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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2158/2025 promossa da:
appresentata e difesa dall'avv.to Luigi Giulio Giulini Parte_1
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Pagnotta CP_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, CP_2
dagli Avvocati Riccardo Nalin e Luciano Costantini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Parte_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che il signor CP_2
e la signora , sono eredi puri e semplici del defunto padre signor CP_1 [...]
(C.F.: ), nato a [...], il Controparte_3 C.F._1
14.06.1957, ivi deceduto il 07.02.2018, con ogni conseguente statuizione.
Vinte o, in subordine, integralmente compensate le spese di lite”.
Per il resistente CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza rejetta: in via principale:
“Respingere la domanda di accertamento e dichiarazione della qualità del Sig. CP_4
di erede puro e semplice dell'eredità giacente del Sig. in quanto Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in ogni caso: dichiarare e confermare l'intervenuta decadenza del Sig. dal diritto di accettare CP_4
l'eredità giacente del Sig. ” Controparte_3
Per la resistente CP_1
“Respingere la domanda avanzata nei suoi confronti dalla ricorrente in Controparte_5
quanto risultata infondata in fatto e diritto.
Vinte le spese di lite con distrazione delle stesse in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione delle domande e delle difese di parte ricorrente.
1.1 La società , con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c., Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare che il signor CP_2
e la signora sono eredi puri e semplici del defunto padre
[...] CP_1
signor nato a [...], il [...], ivi deceduto il Controparte_3
07.02.2018, per avere accettato l'eredità paterna tacitamente.
2 1.2 La ricorrente, dopo aver premesso di essere subentrata nel credito che gravava sul defunto in forza di operazione di cessione Controparte_3
in blocco di crediti, allegava che:
1.2.a) in data 10.01.2008 il signor e la signora Controparte_3 CP_6
, in regime di comunione dei beni, stipulavano con la
[...] CP_7
(oggi un mutuo ipotecario e relativa costituzione
[...] Controparte_8
di ipoteca volontaria iscritta sugli immobili di proprietà dei mutuatari, nella misura del 50% ciascuno, e siti nel Comune di ET (GE) così individuati:
- Catasto fabbricati, foglio 5, part. 721, sub. 3, Via Case Sparse Montecalvo
n. 48, piano 1, cat. A/3, classe 2, vani 3,5, R.C. Euro 325,37;
- Catasto fabbricati, foglio 5, part. 721, sub. 4, Via Case Sparse Montecalvo
n. 48, piano 2, cat. A/3, classe 2, vani 6, R.C. Euro 557,77;
- Catasto fabbricati, foglio 5, part. 721, sub. 2, Via Case Sparse Montecalvo
n. 48, cat. C/6, classe 1, mq 36, R.C. Euro 169,19;
1.2.b) in data 10.12.2014 decedeva la signora lasciando Controparte_6
chiamati all'eredità il marito il figlio e Controparte_3 CP_2
la figlia i quali ultimi due rinunciavano all'eredità morendo CP_1
dismessa dalla madre con dichiarazioni rese presso la Cancelleria del Tribunale di Genova il 13.03.2015 (rinunce formalizzate presso la Cancelleria del
Tribunale di Genova il 13.03.2015 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio del Registro di Genova il 20.03.2015 al numero 3793 – doc. 5 bis);
1.2.c) parimenti, rinunciarono all'eredità morendo dismessa dalla sig.ra la madre della stessa, signora e il fratello Controparte_6 Controparte_9
signor (rinunce formalizzate presso la cancelleria del Parte_2
Tribunale di Genova il 28.09.2015 e registrate presso l'agenzia delle entrate – ufficio del registro di Genova il 1.10.2015 al numero 10852 – cfr. doc. n. 5 bis);
3 1.2.d) in data 07.02.2018 decedeva in Genova (GE) il signor Controparte_3
lasciando chiamati all'eredità il figlio e la figlia
[...] CP_2 CP_1
i quali, tuttavia, non rendevano alcuna dichiarazione in ordine all'accettazione dell'eredità del padre;
1.2.e) al fine di poter assumere nei confronti degli eredi di Controparte_3
le necessarie iniziative esecutive a tutela del proprio diritto di credito
[...]
l' proponeva ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. presso il Parte_1
Tribunale di Genova senza che, nei termini assegnati dal Giudice, i signori e rendessero alcuna dichiarazione in merito alla loro CP_2 CP_1
volontà di accettare o meno l'eredità del defunto padre;
1.2.e) stante lo stato di incertezza sulla titolarità dell'eredità del sig.
[...]
la ricorrente proponeva ricorso ex art. 528 c.c. all'esito del Persona_1
quale, il Tribunale di Genova, con Decreto datato 10.02.2021 a firma del
Giudice dott. Pasquale Grasso dichiarava l'apertura dell'eredità giacente del predetto sig. e nominava, quale curatore dell'eredità giacente, l'Avv.to Per_1
Claudia Conti;
1.2.f) nella relazione del 21.06.2021 (doc. n. 10), il Curatore rilevava che gli immobili prestati dai signori e a Controparte_3 Controparte_6
garanzia del mutuo di cui sopra, divenuti di proprietà esclusiva del signor a seguito del decesso della moglie, risultavano allo Controparte_3
stato intestati “ai figli del defunto ed per ½ ciascuno, a seguito CP_2 CP_1
di successione ex lege di del 7.02.2018, registrata il 15.04.2019 Controparte_3
al Volume 88888, Numero 100135, in atti dal 6.05.2019, derivante da Nota di trascrizione – reparto PI Savona reg. particolare 3394.1/2019”, riferendo altresì che la figlia risultava risiedere in ET (GE), Via Francia n. 16 CP_1
presso l'ultima abitazione del defunto (dalle ricerche eseguite dal Curatore risultava infatti che Via Panoramica Montecalvo era diventata Via Francia);
4 1.2.g) con decreto del 24.08.2022 (doc. n. 11) il Giudice dott. Pasquale Grasso, ritenendo che i due figli del sig. (odierni resistenti) avessero tacitamente Pt_3
accettato l'eredità paterna, dichiarava la chiusura dell'eredità giacente del signor
Controparte_3
1.3) Ciò premesso in fatto la ricorrente deduceva che la voltura catastale del bene caduto in successione a favore dei due figli costituisse accettazione tacita dell'eredità.
1.4) Per quanto riguardava la posizione specifica della sig.ra Persona_2
deduceva che la stessa avesse risieduto nell'immobile di ET (GE) dal 2008 al 2023 (docc. n. 12-13-14); pertanto, essendo stata nel possesso di bene ereditario anche dopo l'apertura della successione (2018), sarebbe stato suo specifico onere effettuare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione;
pertanto, non avendo assolto a tale onere, era da ritenersi a norma dell'art. 485 c.c. erede pura e semplice.
2. Esposizione delle eccezioni e delle difese delle parti resistenti
2.1 Nelle rispettive comparse di costituzione e risposta i sigg.ri e Persona_2
chiedevano rigettarsi la domanda formulata da parte attrice in Parte_4
quanto non vi sarebbe stata alcuna prova che la richiesta di voltura catastale fosse riferibile alle due parti resistenti.
3. Sulla posizione della sig.ra . CP_1
3.1 Risulta dai certificati di residenza che la sig.ra all'atto del Persona_2
decesso del padre (7.2.2018), risiedesse in ET Via Di Francia presso l'ultimo luogo di residenza del defunto padre e che ivi abbia continuato a risiedere almeno fino al 16.10.2023 (cfr. certifica di residenza della sub Pt_3
doc. 13 e 14).
3.2 Lo stesso curatore dell'eredità giacente, nella relazione al giudice del
21.6.2021, riferiva espressamente che la sig.ra si recava Persona_2
5 saltuariamente presso l'immobile caduto in successione e “sarebbe stata anche recentemente incontrata dai vicini che l'avrebbero vista prelevare oggetti dall'abitazione per trasportarli altrove” (cfr. punto 16 della relazione sub doc. 10 di parte ricorrente).
3.3 Si rammenta che – secondo la Cassazione - in relazione alla disciplina dell'art. 485 cod. civ., “l'attestazione del curatore dell'eredità giacente (alla quale si deve attribuire pubblica fede) è sufficiente ad integrare la prova del possesso dei bene ereditati da parte del chiamato alla eredità” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9240 del 08/11/1994).
3.4 A fronte dei predetti riscontri documentali, attestanti il possesso in capo alla sig.ra di beni ereditari, il fatto che la stessa, insieme ad altra Persona_2
persona, disponesse di altro alloggio in forza di contratto di locazione registrato
(fatto peraltro neppure allegato nella sua comparsa di costituzione e risposta), di per sé non priva il certificato di residenza della sua idoneità a provare il luogo di residenza essendo stata vista la sig.ra presso l'immobile di proprietà CP_3
del de cuius anche dopo la morte del padre (peraltro intenta ad asportare beni dall'immobile).
3.5 D'altronde la stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che “il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Sez. 2, Sentenza n.
4835 del 25/07/1980 con numerosi richiami, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del
14/05/1994, Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 05/04/1977, Sez. 2, Sentenza n.
11018 del 05/05/2008, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020).
6 3.6 Sicché, appare logico concludere che la avente residenza fino al 2023 Pt_3
presso l'immobile di proprietà del padre, vista a distanza di tempo dalla morte del padre presso lo stesso immobile intenta a prelevare oggetti, fosse nel possesso dei beni ereditari e, come tale, non avendo provveduto ad effettuare l'inventario, vada considerata erede pura e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.
4. Sulla posizione del sig. Parte_4
4.1 Nella propria relazione il Curatore rilevava che gli immobili di proprietà del signor sui quali quest'ultimo e la moglie avevano Controparte_3
concesso ipoteca a garanzia del mutuo ipotecario del 18.01.2008, risultavano intestati ai figli ed (attuali resistenti) per ½ ciascuno. CP_2 CP_1
4.2 All'esito dell'ordine di esibizione e di informazioni all'Agenzia delle Entrate
è emerso che il modello di dichiarazione di successione e richiesta di volturazione è stato presentato dal sig. (si riporta per comodità CP_2
di lettura quanto inviato dall'Agenzia delle Entrate:
)
4.3 La richiesta di voltura dell'immobile caduto in successione a favore dello stesso istante e della sorella costituisce atto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dà luogo ad atto di accettazione tacita dell'eredità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999; Ordinanza della
Cassazione n. 12259 del 14.04.2022).
7 4.4 Di nessuna rilevanza è il fatto che i due resistenti, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 481 c.c., non avessero dichiarato di accettare l'eredità giacché la stessa era già stata accettata tacitamente dai due.
4.5 Sul punto si osserva che “la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell' “actio interrogatoria” ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio “semel heres, semper heres” (cfr. in termini Sez. 3 - , Sentenza
n. 1735 del 16/01/2024).
4.6 In conclusione la domanda attorea merita integrale accoglimento.
6. Spese di lite
6.1 Le spese di lite seguono la soccombenza secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento del D.M. 55/14 (valore indeterminabile a bassa complessità) stante la relativa semplicità delle questioni in fatto e in diritto sottese al giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara (C.F.: ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
26.11.1984, e (C.F.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_3
(GE) il 5.10.1994 eredi del defunto padre (C.F.: Controparte_3
), nato a [...] il [...], deceduto in C.F._1
Genova (GE) il 7.02.2018. ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità; dichiara tenuti e condanna i sigg.ri i e a pagare, in CP_2 CP_10
solido tra loro e in favore della ricorrente vittoriosa le spese Parte_1
8 di lite che vengono liquidate in €. 545,00 per esborsi ed €. 3.809,00 per compenso del difensore di cui
(Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00)
oltre spese generali al 15%, oneri IVA e CPA nella misura di legge.
Genova 14 dicembre 2025
Il Giudice dott. Parentini Mirko
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2158/2025 promossa da:
appresentata e difesa dall'avv.to Luigi Giulio Giulini Parte_1
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Pagnotta CP_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, CP_2
dagli Avvocati Riccardo Nalin e Luciano Costantini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Parte_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che il signor CP_2
e la signora , sono eredi puri e semplici del defunto padre signor CP_1 [...]
(C.F.: ), nato a [...], il Controparte_3 C.F._1
14.06.1957, ivi deceduto il 07.02.2018, con ogni conseguente statuizione.
Vinte o, in subordine, integralmente compensate le spese di lite”.
Per il resistente CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza rejetta: in via principale:
“Respingere la domanda di accertamento e dichiarazione della qualità del Sig. CP_4
di erede puro e semplice dell'eredità giacente del Sig. in quanto Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in ogni caso: dichiarare e confermare l'intervenuta decadenza del Sig. dal diritto di accettare CP_4
l'eredità giacente del Sig. ” Controparte_3
Per la resistente CP_1
“Respingere la domanda avanzata nei suoi confronti dalla ricorrente in Controparte_5
quanto risultata infondata in fatto e diritto.
Vinte le spese di lite con distrazione delle stesse in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione delle domande e delle difese di parte ricorrente.
1.1 La società , con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c., Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare che il signor CP_2
e la signora sono eredi puri e semplici del defunto padre
[...] CP_1
signor nato a [...], il [...], ivi deceduto il Controparte_3
07.02.2018, per avere accettato l'eredità paterna tacitamente.
2 1.2 La ricorrente, dopo aver premesso di essere subentrata nel credito che gravava sul defunto in forza di operazione di cessione Controparte_3
in blocco di crediti, allegava che:
1.2.a) in data 10.01.2008 il signor e la signora Controparte_3 CP_6
, in regime di comunione dei beni, stipulavano con la
[...] CP_7
(oggi un mutuo ipotecario e relativa costituzione
[...] Controparte_8
di ipoteca volontaria iscritta sugli immobili di proprietà dei mutuatari, nella misura del 50% ciascuno, e siti nel Comune di ET (GE) così individuati:
- Catasto fabbricati, foglio 5, part. 721, sub. 3, Via Case Sparse Montecalvo
n. 48, piano 1, cat. A/3, classe 2, vani 3,5, R.C. Euro 325,37;
- Catasto fabbricati, foglio 5, part. 721, sub. 4, Via Case Sparse Montecalvo
n. 48, piano 2, cat. A/3, classe 2, vani 6, R.C. Euro 557,77;
- Catasto fabbricati, foglio 5, part. 721, sub. 2, Via Case Sparse Montecalvo
n. 48, cat. C/6, classe 1, mq 36, R.C. Euro 169,19;
1.2.b) in data 10.12.2014 decedeva la signora lasciando Controparte_6
chiamati all'eredità il marito il figlio e Controparte_3 CP_2
la figlia i quali ultimi due rinunciavano all'eredità morendo CP_1
dismessa dalla madre con dichiarazioni rese presso la Cancelleria del Tribunale di Genova il 13.03.2015 (rinunce formalizzate presso la Cancelleria del
Tribunale di Genova il 13.03.2015 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio del Registro di Genova il 20.03.2015 al numero 3793 – doc. 5 bis);
1.2.c) parimenti, rinunciarono all'eredità morendo dismessa dalla sig.ra la madre della stessa, signora e il fratello Controparte_6 Controparte_9
signor (rinunce formalizzate presso la cancelleria del Parte_2
Tribunale di Genova il 28.09.2015 e registrate presso l'agenzia delle entrate – ufficio del registro di Genova il 1.10.2015 al numero 10852 – cfr. doc. n. 5 bis);
3 1.2.d) in data 07.02.2018 decedeva in Genova (GE) il signor Controparte_3
lasciando chiamati all'eredità il figlio e la figlia
[...] CP_2 CP_1
i quali, tuttavia, non rendevano alcuna dichiarazione in ordine all'accettazione dell'eredità del padre;
1.2.e) al fine di poter assumere nei confronti degli eredi di Controparte_3
le necessarie iniziative esecutive a tutela del proprio diritto di credito
[...]
l' proponeva ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. presso il Parte_1
Tribunale di Genova senza che, nei termini assegnati dal Giudice, i signori e rendessero alcuna dichiarazione in merito alla loro CP_2 CP_1
volontà di accettare o meno l'eredità del defunto padre;
1.2.e) stante lo stato di incertezza sulla titolarità dell'eredità del sig.
[...]
la ricorrente proponeva ricorso ex art. 528 c.c. all'esito del Persona_1
quale, il Tribunale di Genova, con Decreto datato 10.02.2021 a firma del
Giudice dott. Pasquale Grasso dichiarava l'apertura dell'eredità giacente del predetto sig. e nominava, quale curatore dell'eredità giacente, l'Avv.to Per_1
Claudia Conti;
1.2.f) nella relazione del 21.06.2021 (doc. n. 10), il Curatore rilevava che gli immobili prestati dai signori e a Controparte_3 Controparte_6
garanzia del mutuo di cui sopra, divenuti di proprietà esclusiva del signor a seguito del decesso della moglie, risultavano allo Controparte_3
stato intestati “ai figli del defunto ed per ½ ciascuno, a seguito CP_2 CP_1
di successione ex lege di del 7.02.2018, registrata il 15.04.2019 Controparte_3
al Volume 88888, Numero 100135, in atti dal 6.05.2019, derivante da Nota di trascrizione – reparto PI Savona reg. particolare 3394.1/2019”, riferendo altresì che la figlia risultava risiedere in ET (GE), Via Francia n. 16 CP_1
presso l'ultima abitazione del defunto (dalle ricerche eseguite dal Curatore risultava infatti che Via Panoramica Montecalvo era diventata Via Francia);
4 1.2.g) con decreto del 24.08.2022 (doc. n. 11) il Giudice dott. Pasquale Grasso, ritenendo che i due figli del sig. (odierni resistenti) avessero tacitamente Pt_3
accettato l'eredità paterna, dichiarava la chiusura dell'eredità giacente del signor
Controparte_3
1.3) Ciò premesso in fatto la ricorrente deduceva che la voltura catastale del bene caduto in successione a favore dei due figli costituisse accettazione tacita dell'eredità.
1.4) Per quanto riguardava la posizione specifica della sig.ra Persona_2
deduceva che la stessa avesse risieduto nell'immobile di ET (GE) dal 2008 al 2023 (docc. n. 12-13-14); pertanto, essendo stata nel possesso di bene ereditario anche dopo l'apertura della successione (2018), sarebbe stato suo specifico onere effettuare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione;
pertanto, non avendo assolto a tale onere, era da ritenersi a norma dell'art. 485 c.c. erede pura e semplice.
2. Esposizione delle eccezioni e delle difese delle parti resistenti
2.1 Nelle rispettive comparse di costituzione e risposta i sigg.ri e Persona_2
chiedevano rigettarsi la domanda formulata da parte attrice in Parte_4
quanto non vi sarebbe stata alcuna prova che la richiesta di voltura catastale fosse riferibile alle due parti resistenti.
3. Sulla posizione della sig.ra . CP_1
3.1 Risulta dai certificati di residenza che la sig.ra all'atto del Persona_2
decesso del padre (7.2.2018), risiedesse in ET Via Di Francia presso l'ultimo luogo di residenza del defunto padre e che ivi abbia continuato a risiedere almeno fino al 16.10.2023 (cfr. certifica di residenza della sub Pt_3
doc. 13 e 14).
3.2 Lo stesso curatore dell'eredità giacente, nella relazione al giudice del
21.6.2021, riferiva espressamente che la sig.ra si recava Persona_2
5 saltuariamente presso l'immobile caduto in successione e “sarebbe stata anche recentemente incontrata dai vicini che l'avrebbero vista prelevare oggetti dall'abitazione per trasportarli altrove” (cfr. punto 16 della relazione sub doc. 10 di parte ricorrente).
3.3 Si rammenta che – secondo la Cassazione - in relazione alla disciplina dell'art. 485 cod. civ., “l'attestazione del curatore dell'eredità giacente (alla quale si deve attribuire pubblica fede) è sufficiente ad integrare la prova del possesso dei bene ereditati da parte del chiamato alla eredità” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9240 del 08/11/1994).
3.4 A fronte dei predetti riscontri documentali, attestanti il possesso in capo alla sig.ra di beni ereditari, il fatto che la stessa, insieme ad altra Persona_2
persona, disponesse di altro alloggio in forza di contratto di locazione registrato
(fatto peraltro neppure allegato nella sua comparsa di costituzione e risposta), di per sé non priva il certificato di residenza della sua idoneità a provare il luogo di residenza essendo stata vista la sig.ra presso l'immobile di proprietà CP_3
del de cuius anche dopo la morte del padre (peraltro intenta ad asportare beni dall'immobile).
3.5 D'altronde la stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che “il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Sez. 2, Sentenza n.
4835 del 25/07/1980 con numerosi richiami, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del
14/05/1994, Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 05/04/1977, Sez. 2, Sentenza n.
11018 del 05/05/2008, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020).
6 3.6 Sicché, appare logico concludere che la avente residenza fino al 2023 Pt_3
presso l'immobile di proprietà del padre, vista a distanza di tempo dalla morte del padre presso lo stesso immobile intenta a prelevare oggetti, fosse nel possesso dei beni ereditari e, come tale, non avendo provveduto ad effettuare l'inventario, vada considerata erede pura e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.
4. Sulla posizione del sig. Parte_4
4.1 Nella propria relazione il Curatore rilevava che gli immobili di proprietà del signor sui quali quest'ultimo e la moglie avevano Controparte_3
concesso ipoteca a garanzia del mutuo ipotecario del 18.01.2008, risultavano intestati ai figli ed (attuali resistenti) per ½ ciascuno. CP_2 CP_1
4.2 All'esito dell'ordine di esibizione e di informazioni all'Agenzia delle Entrate
è emerso che il modello di dichiarazione di successione e richiesta di volturazione è stato presentato dal sig. (si riporta per comodità CP_2
di lettura quanto inviato dall'Agenzia delle Entrate:
)
4.3 La richiesta di voltura dell'immobile caduto in successione a favore dello stesso istante e della sorella costituisce atto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dà luogo ad atto di accettazione tacita dell'eredità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999; Ordinanza della
Cassazione n. 12259 del 14.04.2022).
7 4.4 Di nessuna rilevanza è il fatto che i due resistenti, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 481 c.c., non avessero dichiarato di accettare l'eredità giacché la stessa era già stata accettata tacitamente dai due.
4.5 Sul punto si osserva che “la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell' “actio interrogatoria” ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio “semel heres, semper heres” (cfr. in termini Sez. 3 - , Sentenza
n. 1735 del 16/01/2024).
4.6 In conclusione la domanda attorea merita integrale accoglimento.
6. Spese di lite
6.1 Le spese di lite seguono la soccombenza secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento del D.M. 55/14 (valore indeterminabile a bassa complessità) stante la relativa semplicità delle questioni in fatto e in diritto sottese al giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara (C.F.: ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
26.11.1984, e (C.F.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_3
(GE) il 5.10.1994 eredi del defunto padre (C.F.: Controparte_3
), nato a [...] il [...], deceduto in C.F._1
Genova (GE) il 7.02.2018. ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità; dichiara tenuti e condanna i sigg.ri i e a pagare, in CP_2 CP_10
solido tra loro e in favore della ricorrente vittoriosa le spese Parte_1
8 di lite che vengono liquidate in €. 545,00 per esborsi ed €. 3.809,00 per compenso del difensore di cui
(Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00)
oltre spese generali al 15%, oneri IVA e CPA nella misura di legge.
Genova 14 dicembre 2025
Il Giudice dott. Parentini Mirko
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