensi del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (Corte giustizia, 16/12/1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe- Zentral, C-33/76, punto 5; Corte giustizia, 06/10/ 2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, punto 223; Corte di giustizia, 24/11/2022, IG/Varhoven administrativen sad, C-289/21, punto 33). Inoltre, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, richiede, in linea di principio, che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e al fine di consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità di tale decisione (Corte giustizia, 16/11/2023, Ligue des droits humains, C-333/22, punto 58). 2.9.2. Nella fattispecie in esame, i dati del telefono cellulare dell’imputato sono stati acquisiti nell’ambito di un procedimento penale, al fine dell’accertamento di gravi delitti, quali usura ed estorsione;
a seguito del sequestro probatorio del telefono dell’imputato da parte del pubblico ministero, i dati contenuti nella memoria dello stesso sono stati acquisiti ed analizzati dal consulente del pubblico ministero, dunque da un soggetto diverso dalla polizia 12 giudiziaria e dal pubblico ministero che conduceva le indagini;
la procedura è stata quella dell’art. 360 cod. proc. pen., che prevede che i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve e che, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini può formulare riserva di promuovere incidente probatorio, sollecitando così l’intervento del giudice, nel qual caso il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 2.9.3. Tanto premesso, non è stato dedotto che l’imputato non sia stato informato della decisione relativa alla acquisizione dei dati contenuti nel suo telefono, che i dati siano stati trattati in modo illecito o scorretto, per finalità indeterminate o in modo non compatibile con tali finalità o eccedente rispetto alle stesse, in violazione del principio di proporzionalità, né è stato dedotto che la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto dell’Unione sia stata resa, in pratica, impossibile o eccessivamente difficile. Non è stato pertanto dedotto che, nella fattispecie concreta, non sia stato garantito un giusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alle necessità dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dell’imputato, i cui dati sono stati oggetto di accesso. 2.10. Ne consegue, per tutti i motivi sopra esposti, la infondatezza del motivo di ricorso. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente, con i quali si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, sono manifestamente infondati. Sulla questione della mancata ammissione della richiesta di parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con specifico riferimento all'audizione come testimone della persona offesa LA NE (secondo motivo) e di RI, CO, AP, CR e CC, datori di lavoro della persona offesa LA NE (terzo motivo), è utile premettere che le richieste istruttorie in questione sono state avanzate in appello a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., e che la Corte d'appello le ha respinte ritenendo le relative attività istruttorie non necessarie ai fini della decisione. 3.1. Ciò posto, va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere 13 eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, inoltre, ha un perimetro strettamente delimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01). 3.2. Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti principi giuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile avendo la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva, argomentato che l’esame della persona offesa da acquisire a mezzo di rinnovazione istruttoria non avrebbe introdotto elementi necessari per la decisione, poiché l’esame della stessa in sede di incidente probatorio era stato ampio ed approfondito ed aveva consentito di esplorare tutti i temi rilevanti (pag. 11 sentenza impugnata). 3.3. Analogamente, per quanto riguarda la questione del mancato accoglimento della rinnovazione dell’istruttoria con riferimento alla richiesta di audizione come testimoni di RI, CO, AP, CR e CC in qualità di datori di lavoro della persona offesa LA NE, la Corte di appello ha chiarito per quali motivi non era rilevante la loro deposizione testimoniale in quanto si trattava soggetti estranei ai fatti di causa e che, in quanto precedenti datori di lavoro del NE, avevano avuto rapporti con lui in epoche pregresse rispetto ai fatti (pag. 11 sentenza impugnata). 4. E’ inammissibile il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la illogicità della motivazione in merito alla mancanza di un'esplicita declaratoria di non credibilità della persona offesa con riferimento al delitto di usura contestato al capo A, per il quale è intervenuta assoluzione in appello, e conseguente omessa motivazione con riferimento alla scelta di non estendere la mancanza di credibilità anche con riferimento agli altri delitti di usura e di estorsione di cui ai capi B e C. 4.1. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere 14 legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni , Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01). 4.2. Tanto premesso, la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva ed esente da vizi rilevabili in questa sede, ha specificamente illustrato i motivi per i quali l’assoluzione per il delitto di usura di cui al capo A non incide sul giudizio di attendibilità della persona offesa;
invero, è stato argomentato che i fatti, come raccontati dalla persona offesa, difettando il requisito del prestito del denaro, invece che nel delitto di usura, andrebbero inquadrati nel delitto di estorsione, che però non è stato contestato;
inoltre, la Corte di appello ha osservato che i fatti contestati al capo A sono relativi ad una vicenda antecedente di due anni rispetto ai fatti accaduti nel 2022 e oggetto della denuncia sporta il 22 agosto 2022 dalla persona offesa, avvenuti in un contesto del tutto diverso. 5. Parimenti è inammissibile il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’apparenza della motivazione quanto alla attendibilità della persona offesa. 5.1. La Corte di appello, con motivazione del tutto adeguata e conforme ai princìpi espressi da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sopra richiamati, ha espresso un giudizio di piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute, oltre che intrinsecamente attendibili (la persona offesa aveva resto noti alcuni fatti di appropriazione indebita da lui commessi e la sua difficile situazione economica;
pag. 13 della sentenza impugnata), anche oggettivamente riscontrati da numerosi elementi acquisti durante le indagini (messaggi rinvenuti nei telefoni;
testimonianze degli ufficiali di 15 polizia giudiziaria;
esiti della perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato e sequestro di cinquemila euro in contanti: pagine da 15 a 18 della sentenza impugnata). 5.2. Quanto agli ulteriori elementi dedotti dalla difesa che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare, attinenti al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed alla valutazione delle testimonianze assunte (ad esempio, quelle di ON e Del Vecchio, ufficiali di polizia giudiziaria che avevano raccolto la denuncia del NE, e quella di Polverosi, datore di lavoro del NE), va osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte. In tal senso, va osservato che la motivazione della Corte di appello sull’attendibilità dei testimoni e sulla rilevanza degli ulteriori elementi di prova acquisiti, ai fini dell’affermazione di responsabilità, quali le intercettazioni telefoniche, l’analisi dei movimenti bancari del NE, gli esiti della perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato, risulta del tutto logica ed esente da censure rilevabili in questa sede. 6. Con il sesto motivo - parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato - si lamenta un vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento agli artt. 56 cod. pen. e 629 cod. pen. deducendo che l'estorsione non sarebbe consumata perché, dopo l'episodio dello schiaffo e della minaccia esplicita, non vi sarebbe stata alcuna dazione di denaro da parte della persona offesa. Si afferma l’errata applicazione della norma di cui all’art. 629 cod. pen. per la mancanza di una minaccia idonea a coartare in modo assoluto la volontà della persona offesa, fino all’episodio dello schiaffo, avvenuto qualche giorno prima della denuncia, unico elemento che sarebbe richiamato dalla Corte di appello in merito alla idoneità della minaccia. Anche su questo punto, deve rilevarsi che il ricorso risulta reiterativo di analoghe censure già dedotte in appello e motivatamente disattese con argomenti logici e giuridicamente corretti, essendo stato chiarito che, dalle dichiarazioni della persona offesa nonché dal tenore dei messaggi acquisiti dai telefoni, era emerso che le condotte estorsive non si erano limitate all'episodio di violenza fisica riferito 16 dal NE (lo schiaffo, con la minaccia di una più grave violenza, ovvero di «spaccargli i denti», se avesse insistito a non pagare), essendo il reato senza dubbio integrato anche dalla precedente condotta di costante pressione, consistita nel ricordare continuamente le scadenze dei pagamenti e nel rappresentare che il mancato rispetto dei termini imposti dai creditori avrebbe comportato, per la persona offesa, conseguenze molto gravi (pag. 20 della sentenza impugnata) 7. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 7.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62- cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 17 7.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, come l’assenza di resipiscenza o di altre condotte valutabili positivamente (pag. 21 della sentenza impugnata). 8. Anche l’ottavo motivo di ricorso, con il quale si lamenta un vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento alla confisca ai sensi dell’art. 240- cod. pen. della somma di euro 5000,00 nei confronti dell’imputato, è manifestamente infondato. 8.1. Nella fattispecie, vertendosi in tema di delitto di usura, viene in rilievo la confisca obbligatoria di cui all’art. 240- cod. pen. che stabilisce che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Il presupposto applicativo di tale confisca è che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tale situazione, si configura una presunzione " " d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01). In tal modo, non è prevista una vera e propria inversione dell’onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di illegittimità costituzionale. Invero, a carico dell'interessato, è posto, sempre che sia accertata l'esistenza degli elementi indicati, un onere di allegazione, poiché, in effetti, rientra nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa. Ciò, del resto, corrisponde al c.d. "principio di vicinanza della prova" secondo il quale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato 18 che può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01). In sostanza, non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, ma di indicare specifiche circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta l’accusa, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste. 8.2. Nel caso in esame, a fronte dell’assolvimento da parte dell’accusa dell’onere della prova quanto alla sussistenza della sproporzione tra la somma in sequestro ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica, tramite specifiche indagini patrimoniali (illustrate nel processo dall’ufficiale di polizia giudiziaria ON), non emerge che l’imputato abbia allegato alcun elemento che sia idoneo a dimostrare la sua capacità reddituale e ad elidere la sproporzione tra quest’ultima e la somma caduta in sequestro o anche solo a consentire di distinguere la parte di provenienza lecita da quella di provenienza illecita. Le doglianze espresse con il motivo di ricorso palesano elementi di genericità, limitandosi a segnalare un asserito errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel qualificare la confisca ai sensi dell’art. 240- cod. pen., avendo il Tribunale affermato che la somma in sequestro era «corpo del reato», e senza effettuare alcun compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate, rivelando così la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte territoriale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché́ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni (pag. 17 e pag. 21 della sentenza impugnata). 9. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL DA RE IN