CASS
Sentenza 13 settembre 2021
Sentenza 13 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2021, n. 33803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33803 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DU RU nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di GORIZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'AVV. PIERLUIGI FABBRO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33803 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 19/03/2021 366/2021 RITENUTO IN FATI-0 1.11 sig. RU UG ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 01/09/2020 del Tribunale di Gorizia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 07/08/2020 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria, tra gli altri, del reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dell'impianto di proprietà della società della società «Calcestruzzi Trieste S.r.l.» da lui legalmente rappresentata. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. Osserva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la realizzazione di una vasca di ispessimento fanghi in assenza di autorizzazione non è in alcun modo sussumibile nel paradigma della fattispecie incriminatrice che sanziona l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. sotto il diverso ed ulteriore profilo che gli scarichi erano già esistenti alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen., sotto l'ulteriore profilo della inesistenza dello scarico in senso tecnico trattandosi di impianto a circuito chiuso che non dà luogo a scarico finale. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza del "periculum in mora" in quanto per le opere realizzate in violazione della normativa urbanistica ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria ed ha inoltre adeguato gli impianti alla normativa antinfortunistica. 2.Con memoria trasmessa via PEC, il difensore fiduciario del ricorrente, AVV. PIERLUIGI FABBRO, ha contraddetto la richiesta del PG di rigetto del ricorso insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 2.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 2.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen,, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, RU;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 2.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di 2 corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 2.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 2.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 2.5.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente o mancante. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto. Sulla scorta della analisi degli atti a propria disposizione, il Tribunale spiega che la stessa società ricorrente, sin dal 1992, aveva presentato una richiesta di autorizzazione allo scarico nel torrente Torre rappresentando la possibilità di svuotare le vasche nel caso di lavori di straordinaria amministrazione o a causa della occasionale rottura della pompa di ricircolo o, ancora, per la fermata degli impianti per brevi periodi. Ad oggi, 3 ribadisce il Tribunale, la società «Calcestruzzi Trieste S.r.l.» non è autorizzata allo scarico, né ha mai risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia. La deduzione difensiva della inesistenza di scarichi in senso tecnico a causa del riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo a circuito chiuso è smentita dalla stessa richiesta di autorizzazione allo scarico né può essere riproposta in questa sede mediante la inammissibile allegazione degli atti già esaminati in sede di merito. 2.6.Sotto altro profilo, la permanenza del reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, non solo toglie sostanza all'argomento difensivo della inapplicabilità del precetto agli scarichi aperti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152, cit. (e ciò a prescindere dalla considerazione che tale norma non fa altro che perpetuare il medesimo precetto penalmente sanzionato sin dal 1976 dall'art. 21, legge n. 319 del 1976, ribadito dall'art. 59, d.lgs. n. 152 del 1999, ed infine ripreso dall'odierno art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006) ma giustifica ampiamente l'adozione del sequestro finalizzato a interrompere la permanenza stessa. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.00CI,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2021.
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'AVV. PIERLUIGI FABBRO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33803 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 19/03/2021 366/2021 RITENUTO IN FATI-0 1.11 sig. RU UG ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 01/09/2020 del Tribunale di Gorizia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 07/08/2020 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria, tra gli altri, del reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dell'impianto di proprietà della società della società «Calcestruzzi Trieste S.r.l.» da lui legalmente rappresentata. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. Osserva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la realizzazione di una vasca di ispessimento fanghi in assenza di autorizzazione non è in alcun modo sussumibile nel paradigma della fattispecie incriminatrice che sanziona l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. sotto il diverso ed ulteriore profilo che gli scarichi erano già esistenti alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen., sotto l'ulteriore profilo della inesistenza dello scarico in senso tecnico trattandosi di impianto a circuito chiuso che non dà luogo a scarico finale. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza del "periculum in mora" in quanto per le opere realizzate in violazione della normativa urbanistica ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria ed ha inoltre adeguato gli impianti alla normativa antinfortunistica. 2.Con memoria trasmessa via PEC, il difensore fiduciario del ricorrente, AVV. PIERLUIGI FABBRO, ha contraddetto la richiesta del PG di rigetto del ricorso insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 2.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 2.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen,, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, RU;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 2.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di 2 corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 2.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 2.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 2.5.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente o mancante. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto. Sulla scorta della analisi degli atti a propria disposizione, il Tribunale spiega che la stessa società ricorrente, sin dal 1992, aveva presentato una richiesta di autorizzazione allo scarico nel torrente Torre rappresentando la possibilità di svuotare le vasche nel caso di lavori di straordinaria amministrazione o a causa della occasionale rottura della pompa di ricircolo o, ancora, per la fermata degli impianti per brevi periodi. Ad oggi, 3 ribadisce il Tribunale, la società «Calcestruzzi Trieste S.r.l.» non è autorizzata allo scarico, né ha mai risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia. La deduzione difensiva della inesistenza di scarichi in senso tecnico a causa del riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo a circuito chiuso è smentita dalla stessa richiesta di autorizzazione allo scarico né può essere riproposta in questa sede mediante la inammissibile allegazione degli atti già esaminati in sede di merito. 2.6.Sotto altro profilo, la permanenza del reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, non solo toglie sostanza all'argomento difensivo della inapplicabilità del precetto agli scarichi aperti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152, cit. (e ciò a prescindere dalla considerazione che tale norma non fa altro che perpetuare il medesimo precetto penalmente sanzionato sin dal 1976 dall'art. 21, legge n. 319 del 1976, ribadito dall'art. 59, d.lgs. n. 152 del 1999, ed infine ripreso dall'odierno art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006) ma giustifica ampiamente l'adozione del sequestro finalizzato a interrompere la permanenza stessa. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.00CI,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2021.