Articolo 56 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
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1 gennaio 1998
Art. 56. (Proroga termini). 1. Il termine di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , fissato al 31 dicembre 1997 dall' articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 , per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanita' in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , fissato al 31 dicembre 1997 dall' articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
3. Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici che svolgono attivita' agricola di cui all' articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , differito al 1 dicembre 1997 dall' articolo 1-bis dei decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997; n. 259 , e' prorogato al 1 dicembre 1998.
4. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e' prorogato al 1 dicembre 1998.
5. Il termine per l'esercizio dell'attivita' di cui all' articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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