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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3226/2025 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Albora Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato Controparte_1 e difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Luca Lepre RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 11.02.2025 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.051,01 per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, maturata per il periodo dal 1/1/2013 alla data 30/06/2022, ovvero dal diverso periodo maggiore o minore che l'adito Giudice stabilirà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e sulla contribuzione INPS;
2) Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. In punto di fatto il Sena rilevava di essere dipendente della resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 21.11.2012, con mansioni di operatore tecnico e che, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio. Ed invero, rilevava che, con sentenza n. 136/2025 del 15.01.2025 RG n. 342/2024, la corte di Appello di Napoli sezione Lavoro dichiarava il suo diritto a:
“a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva della “indennità perequativa”, della indennità compensativa”, dell'”indennità di turno” e della “indennità domenicale”;
- condanna l' l pagamento, in favore degli appellanti, delle Parte_2 differenze retributive al detto titolo dovute con decorrenza dal 2 novembre 2012 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo”, ma che la resistente non aveva ancora provveduto al pagamento comprensivo dell'indennità perequativa, di quella compensativa, di quella di turno e di quella domenicale. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente che, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza ed eccependo, altresì, la prescrizione del credito vantato. Lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. Deve, innanzitutto, premettersi che il ricorrente fonda il suo diritto sulla sentenza n. 136/2025 della Corte D'Appello di Napoli, allegata in atti, che ha riconosciuto l'an della pretesa e di cui, in questa sede, si chiede la quantificazione, sicché, deve ritenersi preclusa qualsiasi valutazione sul punto. Ciò premesso, in ordine all'eccepita prescrizione, la stessa, non risulta maturata. Ed invero, questo Giudice ha prestato adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246). In ordine al quantum, sulla base della documentazione acquisita, questo Giudice ritiene di aderire ai conteggi formulati dalla parte resistente atteso l'erroneo calcolo elaborato dalla parte ricorrente circa i giorni di ferie di cui ha effettivamente fruito, 209,5, a fronte dei 260 richiesti. A ciò si aggiunga l'erroneità relativa al calcolo dell'indennità domenicale dal momento che la stessa deve essere considerate solo per le giornate effettivamente lavorate e non provvedendo alla mera moltiplicazione del valore di € 5,81 per ciascuna giornata di ferie. Senza sottacere che nelle note dell'11.11.2025 parte ricorrente ha accettato i conteggi formulati dalla parte resistente. La domanda va, dunque, accolta nei limiti di cui al dispositivo condannando parte resistente al pagamento di €509,61 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese del giudizio vanno liquidate in ragione dell'importo riconosciuto.
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione il ricorso e condanna parte resistente al pagamento in favore di di €509,61 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla Parte_1 maturazione dei crediti al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 321,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 12 novembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi