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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 4957/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 3217/2021, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresento e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Vincenzo Pecorario ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Teverola alla via Roma 264 E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Luca Cuzzupoli, Davide Controparte_2
NO e LA UM ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 4.7.2024, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 8.10.2020, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per TP (proc. n. 3217/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU con riferimento alla decorrenza del riconsciuto beneficio dal 27.3.2023 deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta sin dalla domanda amministrativa. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, integrate le operazioni peritali, depositata la ctu, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 9.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta
1 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 7.5.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 6.6.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 4.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei requisiti legittimanti il beneficio dell'accompagnamento sin dalla domanda amministrativa emergendo invece la necessità di essere coadiuvato negli atti della vita quotidiana già da epoca antecedente il 23.3.2021 come invece ritenuto dal perito del Tribunale. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali, disponendo la nomina di un nuovo ctu. Ebbene, nella relazione definitiva il consulente, preso atto delle specifiche osservazioni alla bozza formulate dal ctp dell' ha rimeditato le proprie conclusioni in punto di CP_3 decorrenza precisando che «fermo restando il giudizio relativo all'odierno diritto all'indennità di accompagnamento legato alla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e al bisogno di una assistenza continua non potendo svolgere da sé i compiti e le funzioni proprie dell'età, appare opportuno procedere ad una rivalutazione della decorrenza del beneficio considerato che, da quanto dedotto, non si può più far riferimento all'epoca precedentemente individuata con l'errata interpretazione della prescrizione della carrozzina. Non resta dunque che confermare la decorrenza correttamente individuata dalla precedente relazione di CTU – qui oggetto di revisione – redatta dalla dottoressa nella precedente fase di Persona_1
TP e depositata il 18.03.2024 che ancorava il beneficio (non altrimenti riconoscibile prima) alla visita
2 neurologica del 27.03.23 da cui si ricava la diagnosi di neuropatia periferica dismetabolica in diabetico insulino dipendente complicato da encefalopatia dismetabolica, deficit della deambulazione (uso di sedia a rotelle per gli spostamenti)», confermando di tal guisa la valutazione già espressa dal diverso ctu della fase di atpo. L'ausiliario del giudice, invero, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione agli atti, afferma che il ricorrente è affetto da: “- ernie discali multiple con rachialgia diffusa e grave deficit posturale e deambulatorio;
- cirrosi epatica ascitogena su base esotossica e splenomegalia con ectasie e varicosità dell'arteria splenica e dilatazione aneurismatica parzialmente trombizzata;
- insufficienza respiratoria cronica enfisematosa in ossigenoterapia 10 ore die;
- diabete mellito 2 insulino dipendente complicato da polineuropatia;
- pancretatite cronica;
- sindrome depressiva;
- anemia normocromica con dimagrimento significativo” e precisa che tali patologie sono ingravescenti, per cui è verosimile che all'epoca della domanda amministrativa non fossero così gravi da compromettere la capacità di deambulare e di svolgere gli atti della vita quotidiana autonomamente. A conferma di tale deduzione si riporta che “Alla data della visita medica presso l' del 30.03.21 nel verbale è CP_3 riportato che lo stesso giunge a visita in sedia a rotelle, invitato ad alzarsi compie piccoli passi con appoggio monolaterale precauzionale, passaggi posturali difficoltosi e dolorosi”. Ad ulteriore sostengo la prescrizione di scarpe e plantari dell'aprile 2021, “il cui uso non può che confermare la condizione di deambulante”. Con particolare riferimento all'utilizzo della carrozzina elettrica, il ctu tenendo conto delle osservazioni alla bozza formulate dall' particolarmente pregnanti, evidenzia che “piuttosto che CP_3 di una “prescrizione di carrozzina” trattasi di una “riparazione carrozzina elettrica” sulla scorta della diagnosi di “cirrosi epatica in diabetico”, diagnosi che, oltretutto, suscita perplessità ove mai ad essa debba essere addebitata la causa di prescrizione dell'ausilio. I codici del “Nomenclatore tariffario protesi DM 332/1992” sono infatti relativi a: revisione dispositivi di movimento, smontaggio, sedile, schienale, appoggiagambe, motoriduttore e ruota con corona. Dunque, non si tratta della classica sedia a rotelle finalizzata agli spostamenti intradomestici, ma di una carrozzina a propulsione elettrica riconosciuta ai soggetti con disturbi (piuttosto che mera impossibilità) della deambulazione per consentire loro di percorrere tragitti maggiori, anche su strada, e che presuppone una residua sufficiente autonomia motoria ancorché difficoltosa e/o limitata per lunghi tratti ma non certamente impossibilitata.” Tali puntuali specificazioni valgono a superare le contestazioni formulate dal difensore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025 (cfr. fasc. telem.) atteso che - dal confronto tra la tipologia della carrozzina impiegata (carrozzina elettrica, di prassi utilizzata come ausilio per lunghi tratti per i soggetti con disturbi) e i codici del nomenclatore che descrivono una “riparazione” nonché la prescrizione di scarpe e plantari nell'aprile 2021 che attestano comunque una capacità di deambulare, unitamente all'assenza di prescrizioni mediche e di diagnosi, come evidenziato dall' nelle predette osservazioni, che CP_3 consentano di ascrivere le pur gravi difficoltà deambulatorie ad una delle patologie già accertate all'epoca (l' e poi il ctu escludono che la ridotta capacità di deambulazione possa essere CP_3 ascritta sin dal 2021 alle patologie epatica e pancreatica) - risulta appunto che la deambulazione nella primavera del 2021 fosse possibile seppur gravosa e che solo la neuropatia diagnosticata nel marzo del 2023 abbia determinato una effettiva impossibilità a deambulare.
3 L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). L'ausiliario del giudice ha, di conseguenza, in assenza di ulteriore documentazione negli anni antecedenti al 2023, ha concluso, confermando la precedente ctu. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, e solo genericamente contestate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, vanno condivise. Pertanto, l'opposizione va rigettata e va accertato che l'istante ha diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 27.3.2023. Considerate entrambe le fasi e dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza in questa sede e l'accoglimento della domanda in sede di atpo da data successiva al deposito del ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, della presente fase e di quella redatta in sede di TP, sono poste a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e liquidate con separati decreti. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara beneficiario dell'indennità di accompagnamento dal Parte_1
27.03.2023;
3) spese di lite compensate;
4) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite Santa Maria Capua Vetere, 15.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Fabiana Iorio
4
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Luca Cuzzupoli, Davide Controparte_2
NO e LA UM ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 4.7.2024, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 8.10.2020, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per TP (proc. n. 3217/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU con riferimento alla decorrenza del riconsciuto beneficio dal 27.3.2023 deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta sin dalla domanda amministrativa. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, integrate le operazioni peritali, depositata la ctu, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 9.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta
1 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 7.5.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 6.6.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 4.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei requisiti legittimanti il beneficio dell'accompagnamento sin dalla domanda amministrativa emergendo invece la necessità di essere coadiuvato negli atti della vita quotidiana già da epoca antecedente il 23.3.2021 come invece ritenuto dal perito del Tribunale. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali, disponendo la nomina di un nuovo ctu. Ebbene, nella relazione definitiva il consulente, preso atto delle specifiche osservazioni alla bozza formulate dal ctp dell' ha rimeditato le proprie conclusioni in punto di CP_3 decorrenza precisando che «fermo restando il giudizio relativo all'odierno diritto all'indennità di accompagnamento legato alla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e al bisogno di una assistenza continua non potendo svolgere da sé i compiti e le funzioni proprie dell'età, appare opportuno procedere ad una rivalutazione della decorrenza del beneficio considerato che, da quanto dedotto, non si può più far riferimento all'epoca precedentemente individuata con l'errata interpretazione della prescrizione della carrozzina. Non resta dunque che confermare la decorrenza correttamente individuata dalla precedente relazione di CTU – qui oggetto di revisione – redatta dalla dottoressa nella precedente fase di Persona_1
TP e depositata il 18.03.2024 che ancorava il beneficio (non altrimenti riconoscibile prima) alla visita
2 neurologica del 27.03.23 da cui si ricava la diagnosi di neuropatia periferica dismetabolica in diabetico insulino dipendente complicato da encefalopatia dismetabolica, deficit della deambulazione (uso di sedia a rotelle per gli spostamenti)», confermando di tal guisa la valutazione già espressa dal diverso ctu della fase di atpo. L'ausiliario del giudice, invero, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione agli atti, afferma che il ricorrente è affetto da: “- ernie discali multiple con rachialgia diffusa e grave deficit posturale e deambulatorio;
- cirrosi epatica ascitogena su base esotossica e splenomegalia con ectasie e varicosità dell'arteria splenica e dilatazione aneurismatica parzialmente trombizzata;
- insufficienza respiratoria cronica enfisematosa in ossigenoterapia 10 ore die;
- diabete mellito 2 insulino dipendente complicato da polineuropatia;
- pancretatite cronica;
- sindrome depressiva;
- anemia normocromica con dimagrimento significativo” e precisa che tali patologie sono ingravescenti, per cui è verosimile che all'epoca della domanda amministrativa non fossero così gravi da compromettere la capacità di deambulare e di svolgere gli atti della vita quotidiana autonomamente. A conferma di tale deduzione si riporta che “Alla data della visita medica presso l' del 30.03.21 nel verbale è CP_3 riportato che lo stesso giunge a visita in sedia a rotelle, invitato ad alzarsi compie piccoli passi con appoggio monolaterale precauzionale, passaggi posturali difficoltosi e dolorosi”. Ad ulteriore sostengo la prescrizione di scarpe e plantari dell'aprile 2021, “il cui uso non può che confermare la condizione di deambulante”. Con particolare riferimento all'utilizzo della carrozzina elettrica, il ctu tenendo conto delle osservazioni alla bozza formulate dall' particolarmente pregnanti, evidenzia che “piuttosto che CP_3 di una “prescrizione di carrozzina” trattasi di una “riparazione carrozzina elettrica” sulla scorta della diagnosi di “cirrosi epatica in diabetico”, diagnosi che, oltretutto, suscita perplessità ove mai ad essa debba essere addebitata la causa di prescrizione dell'ausilio. I codici del “Nomenclatore tariffario protesi DM 332/1992” sono infatti relativi a: revisione dispositivi di movimento, smontaggio, sedile, schienale, appoggiagambe, motoriduttore e ruota con corona. Dunque, non si tratta della classica sedia a rotelle finalizzata agli spostamenti intradomestici, ma di una carrozzina a propulsione elettrica riconosciuta ai soggetti con disturbi (piuttosto che mera impossibilità) della deambulazione per consentire loro di percorrere tragitti maggiori, anche su strada, e che presuppone una residua sufficiente autonomia motoria ancorché difficoltosa e/o limitata per lunghi tratti ma non certamente impossibilitata.” Tali puntuali specificazioni valgono a superare le contestazioni formulate dal difensore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025 (cfr. fasc. telem.) atteso che - dal confronto tra la tipologia della carrozzina impiegata (carrozzina elettrica, di prassi utilizzata come ausilio per lunghi tratti per i soggetti con disturbi) e i codici del nomenclatore che descrivono una “riparazione” nonché la prescrizione di scarpe e plantari nell'aprile 2021 che attestano comunque una capacità di deambulare, unitamente all'assenza di prescrizioni mediche e di diagnosi, come evidenziato dall' nelle predette osservazioni, che CP_3 consentano di ascrivere le pur gravi difficoltà deambulatorie ad una delle patologie già accertate all'epoca (l' e poi il ctu escludono che la ridotta capacità di deambulazione possa essere CP_3 ascritta sin dal 2021 alle patologie epatica e pancreatica) - risulta appunto che la deambulazione nella primavera del 2021 fosse possibile seppur gravosa e che solo la neuropatia diagnosticata nel marzo del 2023 abbia determinato una effettiva impossibilità a deambulare.
3 L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). L'ausiliario del giudice ha, di conseguenza, in assenza di ulteriore documentazione negli anni antecedenti al 2023, ha concluso, confermando la precedente ctu. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, e solo genericamente contestate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, vanno condivise. Pertanto, l'opposizione va rigettata e va accertato che l'istante ha diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 27.3.2023. Considerate entrambe le fasi e dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza in questa sede e l'accoglimento della domanda in sede di atpo da data successiva al deposito del ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, della presente fase e di quella redatta in sede di TP, sono poste a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e liquidate con separati decreti. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara beneficiario dell'indennità di accompagnamento dal Parte_1
27.03.2023;
3) spese di lite compensate;
4) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite Santa Maria Capua Vetere, 15.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Fabiana Iorio
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