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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AL CONCETTA DANIELA LOR, CE monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866503 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866503 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5001/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
OS su istanza della società ATO ME 1 SpA in liquidazione in data 7.11.2024, con cui era richiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.500,88 per Tassa rifiuti per gli anni 2006- 2007, importo comprensivo di sanzioni ed interessi, in dipendenza delle fatture presupposte ivi indicate.
Eccepiva: 1) la nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
2) la decadenza e la prescrizione.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
L'TO e la OS restavano contumaci.
All'udienza del 9.09.2025, questo CE decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, risultando fondato ed assorbente il motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti.
I crediti sono prescritti, atteso che i tributi richiesti si riferiscono al 2006-2007 ed il primo atto, che risulta notificato, è il presente, risalente al 2024.
Le resistenti non hanno provato la notifica degli atti presupposti, restando entrambi contumaci.
In assenza di prova sulla notifica di precedenti atti interruttivi, i tributi in oggetto si considerano prescritti.
I tributi locali si prescrivono, infatti, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).
L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare il Supremo Collegio nella richiamata decisione ( n. 4283/2010) ha sottolineato che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico di entrambi i resistenti, dal momento che l'atto è riconducibile anche all'attività della OS.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell'Agenzia- OS e dell'ATO. In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto. Condanna, in solido le resistenti, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
1.600,00, per compensi oltre accessori per legge e al pagamento del C.U. pagato. Messina, 9.09.2025 Il
CE TT AL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AL CONCETTA DANIELA LOR, CE monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866503 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866503 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5001/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
OS su istanza della società ATO ME 1 SpA in liquidazione in data 7.11.2024, con cui era richiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.500,88 per Tassa rifiuti per gli anni 2006- 2007, importo comprensivo di sanzioni ed interessi, in dipendenza delle fatture presupposte ivi indicate.
Eccepiva: 1) la nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
2) la decadenza e la prescrizione.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
L'TO e la OS restavano contumaci.
All'udienza del 9.09.2025, questo CE decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, risultando fondato ed assorbente il motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti.
I crediti sono prescritti, atteso che i tributi richiesti si riferiscono al 2006-2007 ed il primo atto, che risulta notificato, è il presente, risalente al 2024.
Le resistenti non hanno provato la notifica degli atti presupposti, restando entrambi contumaci.
In assenza di prova sulla notifica di precedenti atti interruttivi, i tributi in oggetto si considerano prescritti.
I tributi locali si prescrivono, infatti, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).
L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare il Supremo Collegio nella richiamata decisione ( n. 4283/2010) ha sottolineato che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico di entrambi i resistenti, dal momento che l'atto è riconducibile anche all'attività della OS.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell'Agenzia- OS e dell'ATO. In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto. Condanna, in solido le resistenti, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
1.600,00, per compensi oltre accessori per legge e al pagamento del C.U. pagato. Messina, 9.09.2025 Il
CE TT AL