Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 12/01/2023, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00006/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta presentata il 04 agosto 2021 ed inoltrata tramite PEC in pari data, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento per l'aggravamento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per la patologia « -OMISSIS- »
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5 del c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente, militare in servizio presso un reparto sito nella Regione IU-VE UL, ha agito con ricorso ex art. 117 del c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata in data 04.08.2021 e volta al riconoscimento del beneficio dell’equo indennizzo per l’aggravamento dell’infermità sofferta (“ -OMISSIS- ”), già giudicata dipendente da causa di servizio;
rilevato che il ricorrente ha chiamato in causa, quali amministrazioni resistenti, sia il Ministero della Difesa che il Ministero dell’Economia;
rilevato che, con memoria del 27.10.2022, il Ministero dell’Economia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere il procedimento di competenza dell’amministrazione di appartenenza del dipendente;
rilevato che, con memoria del 23.11.2022, il Ministero della Difesa ha rappresentato essere intervenuta la richiesta liquidazione dell’equo indennizzo (in forza di decreto n. 0003953 del 26.10.2022) chiedendo conseguentemente di dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate;
considerato che il ricorrente, pur confermando l’intervenuta c.m.c., ha insistito per la rifusione delle spese di lite;
considerato esperibile il rimedio ex art. 117 del c.p.a. anche nell’ambito del procedimento di cui trattasi ( Tar Lombardia, Milano, sez. III, 27 maggio 2022, n. 1233; Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 23 marzo 2020, n. 3566; id., sez. III, 01 marzo 2019, n. 2712; Tar Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2020, n. 1196) ;
ritenuto che debba estromettersi dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per carenza di legittimazione passiva, non essendo tale amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale (cfr. art. 1, comma 1, lett. c) del d.P.R. 461 del 2001);
ritenuto che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del c.p.a., per essere stata integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente;
ritenuto che le spese di lite debbano essere liquidate a suo favore, come da dispositivo, alla luce del ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto sull’istanza, con distrazione in favore del difensore, come richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU VE UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne dispone l’estromissione dal giudizio;
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del Ministero della Difesa.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore, come richiesto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.