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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scaratelli Consigliere
all'esito della trattazione orale, riunita in camera di consiglio ,ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776/2024 R.G. sez. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], , nato
[...] Parte_3
a Napoli l'11 marzo 1978, , nato a [...] il [...], Parte_4
nato a [...] il 16 giugno1987, , nato a Parte_5 Controparte_1
Napoli il 6 agosto 1953, , nato a [...] il [...], Controparte_2
, nato a [...] il [...], , nato a CP_3 CP_4
Napoli il 16 marzo 1964, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Severino Nappi, nato a [...], il [...] (CF: ; pec: C.F._1
fax 081 40 91 00) presso il quale Email_1 elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Toledo, n. 282, come da mandati rilasciati su fogli separati ed allegati ai ricorsi ex art. 414 c.p.c.
Appellanti
CONTRO – già – (C.F. e P.IVA , in persona CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 dell'Institore e legale rappresentante pro tempore Avv. Nicola Nero (docc. 36, 37, 38), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Prof. Riccardo Bolognesi (C.F.
e dall'Avv. Massimiliano Grant (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Prof. Riccardo C.F._3
Bolognesi, all'indirizzo PEC Email_2
Appellata
NONCHE' contro
C.F. , (già Controparte_7 P.IVA_2 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Appellata-non costituita
OGGETTO .: appello avverso la sentenza n. 5562/2023, pubblicata in data 29 settembre 2023 e resa dal Tribunale del lavoro di Napoli, , nel giudizio recante n.r.g.19153/2019, , cui sono stati riuniti i giudizi recanti i seguenti nn. di r.g. 19154, 19155, 19156, 19157, 19175, 19863 del 2019 e nn. 5083 e 5041 del 2020 non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, i ricorrenti in epigrafe indicati -odierni appellanti -convenivano in giudizio la e la esponendo: che sin dal 7 maggio 2009, Controparte_6 Controparte_7 ininterrottamente e senza soluzione di continuità, con successivi contratti stipulati e tacitamente rinnovati fino al 30.09.2019, la Controparte_6 assegnava alla la gestione del servizio di sosta all'interno delle Controparte_7 proprie aree di parcheggio site in diversi comuni della Regione Campania, adottando formalmente quale vincolo contrattuale quello dell'associazione in partecipazione;
che in particolare, affidava alla la CP_6 Controparte_7 gestione ed il controllo dei parcheggi a pagamento siti in Aversa, Casoria, Napoli Campi Flegrei, Napoli Centrale, Napoli Mergellina, Nola, Pozzuoli e Salerno, di propria esclusiva proprietà; che i lavoratori erano stati assunti dalla
[...]
, nelle diverse date precisate nei ricorsi, con contratto di lavoro CP_7 subordinato a tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento nel livello D del CCNL applicato (Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari), adibiti alle attività di gestione delle diverse aree di sosta all'interno del Network campano;
che il formale datore di lavoro, CP_7
di fatto metteva a disposizione della gli odierni ricorrenti, senza
[...] CP_6 mai esercitare nei loro confronti alcun tipico potere datoriale di direzione, di controllo ovvero di organizzazione della prestazione lavorativa e del servizio affidatole, limitandosi agli adempimenti di natura dei contributi;
che, di contro, la , oltre ad aver fornito tutte le attrezzature Controparte_6 tecnologiche, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i materiali di consumo, i pezzi di ricambio utilizzati per l'erogazione del servizio di sosta e parcheggio, aveva avocato a sé la gestione ed organizzazione del servizio, provvedendo a coordinare, dirigere e controllare, attraverso i propri responsabili, la prestazione lavorativa dei dipendenti della presenti nelle aree di sosta;
Controparte_7 che, all'esito della scadenza del contratto in essere con e della Controparte_6 riconsegna delle aree di sosta e di tutti i beni e le attrezzature necessarie alla realizzazione del servizio in questione, i ricorrenti erano stati licenziati ai sensi dell'art. 4 e 24 della l. 223 del 1991, con effetto dal 30 settembre 2019; che avevano impugnato il recesso e chiesto la costituzione del rapporto di lavoro con la di fatto esclusiva utilizzatrice delle prestazioni di lavoro, Controparte_6 stante la natura fittizia e fraudolenta del contratto di associazione in partecipazione e la violazione delle norme sul divieto di interposizione di manodopera.
Tanto premesso concludevano nei seguenti termini:
1) Previo accertamento della natura fittizia e fraudolenta del contratto di associazione in partecipazione ovvero della violazione delle norme in tema di associazione in partecipazione e/o di interposizione di manodopera dichiarare ed accertare la sussistenza ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la in persona Controparte_6 del legale rappresentate p.t., con il medesimo livello di inquadramento e le medesime mansioni da ultimo svolte, per tutte le causali esposte nel presente atto che qui devono intendersi richiamate e ritrascritte, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa ossia dal 20 aprile 2010 ovvero dalla differente data che sarà accertata dall'Ill.mo Tribunale;
2) condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente causa, con attribuzione. Si costituiva ritualmente la contestando le avverse Controparte_6 prospettazioni esponendo con varie argomentazioni la legittimità ed effettività dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con concludendo CP_7 quindi per il rigetto del ricorso in quanto infondato;
per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande, proponeva domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della convenuta al fine di essere manlevata e Controparte_7 tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a proprio carico, stanti gli obblighi assunti con il contratto di associazione in partecipazione;
spese di lite vinte. Riunite le cause connesse, ammessa prova per testi , il processo veniva interrotto a causa del fallimento della convenuta CP_7
Riassunta ritualmente il giudizio nei confronti del Controparte_9
, costituita la società , veniva espletata la prova
[...] CP_6 testimoniale già ammessa;
indi all'esito , con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito rigettava i ricorsi riunti con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.3.2024 deducendo l'illegittimo e fittizio ricorso al contratto di associazione in partecipazione;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2549 e ss. c.c. ; la violazione del divieto di interposizione di manodopera;
la violazione dell'art. 27, d.lgs. 276 del 2003; dell'art. 38, d.lgs. 81 del 2015, dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, sussistendo il diritto degli appellanti alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , quale effettivo utilizzatore CP_6 della prestazione di lavoro. In particolare assumeva un mal governo delle risultanze probatorie la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che la non aveva mai realizzato in autonomia, neppure CP_7 parziale, il servizio di sosta, nè realizzato un risultato economico e produttivo autonomo e completo, attraverso una propria effettiva e propria organizzazione del lavoro e delle attrezzature;
di contro la prova espletata aveva dimostrato che la pseudo “associata” si era limitata a fornire alla che, Controparte_10 insieme ai responsabili e alla Centrale Operativa (NOC) di detta società e alle attrezzature della , aveva poi realizzato il servizio di sosta. CP_6
Ha quindi concluso, in riforma della impugnata sentenza, di accogliere le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la – già CP_5 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame Controparte_6 per genericità ; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Non si costituiva la Controparte_7
All'odierna udienza celebrata in presenza , all'esito della discussione orale ,la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto dal complessivo tenore dell'atto di gravame si evincono le parti della sentenza impugnata, di cui l'appellante contesta con puntuali censure l'iter motivazionale. Risultano, infatti, adeguatamente specificati i motivi di doglianza alla decisione adottata, così come appaiono analiticamente evidenziati i profili di contraddittorietà ed i margini di errore – tanto nella valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie quanto nell'interpretazione della normativa di riferimento - nei quali, ad avviso dell'appellante, sarebbe incorso il primo giudice. L'articolato complesso argomentativo dell'atto di appello ha reso necessaria una difesa altrettanto puntuale, con la formulazione di specifiche controdeduzioni da parte della Società per ciascuno dei motivi di doglianza.
Nel merito , tuttavia , l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. Con un unico articolato motivo di gravame gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado evidenziando che la prova testimoniale acquisita al processo aveva dimostrato: che la non aveva mai CP_7 realizzato un risultato economico e produttivo in sé autonomo, attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con impiego di propri mezzi, limitandosi a curare esclusivamente gli aspetti amministrativi dei rapporti di lavoro, disinteressandosi totalmente dell'organizzazione, dello svolgimento e della realizzazione del servizio formalmente affidatole e della risoluzione delle problematiche di volta in volta insorte;
che senza il continuo e costante intervento della , anche per il tramite della sua centrale operativa, il NOC, il CP_6 servizio di parcheggio non avrebbe mai potuto essere realizzato;
che la CP_6 aveva costantemente rifornito i lavoratori di ogni materiale ed attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività di assistenza alla sosta ed era sempre intervenuta per il tramite dei propri tecnici e del NOC non solo per la risoluzione di qualsivoglia problematica insorta, ma anche per la gestione ordinaria del servizio di parcheggio, ossia la conclusione delle operazioni di vendita e rinnovo degli abbonamenti, per alzare una sbarra bloccata, per alzare la sbarra in caso di inceppamento di un biglietto nella cassa, per il mancato pagamento di un ticket, etc.; che la aveva fornito i gilet ad alta visibilità, quale DPI, recante il CP_6 logo e che essi erano obbligati ad indossare, pena sanzioni e CP_6 rimproveri, un telefono cellulare ove venivano contattati per la risoluzione di qualsivoglia problematica riscontrata dal NOC e delle telecamere;
che aveva messo in luce la stretta integrazione e interazione delle attività manuali svolte da essi ricorrenti con il personale e con la struttura aziendale della , il CP_6
NOC. Dalla documentazione prodotta, eccepiva inoltre parte appellante, si ricavava come già dal tenore dell'art. 5 del contratto di associazione in partecipazione risultava violato il divieto d'interposizione di manodopera, infatti, era previsto che l'Associato apportava esclusivamente l'attività lavorativa dei propri dipendenti e si impegnava a garantire lo svolgimento dell'attività di gestione dei parcheggi in modo assiduo e continuativo, secondo le direttive impartite dall'Associante. Era chiaro, quindi, che dietro l'apparenza dell'associazione in partecipazione vi era una mera fornitura di personale alla , in violazione degli artt. 27 D. CP_6
Lgs. 276/2003 e 38 D. Lgs. n. 81/2015. La stessa , all'atto della CP_6 costituzione, aveva ammesso che “il corrispettivo spettante all'Associato è costituito dalla partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi di sosta nelle aree in oggetto” , laddove secondo la dottrina e la giurisprudenza la partecipazione ai soli ricavi escludeva la configurabilità di un genuino contratto di associazione, poiché implicava l'assenza di rischio economico escludendo la partecipazione alle perdite. La , osservava parte appellante, non aveva neppure provato CP_6
l'effettività della partecipazione agli utili da parte dell'associato, mancando le rendicontazioni per tutti gli anni di durata del presunto contratto di associazione, nonché la prova dell'effettivo pagamento alla dei presunti utili, ed CP_7 invero, la documentazione prodotta dalla era stata specificamente CP_6 contestata con le note di trattazione scritta, trattandosi di documenti predisposti dalla stessa ad hoc, privi del carattere della ufficialità ed imparzialità. CP_6
L'appello è infondato, in linea con altre pronunce di questo stesso ufficio richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc.( v. ex plurimis CdA Na n.539/2024; n. 3890/2024 ; n.3878/2024 ; n 417/2025) .
Preliminarmente occorre ricostruire il rapporto intercorrente tra la società
[...]
e la società Dall'esame della documentazione CP_7 CP_6 prodotta emerge che tra le società resistenti, oggi entrambe appellate, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall'art. 2549 c.c. che prevede: “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro” (comma così sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015.). La Corte di Cassazione, pur intervenendo proprio sui casi in cui, prima della riforma del comma 2 dell'art. 2549 c.c., essendo l'associato una persona fisica si poneva il problema di distinguere quando era configurabile l'associazione in partecipazione e quando un rapporto di lavoro subordinato, ha fornito con tali decisioni importanti indici per accertare se il rapporto corrisponde al tipo contrattuale disciplinato dall'art. 2549 c.c. e quando, invece, se ne discosti al punto da poter configurare tra i lavoratori dell'associato, persona giuridica, e l'associante un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
“La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale” (ex multis Ordinanza n. 25221 del 10/11/2020) Nell'esaminare gli elementi emersi dall'istruttoria svolta in primo grado e dalla documentazione prodotta dalle parti, occorre fare applicazione di tali indici, i quali, ovviamente, vanno adeguati al caso in esame ove il rapporto intercorre tra due persone giuridiche. Fondamentale è l'esame delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Il primo teste di parte ricorrente ha riferito: Testimone_1
“sono indifferente. Ho lavorato per la società dal 9-10 aprile 2010 e CP_7 sono stato addetto per due anni al varco della stazione di Napoli centrale varco lucci e successivamente al parcheggio della stazione di Napoli campi flegrei per circa 1 anno;
successivamente al varco della stazione di Pozzuoli fino a settembre 2019. Anche io ho proposto analoga causa in quanto ho chiesto di essere assunto presso la nonché una causa nei confronti di quick no problem. Conosco CP_6 tutti i ricorrenti in quanto abbiamo lavorato insieme nelle medesime sedi o con le medesime modalità oppure perché ci incontravamo nel cambio turno. In particolare ho lavorato con , con , con con ma non ho Parte_4 Parte_5 CP_4 Pt_3 lavorato con il sig. . Talvolta ho lavorato con e con CP_1 Controparte_2 [...] presso la sede dei campi flegrei. Noi siamo stati assunti da . Pt_3 CP_7
In particolare siamo stati assunti da che si è qualificato come capo Tes_2 della società . Le sedi di destinazione erano disposte da ma CP_7 CP_6 non ricordo da chi. Il direttore di metropark o chi agiva per riferiva le
CP_6 esigenze del servizio al referente di . Se c'era un problema dovevamo CP_7 chiamare il NOC ovvero il numero di . Noi avevamo un telefono fisso e un
CP_6 portatile della . Tanto ho dedotto perché tutta la struttura del casotto
CP_6 della vigilanza dove lavoravamo era di proprietà della e vi era
CP_6 un'insegna di tale società. Anche noi avevamo la divisa con il logo . Se
CP_6
c'era un problema chiamavamo il numero e rispondeva un dipendente CP_6 della . Ad esempio se il biglietto che attestava il pagamento del CP_6 parcheggio si era bagnato e la colonnina non riusciva a leggerlo noi dovevamo chiamare il NOC e indicare il numero del biglietto e l'operatore apriva la sbarra e faceva uscire la macchina. Nella maggior parte dei varchi era tutto automatizzato in quanto vi era una colonnina con la cassa automatica di proprietà della . CP_6
Se si bloccavano le monete nelle casse automatiche noi dovevamo chiamare il noc e l'operatore della a Roma da remoto ci autorizzava ad aprire la cassa. Le CP_6 chiavi della cassa le avevamo noi dipendenti . Per aprire la cassa CP_7 dovevamo ottenere l'autorizzazione della . Se occorreva cambiare una CP_6 lampadina dovevamo chiamare la . Normalmente gli ordini riguardo i CP_6 turni e l'orario di lavoro erano impartiti dal referente oppure talvolta Tes_2 trovavamo già nel gabbiotto una lista intestata con la carta consegnata CP_6 dal referente . Negli ultimi due anni (2017-2019) passava il sig. CP_7 Per_1 nel varco e dava indicazioni circa il posizionamento delle auto parcheggiate o delle moto oppure dava indicazioni sul numero delle auto che potevano parcheggiare in quanto i posti erano limitati. Il sig. inoltre, controllava il registratore di cassa Per_1 che c'era a Pozzuoli ove il sistema era ancora manuale. Facevamo la chiusura parziale della cassa e si contavano i soldi. In generale, per tutto il mio periodo di lavoro a fine turno dovevamo fare la chiusura della cassa e prendevamo il denaro e gli scontrini unitamente ai moduli stampati e venivano prelevati da un CP_6 addetto ovvero , , dipendenti A. M. parking. Per quanto Parte_4 CP_4 so, i citati soggetti portavano tale denaro all'ufficio centrale dell' e CP_7 facevano un bonifico alla di tutto l'importo incassato. Confermo che tutti i CP_6 moduli, gli scontrini, i moduli di mancato pagamento erano stampati . CP_6
Preciso che voleva sapere anche gli orari di ingresso e di uscita degli CP_6 abbonati. In particolare, su disposizione della metropark l'addetto al varco doveva segnare su un modulo di metropark il numero di targa, il nome dell'abbonato che dovevamo poi consegnare a fine giornata. Vi era un modulo ulteriore relativo alla sosta notturna. Prima del 2017 ricordo che passavano per i parcheggi dei dipendenti CP_6 però non si qualificavano con nome e cognome ma mostravano un tesserino e avevano il logo . Tali soggetti venivano a controllare se era tutto in ordine CP_6 ma non mi impartivano direttive relative ai turni e solo talvolta controllavano l'incasso. Ricordo che a Pozzuoli vi erano talune telecamere che potevano visualizzare solo un'area del parcheggio. Per quanto so tali telecamere erano di proprietà della CP_11
In altri parcheggi, invece, come Napoli-campi flegrei e Controparte_12
Salerno, Casoria vi erano le telecamere della metropark. Tanto so perché tramite il NOC un dipendente ci diceva che c'erano dei barboni o persone sospette
CP_6 circa alcuni parcheggi. Quando chiamavo il NOC io mi qualificavo come operatore di un certo varco e mi rispondeva un operatore ma non diceva né il nome né l'appartenenza. Per quanto so questi operatori che rispondevano al NOC (network operating center) stavano a Roma. Ribadisco che quando avevamo bisogno di moduli chiamavamo la metropark. Io non sono mai stato addetto al parcheggio di Salerno. Aggiungo che quando un cliente aveva un abbonamento con tessere elettronica essa era fornita dalla in quanto vi era il logo . Tale
CP_6 CP_6 tessera era attivata tramite il programma di e noi inviavamo un'email
CP_6 con i dati degli abbonamenti che pagavano. In caso di abbonamento rilasciavamo una ricevuta fiscale con l'insegna . Preciso che nel caso di apertura della
CP_6 cassa automatica dovevamo collegarci tramite NOC con la e l'operatore
CP_6 doveva sbloccare la cassa e riavviarla. Tutto avveniva tramite il programma del computer fornito da che era posizionato in ogni gabbiotto dei varchi;
in
CP_6 ogni cassa automatica vi è un computer della . Tanto so perché vicino alla
CP_6 cassa vi era l'insegna . La ditta a.m. parking figurava solo nella busta
CP_6 paga. Ricordo che quando stavo in servizio a napoli centrale passava un operatore con il tesserino metropark e ho visto che uno di questi operatori faceva vedere il funzionamento del computer delle casse automatiche al ricorrente . Parte_4
Per altre modalità operative noi abbiamo appreso le modalità di lavoro con una formazione autonoma. Il turno di ferie lo chiedevo ad un referente ad il quale, però, non mi CP_7 dava una risposta sicura in quanto doveva chiedere o al o al che CP_4 Pt_4 erano i nostri referenti, i quali dovevano comunque chiedere l'autorizzazione ma non so se a oppure ad . che era una sorta di CP_6 CP_7 Parte_4 referente dei dipendenti mi ha riferito che un operatore metropark ha CP_7 richiesto la sua presenza al parcheggio di Nola. Tanto è capitato, se ben ricordo, nel 2013-2014. Le modalità con cui si svolgeva il nostro servizio, per quanto so, erano comuni a tutte le sedi A.M. parking dove ho lavorato. Null'altro so”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: Testimone_3
“sono indifferente. Sono responsabile dell'unità organizzativa gestione operativa di
con sede Roma. La mia struttura si è occupata del contratto di CP_6 associazione in partecipazione con ed io ho seguito la parte esecutiva CP_7 del contratto. Tale contratto prevede che eroghi una somma in favore di CP_6
calcolata sulla base dei ricavi dell'attività di parcheggio. I nostri CP_7 parcheggi sono quasi tutti automatizzati e dunque il software gestionale di proprietà di consente di verificare i ricavi. A fronte di tale percentuale CP_6
A.M. parking doveva fornire assistenza alla clientela, scassettamento ovvero doveva prelevare il danaro dalle casse e versarlo sui conti correnti , CP_6 doveva effettuare le pulizie dei parcheggi con mezzi propri. L'assistenza alla clientela veniva fornita da con i propri dipendenti CP_7 posizionati nell'area di parcheggio. I dipendenti dovevano prelevare il CP_7 denaro dalle casse e portarlo in banca, inviare file di rendicontazione a . CP_6
Nel contratto era prevista la figura del referente operativo dipendente . CP_7
Per quanto so gli ordini non erano impartiti da dipendenti . Il numero CP_6
NOC è un numero della centrale operativa metropark a livello nazionale dove rispondono dipendenti metropark in quanto alcuni parcheggi non sono presidiati da personale A.M. parking. Il numero del NOC è destinato alla clientela. Per determinate attività quali la sottoscrizione di abbonamenti oppure per problemi tecnici riguardanti le casse automatiche che hanno un software interno che può essere interrogato anche da remoto, il dipendente poteva contattare il CP_7
NOC, ma in taluni casi come la sottoscrizione di un abbonamento o il rinnovo di card scadute oppure l'attivazione di nuove card doveva chiamare il NOC. L'operatore era dotato di un telefono cellulare che non sempre era di CP_7 proprietà con il quale chiamavano il NOC. Non occorreva chiamare il NOC CP_6 per aprire la sbarra del parcheggio. Se c'erano dei problemi occorreva interfacciarsi con il responsabile il quale si interfacciava con me o con altri CP_7 operatori. Per le operazioni ordinarie i dipendenti addetti ai varchi CP_7 avevano delle credenziali fornite ad che consentivano di fare le CP_7 operazioni ordinarie. Per operazioni straordinarie mi riferisco ai malfunzionamenti del programma della cassa automatica o del software della cassa. Il NOC forniva anche un supporto tecnico. Se vi era un malfunzionamento bloccante metropark attivava il fornitore di manutenzione specialistica-tecnica. I turni e il riconoscimento delle ferie non era di competenza di . Il referente operativo di CP_6 CP_7 parking inviava a me ed alla mia struttura un file di CP_13 rendicontazione che poteva essere verificato tramite il software presente in ogni cassa automatica. Confermo che i mei collaboratori verificavano i dati e li comunicavano al referente A.M. parking per poi calcolare la percentuale di compenso del servizio reso. Mi sono recato nei siti dove vi erano i parcheggi per cui è causa circa una volta al mese. Nei siti dove non vi era la cassa automatica vi erano registratori di cassa e in tal caso il referente A.M. parking inviava il file di rendicontazione nonché lo scontrino fiscale con la chiusura fiscale di cassa. Preciso che se il cliente aveva smarrito il biglietto necessario per poter pagare e uscire l'operatore A.M. parking addetto doveva contattare il NOC per poter applicare la sanzione da far pagare al cliente che ha smarrito il biglietto. Dopo che il cliente ha pagato la sanzione viene emesso un nuovo ticket che va inserito nella cassa in modo da far aprire la sbarra. Nel caso di mancato pagamento da parte del cliente della sanzione, si applicano le indicazioni contenute nell'allegato al contratto di associazione in partecipazione nel quale sono anche indicati i modelli da utilizzare in varie ipotesi ricorrenti. L'operatore deve applicare tali modalità e CP_7 nel caso di cliente che non paga l'operatore dipendente deve CP_7 compilare un modulo nel quale si indicano i dati del cliente moroso e lo invia a
e può aprire in automatico senza autorizzazione da parte del NOC la CP_6 sbarra. La pratica relativa a tale insolvenza viene gestita internamente da
. In generale prevede degli incontri informativi con i referenti CP_6 CP_6 operativi dell' per spiegare il funzionamento degli apparati. I software CP_7 di funzionamento delle casse automatiche sono semplici e sono di facile apprendimento. non forma i singoli dipendenti . CP_6 CP_7
In taluni parcheggi vi sono impianti di videosorveglianza collegati con il NOC e gli operatori della metropark addetti al call center possono visionare tali impianti e fornire assistenza in tempo reale ma non controllano il singolo dipendente
[...]
che sta nel gabbiotto. Tali telecamere inquadrano solo l'area di parcheggio CP_7
e non il gabbiotto. Nel caso di parcheggi non presenziati da dipendenti ma soggetti a CP_7 videosorveglianza il NOC contatta il referente operativo il quale a sua CP_7 volta nella sua organizzazione deve risolvere il problema (segnalato dal cliente come l'ipotesi di una banconota inceppata). Null'altro so”.
L'esame delle sopra riportate dichiarazioni testimoniali, lette alla luce degli indici dettati dalla Corte di Cassazione per configurare un rapporto di associazione in partecipazione conforme al modello legale - indici rappresentati dalla partecipazione dell'associato al rischio di impresa e dall'obbligo di rendiconto da parte dell'associante - e di quelli che, invece, consentono di configurare un rapporto di lavoro subordinato - rappresentati da un “vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda”, portano al rigetto dell'appello. Ed invero, per poter considerare i dipendenti della impegnati nel CP_7 contratto con la come lavoratori subordinati di quest'ultima, Controparte_6 dall'istruttoria avrebbe dovuto emergere :
-l'inesistenza per l'associato di un rischio di impresa e la mancata CP_7 rendicontazione da parte dell'associante ;
-l'assoggettamento dei dipendenti dell'associato al potere gerarchico e disciplinare dell'associante, “più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato”
Nella vicenda in esame la sussistenza del rischio di impresa si ricava dalle rendicontazioni inviate dalla associante alla associata , CP_6 CP_7 solo genericamente contestate dai ricorrenti i quali nulla eccepivano se tali documenti erano copie difforme dagli originali, o se si trattasse di documenti creati falsamente e ad hoc dalla Ne consegue che le rendicontazioni CP_6 prodotte dalla sono da considerare autentiche e suscettibili di CP_6 valutazione. A tal proposito, si evidenzia anche che la ha depositato CP_6 una nota dell'amministratore della nominato dall'autorità CP_7 giudiziaria, , il quale oltre a riferire che dal momento della sua CP_14 nomina, avvenuta nel 2017, aveva sempre dato lui stesso le direttive ai dipendenti e aveva organizzato la gestione del servizio oggetto del contratto di associazione in partecipazione con la precisava di aver messo a CP_6 disposizione di tutte le parti, quindi anche degli attuali appellanti, l'intera documentazione relativa al contratto e alla sua esecuzione. I lavoratori, oggi appellanti, invece, pur contestando le rendicontazioni prodotte dall'appellato e pur potendo acquisire gli originali della documentazione relativa alla gestione del contratto presso il proprio datore di lavoro, nulla hanno prodotto. Tanto precisato, si osserva che in base all'art. 11 del contratto di associazione in partecipazione “il corrispettivo spettante all'Associato è costituito dalla partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi di sosta nelle aree in oggetto …per una quota pari alla percentuale base offerta del 14,70%...”.
Dall'esame delle rendicontazioni mensili depositate emerge come i ricavi sui quali veniva calcolato il corrispettivo spettante all' variavano in base CP_7 all'andamento del servizio, tale variazione nei ricavi incideva inevitabilmente sul profitto conseguito dall'associato, con la conseguente partecipazione da parte di quest'ultimo al rischio di impresa, nonostante la mancata partecipazione ai costi. In tal senso, la Cassazione più recente ha ravvisato “l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa… pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa.” (Ordinanza n. 26273 del 18/11/2020 e nello stesso senso, in precedenza, Sentenza n. 24871 del 08/10/2008, Sentenza n. 3894 del 18/02/2009 e Sentenza n. 1954 del 27/01/2011). Accertata nel caso in esame l'esistenza per l'associato del rischio di impresa e l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione, occorre verificare se, come denunciato dai ricorrenti, gli stessi erano assoggettati al potere gerarchico e disciplinare dell'associante. Ritiene la Corte, condividendo il giudizio già formulato dal giudice di primo grado, che le deposizioni dei testi, innanzi riportate, non provano affatto la Co sottoposizione dei dipendenti della parking al potere gerarchico e disciplinare della CP_6
Il teste di parte ricorrente ha riferito che i ricorrenti sono “stati assunti CP_2 da che si è qualificato come capo della società … Tes_2 CP_7
Normalmente gli ordini riguardo i turni e l'orario di lavoro erano impartiti dal referente oppure talvolta trovavamo già nel gabbiotto una lista Tes_2 intestata con la carta….”; “Le chiavi della cassa le avevamo noi dipendenti
[...]
.” ; “ Facevamo la chiusura parziale della cassa e si contavano i soldi. In CP_7 generale, per tutto il mio periodo di lavoro a fine turno dovevamo fare la chiusura della cassa e prendevamo il denaro e gli scontrini unitamente ai moduli stampati e venivano prelevati da un addetto ovvero , CP_6 Parte_4 CP_4
, dipendenti A. M. parking. Per quanto so, i citati soggetti portavano tale
[...] denaro all'ufficio centrale dell' e facevano un bonifico alla CP_7 CP_6 di tutto l'importo incassato.”
“Ricordo che quando stavo in servizio a Napoli centrale passava un operatore con il tesserino metropark e ho visto che uno di questi operatori faceva vedere il funzionamento del computer delle casse automatiche al ricorrente . Parte_4
Per altre modalità operative noi abbiamo appreso le modalità di lavoro con una formazione autonoma”. Come correttamente rilevato dal primo giudice tali dichiarazioni denotano l'effettività del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro , in CP_7 quanto le direttive circa le modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro erano impartite dai dipendenti di tale società e gli incassi erano trasportati presso l'ufficio centrale di . CP_7
Dalla deposizione testimoniale del citato teste non si evince alcun elemento che possa far ritenere che la società esercitasse i poteri direttivi e CP_6 disciplinari nei confronti dei ricorrenti, atteso che il teste ha – espressamente” riferito che i dipendenti della venivano a controllare presso i parcheggi CP_6
“se era tutto in ordine” ma non mi impartivano direttive relative ai turni e solo talvolta controllavano l'incasso.”. Tali circostanze risultano confermate da quanto riferito dal secondo teste escusso
, che ha affermato che: “ L'assistenza alla clientela veniva fornita da CP_7 con i propri dipendenti posizionati nell'area di parcheggio. I dipendenti
[...]
dovevano prelevare il denaro dalle casse e portarlo in banca, inviare file CP_7 di rendicontazione a . Nel contratto era prevista la figura del referente CP_6 operativo dipendente . Per quanto so gli ordini non erano impartiti CP_7 da dipendenti .” CP_6
A ben vedere le c.d. direttive emerse dall'istruttoria riguardavano essenzialmente la risoluzione di problematiche tecniche più specifiche riguardanti il servizio, la cui risoluzione veniva effettuata dai dipendenti dell'associata in base all'indicazioni del NOC o dei responsabili della quanto alla
CP_6 fornitura del materiale per gli abbonamenti, essendo la la titolare
CP_6 del servizio parcheggi nelle aree in questione, era assolutamente fisiologico che il materiale destinato agli utenti provenisse dalla così come era
CP_6 normale e non indice di subordinazione che il gilet indossato dai dipendenti dell'associato portasse la scritta al fine di consentire agli utenti dei
CP_6 parcheggi di individuare il personale addetto alla gestione del servizio, riconducibile, per gli utenti, a prescindere dagli accordi gestionali con altre aziende, alla È emerso, inoltre, come i responsabili della
CP_6 non controllavano affatto la prestazione dei singoli lavoratori, era,
CP_6 infatti, il responsabile della a verificare il rispetto CP_7 CP_13 dell'esecuzione del servizio e a interagire con i responsabili della in
CP_6 caso di problematiche particolari. Ugualmente, l'assegnazione dei vari lavoratori della associata presso le diverse sedi in gestione era effettuata dalla CP_7
L'istruttoria, infine, ha dimostrato come la non esercitava sui CP_6 lavoratori della associata alcun potere disciplinare, limitandosi, in caso di violazione delle regole disposte con il contratto, a comminare una penalità alla che poi, eventualmente, all'occorrenza sanzionava i suoi dipendenti. CP_7
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, tra le società appellate è intercorso un regolare contratto di associazione in partecipazione e che i lavoratori dipendenti dell'associata sono stati sempre assoggettati al CP_7 potere gerarchico e disciplinare del proprio datore di lavoro, confermandosi così la causa in concreto del contatto di associazione in partecipazione, finalizzato in sintesi all'erogazione dei servizi connessi alla gestione della sosta nelle aree, in coerenza con le previsioni contrattuali ( “l'Associato apporta esclusivamente l'attività lavorativa dei propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti e si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di gestione dei parcheggi, in modo assiduo e continuativo, secondo le direttive impartite dall'Associante”).
Il Tribunale ha dunque effettuato un buon governo delle risultanze probatorie
, documentali e testimoniali versate in atti.
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado. Le spese di lite del presente grado tra parte appellante e la vanno CP_6 compensate considerata la complessità della vicenda e le difficoltà interpretative della disciplina applicabile. Nulla è dovuto con riferimento al fallimento della rimasto Controparte_7 contumace.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
nulla per le spese di lite nei confronti del Controparte_9
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 23.10.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scaratelli Consigliere
all'esito della trattazione orale, riunita in camera di consiglio ,ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776/2024 R.G. sez. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], , nato
[...] Parte_3
a Napoli l'11 marzo 1978, , nato a [...] il [...], Parte_4
nato a [...] il 16 giugno1987, , nato a Parte_5 Controparte_1
Napoli il 6 agosto 1953, , nato a [...] il [...], Controparte_2
, nato a [...] il [...], , nato a CP_3 CP_4
Napoli il 16 marzo 1964, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Severino Nappi, nato a [...], il [...] (CF: ; pec: C.F._1
fax 081 40 91 00) presso il quale Email_1 elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Toledo, n. 282, come da mandati rilasciati su fogli separati ed allegati ai ricorsi ex art. 414 c.p.c.
Appellanti
CONTRO – già – (C.F. e P.IVA , in persona CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 dell'Institore e legale rappresentante pro tempore Avv. Nicola Nero (docc. 36, 37, 38), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Prof. Riccardo Bolognesi (C.F.
e dall'Avv. Massimiliano Grant (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Prof. Riccardo C.F._3
Bolognesi, all'indirizzo PEC Email_2
Appellata
NONCHE' contro
C.F. , (già Controparte_7 P.IVA_2 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Appellata-non costituita
OGGETTO .: appello avverso la sentenza n. 5562/2023, pubblicata in data 29 settembre 2023 e resa dal Tribunale del lavoro di Napoli, , nel giudizio recante n.r.g.19153/2019, , cui sono stati riuniti i giudizi recanti i seguenti nn. di r.g. 19154, 19155, 19156, 19157, 19175, 19863 del 2019 e nn. 5083 e 5041 del 2020 non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, i ricorrenti in epigrafe indicati -odierni appellanti -convenivano in giudizio la e la esponendo: che sin dal 7 maggio 2009, Controparte_6 Controparte_7 ininterrottamente e senza soluzione di continuità, con successivi contratti stipulati e tacitamente rinnovati fino al 30.09.2019, la Controparte_6 assegnava alla la gestione del servizio di sosta all'interno delle Controparte_7 proprie aree di parcheggio site in diversi comuni della Regione Campania, adottando formalmente quale vincolo contrattuale quello dell'associazione in partecipazione;
che in particolare, affidava alla la CP_6 Controparte_7 gestione ed il controllo dei parcheggi a pagamento siti in Aversa, Casoria, Napoli Campi Flegrei, Napoli Centrale, Napoli Mergellina, Nola, Pozzuoli e Salerno, di propria esclusiva proprietà; che i lavoratori erano stati assunti dalla
[...]
, nelle diverse date precisate nei ricorsi, con contratto di lavoro CP_7 subordinato a tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento nel livello D del CCNL applicato (Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari), adibiti alle attività di gestione delle diverse aree di sosta all'interno del Network campano;
che il formale datore di lavoro, CP_7
di fatto metteva a disposizione della gli odierni ricorrenti, senza
[...] CP_6 mai esercitare nei loro confronti alcun tipico potere datoriale di direzione, di controllo ovvero di organizzazione della prestazione lavorativa e del servizio affidatole, limitandosi agli adempimenti di natura dei contributi;
che, di contro, la , oltre ad aver fornito tutte le attrezzature Controparte_6 tecnologiche, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i materiali di consumo, i pezzi di ricambio utilizzati per l'erogazione del servizio di sosta e parcheggio, aveva avocato a sé la gestione ed organizzazione del servizio, provvedendo a coordinare, dirigere e controllare, attraverso i propri responsabili, la prestazione lavorativa dei dipendenti della presenti nelle aree di sosta;
Controparte_7 che, all'esito della scadenza del contratto in essere con e della Controparte_6 riconsegna delle aree di sosta e di tutti i beni e le attrezzature necessarie alla realizzazione del servizio in questione, i ricorrenti erano stati licenziati ai sensi dell'art. 4 e 24 della l. 223 del 1991, con effetto dal 30 settembre 2019; che avevano impugnato il recesso e chiesto la costituzione del rapporto di lavoro con la di fatto esclusiva utilizzatrice delle prestazioni di lavoro, Controparte_6 stante la natura fittizia e fraudolenta del contratto di associazione in partecipazione e la violazione delle norme sul divieto di interposizione di manodopera.
Tanto premesso concludevano nei seguenti termini:
1) Previo accertamento della natura fittizia e fraudolenta del contratto di associazione in partecipazione ovvero della violazione delle norme in tema di associazione in partecipazione e/o di interposizione di manodopera dichiarare ed accertare la sussistenza ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente e la in persona Controparte_6 del legale rappresentate p.t., con il medesimo livello di inquadramento e le medesime mansioni da ultimo svolte, per tutte le causali esposte nel presente atto che qui devono intendersi richiamate e ritrascritte, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa ossia dal 20 aprile 2010 ovvero dalla differente data che sarà accertata dall'Ill.mo Tribunale;
2) condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente causa, con attribuzione. Si costituiva ritualmente la contestando le avverse Controparte_6 prospettazioni esponendo con varie argomentazioni la legittimità ed effettività dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con concludendo CP_7 quindi per il rigetto del ricorso in quanto infondato;
per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande, proponeva domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della convenuta al fine di essere manlevata e Controparte_7 tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a proprio carico, stanti gli obblighi assunti con il contratto di associazione in partecipazione;
spese di lite vinte. Riunite le cause connesse, ammessa prova per testi , il processo veniva interrotto a causa del fallimento della convenuta CP_7
Riassunta ritualmente il giudizio nei confronti del Controparte_9
, costituita la società , veniva espletata la prova
[...] CP_6 testimoniale già ammessa;
indi all'esito , con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito rigettava i ricorsi riunti con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.3.2024 deducendo l'illegittimo e fittizio ricorso al contratto di associazione in partecipazione;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2549 e ss. c.c. ; la violazione del divieto di interposizione di manodopera;
la violazione dell'art. 27, d.lgs. 276 del 2003; dell'art. 38, d.lgs. 81 del 2015, dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, sussistendo il diritto degli appellanti alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , quale effettivo utilizzatore CP_6 della prestazione di lavoro. In particolare assumeva un mal governo delle risultanze probatorie la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che la non aveva mai realizzato in autonomia, neppure CP_7 parziale, il servizio di sosta, nè realizzato un risultato economico e produttivo autonomo e completo, attraverso una propria effettiva e propria organizzazione del lavoro e delle attrezzature;
di contro la prova espletata aveva dimostrato che la pseudo “associata” si era limitata a fornire alla che, Controparte_10 insieme ai responsabili e alla Centrale Operativa (NOC) di detta società e alle attrezzature della , aveva poi realizzato il servizio di sosta. CP_6
Ha quindi concluso, in riforma della impugnata sentenza, di accogliere le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la – già CP_5 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame Controparte_6 per genericità ; nel merito, sulla base di plurime argomentazioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Non si costituiva la Controparte_7
All'odierna udienza celebrata in presenza , all'esito della discussione orale ,la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto dal complessivo tenore dell'atto di gravame si evincono le parti della sentenza impugnata, di cui l'appellante contesta con puntuali censure l'iter motivazionale. Risultano, infatti, adeguatamente specificati i motivi di doglianza alla decisione adottata, così come appaiono analiticamente evidenziati i profili di contraddittorietà ed i margini di errore – tanto nella valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie quanto nell'interpretazione della normativa di riferimento - nei quali, ad avviso dell'appellante, sarebbe incorso il primo giudice. L'articolato complesso argomentativo dell'atto di appello ha reso necessaria una difesa altrettanto puntuale, con la formulazione di specifiche controdeduzioni da parte della Società per ciascuno dei motivi di doglianza.
Nel merito , tuttavia , l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. Con un unico articolato motivo di gravame gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado evidenziando che la prova testimoniale acquisita al processo aveva dimostrato: che la non aveva mai CP_7 realizzato un risultato economico e produttivo in sé autonomo, attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con impiego di propri mezzi, limitandosi a curare esclusivamente gli aspetti amministrativi dei rapporti di lavoro, disinteressandosi totalmente dell'organizzazione, dello svolgimento e della realizzazione del servizio formalmente affidatole e della risoluzione delle problematiche di volta in volta insorte;
che senza il continuo e costante intervento della , anche per il tramite della sua centrale operativa, il NOC, il CP_6 servizio di parcheggio non avrebbe mai potuto essere realizzato;
che la CP_6 aveva costantemente rifornito i lavoratori di ogni materiale ed attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività di assistenza alla sosta ed era sempre intervenuta per il tramite dei propri tecnici e del NOC non solo per la risoluzione di qualsivoglia problematica insorta, ma anche per la gestione ordinaria del servizio di parcheggio, ossia la conclusione delle operazioni di vendita e rinnovo degli abbonamenti, per alzare una sbarra bloccata, per alzare la sbarra in caso di inceppamento di un biglietto nella cassa, per il mancato pagamento di un ticket, etc.; che la aveva fornito i gilet ad alta visibilità, quale DPI, recante il CP_6 logo e che essi erano obbligati ad indossare, pena sanzioni e CP_6 rimproveri, un telefono cellulare ove venivano contattati per la risoluzione di qualsivoglia problematica riscontrata dal NOC e delle telecamere;
che aveva messo in luce la stretta integrazione e interazione delle attività manuali svolte da essi ricorrenti con il personale e con la struttura aziendale della , il CP_6
NOC. Dalla documentazione prodotta, eccepiva inoltre parte appellante, si ricavava come già dal tenore dell'art. 5 del contratto di associazione in partecipazione risultava violato il divieto d'interposizione di manodopera, infatti, era previsto che l'Associato apportava esclusivamente l'attività lavorativa dei propri dipendenti e si impegnava a garantire lo svolgimento dell'attività di gestione dei parcheggi in modo assiduo e continuativo, secondo le direttive impartite dall'Associante. Era chiaro, quindi, che dietro l'apparenza dell'associazione in partecipazione vi era una mera fornitura di personale alla , in violazione degli artt. 27 D. CP_6
Lgs. 276/2003 e 38 D. Lgs. n. 81/2015. La stessa , all'atto della CP_6 costituzione, aveva ammesso che “il corrispettivo spettante all'Associato è costituito dalla partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi di sosta nelle aree in oggetto” , laddove secondo la dottrina e la giurisprudenza la partecipazione ai soli ricavi escludeva la configurabilità di un genuino contratto di associazione, poiché implicava l'assenza di rischio economico escludendo la partecipazione alle perdite. La , osservava parte appellante, non aveva neppure provato CP_6
l'effettività della partecipazione agli utili da parte dell'associato, mancando le rendicontazioni per tutti gli anni di durata del presunto contratto di associazione, nonché la prova dell'effettivo pagamento alla dei presunti utili, ed CP_7 invero, la documentazione prodotta dalla era stata specificamente CP_6 contestata con le note di trattazione scritta, trattandosi di documenti predisposti dalla stessa ad hoc, privi del carattere della ufficialità ed imparzialità. CP_6
L'appello è infondato, in linea con altre pronunce di questo stesso ufficio richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc.( v. ex plurimis CdA Na n.539/2024; n. 3890/2024 ; n.3878/2024 ; n 417/2025) .
Preliminarmente occorre ricostruire il rapporto intercorrente tra la società
[...]
e la società Dall'esame della documentazione CP_7 CP_6 prodotta emerge che tra le società resistenti, oggi entrambe appellate, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall'art. 2549 c.c. che prevede: “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro” (comma così sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015.). La Corte di Cassazione, pur intervenendo proprio sui casi in cui, prima della riforma del comma 2 dell'art. 2549 c.c., essendo l'associato una persona fisica si poneva il problema di distinguere quando era configurabile l'associazione in partecipazione e quando un rapporto di lavoro subordinato, ha fornito con tali decisioni importanti indici per accertare se il rapporto corrisponde al tipo contrattuale disciplinato dall'art. 2549 c.c. e quando, invece, se ne discosti al punto da poter configurare tra i lavoratori dell'associato, persona giuridica, e l'associante un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
“La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale” (ex multis Ordinanza n. 25221 del 10/11/2020) Nell'esaminare gli elementi emersi dall'istruttoria svolta in primo grado e dalla documentazione prodotta dalle parti, occorre fare applicazione di tali indici, i quali, ovviamente, vanno adeguati al caso in esame ove il rapporto intercorre tra due persone giuridiche. Fondamentale è l'esame delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Il primo teste di parte ricorrente ha riferito: Testimone_1
“sono indifferente. Ho lavorato per la società dal 9-10 aprile 2010 e CP_7 sono stato addetto per due anni al varco della stazione di Napoli centrale varco lucci e successivamente al parcheggio della stazione di Napoli campi flegrei per circa 1 anno;
successivamente al varco della stazione di Pozzuoli fino a settembre 2019. Anche io ho proposto analoga causa in quanto ho chiesto di essere assunto presso la nonché una causa nei confronti di quick no problem. Conosco CP_6 tutti i ricorrenti in quanto abbiamo lavorato insieme nelle medesime sedi o con le medesime modalità oppure perché ci incontravamo nel cambio turno. In particolare ho lavorato con , con , con con ma non ho Parte_4 Parte_5 CP_4 Pt_3 lavorato con il sig. . Talvolta ho lavorato con e con CP_1 Controparte_2 [...] presso la sede dei campi flegrei. Noi siamo stati assunti da . Pt_3 CP_7
In particolare siamo stati assunti da che si è qualificato come capo Tes_2 della società . Le sedi di destinazione erano disposte da ma CP_7 CP_6 non ricordo da chi. Il direttore di metropark o chi agiva per riferiva le
CP_6 esigenze del servizio al referente di . Se c'era un problema dovevamo CP_7 chiamare il NOC ovvero il numero di . Noi avevamo un telefono fisso e un
CP_6 portatile della . Tanto ho dedotto perché tutta la struttura del casotto
CP_6 della vigilanza dove lavoravamo era di proprietà della e vi era
CP_6 un'insegna di tale società. Anche noi avevamo la divisa con il logo . Se
CP_6
c'era un problema chiamavamo il numero e rispondeva un dipendente CP_6 della . Ad esempio se il biglietto che attestava il pagamento del CP_6 parcheggio si era bagnato e la colonnina non riusciva a leggerlo noi dovevamo chiamare il NOC e indicare il numero del biglietto e l'operatore apriva la sbarra e faceva uscire la macchina. Nella maggior parte dei varchi era tutto automatizzato in quanto vi era una colonnina con la cassa automatica di proprietà della . CP_6
Se si bloccavano le monete nelle casse automatiche noi dovevamo chiamare il noc e l'operatore della a Roma da remoto ci autorizzava ad aprire la cassa. Le CP_6 chiavi della cassa le avevamo noi dipendenti . Per aprire la cassa CP_7 dovevamo ottenere l'autorizzazione della . Se occorreva cambiare una CP_6 lampadina dovevamo chiamare la . Normalmente gli ordini riguardo i CP_6 turni e l'orario di lavoro erano impartiti dal referente oppure talvolta Tes_2 trovavamo già nel gabbiotto una lista intestata con la carta consegnata CP_6 dal referente . Negli ultimi due anni (2017-2019) passava il sig. CP_7 Per_1 nel varco e dava indicazioni circa il posizionamento delle auto parcheggiate o delle moto oppure dava indicazioni sul numero delle auto che potevano parcheggiare in quanto i posti erano limitati. Il sig. inoltre, controllava il registratore di cassa Per_1 che c'era a Pozzuoli ove il sistema era ancora manuale. Facevamo la chiusura parziale della cassa e si contavano i soldi. In generale, per tutto il mio periodo di lavoro a fine turno dovevamo fare la chiusura della cassa e prendevamo il denaro e gli scontrini unitamente ai moduli stampati e venivano prelevati da un CP_6 addetto ovvero , , dipendenti A. M. parking. Per quanto Parte_4 CP_4 so, i citati soggetti portavano tale denaro all'ufficio centrale dell' e CP_7 facevano un bonifico alla di tutto l'importo incassato. Confermo che tutti i CP_6 moduli, gli scontrini, i moduli di mancato pagamento erano stampati . CP_6
Preciso che voleva sapere anche gli orari di ingresso e di uscita degli CP_6 abbonati. In particolare, su disposizione della metropark l'addetto al varco doveva segnare su un modulo di metropark il numero di targa, il nome dell'abbonato che dovevamo poi consegnare a fine giornata. Vi era un modulo ulteriore relativo alla sosta notturna. Prima del 2017 ricordo che passavano per i parcheggi dei dipendenti CP_6 però non si qualificavano con nome e cognome ma mostravano un tesserino e avevano il logo . Tali soggetti venivano a controllare se era tutto in ordine CP_6 ma non mi impartivano direttive relative ai turni e solo talvolta controllavano l'incasso. Ricordo che a Pozzuoli vi erano talune telecamere che potevano visualizzare solo un'area del parcheggio. Per quanto so tali telecamere erano di proprietà della CP_11
In altri parcheggi, invece, come Napoli-campi flegrei e Controparte_12
Salerno, Casoria vi erano le telecamere della metropark. Tanto so perché tramite il NOC un dipendente ci diceva che c'erano dei barboni o persone sospette
CP_6 circa alcuni parcheggi. Quando chiamavo il NOC io mi qualificavo come operatore di un certo varco e mi rispondeva un operatore ma non diceva né il nome né l'appartenenza. Per quanto so questi operatori che rispondevano al NOC (network operating center) stavano a Roma. Ribadisco che quando avevamo bisogno di moduli chiamavamo la metropark. Io non sono mai stato addetto al parcheggio di Salerno. Aggiungo che quando un cliente aveva un abbonamento con tessere elettronica essa era fornita dalla in quanto vi era il logo . Tale
CP_6 CP_6 tessera era attivata tramite il programma di e noi inviavamo un'email
CP_6 con i dati degli abbonamenti che pagavano. In caso di abbonamento rilasciavamo una ricevuta fiscale con l'insegna . Preciso che nel caso di apertura della
CP_6 cassa automatica dovevamo collegarci tramite NOC con la e l'operatore
CP_6 doveva sbloccare la cassa e riavviarla. Tutto avveniva tramite il programma del computer fornito da che era posizionato in ogni gabbiotto dei varchi;
in
CP_6 ogni cassa automatica vi è un computer della . Tanto so perché vicino alla
CP_6 cassa vi era l'insegna . La ditta a.m. parking figurava solo nella busta
CP_6 paga. Ricordo che quando stavo in servizio a napoli centrale passava un operatore con il tesserino metropark e ho visto che uno di questi operatori faceva vedere il funzionamento del computer delle casse automatiche al ricorrente . Parte_4
Per altre modalità operative noi abbiamo appreso le modalità di lavoro con una formazione autonoma. Il turno di ferie lo chiedevo ad un referente ad il quale, però, non mi CP_7 dava una risposta sicura in quanto doveva chiedere o al o al che CP_4 Pt_4 erano i nostri referenti, i quali dovevano comunque chiedere l'autorizzazione ma non so se a oppure ad . che era una sorta di CP_6 CP_7 Parte_4 referente dei dipendenti mi ha riferito che un operatore metropark ha CP_7 richiesto la sua presenza al parcheggio di Nola. Tanto è capitato, se ben ricordo, nel 2013-2014. Le modalità con cui si svolgeva il nostro servizio, per quanto so, erano comuni a tutte le sedi A.M. parking dove ho lavorato. Null'altro so”.
Il teste di parte resistente ha dichiarato: Testimone_3
“sono indifferente. Sono responsabile dell'unità organizzativa gestione operativa di
con sede Roma. La mia struttura si è occupata del contratto di CP_6 associazione in partecipazione con ed io ho seguito la parte esecutiva CP_7 del contratto. Tale contratto prevede che eroghi una somma in favore di CP_6
calcolata sulla base dei ricavi dell'attività di parcheggio. I nostri CP_7 parcheggi sono quasi tutti automatizzati e dunque il software gestionale di proprietà di consente di verificare i ricavi. A fronte di tale percentuale CP_6
A.M. parking doveva fornire assistenza alla clientela, scassettamento ovvero doveva prelevare il danaro dalle casse e versarlo sui conti correnti , CP_6 doveva effettuare le pulizie dei parcheggi con mezzi propri. L'assistenza alla clientela veniva fornita da con i propri dipendenti CP_7 posizionati nell'area di parcheggio. I dipendenti dovevano prelevare il CP_7 denaro dalle casse e portarlo in banca, inviare file di rendicontazione a . CP_6
Nel contratto era prevista la figura del referente operativo dipendente . CP_7
Per quanto so gli ordini non erano impartiti da dipendenti . Il numero CP_6
NOC è un numero della centrale operativa metropark a livello nazionale dove rispondono dipendenti metropark in quanto alcuni parcheggi non sono presidiati da personale A.M. parking. Il numero del NOC è destinato alla clientela. Per determinate attività quali la sottoscrizione di abbonamenti oppure per problemi tecnici riguardanti le casse automatiche che hanno un software interno che può essere interrogato anche da remoto, il dipendente poteva contattare il CP_7
NOC, ma in taluni casi come la sottoscrizione di un abbonamento o il rinnovo di card scadute oppure l'attivazione di nuove card doveva chiamare il NOC. L'operatore era dotato di un telefono cellulare che non sempre era di CP_7 proprietà con il quale chiamavano il NOC. Non occorreva chiamare il NOC CP_6 per aprire la sbarra del parcheggio. Se c'erano dei problemi occorreva interfacciarsi con il responsabile il quale si interfacciava con me o con altri CP_7 operatori. Per le operazioni ordinarie i dipendenti addetti ai varchi CP_7 avevano delle credenziali fornite ad che consentivano di fare le CP_7 operazioni ordinarie. Per operazioni straordinarie mi riferisco ai malfunzionamenti del programma della cassa automatica o del software della cassa. Il NOC forniva anche un supporto tecnico. Se vi era un malfunzionamento bloccante metropark attivava il fornitore di manutenzione specialistica-tecnica. I turni e il riconoscimento delle ferie non era di competenza di . Il referente operativo di CP_6 CP_7 parking inviava a me ed alla mia struttura un file di CP_13 rendicontazione che poteva essere verificato tramite il software presente in ogni cassa automatica. Confermo che i mei collaboratori verificavano i dati e li comunicavano al referente A.M. parking per poi calcolare la percentuale di compenso del servizio reso. Mi sono recato nei siti dove vi erano i parcheggi per cui è causa circa una volta al mese. Nei siti dove non vi era la cassa automatica vi erano registratori di cassa e in tal caso il referente A.M. parking inviava il file di rendicontazione nonché lo scontrino fiscale con la chiusura fiscale di cassa. Preciso che se il cliente aveva smarrito il biglietto necessario per poter pagare e uscire l'operatore A.M. parking addetto doveva contattare il NOC per poter applicare la sanzione da far pagare al cliente che ha smarrito il biglietto. Dopo che il cliente ha pagato la sanzione viene emesso un nuovo ticket che va inserito nella cassa in modo da far aprire la sbarra. Nel caso di mancato pagamento da parte del cliente della sanzione, si applicano le indicazioni contenute nell'allegato al contratto di associazione in partecipazione nel quale sono anche indicati i modelli da utilizzare in varie ipotesi ricorrenti. L'operatore deve applicare tali modalità e CP_7 nel caso di cliente che non paga l'operatore dipendente deve CP_7 compilare un modulo nel quale si indicano i dati del cliente moroso e lo invia a
e può aprire in automatico senza autorizzazione da parte del NOC la CP_6 sbarra. La pratica relativa a tale insolvenza viene gestita internamente da
. In generale prevede degli incontri informativi con i referenti CP_6 CP_6 operativi dell' per spiegare il funzionamento degli apparati. I software CP_7 di funzionamento delle casse automatiche sono semplici e sono di facile apprendimento. non forma i singoli dipendenti . CP_6 CP_7
In taluni parcheggi vi sono impianti di videosorveglianza collegati con il NOC e gli operatori della metropark addetti al call center possono visionare tali impianti e fornire assistenza in tempo reale ma non controllano il singolo dipendente
[...]
che sta nel gabbiotto. Tali telecamere inquadrano solo l'area di parcheggio CP_7
e non il gabbiotto. Nel caso di parcheggi non presenziati da dipendenti ma soggetti a CP_7 videosorveglianza il NOC contatta il referente operativo il quale a sua CP_7 volta nella sua organizzazione deve risolvere il problema (segnalato dal cliente come l'ipotesi di una banconota inceppata). Null'altro so”.
L'esame delle sopra riportate dichiarazioni testimoniali, lette alla luce degli indici dettati dalla Corte di Cassazione per configurare un rapporto di associazione in partecipazione conforme al modello legale - indici rappresentati dalla partecipazione dell'associato al rischio di impresa e dall'obbligo di rendiconto da parte dell'associante - e di quelli che, invece, consentono di configurare un rapporto di lavoro subordinato - rappresentati da un “vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda”, portano al rigetto dell'appello. Ed invero, per poter considerare i dipendenti della impegnati nel CP_7 contratto con la come lavoratori subordinati di quest'ultima, Controparte_6 dall'istruttoria avrebbe dovuto emergere :
-l'inesistenza per l'associato di un rischio di impresa e la mancata CP_7 rendicontazione da parte dell'associante ;
-l'assoggettamento dei dipendenti dell'associato al potere gerarchico e disciplinare dell'associante, “più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato”
Nella vicenda in esame la sussistenza del rischio di impresa si ricava dalle rendicontazioni inviate dalla associante alla associata , CP_6 CP_7 solo genericamente contestate dai ricorrenti i quali nulla eccepivano se tali documenti erano copie difforme dagli originali, o se si trattasse di documenti creati falsamente e ad hoc dalla Ne consegue che le rendicontazioni CP_6 prodotte dalla sono da considerare autentiche e suscettibili di CP_6 valutazione. A tal proposito, si evidenzia anche che la ha depositato CP_6 una nota dell'amministratore della nominato dall'autorità CP_7 giudiziaria, , il quale oltre a riferire che dal momento della sua CP_14 nomina, avvenuta nel 2017, aveva sempre dato lui stesso le direttive ai dipendenti e aveva organizzato la gestione del servizio oggetto del contratto di associazione in partecipazione con la precisava di aver messo a CP_6 disposizione di tutte le parti, quindi anche degli attuali appellanti, l'intera documentazione relativa al contratto e alla sua esecuzione. I lavoratori, oggi appellanti, invece, pur contestando le rendicontazioni prodotte dall'appellato e pur potendo acquisire gli originali della documentazione relativa alla gestione del contratto presso il proprio datore di lavoro, nulla hanno prodotto. Tanto precisato, si osserva che in base all'art. 11 del contratto di associazione in partecipazione “il corrispettivo spettante all'Associato è costituito dalla partecipazione ai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi di sosta nelle aree in oggetto …per una quota pari alla percentuale base offerta del 14,70%...”.
Dall'esame delle rendicontazioni mensili depositate emerge come i ricavi sui quali veniva calcolato il corrispettivo spettante all' variavano in base CP_7 all'andamento del servizio, tale variazione nei ricavi incideva inevitabilmente sul profitto conseguito dall'associato, con la conseguente partecipazione da parte di quest'ultimo al rischio di impresa, nonostante la mancata partecipazione ai costi. In tal senso, la Cassazione più recente ha ravvisato “l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa… pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa.” (Ordinanza n. 26273 del 18/11/2020 e nello stesso senso, in precedenza, Sentenza n. 24871 del 08/10/2008, Sentenza n. 3894 del 18/02/2009 e Sentenza n. 1954 del 27/01/2011). Accertata nel caso in esame l'esistenza per l'associato del rischio di impresa e l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione, occorre verificare se, come denunciato dai ricorrenti, gli stessi erano assoggettati al potere gerarchico e disciplinare dell'associante. Ritiene la Corte, condividendo il giudizio già formulato dal giudice di primo grado, che le deposizioni dei testi, innanzi riportate, non provano affatto la Co sottoposizione dei dipendenti della parking al potere gerarchico e disciplinare della CP_6
Il teste di parte ricorrente ha riferito che i ricorrenti sono “stati assunti CP_2 da che si è qualificato come capo della società … Tes_2 CP_7
Normalmente gli ordini riguardo i turni e l'orario di lavoro erano impartiti dal referente oppure talvolta trovavamo già nel gabbiotto una lista Tes_2 intestata con la carta….”; “Le chiavi della cassa le avevamo noi dipendenti
[...]
.” ; “ Facevamo la chiusura parziale della cassa e si contavano i soldi. In CP_7 generale, per tutto il mio periodo di lavoro a fine turno dovevamo fare la chiusura della cassa e prendevamo il denaro e gli scontrini unitamente ai moduli stampati e venivano prelevati da un addetto ovvero , CP_6 Parte_4 CP_4
, dipendenti A. M. parking. Per quanto so, i citati soggetti portavano tale
[...] denaro all'ufficio centrale dell' e facevano un bonifico alla CP_7 CP_6 di tutto l'importo incassato.”
“Ricordo che quando stavo in servizio a Napoli centrale passava un operatore con il tesserino metropark e ho visto che uno di questi operatori faceva vedere il funzionamento del computer delle casse automatiche al ricorrente . Parte_4
Per altre modalità operative noi abbiamo appreso le modalità di lavoro con una formazione autonoma”. Come correttamente rilevato dal primo giudice tali dichiarazioni denotano l'effettività del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro , in CP_7 quanto le direttive circa le modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro erano impartite dai dipendenti di tale società e gli incassi erano trasportati presso l'ufficio centrale di . CP_7
Dalla deposizione testimoniale del citato teste non si evince alcun elemento che possa far ritenere che la società esercitasse i poteri direttivi e CP_6 disciplinari nei confronti dei ricorrenti, atteso che il teste ha – espressamente” riferito che i dipendenti della venivano a controllare presso i parcheggi CP_6
“se era tutto in ordine” ma non mi impartivano direttive relative ai turni e solo talvolta controllavano l'incasso.”. Tali circostanze risultano confermate da quanto riferito dal secondo teste escusso
, che ha affermato che: “ L'assistenza alla clientela veniva fornita da CP_7 con i propri dipendenti posizionati nell'area di parcheggio. I dipendenti
[...]
dovevano prelevare il denaro dalle casse e portarlo in banca, inviare file CP_7 di rendicontazione a . Nel contratto era prevista la figura del referente CP_6 operativo dipendente . Per quanto so gli ordini non erano impartiti CP_7 da dipendenti .” CP_6
A ben vedere le c.d. direttive emerse dall'istruttoria riguardavano essenzialmente la risoluzione di problematiche tecniche più specifiche riguardanti il servizio, la cui risoluzione veniva effettuata dai dipendenti dell'associata in base all'indicazioni del NOC o dei responsabili della quanto alla
CP_6 fornitura del materiale per gli abbonamenti, essendo la la titolare
CP_6 del servizio parcheggi nelle aree in questione, era assolutamente fisiologico che il materiale destinato agli utenti provenisse dalla così come era
CP_6 normale e non indice di subordinazione che il gilet indossato dai dipendenti dell'associato portasse la scritta al fine di consentire agli utenti dei
CP_6 parcheggi di individuare il personale addetto alla gestione del servizio, riconducibile, per gli utenti, a prescindere dagli accordi gestionali con altre aziende, alla È emerso, inoltre, come i responsabili della
CP_6 non controllavano affatto la prestazione dei singoli lavoratori, era,
CP_6 infatti, il responsabile della a verificare il rispetto CP_7 CP_13 dell'esecuzione del servizio e a interagire con i responsabili della in
CP_6 caso di problematiche particolari. Ugualmente, l'assegnazione dei vari lavoratori della associata presso le diverse sedi in gestione era effettuata dalla CP_7
L'istruttoria, infine, ha dimostrato come la non esercitava sui CP_6 lavoratori della associata alcun potere disciplinare, limitandosi, in caso di violazione delle regole disposte con il contratto, a comminare una penalità alla che poi, eventualmente, all'occorrenza sanzionava i suoi dipendenti. CP_7
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, tra le società appellate è intercorso un regolare contratto di associazione in partecipazione e che i lavoratori dipendenti dell'associata sono stati sempre assoggettati al CP_7 potere gerarchico e disciplinare del proprio datore di lavoro, confermandosi così la causa in concreto del contatto di associazione in partecipazione, finalizzato in sintesi all'erogazione dei servizi connessi alla gestione della sosta nelle aree, in coerenza con le previsioni contrattuali ( “l'Associato apporta esclusivamente l'attività lavorativa dei propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti e si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività di gestione dei parcheggi, in modo assiduo e continuativo, secondo le direttive impartite dall'Associante”).
Il Tribunale ha dunque effettuato un buon governo delle risultanze probatorie
, documentali e testimoniali versate in atti.
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado. Le spese di lite del presente grado tra parte appellante e la vanno CP_6 compensate considerata la complessità della vicenda e le difficoltà interpretative della disciplina applicabile. Nulla è dovuto con riferimento al fallimento della rimasto Controparte_7 contumace.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
nulla per le spese di lite nei confronti del Controparte_9
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 23.10.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.