Art. 4.
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.