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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 678/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0090195E24010003952 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2138/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento evidenziato in epigrafe emesso dalla Creset spa nell'interesse del Consorzio_1, relativo a contributi consortili dovuti per l'anno d'imposta 2020 (Cod. 0630), per complessivi €. 60,83.
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'intimata disposizione di pagamento sostenendo che l'ente consortile non ha mai provveduto ad eseguire opere di bonifica e miglioramento fondiario dalle quali i terreni di proprietà avessero tratto un beneficio diretto e specifico, ovvero un possibile aumento del valore monetario degli stessi, permanendo così immutato lo stato di incuria ed abbandono della zona in cui insistono i terreni de quo, attestato da relazione peritale a firma del Dr Nominativo_1 -corroborata da cospicua documentazione fotografica dello stato dei luoghi e tavole sinottiche- versata in atti. Ha concluso per l'annullamento dell'impugnato sollecito.
Si è costituito il Consorzio_1, che ha resistito al ricorso ed ha prodotto consulenza tecnica a firma del dott. Nominativo_2, datata 29/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sollecito di pagamento è una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti ed è autonomamente impugnabile qualora, come nel caso di specie, sia idoneo a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva, probabilmente già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati. L'eventuale mancata notifica dell'avviso di pagamento, e persino la sua stessa esistenza, è pertanto del tutto irrilevante in quanto l'impugnato sollecito è sovrapponibile all'avviso di pagamento avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione, atteso che esso reca un'evidente pretesa tributaria, specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano, senza aggravio di costi e/o compromissione di un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Nell'impugnato atto sono chiaramente esposti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria, tant'è che il contribuente ha potuto affrontare e svolgere esaurientemente la propria difesa.
Premesso quanto innanzi si sottolinea che la fonte dell'obbligo di debenza dei contributi consortili si rinviene nell'art. 860 CC e nell'art. 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 che prescrivono che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio_1 sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica. Il successivo art. 11 del su citato R.D. stabilisce che la ripartizione della “quota di spesa” tra i proprietari è fatta “in ragione dei benefici conseguiti” per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi. Va richiamata, altresì, l'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati “i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei
Consorzi”.
In ordine alla natura di tali contributi la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermarne il pieno carattere tributario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017; Sez.
Un, n. 5399 del 2018; Sez. Un. 31760 del 2019). Tale approdo interpretativo è stato avallato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018 la quale, richiamando il diritto vivente, ha affermato che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica,
e costituisce un contributo di scopo, pertanto “..deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica” Dunque il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio_1, è dovuto «in presenza del beneficio»; per tale ragione, per i contributi consortili -quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati- il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica. Pertanto, conclude la Corte Cost., il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere e, quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio. In merito si sottolinea che lo stesso art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo
2012, n. 4, recita: “che per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”. Il beneficio di bonifica può concernere dunque un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore. Ciò comporta che il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile. Non è sufficiente, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale. Si richiede, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso.
Passando al merito della pretesa, sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale
"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a provare i fatti costitutivi della sua pretesa assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale. Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza - e, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
Nella fattispecie, se pure il Consorzio_1 ha provato l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classificazione, profilandosi così la presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente, tuttavia, in concreto, le specifiche contestazioni del ricorrente, non contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto al fondo di proprietà, consentono di ritenere superata la presunzione di che trattasi. Segnatamente, possono ritenersi di fatto incontestate, oltre che pertinenti, le risultanze peritali addotte da parte ricorrente - dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari - assurgendo le stesse a prova dell'infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario.
Il fatto che il Consorzio_1 ciclicamente attui interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sua competenza e di diretta gestione al fine di garantire la migliore salvaguardia delle proprietà immobiliari rimane una mera enunciazione a fronte di quanto documentatamente rappresentato dalla difesa del ricorrente. Invero la consulenza tecnica del Dr. Nominativo_1, corredata da repertorio fotografico (entrambe in atti) comprova che i terreni appartenenti al ricorrente:
· Non ricadono in aree a pericolosità idraulica e geomorfologica censiti dal Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) della Regione Puglia;
· Non sono presenti, in prossimità dei terreni censiti, opere di difesa idraulica, idrogeologica, spondale e argini di fiumi;
· Non esiste un indice di pericolosità per i terreni in quanto essi giacciono su quote topografiche isoipse con acclività inferiore a 1 % e scolo naturale ed hanno uniformità pedologica, cioè una discreta capacità drenante in termini di permeabilità.
È comunque precisato che per i terreni censiti al catasto consortile per il Sig. Ricorrente_1 non sono mai state eseguite opere e/o interventi di bonifica idraulica di competenza diretta del Consorzio_1 di Arneo e comunque il Sig. Ricorrente_1 non ha mai conseguito un “beneficio diretto” in termini di bonifica sui propri terreni dal Consorzio_1 di Bonifica di Arneo.
La relazione peritale del tecnico del Consorzio_1 è riferita ad un periodo di molto successivo a quello oggetto del presente procedimento (5 anni), è generica ed irrilevante. Il Consorzio_1, invero, non ha comprovato, con riferimento all'anno 2020, opere o interventi di manutenzione effettivamente realizzati a favore dell'immobile, né può essere considerata risolutiva, in merito alla debenza del contributo richiesto, l'affermazione che i terreni e i fabbricati rientrano nel perimetro di contribuenza;
pertanto, venuto meno il criterio settoriale del sistema tributario in base al quale l'assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, qui completamente assente, in violazione degli artt. 1 R.D. 13 febbraio
1933 n. 215 e 860 c.c., la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto.
La peculiarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia giustificano la compensazione delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 678/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0090195E24010003952 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2138/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento evidenziato in epigrafe emesso dalla Creset spa nell'interesse del Consorzio_1, relativo a contributi consortili dovuti per l'anno d'imposta 2020 (Cod. 0630), per complessivi €. 60,83.
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'intimata disposizione di pagamento sostenendo che l'ente consortile non ha mai provveduto ad eseguire opere di bonifica e miglioramento fondiario dalle quali i terreni di proprietà avessero tratto un beneficio diretto e specifico, ovvero un possibile aumento del valore monetario degli stessi, permanendo così immutato lo stato di incuria ed abbandono della zona in cui insistono i terreni de quo, attestato da relazione peritale a firma del Dr Nominativo_1 -corroborata da cospicua documentazione fotografica dello stato dei luoghi e tavole sinottiche- versata in atti. Ha concluso per l'annullamento dell'impugnato sollecito.
Si è costituito il Consorzio_1, che ha resistito al ricorso ed ha prodotto consulenza tecnica a firma del dott. Nominativo_2, datata 29/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sollecito di pagamento è una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti ed è autonomamente impugnabile qualora, come nel caso di specie, sia idoneo a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva, probabilmente già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati. L'eventuale mancata notifica dell'avviso di pagamento, e persino la sua stessa esistenza, è pertanto del tutto irrilevante in quanto l'impugnato sollecito è sovrapponibile all'avviso di pagamento avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione, atteso che esso reca un'evidente pretesa tributaria, specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano, senza aggravio di costi e/o compromissione di un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Nell'impugnato atto sono chiaramente esposti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria, tant'è che il contribuente ha potuto affrontare e svolgere esaurientemente la propria difesa.
Premesso quanto innanzi si sottolinea che la fonte dell'obbligo di debenza dei contributi consortili si rinviene nell'art. 860 CC e nell'art. 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 che prescrivono che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio del Consorzio_1 sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica. Il successivo art. 11 del su citato R.D. stabilisce che la ripartizione della “quota di spesa” tra i proprietari è fatta “in ragione dei benefici conseguiti” per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi. Va richiamata, altresì, l'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati “i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei
Consorzi”.
In ordine alla natura di tali contributi la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermarne il pieno carattere tributario (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017; Sez.
Un, n. 5399 del 2018; Sez. Un. 31760 del 2019). Tale approdo interpretativo è stato avallato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018 la quale, richiamando il diritto vivente, ha affermato che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica,
e costituisce un contributo di scopo, pertanto “..deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica” Dunque il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio_1, è dovuto «in presenza del beneficio»; per tale ragione, per i contributi consortili -quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati- il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica. Pertanto, conclude la Corte Cost., il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere e, quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio. In merito si sottolinea che lo stesso art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo
2012, n. 4, recita: “che per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”. Il beneficio di bonifica può concernere dunque un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore. Ciò comporta che il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile. Non è sufficiente, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale. Si richiede, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso.
Passando al merito della pretesa, sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale
"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a provare i fatti costitutivi della sua pretesa assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale. Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza - e, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
Nella fattispecie, se pure il Consorzio_1 ha provato l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classificazione, profilandosi così la presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente, tuttavia, in concreto, le specifiche contestazioni del ricorrente, non contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto al fondo di proprietà, consentono di ritenere superata la presunzione di che trattasi. Segnatamente, possono ritenersi di fatto incontestate, oltre che pertinenti, le risultanze peritali addotte da parte ricorrente - dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari - assurgendo le stesse a prova dell'infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario.
Il fatto che il Consorzio_1 ciclicamente attui interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sua competenza e di diretta gestione al fine di garantire la migliore salvaguardia delle proprietà immobiliari rimane una mera enunciazione a fronte di quanto documentatamente rappresentato dalla difesa del ricorrente. Invero la consulenza tecnica del Dr. Nominativo_1, corredata da repertorio fotografico (entrambe in atti) comprova che i terreni appartenenti al ricorrente:
· Non ricadono in aree a pericolosità idraulica e geomorfologica censiti dal Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) della Regione Puglia;
· Non sono presenti, in prossimità dei terreni censiti, opere di difesa idraulica, idrogeologica, spondale e argini di fiumi;
· Non esiste un indice di pericolosità per i terreni in quanto essi giacciono su quote topografiche isoipse con acclività inferiore a 1 % e scolo naturale ed hanno uniformità pedologica, cioè una discreta capacità drenante in termini di permeabilità.
È comunque precisato che per i terreni censiti al catasto consortile per il Sig. Ricorrente_1 non sono mai state eseguite opere e/o interventi di bonifica idraulica di competenza diretta del Consorzio_1 di Arneo e comunque il Sig. Ricorrente_1 non ha mai conseguito un “beneficio diretto” in termini di bonifica sui propri terreni dal Consorzio_1 di Bonifica di Arneo.
La relazione peritale del tecnico del Consorzio_1 è riferita ad un periodo di molto successivo a quello oggetto del presente procedimento (5 anni), è generica ed irrilevante. Il Consorzio_1, invero, non ha comprovato, con riferimento all'anno 2020, opere o interventi di manutenzione effettivamente realizzati a favore dell'immobile, né può essere considerata risolutiva, in merito alla debenza del contributo richiesto, l'affermazione che i terreni e i fabbricati rientrano nel perimetro di contribuenza;
pertanto, venuto meno il criterio settoriale del sistema tributario in base al quale l'assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, qui completamente assente, in violazione degli artt. 1 R.D. 13 febbraio
1933 n. 215 e 860 c.c., la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto.
La peculiarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia giustificano la compensazione delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025