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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.6.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2453 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Anna Cerrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano, alla via Torino n. 37;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- che l'adito giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, e riconoscesse, quindi, il suo diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, comma
3, della legge n. 104/92.
Con provvedimento reso in data 22.4.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte. Indi, il giudice, ricevute le note a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod. Parte_1
proc. civ. è infondato e va, pertanto, rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p. il ha Pt_1
invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92, art. 3, comma 3, ai fini del conseguimento delle relative provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice (dott.
) ha affermato che le infermità riscontrate al ricorrente Persona_1
(“Adenocarcinoma prostatico localmente avanzato ed in trattamento ormonale con blocco androgeno totale. Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile in assenza di compromissioni funzionali.
Anamnestica ipertensione arteriosa”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua e non integrano quindi gli estremi di cui alle leggi n. 18/80 e 104/92.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti. Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1
seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Il dott. ha correttamente valutato tutte le patologie da cui il ricorrente Per_1
è affetto e ha posto in risalto, nella relazione versata in atti, che “i passaggi sono autonomi”, così come la “stazione eretta consentita” e la “deambulazione autonoma, solo in modo lievemente lento”.
Ha poi aggiunto che il , in sede di esame clinico, è apparso “collaborante Pt_1
e ben orientato nello spazio e nel tempo, partecipe all'indagine medico-legale senza dimostrare alcuna lacuna mnesica”.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che
[...]
, pur affermando nel ricorso di essere affetto da un più grave complesso Pt_1
patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale, tale da dimostrare l'insorgenza delle condizioni sanitarie richieste per l'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali, ma si è limitato ad allegare una relazione del consulente tecnico di parte che non è idonea, ex se,
a scalfire o inficiare le risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u. precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Avendo prodotto una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2453 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 19.6.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.6.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2453 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Anna Cerrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano, alla via Torino n. 37;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- che l'adito giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, e riconoscesse, quindi, il suo diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, comma
3, della legge n. 104/92.
Con provvedimento reso in data 22.4.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte. Indi, il giudice, ricevute le note a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod. Parte_1
proc. civ. è infondato e va, pertanto, rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p. il ha Pt_1
invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92, art. 3, comma 3, ai fini del conseguimento delle relative provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice (dott.
) ha affermato che le infermità riscontrate al ricorrente Persona_1
(“Adenocarcinoma prostatico localmente avanzato ed in trattamento ormonale con blocco androgeno totale. Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile in assenza di compromissioni funzionali.
Anamnestica ipertensione arteriosa”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua e non integrano quindi gli estremi di cui alle leggi n. 18/80 e 104/92.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti. Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1
seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Il dott. ha correttamente valutato tutte le patologie da cui il ricorrente Per_1
è affetto e ha posto in risalto, nella relazione versata in atti, che “i passaggi sono autonomi”, così come la “stazione eretta consentita” e la “deambulazione autonoma, solo in modo lievemente lento”.
Ha poi aggiunto che il , in sede di esame clinico, è apparso “collaborante Pt_1
e ben orientato nello spazio e nel tempo, partecipe all'indagine medico-legale senza dimostrare alcuna lacuna mnesica”.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che
[...]
, pur affermando nel ricorso di essere affetto da un più grave complesso Pt_1
patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale, tale da dimostrare l'insorgenza delle condizioni sanitarie richieste per l'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali, ma si è limitato ad allegare una relazione del consulente tecnico di parte che non è idonea, ex se,
a scalfire o inficiare le risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u. precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Avendo prodotto una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2453 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 19.6.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni