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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1768/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 vv. Chiara Ambrosino, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“- dato atto della definizione del procedimento avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di disconoscimento di paternità, conclusosi con sentenza n. 642/2025 pubbl. il 19.11.2025 (R.G.
1643/2025) del Tribunale di Cuneo in cui si è dichiarata che la minore non è figlia Persona_1 di Controparte_1
- dato atto dell'attuale procedimento pendente avanti il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta avente ad oggetto l'adottabilità dei figli minori dei signori e Pt_1 CP_1
pagina 1 di 3 (R.G 2965/2025), pronunciare la separazione personale dei coniugi signori Pt_1
e
[...] Controparte_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle occorrende annotazioni.”
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: contrariis reiectis;
dato atto dell'attuale pendenza avanti il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle
D'Aosta del procedimento di adottabilità dei figli minori dei sigg. e (R.G. Pt_1 CP_1
2965/2024), pronunciare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
e per l'effetto, ordinare all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle Parte_1 occorrende annotazioni.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si pronunci la separazione”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio a Borgo San Dalmazzo il Parte_1 Controparte_1
3.6.2023. Prima del matrimonio sono nati i minori , il 30.10.2020, e il 14.11.2022, e, Per_2 Per_3 successivamente, la minore , il 20.8.2024. Pende innanzi al Tribunale per i Minorenni del Per_1
Piemonte e della Valle D'Aosta procedura per l'adottabilità dei minori, nell'ambito del quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale sia della che del con nomina di un Pt_1 CP_1 tutore per i figli. Inoltre, con sentenza di questo Tribunale n. 642/2025 pubblicata il 19.11.2025,
è stato accertato che non è figlia di Per_1 Controparte_1
Con ricorso del 4.8.2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione fra i coniugi, Parte_1 senza alcun ulteriore provvedimento, stante la pendenza della procedura per l'adottabilità dei minori.
Il convenuto si è costituito, aderendo alla domanda di separazione.
All'udienza a trattazione scritta del 2.12.2025, i coniugi hanno confermato di volersi separare senza alcuna condizione e il Giudice, non essendovi provvedimenti provvisori da assumere, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo pronunciarsi la separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza, che si è interrotta già a partire dalla fine dell'anno 2024.
pagina 2 di 3 Data la pendenza della procedura di adottabilità, alcun provvedimento relativo ai figli minori può essere adottato da questo Tribunale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo sulla domanda di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.11.1991, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Controparte_2
Borgo San Dalmazzo il 3.6.2023 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al numero 2, parte II, serie A anno 2023,
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1768/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 vv. Chiara Ambrosino, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“- dato atto della definizione del procedimento avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di disconoscimento di paternità, conclusosi con sentenza n. 642/2025 pubbl. il 19.11.2025 (R.G.
1643/2025) del Tribunale di Cuneo in cui si è dichiarata che la minore non è figlia Persona_1 di Controparte_1
- dato atto dell'attuale procedimento pendente avanti il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta avente ad oggetto l'adottabilità dei figli minori dei signori e Pt_1 CP_1
pagina 1 di 3 (R.G 2965/2025), pronunciare la separazione personale dei coniugi signori Pt_1
e
[...] Controparte_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle occorrende annotazioni.”
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: contrariis reiectis;
dato atto dell'attuale pendenza avanti il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle
D'Aosta del procedimento di adottabilità dei figli minori dei sigg. e (R.G. Pt_1 CP_1
2965/2024), pronunciare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
e per l'effetto, ordinare all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle Parte_1 occorrende annotazioni.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si pronunci la separazione”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio a Borgo San Dalmazzo il Parte_1 Controparte_1
3.6.2023. Prima del matrimonio sono nati i minori , il 30.10.2020, e il 14.11.2022, e, Per_2 Per_3 successivamente, la minore , il 20.8.2024. Pende innanzi al Tribunale per i Minorenni del Per_1
Piemonte e della Valle D'Aosta procedura per l'adottabilità dei minori, nell'ambito del quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale sia della che del con nomina di un Pt_1 CP_1 tutore per i figli. Inoltre, con sentenza di questo Tribunale n. 642/2025 pubblicata il 19.11.2025,
è stato accertato che non è figlia di Per_1 Controparte_1
Con ricorso del 4.8.2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione fra i coniugi, Parte_1 senza alcun ulteriore provvedimento, stante la pendenza della procedura per l'adottabilità dei minori.
Il convenuto si è costituito, aderendo alla domanda di separazione.
All'udienza a trattazione scritta del 2.12.2025, i coniugi hanno confermato di volersi separare senza alcuna condizione e il Giudice, non essendovi provvedimenti provvisori da assumere, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo pronunciarsi la separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza, che si è interrotta già a partire dalla fine dell'anno 2024.
pagina 2 di 3 Data la pendenza della procedura di adottabilità, alcun provvedimento relativo ai figli minori può essere adottato da questo Tribunale.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo sulla domanda di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.11.1991, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Controparte_2
Borgo San Dalmazzo il 3.6.2023 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al numero 2, parte II, serie A anno 2023,
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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